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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/04/2025, n. 1342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1342 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2507/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1
Nata a Grosseto il 15.12.1997
Cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Graziana Nisi presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Milano (MI) il 17.04.1998
Cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Graziana Nisi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Rozzano (MI) in data 30.09.2022
(anno 2022 atto n. 53 reg. parte I serie )
In separazione dei beni. Figli: nata a [...] in data [...]; nato a Milano in [...] Parte_3 Parte_4
20.02.2023;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26.02.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
Part 2) i figli minori e vengono affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e collocati Parte_4
prevalentemente presso la madre;
3) la casa familiare di proprietà della moglie resta assegnata alla stessa con tutto quanto l'arreda;
4) il marito che ha già lasciato la casa familiare, asportando tutti i propri effetti personali, entro e non oltre due mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso provvederà a spostare la propria residenza;
5) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni quindici giorni dal sabato mattina alle ore 09.00 e sino alla domenica sera alle ore 21.00 quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna.
6) durante le vacanze estive i minori trascorreranno quindici giorni con ciascun genitore. I genitori concorderanno entro il 30.04 di ogni anno il periodo di vacanza che passeranno con i figli, con la precisazione che nel caso in cui venga scelto il mese di agosto i genitori concordano che potranno scegliere o le prime due settimane oppure le ultime due settimane del mese. Le festività natalizie i minori le trascorreranno , ad anni alterni, dalla chiusura della scuola e sino al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, per l'anno 2025 i minori trascorreranno il primo periodo con la madre. Le festività pasquali i minori le trascorreranno, ad anni alterni, con l'uno o con l'altro genitore dalla chiusura della scuola e sino al giorno di Pasqua con un genitore, dal
Lunedì dell'Angelo alla riapertura della scuola con l'altro genitore;
per l'anno 2025 i minori trascorreranno il primo periodo con il padre. Tutte le altre festività seguiranno il rito dell'alternanza;
6) il Sig. verserà alla Sig.ra la somma di Euro 200,00= per ciascuno figlio a titolo Parte_2 Pt_1
di mantenimento degli stessi, entro il 5 di ogni mese e fino a quando i minori non saranno autonomi economicamente. Somma che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
7) il genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie necessarie per il figlio, come da protocollo del Tribunale di Milano che qui si riporta integralmente: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali e lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante /pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale. - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche,
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche ( da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione
/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni);
g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo delle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta entro
10 giorni, in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare ( a mezzo raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione) all'atro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
8) i coniugi concordano che l'assegno unico, come già avviene, continuerà ad essere percepito al 100% dalla Sig.ra Pt_1
9) i coniugi dichiarano di avere risolto ogni questione di carattere economico – patrimoniale tra essi pendente, di non avere più nulla reciprocamente a pretendere in relazione all'intercorso rapporto coniugale e/o a qualsivoglia altro titolo o ragione e di essere economicamente autonomi.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Rozzano in data 30 settembre 2022;
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese di lite al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rozzano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale
Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato
Dott.ssa Gennari
Così deciso in Milano, il 26.03.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG