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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/04/2025, n. 1791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1791 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24313/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Comune ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24313/2021 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. FULVIO CASSANO, elettivamente domiciliato Controparte_1 in Alessandria, via Piacenza n. 23, presso lo studio dell'avv. Fulvio Cassani;
ATTORE contro con il patrocinio dell'avv. EMANUELE BALBO DI VINADIO, elettivamente Controparte_2 domiciliata in Torino, corso Matteotti n. 17, presso lo studio dell'avv. Emanuele Balbo di Vinadio;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Nel merito
Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale:
accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, l'applicabilità, anche ai sensi degli artt.
1362, 1366, 1370 e 1371 cod. civ., ai contratti di ”Prestito d'uso di oro” di cui è causa della disciplina del contratto di mutuo di cui agli artt. 1813 e ss. o, comunque, delle relative disposizioni più favorevoli
pagina 1 di 10 all'attrice e, conseguentemente, la nullità e/o invalidità e/o illegittimità e/o inefficacia delle clausole di essi incompatibili con le disposizioni del contratto di mutuo, dichiarando non dovute, in riferimento al rapporto di c/c n° 20129774, tutte le poste illegittimamente addebitate da quest'ultima e che saranno addebitate successivamente all'introduzione del presente giudizio, anche per effetto della componente anatocistica da “trascinamento”, nonché l'inefficacia degli addebiti di somme per commissioni di disponibilità immediata fondi, spese fisse di chiusura periodica, interessi debitori a saggio ultra legale non pattuito con applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c. degli interessi al saggio legale per tempo vigente;
accertare e dichiarare, per effetto dei ricalcoli di cui in premessa, che l'attrice, operate le compensazioni con i saldi debitori risultanti alla banca convenuta, va in credito nei confronti della stessa della somma di € 50.878,33= o del veriore importo da determinarsi in corso di causa, anche a mezzo di C.T.U.;
accertare e dichiarare, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale degli indicati rapporti bancari, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenze per eventuale contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 II comma c.c., dell'applicazione del tasso legale senza capitalizzazione o, in subordine, del tasso entro il limite massimo consentito;
accertare e dichiarare l'attrice tenuta, in caso di esercizio dell'opzione di rimborso in denaro dei prestiti d'uso di oro, a corrispondere alla banca convenuta l'importo pari al controvalore del metallo risultante al momento dell'originaria consegna;
accertare e dichiarare, per effetto della rideterminazione degli importi debitori, l'illegittima segnalazione in Centrale Rischi eseguita dalla convenuta in danno dell'attore, con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni patrimoniali in via di quantificazione, e per l'effetto ordinare alla medesima la cancellazione con efficacia retroattiva.
In via istruttoria:
CP_ Voglia il sig. tenuto conto di quanto dedotto da parte attrice nel verbale d'udienza del 16.9.2024, disporre l'integrazione della relazione peritale con l'analisi degli addebiti effettuati dalla banca alla
a titolo di interessi, commissioni e spese a fronte dei contratti di prestito d'uso Controparte_1 di oro con conseguente rideterminazione dei rapporti di dare e avere tra le parti.
Con vittoria di spese di lite e competenze professionali, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e
CPA per il presente procedimento con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
pagina 2 di 10 In via preliminare:
accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto della parte attrice di chiedere la ripetizione delle somme addebitate in relazione al prestito d'uso d'oro antecedenti al 13.12.2011.
Nel merito:
rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate e dichiarare che nulla è dovuto da CP_2 alla in forza dei contratti di prestito d'uso d'oro n. 582011004368 e n.
[...] Controparte_1
582011004373 e del c/c n. 844920129774;
Nel merito, in via subordinata:
Relativamente ai contratti di prestito uso oro, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree dichiarare tenuta e condannare la alla restituzione in favore di Controparte_1 CP_2 dei 6 Kg. di oro (di egual purezza e caratteristiche di quello ricevuto) o del loro equivalente in
[...] denaro calcolato in base alla quotazione dell'oro al momento del pagamento oltre interessi dal dovuto al saldo.
Nel merito, in via subordinata
Relativamente al contratto di conto corrente n. 844920129774, respingere le domande attoree e rideterminare il saldo di conto corrente nei limiti risultanti dalla CTU, ossia con una decurtazione di soli € 19.576,89 dal saldo finale.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre iva e cpa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 13 dicembre 2021, conveniva in giudizio Controparte_1 innanzi al Tribunale di Torino per veder dichiarare la nullità dei contratti di prestito Controparte_2
d'uso d'oro sottoscritti fra le parti in data 22 ottobre 2004 e 26 ottobre 2004, o, in subordine, la nullità della pattuizione sugli interessi in tali contratti;
l'illegittimità dell'addebito di spese e commissioni non pattuite in forma scritta e di interessi anatocistici;
l'usurarietà degli interessi applicati;
l'inefficacia della clausole relative allo ius variandi, la mancata consegna del documento di sintesi e la mancata indicazione del TAEG/ISC. Per l'effetto, l'attrice chiedeva la condanna della alla restituzione di CP_4
€ 50.878,33.
In data 10 marzo 2022 si costituiva eccependo la prescrizione delle domande Controparte_2 restitutorie relative a pagamenti di più di dieci anni prima della notifica della citazione e chiedendo il rigetto delle domande attoree.
pagina 3 di 10 All'esito dei termini per le memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., con ordinanza del 19 settembre 2023 veniva disposta CTU contabile. Dopo il deposito della CTU, la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
2. È pacifico che sia una società operante nel settore orafo e che, in data 20 gennaio Controparte_1
2004, abbia aperto il conto corrente n° 8449/20129774 presso la filiale di Valenza della
[...]
(oggi . In seguito, l'attrice richiedeva due affidamenti di Controparte_5 Controparte_2 oro fisico in prestito d'uso da destinarsi alla lavorazione. La consegna del metallo prezioso da parte della banca avveniva in seguito alla stipula di due distinti contratti da 3 kg ciascuno in data 22 ottobre
2004 (n° 582011004368) e 26 ottobre 2004 (n° 582011004373).
