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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 22/12/2025, n. 1721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1721 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 227/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
1) PP RI - Presidente
2) Rossana Musumeci - Giudice
3) AR La FA - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 227 2021
TRA
, (C.F. ), con l'Avv. Brancato Massimo Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL
Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 11 settembre
2025
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26 gennaio 2021, , premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio civile con dal quale ha avuto due figli: Controparte_1 Per_1
e maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e di essere legalmente Per_2 separata dal marito, ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare lo scioglimento del
1 matrimonio e di riconoscere un contributo economico di euro 50,00 a titolo di assegno divorzile, stante la situazione di precarietà economica in cui versa.
Esperito l'interrogatorio libero della ricorrente e preso atto dell'assenza del resistente, il
Presidente del Tribunale, con l'ordinanza del 14 dicembre 2021, ha impartito i provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 708 c.p.c., confermando le condizioni della separazione.
Dichiarata la contumacia del resistente dopo vari tentativi di notifica, ed in assenza di attività istruttoria, la causa, sulla scorta delle conclusioni rassegnate, è stata posta in decisione davanti al Collegio all'udienza del 11 settembre 2025, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il solo deposito della comparsa conclusionale.
Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio civile è meritevole di accoglimento.
Ed infatti:
• la separazione personale dei coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dall'udienza di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 21719/2018 di questo Tribunale;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Quanto alla domanda di assegno divorzile ne va pronunciato il rigetto, non avendo parte ricorrente formulato alcuna allegazione e prova in ordine alla sussistenza del parametro assistenziale e/o del parametro perequativo-compensativo.
Spese irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da , nata a Parte_1
Baucina il 24 novembre 1951, e nato a [...] il [...], i Controparte_1 quali hanno contratto matrimonio in Baucina in data 23 marzo 1985;
RIGETTA la domanda di assegno divorzile;
Pag. 2 di 3 DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del
Comune di Baucina al n.
1 - P. I - anno 1985);
SPESE irripetibili.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
AR La FA PP RI
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
1) PP RI - Presidente
2) Rossana Musumeci - Giudice
3) AR La FA - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 227 2021
TRA
, (C.F. ), con l'Avv. Brancato Massimo Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL
Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 11 settembre
2025
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26 gennaio 2021, , premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio civile con dal quale ha avuto due figli: Controparte_1 Per_1
e maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e di essere legalmente Per_2 separata dal marito, ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare lo scioglimento del
1 matrimonio e di riconoscere un contributo economico di euro 50,00 a titolo di assegno divorzile, stante la situazione di precarietà economica in cui versa.
Esperito l'interrogatorio libero della ricorrente e preso atto dell'assenza del resistente, il
Presidente del Tribunale, con l'ordinanza del 14 dicembre 2021, ha impartito i provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 708 c.p.c., confermando le condizioni della separazione.
Dichiarata la contumacia del resistente dopo vari tentativi di notifica, ed in assenza di attività istruttoria, la causa, sulla scorta delle conclusioni rassegnate, è stata posta in decisione davanti al Collegio all'udienza del 11 settembre 2025, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il solo deposito della comparsa conclusionale.
Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio civile è meritevole di accoglimento.
Ed infatti:
• la separazione personale dei coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dall'udienza di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 21719/2018 di questo Tribunale;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Quanto alla domanda di assegno divorzile ne va pronunciato il rigetto, non avendo parte ricorrente formulato alcuna allegazione e prova in ordine alla sussistenza del parametro assistenziale e/o del parametro perequativo-compensativo.
Spese irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da , nata a Parte_1
Baucina il 24 novembre 1951, e nato a [...] il [...], i Controparte_1 quali hanno contratto matrimonio in Baucina in data 23 marzo 1985;
RIGETTA la domanda di assegno divorzile;
Pag. 2 di 3 DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del
Comune di Baucina al n.
1 - P. I - anno 1985);
SPESE irripetibili.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
AR La FA PP RI
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