Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 04/03/2026, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01074/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04142/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4142 del 2025, proposto da
-OMISSIS-s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Adami e Alberto Salvadori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti–AR s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudia Sala, Stefano Marras e Maurizio Tommasi, con domicilio eletto presso lo studio Claudia Sala in Milano, via T.Taramelli, 26;
nei confronti
-OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS-. P. A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Pierpaolo Salvatore Pugliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Determinazione del Direttore Generale dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti n. -OMISSIS-del 18/09/2025, avente ad oggetto: “-OMISSIS- - Gara multilotto a procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione sanitaria” - Aggiudicazione”, con la quale veniva disposta l'aggiudicazione del Lotto 5 (CIG -OMISSIS-) del servizio in favore dell'operatore economico -OMISSIS-S. -OMISSIS-. p. A.;
- di tutti gli atti presupposti, ivi compresi i verbali di gara inerenti alla ammissione dei concorrenti, e segnatamente i verbali nn. 28-29-30;
- del giudizio di anomalia dell'offerta, e segnatamente del verbale n. 31 del 7 agosto 2025;
- di qualsivoglia ulteriore provvedimento antecedente e/o successivo, anche non conosciuto;
- in via subordinata (motivo III) di tutti i verbali di valutazione delle offerte tecniche, e degli atti conseguenti;
nonché per la declaratoriadella inefficacia del contratto/convenzione inerente al Lotto 5 della suddetta gara, eventualmente medio tempore sottoscritta;
nonché per la condanna
dell'Amministrazione al risarcimento del danno in via principale in forma specifica, nonché, in subordine, per equivalente nella misura che ci si riserva di quantificare in corso di causa.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS- il 5\12\2025 :
Annullamento della Determinazione del Direttore Generale dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti n. -OMISSIS-del 18/09/2025 avente ad oggetto “-OMISSIS- Gara multilotto a procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione sanitaria” - Aggiudicazione”, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione del Lotto 5 (CIG -OMISSIS-) in favore dell’odierna ricorrente incidentale e della graduatoria finale, entrambe in parte qua, ossia nella parte in cui la Stazione appaltante non ha disposto direttamente l’esclusione della ricorrente principale dalla gara, anzi l’ha collocata al secondo posto della graduatoria di merito e/o non ha svolto alcuna istruttoria vista la inadeguatezza degli oneri della sicurezza aziendali indicati in offerta;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti–AR s.p.a. e di -OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS-. P. A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. ON IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO
A. Con Determinazione n. -OMISSIS-del 23/04/2024 AR avviava una gara di rilevanza comunitaria a procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, suddivisa in otto lotti, per una base d’asta complessiva pari a € 650.704.930 oltre IVA e altre imposte e contributi di legge, con contratto di appalto della durata di settantadue mesi e possibilità di proroga.
Il criterio di aggiudicazione era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023.
Nel lotto 5, del valore di € 102.004.500 (IVA esclusa), la graduatoria finale ha visto al primo posto la società cooperativa -OMISSIS-service, con punti 80,43 (di cui 57,08 per l’offerta tecnica e 23,55 per l’offerta economica) e al secondo -OMISSIS-s.r.l., con punti 77,98 (di cui 49 per l’offerta tecnica e 28,98 per l’offerta economica).
Previa valutazione dell’anomalia dell’offerta, la gara per il lotto 5 è stata aggiudicata a -OMISSIS-con D.D. 18.9.2025 n. 748.
-OMISSIS-s.r.l. presentava istanza di accesso agli atti della gara e riceveva la documentazione richiesta il 1°.10.2025.
Notificava quindi il presente ricorso, affidato ai motivi di seguito riportati in sintesi.
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 102, 108 e 110, nonché 98, comma 3, del D.Lgs. n. 36 del 2023. Violazione dell’art. 24 del Disciplinare. Eccesso di potere per errore sui presupposti e conseguente travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia grave e manifesta.
L’offerta economica aggiudicataria è insufficiente quanto al costo della manodopera, ivi definito in € 51.923.860,70, giacché non ricomprende gli aumenti di cui al CCNL per i servizi di pulizia, servizi integrati/multiservizi in vigore dal 1°.6.2025, ma si limita a prevedere un aumento forfettario dell’1,5% da luglio 2026 a luglio 2029 (laddove il rinnovato CCNL contempla il primo aumento salariale da maggio 2026), comunque insufficiente a coprire gli aumenti salariali definiti nella contrattazione collettiva.
2. Violazione dei principi e delle norme degli artt. 95 e 98 del D. Lgs. n. 36 /20 23, nonché dell’art. 8 del Disciplinare di gara. Eccesso di potere per errore sui presupposti e conseguente travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia grave e manifesta.
L’aggiudicataria è stata coinvolta in avvenimenti registrati durante una gara per l’affidamento della gestione dei servizi integrati di supporto alla persona presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di -OMISSIS-, indetta dal Servizio Acquisti Metropolitani--OMISSIS- dell’AUSL di -OMISSIS-.
In quell’occasione era stato scoperto un celato rapporto di affinità tra il presidente del consiglio di amministrazione di -OMISSIS-e il direttore della Struttura Complessa Servizi di Supporto alla Persona dell’Azienda Ospedaliera di -OMISSIS-, responsabile del procedimento e coautore del progetto in gara, nonché dipendente della -OMISSIS-nel periodo 1998-2004.
La vicenda aveva avuto risvolti penali, con l’apertura d’indagini per il reato di cui all’art. 353 cod. pen. (turbata libertà degli incanti). In sede amministrativa la vicenda è stata conclusa da decisione del Consiglio di Stato che ha riconosciuto illegittima l’omessa esclusione dell’impresa dalla gara (Cons.St., III, 20.8.2020 n. 5151).
Pur dichiarando la vicenda penale nella gara indetta da AR, -OMISSIS-ne ha affermato l’irrilevanza, sia perché le avviate indagini non sono state concluse da richiesta di rinvio a giudizio all’atto della scadenza del termine per la presentazione delle istanze di ammissione, sia perché i fatti sono avvenuti oltre il triennio di rilevanza ai fini dichiarativi e quindi di valutazione di affidabilità.
Invece la società non ha dichiarato gli esiti della vicenda processuale innanzi al Giudice amministrativo.
Secondo -OMISSIS-le omissioni dichiarative rilevano negativamente sotto il profilo della responsabilità e dell’affidabilità dell’impresa, così come rileva la vicenda penale.
3. Violazione e falsa applicazione della lex specialis per violazione del punto 20.1 del Disciplinare. Violazione del principio dell’autovincolo. Violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento ed imparzialità. Violazione dei principi di concorrenza, trasparenza e par condicio .
In subordine -OMISSIS-contesta la regolarità dell’intera gara per tutti i lotti, ponendo in evidenza come negli otto lotti siano state presentate offerte identiche valutate con giudizi identici e con attribuzione di identico punteggio. Questo in contrasto con le regole di gara, che escludono valutazioni cumulative e generali, dovendosi invece valutare in totale autonomia le offerte in ogni singolo lotto.
Pertanto, secondo -OMISSIS-la pedissequa identità di punteggi e giudizi in ciascun lotto dimostra l’irregolarità e l’illegittimità delle operazioni di valutazione; laddove la commissione di gara si è limitata a valutare le offerte del lotto 1 con giudizi e punteggi replicati in tutti gli altri lotti, senza autonomia.
Infatti una gara con più lotti non costituisce una medesima procedura di affidamento, ma distinte procedure quanti sono i lotti da affidare, disciplinate da un bando comune, proceduralmente e normalmente unico, ma sostanzialmente plurimo. Alla luce di ciò il bando e il disciplinare consentono di qualificare la gara come a oggetto plurimo, proprio in considerazione, oltre che della differenziazione geografica, delle peculiarità, quali la suddivisione in lotti distinti, i differenti importi dei lotti distinti, i requisiti commisurati al lotto per cui si concorre, i distinti CIG per ciascun lotto, i contributi ANAC distinti per ciascun lotto, le distinte offerte tecniche ed economiche, i distinti provvedimenti di aggiudicazione (cfr. tra le tante Cons.St., V, 29.2.2024 n. 1956).
B. AR e -OMISSIS-si sono costituite in giudizio e hanno replicato alle censure.
-OMISSIS-eccepisce l’inammissibilità del gravame sotto tre profili: a) tardività, giacché la comunicazione della delibera di aggiudicazione impugnata è pervenuta alle ditte concorrenti il 19.9.2025 e il ricorso è stato notificato a controparte il successivo 30 ottobre, un giorno dopo la scadenza del termine decadenziale ex art. 120, comma 5, c.p.a.; 2) difetto d’interesse, giacché -OMISSIS-ha già ottenuto l’aggiudicazione di due lotti della gara (il 1° e il 7°); 3) mancata prova di resistenza.
C. -OMISSIS-presenta altresì un ricorso incidentale che contesta l’ammissione in gara di -OMISSIS-.
Osserva la ricorrente incidentale che l’offerta economica avversaria stima in € 388.000 gli oneri della sicurezza aziendale per ciascun lavoratore dipendente e per la durata dell’appalto; quindi circa 200 euro annui per lavoratore (impiegati n. 485 operatori).
Tuttavia, deduce, l’importo stimato non comprende tutte le voci previste dalla tabella ministeriale relativa al CCNL multiservizi, e specificamente non vi ricomprende il costo aziendale minimo pro capite per il mantenimento in efficienza DPI.
D. Le parti hanno depositato memorie conclusionali e di replica.
La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 28 gennaio 2026.
DIRITTO
A. Sono infondate le eccezioni pregiudiziali sollevate da -OMISSIS-service.
A.1 Quanto alla eccepita intempestività del ricorso principale, il Collegio – in accordo con le statuizioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (A.P. 2.7.2020 n. 12) – esclude in tema di gare pubbliche di appalto la proponibilità di ricorsi “al buio” alla luce delle direttive dell’Unione Europea in subiecta materia .
In proposito l'art. 2 quater della direttiva n. 665/1989 ha disposto che il termine per la proposizione del ricorso fissato dal legislatore nazionale comincia a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione dell'Amministrazione aggiudicatrice è stata inviata al partecipante alla gara, accompagnata da una relazione sintetica dei motivi pertinenti.
La direttiva ha fissato proprio il principio che àncora la decorrenza del termine d’impugnazione all'accertamento di una data oggettivamente riscontrabile, riconducibile al rispetto delle disposizioni sulle informazioni dettagliate spettanti ai partecipanti alla gara.
In sede di interpretazione dell'art. 1, § 1, della direttiva n. 665 del 1989, la Corte di Giustizia dell’UE ha evidenziato che:
- i termini imposti per proporre i ricorsi avverso gli atti delle procedure di affidamento cominciano a decorrere solo quando il ricorrente è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della pretesa violazione (CGUE, IV, 14.2.2019, in C-54/18; V, 8.5.2014, in C-161/13);
- la possibilità di sollevare motivi aggiunti nell'ambito di un ricorso iniziale proposto nei termini contro la decisione di aggiudicazione dell'appalto non costituisce sempre un'alternativa valida di tutela giurisdizionale effettiva, perché gli interessati sarebbero costretti a impugnare in abstracto l’aggiudicazione senza conoscere, in quel momento, i motivi che possano giustificare il ricorso (CGUE,V, 8.5.2014, in C-161/13, cit.).
Dunque l'art. 2 quater della direttiva n. 665/1989 induce a ritenere che la normativa nazionale vada interpretata nel senso che il termine di impugnazione degli atti della procedura di una gara d'appalto non può che decorrere da una data ancorata all'effettuazione delle specifiche formalità informative di competenza della Amministrazione aggiudicatrice, dovendosi comunque tenere conto anche di quando l'impresa avrebbe potuto avere conoscenza degli atti, con una condotta ispirata alla ordinaria diligenza.
Pertanto, come statuito da A.P. n. 12/2020, rilevano:
a) le regole che le Amministrazioni aggiudicatrici devono rispettare in tema d’informazione dei candidati e degli offerenti;
b) le regole sull'accesso, esercitabile nei tempi di legge anche quando si tratti di documenti per i quali la legge non prevede espressamente la pubblicazione;
c) le regole sulla pubblicazione degli atti, completi dei relativi allegati, sul profilo del committente, il cui rispetto comporta la conoscenza legale di tali atti, poiché l'impresa deve avere un comportamento diligente nel proprio interesse.
I predetti principi sono conformi alle regole di trasparenza e pubblicità che informano in genere l’attività amministrativa, raccordate nelle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici agli obblighi di diligenza, ricadenti sulle imprese, di consultare il profilo del committente e di attivarsi a richiedere l’accesso alla documentazione procedimentale per gli atti di cui non è prevista la pubblicazione (offerte dei concorrenti, giustificazioni delle offerte).
La regola della piena conoscenza o conoscibilità degli atti quale dies a quo per la contestazione in giudizio si applica anche quando l'esigenza di proporre il ricorso emerga dopo aver conosciuto i contenuti dell'offerta aggiudicataria o le sue giustificazioni rese in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta, rilevando il tempo necessario per accedere alla documentazione presentata dall'aggiudicataria.