L'attrice afferma poi che tali rapporti venivano trasformati in plafond sino alla concorrenza di € 254.000,00, con contratto del 3 gennaio 2017, rimanendo esposto alle quotazioni dell'oro, che subivano una rapida ascesa negli anni seguenti. Si afferma poi che, durante il gennaio 2020, palesasse CP_2 la volontà di chiudere almeno uno dei due contratti citati, “o mediante la restituzione del metallo o attraverso un finanziamento decennale chirografario al tasso del 6,50% annuo, anticipando durante il colloquio che anche il secondo contratto di PUO sarebbe stato chiuso nei mesi successivi”. Dato il rifiuto dell'attrice, la Banca avrebbe allora acceso, nel marzo 2020, “unilateralmente e d'imperio, un finanziamento chirografario in favore dell'odierna società attrice iscrivendo in CR di Banca d'Italia un
'accordato' di € 148.000”.
Nei mesi successivi, a detta dell'attrice, la società debitrice avrebbe formulato le richieste di moratoria per usufruire della normativa di sostegno alle imprese fornite dalla legislazione speciale in periodo pandemico. Tuttavia, la avrebbe addebitato in un'unica soluzione l'intero importo delle quote CP_4 interessi maturate sui PUO durante il suddetto periodo di sospensione, per complessivi € 23.061,94. La società si sarebbe quindi rivolta a esperti di analisi dei rapporti bancari, dal cui lavoro, nonostante le parziali omissioni della a fronte della richiesta ex art. 119 TUB, sarebbe comunque emersa non CP_4 solo l'assenza di un debito, ma addirittura un credito di verso per € 39.765,86. CP_1 CP_2
A tale cifra, afferma l'attrice, andrebbero aggiunte anche le “altre componenti negative a vario titolo illegittimamente addebitate sul conto corrente per mancanza di pattuizioni scritte o, laddove sussistenti, in modo difforme dalle medesime”.
2.1. Costituendosi, la banca operava una diversa ricostruzione della vicenda di fatto, affermando che entrambi i contratti di prestito d'uso d'oro fossero prorogabili su semplice richiesta del cliente dopo l'iniziale scadenza prevista al 31 dicembre 2004 e prevedessero, fra le altre, le seguenti condizioni: interesse del 1,75% in favore della banca da liquidarsi trimestralmente o alla scadenza della proroga, se inferiore a 3 mesi, con possibilità di modifica del tasso da parte della banca in caso di proroga;
trasferimento della proprietà dell'oro al cliente solo in caso e nel momento dell'acquisto; facoltà del cliente di estinguere il prestito con restituzione dell'oro o con l'acquisto dell'oro non restituito
(pagando il prezzo); interesse di mora di 2% superiore agli interessi corrispettivi in caso di ritardato pagamento degli interessi o di mancata restituzione dell'oro.
pagina 4 di 10 Affermava poi di aver consegnato al cliente le copie dei contratti e i documenti di sintesi in data 13 aprile 2021, a seguito di istanza ex art. 119 TUB.
Indicava che i contratti stipulati venivano progressivamente prorogati dal cliente, con pattuizione di nuovi tassi di interesse. In data 3 gennaio 2017, si afferma, le parti rinegoziavano i contratti di prestito d'uso d'oro sottoscrivendo un contratto quadro per operazioni di prestito d'uso a valere su plafond. Pertanto, i due contratti di prestito d'uso d'oro, a partire dal 2017, venivano sostituiti da un contratto quadro e dai successivi contratti di utilizzo.
Successivamente, nel marzo 2020, su richiesta del cliente veniva acceso il finanziamento chirografario, che veniva iscritto in Centrale Rischi come “accordato”: la sceglieva poi di non CP_1 procedere, usufruendo invece le moratorie previste nella normativa emergenziale Covid, e la banca cancellava la relativa iscrizione. In presenza della moratoria, il pagamento degli interessi veniva sospeso sino al 31 gennaio 2021, per poi venir addebitato alla scadenza della moratoria.
Rappresentava infine che, in data 11 gennaio 2022, a giudizio già incardinato, si svolgeva il tentativo obbligatorio di mediazione, conclusosi con esito negativo.
3. L'ordine logico della trattazione impone di analizzare in primis l'eccezione di prescrizione mossa da parte convenuta per le domande attoree di restituzione ultradecennali rispetto alla notifica dell'atto di citazione, del 13 dicembre 2021.
Parte attrice contesta l'eccezione, affermando di non aver proposto alcuna domanda di ripetizione ma di essersi limitata a chiedere una rideterminazione del saldo fra le parti e che pertanto la prescrizione non sarebbe eccepibile.
La difesa di parte attrice risulta infondata e va pertanto accolta l'eccezione di prescrizione con riguardo alla ripetizione dei versamenti compiuti anteriormente al 13 dicembre 2011. Infatti, anche se parte attrice non promuove una domanda di condanna al pagamento delle somme, risulta evidente come la rideterminazione del saldo nei rapporti di dare-avere vigenti fra le parti comporta il riconoscimento di un diritto in capo all'attrice: la rideterminazione del saldo in senso favorevole a rende CP_1 disponibile alla cliente una maggior somma di denaro per le proprie operazioni (in caso di saldo positivo) oppure rende ripetibile dalla banca una minor somma (in caso di saldo negativo), avendo quindi effetti del tutto analoghi a una sentenza di condanna e non paragonabili a una pronuncia di mero accertamento.
Va poi precisata la natura solutoria (che, per costante giurisprudenza, fa sì che il termine a quo per il decorso della prescrizione vada individuato nella data del pagamento e non nella conclusione del rapporto, come avviene invece per le rimesse ripristinatorie) delle somme versate da parte attrice in favore della banca, data la presenza di un debito della cliente. Pertanto, occorre ritenere la prescrizione delle poste risalenti a più di dieci anni prima dalla citazione.
4. Nel merito, in primo luogo, parte attrice afferma che il contratto di prestito d'uso d'oro andrebbe sottoposto alla disciplina tipica del contratto di mutuo. Ciò comporterebbe il trasferimento della proprietà dell'oro dalla all'impresa al momento della consegna del lingotto, con la conseguenza CP_4
pagina 5 di 10 che il valore dell'oro mutuato non potrebbe più subire oscillazioni dalla data riportata del documento di trasporto e che, quindi, al finanziamento sarebbero applicabili solo gli interessi, gli oneri e le spese contrattualmente pattuite, oltre all'obbligazione principale di restituire il tantundem o, in alternativa, del pagamento del prezzo.
