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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 28/04/2025, n. 1175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1175 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
RG. 6603/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. MADDALENI Giovanni Presidente
Dott.ssa DI LAZZARO Maria Antonia Giudice rel.
Dott. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
nata a [...] il [...] elett. dom. in Milano Via Podgora Parte_1
12/A, nello studio dell'Avv. Roberta Lupo (CF ) che la rappresenta e difende C.F._1 come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
nato a [...] il [...] elett. dom. in Milano, Via Rugabella 1 Controparte_1 presso lo studio dell'Avv. Valentina Marchesi (C.F. che lo rappresenta e C.F._2 difende come da procura in atti
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Tutto ciò premesso la sig.ra ut supra rappresentata e difesa, con le presenti note precisa, Parte_1 come segue, le proprie
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, confermata la competenza dell'intestato Tribunale e respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
Per_ A) affidare le minori e in via esclusiva alla madre, con collocazione abitativa presso la stessa, in Per_2
LE (GE);
B) disporre che il padre possa vedere le minori solo con incontri protetti;
C) disporre l'obbligo in capo al signor di versare mensilmente, a favore della NO CP_1 Pt_1
l'importo di € 500,00 (€ 250 a figlia) o quello meglio visto e ritenuto, a titolo di concorso al mantenimento delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche e ludiche.
D) Disporre che l'importo dell'assegno unico universale per i figli sia incamerato in toto e quindi al 100 % dalla sig.ra Parte_1
Seguono istanze istruttorie
F) Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge.”
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
“all'Ill.mo Tribunale di Genova che voglia sentire e per l'effetto accogliere le seguenti
C O N C L U S I O N I
- in via principale, rigettare le domande della Sig.ra in quanto completamente infondate per i Parte_1
Per motivi meglio esposti in narrativa;
- disporre l'affidamento condiviso delle minori e Persona_2
a entrambi i genitori, con collocamento paritetico presso gli stessi e secondo l'alternanza che verrà meglio definita dal Tribunale;
- in subordine, impregiudicato ogni ulteriore accertamento, e in considerazione del gravissimo pregiudizio che la privazione del rapporto con il padre procura a qualsiasi minore, ripristinare immediatamente a favore del Sig. il diritto di visita e di comunicazione nei confronti delle minori, prevedendo che le minori CP_1 possano trascorrere con il padre almeno un fine settimana ogni quindici giorni con possibilità di contatti telefonici quotidiani e in ogni caso in qualsiasi occasione il padre o le bambine ne ravvisino il desiderio o
l'opportunità;
- in punto di statuizioni economiche, rigettare la domanda della ricorrente subordinando la sua rivalutazione al reperimento da parte della donna di idonea occupazione lavorativa;
- fissare in ogni caso il contributo al mantenimento nella misura di 150 euro per ogni figlia;
- le scelte relative a trattamenti medico-sanitari delle minori (vaccinazioni, interventi chirurgici, somministrazione di terapie) dovranno essere assunte congiuntamente dai genitori, ritenendosi sin d'ora che eventuali violazioni da parte della ricorrente costituiranno fattispecie di reato;
Seguono istanze istruttorie.
Con vittoria di spese, diritti e onorari.