Poiché il termine di impugnazione comincia a decorrere dalla conoscenza del contenuto degli atti, anche in tal caso non è necessaria la previa proposizione di un ricorso “al buio” (A.P. n. 12/2020 cit.).
In fattispecie i motivi del ricorso sono correlati alla presa visione dell’offerta aggiudicataria, alla documentazione da essa presentata per l’ammissione alla gara, ai verbali di gara e ai giudizi della commissione. Il termine per la notifica del ricorso non poteva dunque decorrere prima del 1°.10.2025, data nella quale parte ricorrente ha potuto prendere visione degli atti di gara richiesti. E rispetto a tale data la notifica del ricorso all’impresa aggiudicataria, avvenuta il 30.10.2025, rientra nei tempi predecadenziali.
A2. Quanto alla dedotta assenza d’interesse all’azione, questa non può discendere dalla circostanza che la ricorrente principale è aggiudicataria dei lotti 1° e 7° perché può avere interesse a conseguirne un terzo. E tale interesse è qualificato dall’art. 26 del disciplinare della gara, che consente a ciascun concorrente di aggiudicarsi fino a tre lotti (a parte che l’aggiudicazione del 1° lotto è sub iudice , in quanto contestata con ricorso ad oggi pendente).
A3. Quanto alla prova di resistenza, essa risulta superata alla luce delle censure di merito, le quali mirano all’esclusione di -OMISSIS-dalla gara a vantaggio della ricorrente principale, che otterrebbe il bene della vita in quanto seconda classificata (interesse attuale e diretto). Oppure – motivo subordinato – all’annullamento dell’intera gara (interesse attuale e indiretto).
B. La prima censura deduce l’insufficienza dell’offerta economica aggiudicataria quanto alla pienezza del costo del lavoro, che secondo la ricorrente principale difetta di copertura riguardo agli aumenti salariali rivenienti dall’ultimo contratto collettivo multiservizi.
Sul punto si rileva che nelle gare per l’affidamento di contratti di servizi pluriennali i valori economici indicati dalle concorrenti, non potendo rappresentare ogni possibile incremento futuro dei costi lungo la durata dell’appalto, indicano semplicemente delle stime previsionali, pur essendo a carico delle imprese l’onere di rapportarsi a misure prevedibili secondo le circostanze storiche.
In fattispecie il termine per la presentazione delle offerte tecniche ed economiche è scaduto al 5.7.2024, mentre il CCNL multiservizi è stato rinnovato il 13.6.2025, con validità dal 1° luglio successivo. Alla scadenza del termine di partecipazione alla gara le concorrenti non potevano prevedere quali sarebbero stati gli incrementi contrattuali del costo della manodopera definiti circa un anno dopo.
Né, diversamente da quanto sostiene la ricorrente principale, la rilevanza degli aumenti salariali e del mutato costo del lavoro discende dai tempi della verifica di anomalia dell’offerta economica -OMISSIS-service, avvenuta con richieste di giustificazioni il 9 giugno, il 14 e il 31 luglio 2025, perché la conoscenza del nuovo CCNL multiservizi (stipulato e reso pubblico tra queste date) non poteva in alcun modo consentire una deroga al principio d’immutabilità dei valori offerti. Piuttosto nel corso della predetta verifica la commissione di gara doveva accertare la sufficienza dell’offerta economica per la manodopera anche in relazione agli incrementi salariali intervenuti dopo l’avvio della procedura di affidamento.
L’accertamento è stato compiuto e ha dato esiti positivi. Nella sua offerta economica -OMISSIS-ha previsto non soltanto un incremento annuo salariale nella misura dell’1,5%, ma altresì tra le spese generali ha configurato un fondo per imprevisti di € 405.138,30 (“accantonamento per eventuali costi emergenti”) e ciò è rilevato nel verbale della commissione n. 31 del 7.8.2025; gli stanziamenti e le previsioni d’incremento salariali nella percentuale indicata concretano valori che, sommati, sono più che sufficienti a coprire i costi indicati nelle tabelle ministeriali aggiornate al rinnovo contrattuale.
Il motivo di doglianza è pertanto infondato.
C. Con la seconda censura la ricorrente principale deduce l’illegittimità dell’omessa considerazione della vicenda penale in cui sono incorsi gli amministratori di -OMISSIS-in riferimento a gara simile indetta tempo addietro dal -OMISSIS- dell’AUSL di -OMISSIS- e dell’esclusione della ditta da quella gara, a seguito del giudizio reso nel processo amministrativo concluso dalla decisione 20.8.2020 n. 5151 del Consiglio di Stato.
La disciplina sulle cause di esclusione non automatiche è stata innovata dal legislatore con il terzo codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023) che ha previsto, in via espressa, la rilevanza giuridica del grave illecito professionale discendente da fatto di reato, non oggetto di accertamento definitivo in sede penale, stabilendo anche la rilevanza temporale di decorrenza e di durata della causa di esclusione.
Le cause di esclusione vengono individuate (art. 96, comma 10, lett. c), n. 1, d.lgs. n. 36/2023) nell’adozione di atti tipici del procedimento penale [nell’adozione del provvedimento del pubblico ministero di esercizio dell’azione penale (art. 405, comma 1, c.p.p.) oppure, ove cronologicamente antecedente, nella emissione di una misura cautelare di natura personale (artt. 281-286 c.p.p.; artt. 288-290 c.p.p.) o reale (art. 321 c.p.p.)] e si stabilisce che le cause di esclusione “ rilevano … per tre anni decorrenti ” dalla data di adozione di uno di quegli atti.
Il legislatore ha, in questo modo, attuato il disposto dell’art. 57, comma 7, direttiva 24/2014, nella parte in cui prevede che “ il periodo massimo di esclusione ” dalla gara “ non supera … i tre anni dalla data del fatto in questione nei casi di cui al paragrafo 4 ” (casi di esclusione non automatica), sul presupposto che la tempistica processuale italiana in genere non consente di pervenire ad una condanna definitiva entro tre anni dalla commissione del fatto.
In questo caso, la rilevanza giuridica del fatto non può estendersi oltre il triennio dalla sua verificazione, decorso il quale si presume che il fatto oggetto di indagine penale non abbia più una pregnanza tale da giustificare l’esclusione dalla gara.
Gli eventi riferiti alla gara indetta dal -OMISSIS- non possono perciò assumere rilevanza in fattispecie, dopo che l’indagine penale ultratriennale si è chiusa senza (attuale) richiesta di rinvio a giudizio.
A tale conclusione non osta l’omessa indicazione da parte di -OMISSIS-della vicenda processuale innanzi al Giudice amministrativo, riferita ai medesimi avvenimenti che la concorrente ha indicato con riferimento alle indagini penali allora aperte; indicazione con la quale il dovere dichiarativo può ritenersi assolto (Cons.St., III, 24.11.2025 n. 9149).
Dunque anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
D. Con la terza censura, subordinata, la ricorrente principale deduce un “appiattimento” dei giudizi della commissione di gara e dei punteggi riferiti alle offerte per tutti i lotti della procedura di affidamento, assumendo la violazione del principio di autonomia delle gare dei singoli lotti più volte affermato nella giurisprudenza amministrativa.
Il Collegio non ritiene che vi sia stata la violazione affermata dalla ricorrente, laddove è riscontrabile la logicità delle scelte del giudice di gara. Sarebbe stato invece illogico se la medesima commissione di gara avesse adottato giudizi e punteggi differenti per offerte identiche delle concorrenti, ancorché replicate nei diversi lotti.
Le affermazioni della ricorrente, secondo cui ad ogni lotto corrisponde “ non solo un differente ambito territoriale, ma anche un differente numero di strutture da servire, con diversi fabbisogni e mutevoli esigenze ” sono troppo generiche per dimostrare effettive e sostanziali differenze che avrebbero potuto giustificare punteggi e giudizi diversificati per ciascun lotto. È innegabile, infatti, che le offerte di cui si parla sono similari nei diversi lotti in cui sono presentate ed è perciò giustificata l’attribuzione ad esse degli stessi valori.
E. In estrema conclusione, il Collegio non riscontra aspetti vizianti l’aggiudicazione della gara per i profili dedotti ed esaminati.
F. L’infondatezza del ricorso principale determina l’improcedibilità del ricorso incidentale, del quale è superfluo l’esame.
G. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso principale, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Condanna la ricorrente principale a corrispondere all’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti–AR s.p.a. la somma di euro 6.000,00 (seimila/00) e alla cooperativa -OMISSIS-la somma di euro 12.000,00 (dodicimila/00) per le spese processuali, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Milano nelle camere di consiglio dei giorni 28 gennaio 2026, 3 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
ON IN, Presidente, Estensore
Alberto Di Mario, Consigliere
Luca Iera, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ON IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.