Il contratto di prestito d'uso d'oro viene qualificato dalla giurisprudenza di legittimità – cui si ritiene di aderire – come un contratto atipico, assimilabile al mutuo per la restituzione del tantundem, nel caso in cui la parte opti per la restituzione della stessa quantità di oro che le è stata prestata. Tuttavia, si tratta comunque di un contratto atipico, perfettamente ammissibile in quanto meritevole: le parti possono infatti legittimamente differire e rendere eventuale l'acquisto della proprietà dell'oro prestato da parte del cliente, giacché il contratto non è coincidente col mutuo e solo nel contratto tipico il trasferimento della proprietà è essenziale, mentre non lo è in quello atipico del prestito d'uso d'oro.
Pertanto, acclarato che la proprietà dell'oro viene trasferita solo al momento dell'acquisto da parte del cliente finale del prodotto realizzato da si ricava che l'obbligazione restitutoria deve CP_1 essere adempiuta mediante la restituzione dell'oro inutilizzato (e del pagamento del prezzo dell'oro venduto al cliente finale). Inoltre, la parte può ben estinguere il proprio debito optando per l'obbligazione alternativa facoltativa del pagamento dell'equivalente in denaro dell'oro da restituire.
Tuttavia, tale seconda obbligazione, circa il quantum di denaro da restituire alla banca, non va individuata in base al valore dell'oro al momento del conferimento del prestito, ma in base all'attuale valore dell'oro, e questo perché, come chiarito sopra, la proprietà non è passata al momento del prestito
(cfr., da ultimo, Cass. civ. n. 9265/2020).
Tale contratto appare legittimo, senza che la volatilità del prezzo dell'oro valga a renderlo invalido.
Infatti, il mutuatario di cose diverse dal denaro è naturalmente esposto alle oscillazioni di valore, e l'attrice, di professione orefice, deve ritenersi pienamente consapevole delle oscillazioni del prezzo della materia grezza ed è normalmente in grado di adeguare i prezzi di rivendita alle variazioni del costo di produzione.
4.1. L'attrice afferma poi l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto, in quanto il contenuto dell'obbligazione restitutoria è sottoposto a fluttuazioni (sia per il valore dell'oro sia per il fatto che l'oro viene scambiato in dollari, mentre la prestazione va adempiuta in euro), che rendono indeterminato il valore della prestazione dovuta dal debitore: “non si può, infatti, affermare che sia determinato o determinabile l'oggetto di un contratto che, una volta pattuito il saggio di interesse ultra legale, produca effetti civili, ex art. 820 c.c. non quantificabili aprioristicamente e dipenda dagli influssi di un mercato così instabile e collegato a contingenze esterne”, si afferma.
Inoltre, l'indeterminatezza deriverebbe anche dal fatto che il contratto di prestito d'uso di oro non indica a quale fixing riferirsi quando si deve fissare il valore dell'oro. A detta della società attrice, infatti, non è stabilito se si debba far riferimento al valore antimeridiano, postmeridiano o alla media dei due.
Anche queste affermazioni risultano prive di fondamento e vanno pertanto respinte. L'art. 1346 c.c. fissa, quale requisito dell'oggetto, la determinatezza o la determinabilità. Pertanto, laddove la pagina 6 di 10 prestazione non sia precisamente indicata nel quantum, ma sia comunque possibile ricavarlo adottando criteri idonei e chiariti alla conclusione del contratto, allora l'oggetto è da ritenersi valido in quanto determinabile.
Nel caso di specie, il contratto (cfr. doc. 4 e 5 della comparsa) indicava in maniera esplicita e precisa le modalità di determinazione del corrispettivo da pagare per il prestito. In particolare, l'art. 5 co. 2 del contratto di prestito affermava che “Tale interesse [ossia l'interesse dell'1,75% indicato al co. 1 dello stesso articolo] sarà calcolato sul controvalore in euro del prezzo del quantitativo di oro oggetto del prestito e risultante dalla media delle quotazioni del “fixings” dell'oro di Londra durante il periodo di riferimento”. Pertanto, tale valore era facilmente ricavabile per relationem, rendendo l'obbligazione determinabile.
Non risulta condivisibile neanche la statuizione attorea per cui “non è stabilito se si debba far riferimento al valore antimeridiano, postmeridiano o alla media dei due”. Il contratto, alla disposizione citata, indica che si deve far riferimento alla media delle quotazioni nel periodo di riferimento.
Quanto affermato vale anche per i contratti quadro (cfr. doc. 11 della comparsa), ove, all'art. 32, si indica disposizioni dal contenuto coincidente. Laddove, nel medesimo contratto, all'art. 25, si fa riferimento al valore antimeridiano o pomeridiano della data di pagamento, chiaramente si intende che il valore va determinato in base al momento in cui il cliente formula la proposta di acquisto nei confronti della banca: se prima del mezzogiorno si userà un valore, altrimenti l'altro. Lo stesso articolo
25 chiarisce poi il rapporto di cambio fra la quotazione, in dollari statunitensi, e la prestazione, da effettuarsi in euro, togliendo quindi fondamento all'ulteriore difesa di parte attrice.
4.2. La terza eccezione riguarda la mancata pattuizione delle spese e commissioni per la gestione dei rapporti, nonché l'assenza di pattuizioni espresse anche relative agli interessi di mora.
Parte convenuta contesta tale ricostruzione, affermando che l'eccezione appare indeterminata e generica e che, comunque, la commissione di proroga e la commissione di massimo scoperto (poi DIF) sono state pattuite (com'è provato dai doc. 7 ed 11), così come gli interessi di mora nei prestiti d'uso d'oro, indicati nella misura del 2% aggiunto al tasso corrispettivo sia nei contratti di prestito d'uso d'oro sia nel contratto quadro del 2017.
Sul punto, ritiene il Giudice di aderire alle risultanze della CTU, che appare ragionevole e ben motivata, e pertanto condivisibile. Il consulente, in particolare, ha rilevato l'assenza di ogni convenzione di tassi ultralegali infrafido, nonché di pattuizioni di Commissione Disponibilità
Immediata Fondi (DIF) e, in un solo caso, anche di un addebito per Commissioni di Istruttoria Veloce: pertanto, tutte queste voci, laddove addebitate, vanno respinte, portando al saldo determinato come si dirà in seguito. Il tutto, chiaramente, riguarda solo quanto versato nei 10 anni precedenti alla proposizione della domanda, giacché quanto antecedente va considerato prescritto.
4.3. Per l'attore si rinverrebbe poi anche la presenza di interessi anatocistici da “trascinamento”, per effetto della capitalizzazione degli importi via via illegittimamente addebitati sul conto corrente a titolo pagina 7 di 10 di interessi sul prestito d'oro. L'applicazione degli interessi usurari avrebbe poi comportato anche un'eccedenza rispetto al tasso massimo previsto in relazione alla soglia per gli interessi usurari.
Cont Diversa è la ricostruzione della convenuta, che afferma che “i prevedevano espressamente l'addebito degli interessi in conto corrente e che, a sua volta, nel contratto di c/c era stabilito il tasso debitore (nominale annuo 13.50%; effettivo annuo 14,19%), sicché non vi è alcuna nullità ex art. 117
T.U.B. o illegittimo addebito”. Inoltre, si sostiene l'inammissibilità dell'eccezione sugli interessi usurari per via della genericità della stessa e dell'impossibilità di rilevare la sopravvenuta usurarietà.
Anche su questo punto si ritiene di accogliere le considerazioni della CTU. In primo luogo, non è stata accertata alcuna usurarietà, neanche sopravvenuta (e pertanto non accoglibile, per costante giurisprudenza), in quanto i tassi applicati sono sempre rimasti al di sotto delle soglie di legge. Per la restante eccezione, il CTU ha così operato:
• “La capitalizzazione trimestrale delle competenze (pattuita nelle forme richieste e specificamente approvata dal correntista in sede di contratto) è stata mantenuta fino al
31.12.2013; dopo tale data è stata espunta in ossequio al quesito 5.2, non essendo documentata un'autorizzazione all'addebito in conto degli interessi debitori annuali ai sensi dell'art. 120 TUB;
gli interessi passivi e attivi maturati dall'1.1.2014 fino al 30.9.2021 (data ultimo e/c presente in atti) sono stati capitalizzati sul saldo finale del c/c
• In assenza di pattuizioni documentate di tassi debitori ultra-legali e affidamenti sono stati applicati infra-fido i tassi sostitutivi ex art. 117 TUB (minimi BOT a 12 mesi dell'anno precedente l'inizio del trimestre solare di riferimento) e, sui saldi attivi rettificati, il tasso convenzionale pattuito sul contratto di c/c;
• Non si è dato luogo ad eliminazione di competenze ex art. 1815 c.c., non essendo state riscontrate ipotesi di sforamento delle soglie usurarie di legge;
• Le elaborazioni sono decorse dal saldo contabile iniziale risultante dall'estratto conto al 4° trimestre del 2011, prima liquidazione che ha trovato iscrizione a debito di competenze trimestrali sul conto dopo la prescrizione accertata”.
4.4. Ulteriore contestazione riguarda il fatto che la banca, in corso di rapporto, avrebbe esercitato lo ius variandi riguardo al tasso di interesse applicato, e lo avrebbe fatto in modo illegittimo, dato che il contratto in oggetto non costituisce un contratto a tempo indeterminato come richiede l'art. 118 TUB e dato che non avrebbe assolto ai propri obblighi di comunicazione preventiva all'attore della variazione dei tassi di interesse via via applicati.
Tale eccezione è infondata, giacché la banca non ha esercitato lo ius variandi (o perlomeno l'attrice non ne ha fornito alcuna prova, non adempiendo al proprio onere probatorio), ma ha invece attuato vere e proprie rinegoziazioni dei tassi di interesse, con una nuova pattuizione cui ogni volta ha CP_1 aderito. Di questo punto la banca fornisce idonea prova, giacché ai doc. 9 e 10 della comparsa sono prodotte le sequenze di rinegoziazioni avvenute dalla fine del 2010 alla stipulazione del contratto quadro del 2017 (quanto precedente va invece considerato prescritto).
pagina 8 di 10 4.5. Infine, a detta dell'attrice la banca non avrebbe poi fornito i documenti di sintesi dei contratti di prestito d'uso di oro, omettendo anche la comunicazione di TAEG e Pt_1
Anche questa affermazione è sfornita di prova, dato che la banca ha prodotto i documenti di sintesi, sottoscritti dalla controparte, al doc. 10 della comparsa.
4.6. Alla luce di quanto indicato sopra, il consulente tecnico ha accertato, utilizzando il ricalcolo per valuta (più idoneo al caso concreto, giacché assegna rilevanza al momento in cui l'addebito inizia a produrre effetti), un indebito di € 19.521,56, riducendo quindi fortemente la domanda attorea che aveva indicato un indebito di oltre € 340.000.
Di conseguenza, data la notevole esposizione debitoria residua, va rigettata la domanda di accertamento dell'illegittimità della segnalazione in Centrale Rischi formulata da parte attrice.
5. Le spese seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della convenuta. Anche se le pretese attoree sono state fortemente ridotte, infatti, come affermato dalle Sezioni Unite nella sent. n.
32061/2022, “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”.
Pertanto le spese di lite, che si liquidano, dato il valore della domanda accolta, in € 5.077 sono a carico del soccombente CP_2
Anche le spese di CTU, provvisoriamente poste a carico di entrambe le parti, vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta, atteso che la forte riduzione della pretesa attorea non deriva dalle risultanze della consulenza ma dalla qualificazione del contratto di prestito d'uso d'oro quale contratto atipico e non quale contratto di mutuo.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
accerta l'illegittimità degli addebiti per la somma pari ad € 19.521,56 effettuati da in CP_2 danno della società Controparte_1
dichiara che il saldo del conto corrente n. 000020129774 oggetto di causa alla data del 30/09/2021 risulta a credito della correntista, società per € 11.039,91 come da CTU in atti, per Controparte_1 effetto delle rettifiche dovute agli addebiti illegittimi specificati in motivazione;
condanna a rimborsare a le spese del giudizio che liquida in €. Controparte_2 Controparte_1
5.077 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie 15%, IVA e Cpa;
pagina 9 di 10 pone definitivamente a carico di
Torino, 9 aprile 2025.
le spese di CTU, come liquidate in corso di causa. Controparte_2
La Giudice
dott. Chiara Comune
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Comune ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24313/2021 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. FULVIO CASSANO, elettivamente domiciliato Controparte_1 in Alessandria, via Piacenza n. 23, presso lo studio dell'avv. Fulvio Cassani;
ATTORE contro con il patrocinio dell'avv. EMANUELE BALBO DI VINADIO, elettivamente Controparte_2 domiciliata in Torino, corso Matteotti n. 17, presso lo studio dell'avv. Emanuele Balbo di Vinadio;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Nel merito
Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale:
accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, l'applicabilità, anche ai sensi degli artt.
