Art. 22.
La gestione case per lavoratori, nel caso di distruzione o danneggiamento di costruzioni da essa effettuate in esecuzione del piano decennale previsto dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60 , ovvero dei piani settennali predisposti dall'ex gestione Ina-Casa, in esecuzione della legge 28 febbraio 1949, n. 43 , dovuti a calamita' naturali o ad altri sinistri causati da forza maggiore, e' autorizzata a provvedere al reintegro delle opere con propri fondi ancorche' si tratti di alloggi gia' riscattati dagli assegnatari, ovvero assegnati in proprieta' con ipoteca legale od a riscatto con patto di futura vendita.
E' fatto salvo il diritto al reintegro parziale o totale dei fondi impiegati dalla Gescal per il ripristino delle opere, in relazione a disposizioni di legge di carattere generale o particolare intese a risarcire i danni provocati dagli eventi indicati dal precedente comma.
La gestione case per lavoratori, nel caso di distruzione o danneggiamento di costruzioni da essa effettuate in esecuzione del piano decennale previsto dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60 , ovvero dei piani settennali predisposti dall'ex gestione Ina-Casa, in esecuzione della legge 28 febbraio 1949, n. 43 , dovuti a calamita' naturali o ad altri sinistri causati da forza maggiore, e' autorizzata a provvedere al reintegro delle opere con propri fondi ancorche' si tratti di alloggi gia' riscattati dagli assegnatari, ovvero assegnati in proprieta' con ipoteca legale od a riscatto con patto di futura vendita.
E' fatto salvo il diritto al reintegro parziale o totale dei fondi impiegati dalla Gescal per il ripristino delle opere, in relazione a disposizioni di legge di carattere generale o particolare intese a risarcire i danni provocati dagli eventi indicati dal precedente comma.