CONCLUSIONI DELLA CURATRICE SPECIALE DELLE MINORI
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contraris reictis:
- confermare l'affidamento delle minori al Comune di LE (GE);
- confermare, allo stato, la collocazione delle minori presso l'abitazione materna;
- confermare la prosecuzione degli incontri protetti tra padre e figlie minori alla presenza di un Educatore con cadenza ogni quindici giorni di durata non superiore a due ore e da svolgersi, qualora possibile, all'esterno con Per progressiva liberalizzazione degli incontri, previo costante monitoraggio delle condizioni psicologiche di e
nella misura di un giorno a week end alternati (il Sabato o la Domenica) della durata che verrà ritenuta Per_2 più opportuna dal Servizio Sociale affidatario;
- disporre, allo stato, la sospensione delle video-chiamate assistite tra il Sig. e le figlie minori;
CP_1
- confermare la prosecuzione dell'intervento educativo domiciliare nell'interesse della Sig.ra e delle Pt_1 minori;
-
stabilire che entrambe le odierne parti in causa proseguano il percorso di sostegno psicologico già intrapreso nonché vengano sottoposte ad una valutazione delle competenze genitoriali;
- accertare e dichiarare tenuto il Sig. a corrispondere alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni CP_1 Pt_1 mese, l'importo mensile di € 400,00 (€ 200,00 cadauna) a titolo di concorso al mantenimento delle figlie minori oltre al 50% delle spese straordinarie;
- assegno unico come per legge” FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.07.2023 la NO adiva questo Tribunale al fine di Parte_1 ottenere la regolamentazione del regime di affidamento delle figlie minori, nata il Persona_1
23.12.2019 e nata a [...] il [...], nate dalla convivenza more uxorio con Persona_2 il signor , nonché per regolamentare i correlati aspetti economici. Allegava che il Controparte_1 nucleo aveva vissuto in Sambuca Pistoiese (PT) e che nel dicembre 2022, dopo un periodo particolarmente difficile, in accordo con il signor compagno, la stessa si era trasferita in LE
(GE), in un immobile preso in locazione dalla propria madre;
che da quel momento il signor
[...] aveva iniziato a porre in essere comportamenti aggressivi onde, la medesima, CP_1 preoccupata, si era rivolta al SS;
che nel febbraio 2023, senza alcun preavviso, il signor CP_1
Per si era presentato a casa della ricorrente, aveva preso con sè e l'aveva portata a Sambuca Pistoiese;
che dopo venti giorni la NO fortemente preoccupata, con il proprio padre, si era recata Pt_1 dall'ex compagno per riprendere la figlia;
che tuttavia il signor veva preteso di tenere CP_1 anche la figlia con sé per poi riportare entrambe le bambine a LE, dalla madre, dopo Per_2 una settimana;
che il 02.06.2023 il predetto si era inopinatamente presentato alla porta della NO Per hiedendo di vedere le figlie, quindi aveva preso con sé e l'aveva tenuta per tutta la Pt_1 giornata;
che il 05.06.2023 il signor i era ripresentato sotto casa della NO CP_1 Pt_1
e con violenza aveva tentato di entrare, di talché la ricorrente aveva chiesto l'intervento dei CC ed il convenuto si era, infine, allontanato;
che, per quanto riguarda gli aspetti economici, la NO on ha proprietà mobiliari né immobiliari, non è titolare di conto corrente, non lavora e Pt_1 percepisce il sostegno al reddito erogato mensilmente di € 700,00 oltre all'AU di € 178,00; che il convenuto è, di fatto, privo di fissa dimora, non ha mai lavorato, ha sempre vissuto di espedienti e piccoli lavori saltuari, ha una forte instabilità psico-fisica che sfocia in atti di violenza verso la ricorrente;
che pertanto le minori andranno affidate in via esclusiva alla madre.