1362, 1366, 1370 e 1371 cod. civ., ai contratti di ”Prestito d'uso di oro” di cui è causa della disciplina del contratto di mutuo di cui agli artt. 1813 e ss. o, comunque, delle relative disposizioni più favorevoli
pagina 1 di 10 all'attrice e, conseguentemente, la nullità e/o invalidità e/o illegittimità e/o inefficacia delle clausole di essi incompatibili con le disposizioni del contratto di mutuo, dichiarando non dovute, in riferimento al rapporto di c/c n° 20129774, tutte le poste illegittimamente addebitate da quest'ultima e che saranno addebitate successivamente all'introduzione del presente giudizio, anche per effetto della componente anatocistica da “trascinamento”, nonché l'inefficacia degli addebiti di somme per commissioni di disponibilità immediata fondi, spese fisse di chiusura periodica, interessi debitori a saggio ultra legale non pattuito con applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c. degli interessi al saggio legale per tempo vigente;
accertare e dichiarare, per effetto dei ricalcoli di cui in premessa, che l'attrice, operate le compensazioni con i saldi debitori risultanti alla banca convenuta, va in credito nei confronti della stessa della somma di € 50.878,33= o del veriore importo da determinarsi in corso di causa, anche a mezzo di C.T.U.;
accertare e dichiarare, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale degli indicati rapporti bancari, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenze per eventuale contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 II comma c.c., dell'applicazione del tasso legale senza capitalizzazione o, in subordine, del tasso entro il limite massimo consentito;
accertare e dichiarare l'attrice tenuta, in caso di esercizio dell'opzione di rimborso in denaro dei prestiti d'uso di oro, a corrispondere alla banca convenuta l'importo pari al controvalore del metallo risultante al momento dell'originaria consegna;
accertare e dichiarare, per effetto della rideterminazione degli importi debitori, l'illegittima segnalazione in Centrale Rischi eseguita dalla convenuta in danno dell'attore, con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni patrimoniali in via di quantificazione, e per l'effetto ordinare alla medesima la cancellazione con efficacia retroattiva.
In via istruttoria:
CP_ Voglia il sig. tenuto conto di quanto dedotto da parte attrice nel verbale d'udienza del 16.9.2024, disporre l'integrazione della relazione peritale con l'analisi degli addebiti effettuati dalla banca alla
a titolo di interessi, commissioni e spese a fronte dei contratti di prestito d'uso Controparte_1 di oro con conseguente rideterminazione dei rapporti di dare e avere tra le parti.
Con vittoria di spese di lite e competenze professionali, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e
CPA per il presente procedimento con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
pagina 2 di 10 In via preliminare:
accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto della parte attrice di chiedere la ripetizione delle somme addebitate in relazione al prestito d'uso d'oro antecedenti al 13.12.2011.
Nel merito:
rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate e dichiarare che nulla è dovuto da CP_2 alla in forza dei contratti di prestito d'uso d'oro n. 582011004368 e n.
[...] Controparte_1
582011004373 e del c/c n. 844920129774;
Nel merito, in via subordinata:
Relativamente ai contratti di prestito uso oro, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree dichiarare tenuta e condannare la alla restituzione in favore di Controparte_1 CP_2 dei 6 Kg. di oro (di egual purezza e caratteristiche di quello ricevuto) o del loro equivalente in
[...] denaro calcolato in base alla quotazione dell'oro al momento del pagamento oltre interessi dal dovuto al saldo.
Nel merito, in via subordinata
Relativamente al contratto di conto corrente n. 844920129774, respingere le domande attoree e rideterminare il saldo di conto corrente nei limiti risultanti dalla CTU, ossia con una decurtazione di soli € 19.576,89 dal saldo finale.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre iva e cpa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 13 dicembre 2021, conveniva in giudizio Controparte_1 innanzi al Tribunale di Torino per veder dichiarare la nullità dei contratti di prestito Controparte_2
d'uso d'oro sottoscritti fra le parti in data 22 ottobre 2004 e 26 ottobre 2004, o, in subordine, la nullità della pattuizione sugli interessi in tali contratti;
l'illegittimità dell'addebito di spese e commissioni non pattuite in forma scritta e di interessi anatocistici;
l'usurarietà degli interessi applicati;
l'inefficacia della clausole relative allo ius variandi, la mancata consegna del documento di sintesi e la mancata indicazione del TAEG/ISC. Per l'effetto, l'attrice chiedeva la condanna della alla restituzione di CP_4
€ 50.878,33.
In data 10 marzo 2022 si costituiva eccependo la prescrizione delle domande Controparte_2 restitutorie relative a pagamenti di più di dieci anni prima della notifica della citazione e chiedendo il rigetto delle domande attoree.
pagina 3 di 10 All'esito dei termini per le memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., con ordinanza del 19 settembre 2023 veniva disposta CTU contabile. Dopo il deposito della CTU, la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
2. È pacifico che sia una società operante nel settore orafo e che, in data 20 gennaio Controparte_1
2004, abbia aperto il conto corrente n° 8449/20129774 presso la filiale di Valenza della
[...]
(oggi . In seguito, l'attrice richiedeva due affidamenti di Controparte_5 Controparte_2 oro fisico in prestito d'uso da destinarsi alla lavorazione. La consegna del metallo prezioso da parte della banca avveniva in seguito alla stipula di due distinti contratti da 3 kg ciascuno in data 22 ottobre
2004 (n° 582011004368) e 26 ottobre 2004 (n° 582011004373).
L'attrice afferma poi che tali rapporti venivano trasformati in plafond sino alla concorrenza di € 254.000,00, con contratto del 3 gennaio 2017, rimanendo esposto alle quotazioni dell'oro, che subivano una rapida ascesa negli anni seguenti. Si afferma poi che, durante il gennaio 2020, palesasse CP_2 la volontà di chiudere almeno uno dei due contratti citati, “o mediante la restituzione del metallo o attraverso un finanziamento decennale chirografario al tasso del 6,50% annuo, anticipando durante il colloquio che anche il secondo contratto di PUO sarebbe stato chiuso nei mesi successivi”. Dato il rifiuto dell'attrice, la Banca avrebbe allora acceso, nel marzo 2020, “unilateralmente e d'imperio, un finanziamento chirografario in favore dell'odierna società attrice iscrivendo in CR di Banca d'Italia un
'accordato' di € 148.000”.
Nei mesi successivi, a detta dell'attrice, la società debitrice avrebbe formulato le richieste di moratoria per usufruire della normativa di sostegno alle imprese fornite dalla legislazione speciale in periodo pandemico. Tuttavia, la avrebbe addebitato in un'unica soluzione l'intero importo delle quote CP_4 interessi maturate sui PUO durante il suddetto periodo di sospensione, per complessivi € 23.061,94. La società si sarebbe quindi rivolta a esperti di analisi dei rapporti bancari, dal cui lavoro, nonostante le parziali omissioni della a fronte della richiesta ex art. 119 TUB, sarebbe comunque emersa non CP_4 solo l'assenza di un debito, ma addirittura un credito di verso per € 39.765,86. CP_1 CP_2
A tale cifra, afferma l'attrice, andrebbero aggiunte anche le “altre componenti negative a vario titolo illegittimamente addebitate sul conto corrente per mancanza di pattuizioni scritte o, laddove sussistenti, in modo difforme dalle medesime”.
2.1. Costituendosi, la banca operava una diversa ricostruzione della vicenda di fatto, affermando che entrambi i contratti di prestito d'uso d'oro fossero prorogabili su semplice richiesta del cliente dopo l'iniziale scadenza prevista al 31 dicembre 2004 e prevedessero, fra le altre, le seguenti condizioni: interesse del 1,75% in favore della banca da liquidarsi trimestralmente o alla scadenza della proroga, se inferiore a 3 mesi, con possibilità di modifica del tasso da parte della banca in caso di proroga;
trasferimento della proprietà dell'oro al cliente solo in caso e nel momento dell'acquisto; facoltà del cliente di estinguere il prestito con restituzione dell'oro o con l'acquisto dell'oro non restituito
(pagando il prezzo); interesse di mora di 2% superiore agli interessi corrispettivi in caso di ritardato pagamento degli interessi o di mancata restituzione dell'oro.
pagina 4 di 10 Affermava poi di aver consegnato al cliente le copie dei contratti e i documenti di sintesi in data 13 aprile 2021, a seguito di istanza ex art. 119 TUB.
Indicava che i contratti stipulati venivano progressivamente prorogati dal cliente, con pattuizione di nuovi tassi di interesse. In data 3 gennaio 2017, si afferma, le parti rinegoziavano i contratti di prestito d'uso d'oro sottoscrivendo un contratto quadro per operazioni di prestito d'uso a valere su plafond. Pertanto, i due contratti di prestito d'uso d'oro, a partire dal 2017, venivano sostituiti da un contratto quadro e dai successivi contratti di utilizzo.
Successivamente, nel marzo 2020, su richiesta del cliente veniva acceso il finanziamento chirografario, che veniva iscritto in Centrale Rischi come “accordato”: la sceglieva poi di non CP_1 procedere, usufruendo invece le moratorie previste nella normativa emergenziale Covid, e la banca cancellava la relativa iscrizione. In presenza della moratoria, il pagamento degli interessi veniva sospeso sino al 31 gennaio 2021, per poi venir addebitato alla scadenza della moratoria.
Rappresentava infine che, in data 11 gennaio 2022, a giudizio già incardinato, si svolgeva il tentativo obbligatorio di mediazione, conclusosi con esito negativo.
3. L'ordine logico della trattazione impone di analizzare in primis l'eccezione di prescrizione mossa da parte convenuta per le domande attoree di restituzione ultradecennali rispetto alla notifica dell'atto di citazione, del 13 dicembre 2021.
Parte attrice contesta l'eccezione, affermando di non aver proposto alcuna domanda di ripetizione ma di essersi limitata a chiedere una rideterminazione del saldo fra le parti e che pertanto la prescrizione non sarebbe eccepibile.
La difesa di parte attrice risulta infondata e va pertanto accolta l'eccezione di prescrizione con riguardo alla ripetizione dei versamenti compiuti anteriormente al 13 dicembre 2011. Infatti, anche se parte attrice non promuove una domanda di condanna al pagamento delle somme, risulta evidente come la rideterminazione del saldo nei rapporti di dare-avere vigenti fra le parti comporta il riconoscimento di un diritto in capo all'attrice: la rideterminazione del saldo in senso favorevole a rende CP_1 disponibile alla cliente una maggior somma di denaro per le proprie operazioni (in caso di saldo positivo) oppure rende ripetibile dalla banca una minor somma (in caso di saldo negativo), avendo quindi effetti del tutto analoghi a una sentenza di condanna e non paragonabili a una pronuncia di mero accertamento.
Va poi precisata la natura solutoria (che, per costante giurisprudenza, fa sì che il termine a quo per il decorso della prescrizione vada individuato nella data del pagamento e non nella conclusione del rapporto, come avviene invece per le rimesse ripristinatorie) delle somme versate da parte attrice in favore della banca, data la presenza di un debito della cliente. Pertanto, occorre ritenere la prescrizione delle poste risalenti a più di dieci anni prima dalla citazione.
4. Nel merito, in primo luogo, parte attrice afferma che il contratto di prestito d'uso d'oro andrebbe sottoposto alla disciplina tipica del contratto di mutuo. Ciò comporterebbe il trasferimento della proprietà dell'oro dalla all'impresa al momento della consegna del lingotto, con la conseguenza CP_4
pagina 5 di 10 che il valore dell'oro mutuato non potrebbe più subire oscillazioni dalla data riportata del documento di trasporto e che, quindi, al finanziamento sarebbero applicabili solo gli interessi, gli oneri e le spese contrattualmente pattuite, oltre all'obbligazione principale di restituire il tantundem o, in alternativa, del pagamento del prezzo.
Il contratto di prestito d'uso d'oro viene qualificato dalla giurisprudenza di legittimità – cui si ritiene di aderire – come un contratto atipico, assimilabile al mutuo per la restituzione del tantundem, nel caso in cui la parte opti per la restituzione della stessa quantità di oro che le è stata prestata. Tuttavia, si tratta comunque di un contratto atipico, perfettamente ammissibile in quanto meritevole: le parti possono infatti legittimamente differire e rendere eventuale l'acquisto della proprietà dell'oro prestato da parte del cliente, giacché il contratto non è coincidente col mutuo e solo nel contratto tipico il trasferimento della proprietà è essenziale, mentre non lo è in quello atipico del prestito d'uso d'oro.
Pertanto, acclarato che la proprietà dell'oro viene trasferita solo al momento dell'acquisto da parte del cliente finale del prodotto realizzato da si ricava che l'obbligazione restitutoria deve CP_1 essere adempiuta mediante la restituzione dell'oro inutilizzato (e del pagamento del prezzo dell'oro venduto al cliente finale). Inoltre, la parte può ben estinguere il proprio debito optando per l'obbligazione alternativa facoltativa del pagamento dell'equivalente in denaro dell'oro da restituire.
Tuttavia, tale seconda obbligazione, circa il quantum di denaro da restituire alla banca, non va individuata in base al valore dell'oro al momento del conferimento del prestito, ma in base all'attuale valore dell'oro, e questo perché, come chiarito sopra, la proprietà non è passata al momento del prestito
(cfr., da ultimo, Cass. civ. n. 9265/2020).
Tale contratto appare legittimo, senza che la volatilità del prezzo dell'oro valga a renderlo invalido.
Infatti, il mutuatario di cose diverse dal denaro è naturalmente esposto alle oscillazioni di valore, e l'attrice, di professione orefice, deve ritenersi pienamente consapevole delle oscillazioni del prezzo della materia grezza ed è normalmente in grado di adeguare i prezzi di rivendita alle variazioni del costo di produzione.
4.1. L'attrice afferma poi l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto, in quanto il contenuto dell'obbligazione restitutoria è sottoposto a fluttuazioni (sia per il valore dell'oro sia per il fatto che l'oro viene scambiato in dollari, mentre la prestazione va adempiuta in euro), che rendono indeterminato il valore della prestazione dovuta dal debitore: “non si può, infatti, affermare che sia determinato o determinabile l'oggetto di un contratto che, una volta pattuito il saggio di interesse ultra legale, produca effetti civili, ex art. 820 c.c. non quantificabili aprioristicamente e dipenda dagli influssi di un mercato così instabile e collegato a contingenze esterne”, si afferma.
Inoltre, l'indeterminatezza deriverebbe anche dal fatto che il contratto di prestito d'uso di oro non indica a quale fixing riferirsi quando si deve fissare il valore dell'oro. A detta della società attrice, infatti, non è stabilito se si debba far riferimento al valore antimeridiano, postmeridiano o alla media dei due.
Anche queste affermazioni risultano prive di fondamento e vanno pertanto respinte. L'art. 1346 c.c. fissa, quale requisito dell'oggetto, la determinatezza o la determinabilità. Pertanto, laddove la pagina 6 di 10 prestazione non sia precisamente indicata nel quantum, ma sia comunque possibile ricavarlo adottando criteri idonei e chiariti alla conclusione del contratto, allora l'oggetto è da ritenersi valido in quanto determinabile.
Nel caso di specie, il contratto (cfr. doc. 4 e 5 della comparsa) indicava in maniera esplicita e precisa le modalità di determinazione del corrispettivo da pagare per il prestito. In particolare, l'art. 5 co. 2 del contratto di prestito affermava che “Tale interesse [ossia l'interesse dell'1,75% indicato al co. 1 dello stesso articolo] sarà calcolato sul controvalore in euro del prezzo del quantitativo di oro oggetto del prestito e risultante dalla media delle quotazioni del “fixings” dell'oro di Londra durante il periodo di riferimento”. Pertanto, tale valore era facilmente ricavabile per relationem, rendendo l'obbligazione determinabile.
Non risulta condivisibile neanche la statuizione attorea per cui “non è stabilito se si debba far riferimento al valore antimeridiano, postmeridiano o alla media dei due”. Il contratto, alla disposizione citata, indica che si deve far riferimento alla media delle quotazioni nel periodo di riferimento.
Quanto affermato vale anche per i contratti quadro (cfr. doc. 11 della comparsa), ove, all'art. 32, si indica disposizioni dal contenuto coincidente. Laddove, nel medesimo contratto, all'art. 25, si fa riferimento al valore antimeridiano o pomeridiano della data di pagamento, chiaramente si intende che il valore va determinato in base al momento in cui il cliente formula la proposta di acquisto nei confronti della banca: se prima del mezzogiorno si userà un valore, altrimenti l'altro. Lo stesso articolo
25 chiarisce poi il rapporto di cambio fra la quotazione, in dollari statunitensi, e la prestazione, da effettuarsi in euro, togliendo quindi fondamento all'ulteriore difesa di parte attrice.
4.2. La terza eccezione riguarda la mancata pattuizione delle spese e commissioni per la gestione dei rapporti, nonché l'assenza di pattuizioni espresse anche relative agli interessi di mora.
Parte convenuta contesta tale ricostruzione, affermando che l'eccezione appare indeterminata e generica e che, comunque, la commissione di proroga e la commissione di massimo scoperto (poi DIF) sono state pattuite (com'è provato dai doc. 7 ed 11), così come gli interessi di mora nei prestiti d'uso d'oro, indicati nella misura del 2% aggiunto al tasso corrispettivo sia nei contratti di prestito d'uso d'oro sia nel contratto quadro del 2017.
Sul punto, ritiene il Giudice di aderire alle risultanze della CTU, che appare ragionevole e ben motivata, e pertanto condivisibile. Il consulente, in particolare, ha rilevato l'assenza di ogni convenzione di tassi ultralegali infrafido, nonché di pattuizioni di Commissione Disponibilità
Immediata Fondi (DIF) e, in un solo caso, anche di un addebito per Commissioni di Istruttoria Veloce: pertanto, tutte queste voci, laddove addebitate, vanno respinte, portando al saldo determinato come si dirà in seguito. Il tutto, chiaramente, riguarda solo quanto versato nei 10 anni precedenti alla proposizione della domanda, giacché quanto antecedente va considerato prescritto.
4.3. Per l'attore si rinverrebbe poi anche la presenza di interessi anatocistici da “trascinamento”, per effetto della capitalizzazione degli importi via via illegittimamente addebitati sul conto corrente a titolo pagina 7 di 10 di interessi sul prestito d'oro. L'applicazione degli interessi usurari avrebbe poi comportato anche un'eccedenza rispetto al tasso massimo previsto in relazione alla soglia per gli interessi usurari.
Cont Diversa è la ricostruzione della convenuta, che afferma che “i prevedevano espressamente l'addebito degli interessi in conto corrente e che, a sua volta, nel contratto di c/c era stabilito il tasso debitore (nominale annuo 13.50%; effettivo annuo 14,19%), sicché non vi è alcuna nullità ex art. 117
T.U.B. o illegittimo addebito”. Inoltre, si sostiene l'inammissibilità dell'eccezione sugli interessi usurari per via della genericità della stessa e dell'impossibilità di rilevare la sopravvenuta usurarietà.
Anche su questo punto si ritiene di accogliere le considerazioni della CTU. In primo luogo, non è stata accertata alcuna usurarietà, neanche sopravvenuta (e pertanto non accoglibile, per costante giurisprudenza), in quanto i tassi applicati sono sempre rimasti al di sotto delle soglie di legge. Per la restante eccezione, il CTU ha così operato:
• “La capitalizzazione trimestrale delle competenze (pattuita nelle forme richieste e specificamente approvata dal correntista in sede di contratto) è stata mantenuta fino al
31.12.2013; dopo tale data è stata espunta in ossequio al quesito 5.2, non essendo documentata un'autorizzazione all'addebito in conto degli interessi debitori annuali ai sensi dell'art. 120 TUB;
gli interessi passivi e attivi maturati dall'1.1.2014 fino al 30.9.2021 (data ultimo e/c presente in atti) sono stati capitalizzati sul saldo finale del c/c
• In assenza di pattuizioni documentate di tassi debitori ultra-legali e affidamenti sono stati applicati infra-fido i tassi sostitutivi ex art. 117 TUB (minimi BOT a 12 mesi dell'anno precedente l'inizio del trimestre solare di riferimento) e, sui saldi attivi rettificati, il tasso convenzionale pattuito sul contratto di c/c;
• Non si è dato luogo ad eliminazione di competenze ex art. 1815 c.c., non essendo state riscontrate ipotesi di sforamento delle soglie usurarie di legge;
• Le elaborazioni sono decorse dal saldo contabile iniziale risultante dall'estratto conto al 4° trimestre del 2011, prima liquidazione che ha trovato iscrizione a debito di competenze trimestrali sul conto dopo la prescrizione accertata”.
4.4. Ulteriore contestazione riguarda il fatto che la banca, in corso di rapporto, avrebbe esercitato lo ius variandi riguardo al tasso di interesse applicato, e lo avrebbe fatto in modo illegittimo, dato che il contratto in oggetto non costituisce un contratto a tempo indeterminato come richiede l'art. 118 TUB e dato che non avrebbe assolto ai propri obblighi di comunicazione preventiva all'attore della variazione dei tassi di interesse via via applicati.
Tale eccezione è infondata, giacché la banca non ha esercitato lo ius variandi (o perlomeno l'attrice non ne ha fornito alcuna prova, non adempiendo al proprio onere probatorio), ma ha invece attuato vere e proprie rinegoziazioni dei tassi di interesse, con una nuova pattuizione cui ogni volta ha CP_1 aderito. Di questo punto la banca fornisce idonea prova, giacché ai doc. 9 e 10 della comparsa sono prodotte le sequenze di rinegoziazioni avvenute dalla fine del 2010 alla stipulazione del contratto quadro del 2017 (quanto precedente va invece considerato prescritto).
pagina 8 di 10 4.5. Infine, a detta dell'attrice la banca non avrebbe poi fornito i documenti di sintesi dei contratti di prestito d'uso di oro, omettendo anche la comunicazione di TAEG e Pt_1
Anche questa affermazione è sfornita di prova, dato che la banca ha prodotto i documenti di sintesi, sottoscritti dalla controparte, al doc. 10 della comparsa.
4.6. Alla luce di quanto indicato sopra, il consulente tecnico ha accertato, utilizzando il ricalcolo per valuta (più idoneo al caso concreto, giacché assegna rilevanza al momento in cui l'addebito inizia a produrre effetti), un indebito di € 19.521,56, riducendo quindi fortemente la domanda attorea che aveva indicato un indebito di oltre € 340.000.
Di conseguenza, data la notevole esposizione debitoria residua, va rigettata la domanda di accertamento dell'illegittimità della segnalazione in Centrale Rischi formulata da parte attrice.
5. Le spese seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della convenuta. Anche se le pretese attoree sono state fortemente ridotte, infatti, come affermato dalle Sezioni Unite nella sent. n.
32061/2022, “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”.
Pertanto le spese di lite, che si liquidano, dato il valore della domanda accolta, in € 5.077 sono a carico del soccombente CP_2
Anche le spese di CTU, provvisoriamente poste a carico di entrambe le parti, vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta, atteso che la forte riduzione della pretesa attorea non deriva dalle risultanze della consulenza ma dalla qualificazione del contratto di prestito d'uso d'oro quale contratto atipico e non quale contratto di mutuo.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
accerta l'illegittimità degli addebiti per la somma pari ad € 19.521,56 effettuati da in CP_2 danno della società Controparte_1
dichiara che il saldo del conto corrente n. 000020129774 oggetto di causa alla data del 30/09/2021 risulta a credito della correntista, società per € 11.039,91 come da CTU in atti, per Controparte_1 effetto delle rettifiche dovute agli addebiti illegittimi specificati in motivazione;
condanna a rimborsare a le spese del giudizio che liquida in €. Controparte_2 Controparte_1
5.077 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie 15%, IVA e Cpa;
pagina 9 di 10 pone definitivamente a carico di
Torino, 9 aprile 2025.
le spese di CTU, come liquidate in corso di causa. Controparte_2
La Giudice
dott. Chiara Comune
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