Il signor si costituiva con comparsa del 02.02.2024 allegando che la coppia aveva Controparte_1 fissato la propria residenza nel comune di Sambuca Pistoiese (PT), ove è presente da molti anni una comunità che condivide uno stile di vita fondato sull'utilizzo delle risorse naturali e agricole e sul rifiuto dell'economia “capitalistica e tecnologica”; che tale comunità è stata riconosciuta legalmente nel 1987 quale Associazione “Il popolo elfico della come da atto notaio Parte_2 [...] del 17.12.1987 ed ha lo scopo di “favorire lo sviluppo e la pratica dell'agricoltura biologica, Per_3 biodinamica, della permacoltura e la sperimentazione di altre pratiche dell'agricoltura naturale”; che l'Associazione si prefigge altresì la creazione di asili, scuole e università; che il convenuto ha deciso di aderire a questa associazione al fine di avvicinarsi a un ideale di vita più autentico ed eticamente orientato;
che infatti il predetto, dopo aver vissuto gran parte della propria vita in provincia di Padova, ha deciso di intraprendere un percorso alternativo di vita che, più aderente ai propri imperativi morali;
che la NO ha, a propria volta aderito a tale progetto con Pt_1 convinzione e spontaneità, con tutte le relative implicazioni;
che le due figlie, nel frattempo nate per decisione della coppia, sono cresciute in un ambiente sereno e accudente;
che tuttavia tra la fine del
2022 e l'inizio del 2023, la NO decideva inopinatamente di porre fine a questo Pt_1 progetto;
che la predetta il 31.12.2022 senza il consenso del signor asciava l'abitazione CP_1 di Sambuca Pistoiese e si trasferiva a LE (GE), così sottraendo le figlie al padre, il quale da quel momento veniva totalmente escluso dalla vita delle bambine;
che il 25.02.2023 il predetto, sofferente e disperato per la totale privazione del rapporto con le figlie, si presentava a LE sotto casa della ex compagna per avere notizie delle minori e la ricorrente prestava il proprio Per consenso affinché predetto portasse in Sambuca Pistoiese, per circa due settimane;
che in tale occasione, peraltro il convenuto osservava che la NO deteneva della sostanza Pt_1 stupefacente - hashish o marijuana - al cui consumo la predetta era dedita;
che nel mese di maggio
2023, il signor ornava a LE per poter rivedere le figlie, ma veniva allontanato CP_1 con la minaccia di far intervenire i CC;
che a quel punto il convenuto denunciava la ex compagna per sottrazione di minori;
che per quanto riguarda gli aspetti economici il signor opo CP_1 aver lavorato per anni all'interno di aziende nella provincia di Padova, ha scelto e condiviso con la NO no stile di vita fondato su un tipo di economia circolare e sulla condivisione delle Pt_1 risorse economiche e materiali;
che la NO ha dapprima condiviso tale scelta di vita Pt_1 per poi improvvisamente rifiutarla, privando le figlie della figura paterna e così dimostrando di essere psicologicamente instabile;
che il convenuto è disposto, per le figlie, a reperire una occupazione lavorativa, purché sia regolamentato il suo diritto di visita.
Nel rispetto dei temini di legge le parti depositavano le proprie memorie ex art. 471 bis. 17 c.p.c.
Nelle more della fissazione dell'udienza del 05.03.2024, il SS di LE depositava una relazione preliminare ed il GD sentite le parti, con Ordinanza ex art. 471 bis. 22 c.p.c., fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni in punto di competenza territoriale e la contestuale discussione della causa su tale questione, nonché chiedeva che i SS di LE e di Sambuca Pistoiese ed i rispettivi
CCFF, ponessero in essere, in coordinamento tra loro, i più opportuni interventi al fine di approfondire la situazione familiare delle minori e verificare il loro stato di benessere psico-fisico, previo approfondimento della situazione di entrambi i genitori, elaborando, nel rispetto delle esigenze delle bambine, un calendario di frequentazioni con il padre alla presenza di un educatore, considerata la totale mancanza di dialogo tra i genitori e il lungo lasso di tempo trascorso dall'ultima volta che le bambine avevano visto il padre. Con Ordinanza ex artt. 28 e 38 comma III, 473 bis.11 e 473 bis.51 c.p.c. del 03.04.2024, questo
Tribunale dichiarava la propria competenza territoriale e rimetteva le parti al GD per il prosieguo del giudizio.
Con successiva Ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del 08.04.2024 il GD affidava le minori al SS di
LE, nominava una Curatrice speciale, nonché disponeva effettuarsi indagini di PT su entrambe le parti e rinviava il procedimento all'udienza del 16.09.2024 anche per la comparizione personale. All'esito, ed a scioglimento della relativa riserva, il GD ritenuta la causa sufficientemente istruita, assegnava alle parti i termini ex art. 473 bis.28 c.p.c. e la causa veniva quindi trattenuta in decisione.
***
Regime di affidamento delle due figlie minori, collocazione abitativa e calendario di frequentazione con il genitore non collocatario
In merito al regime di affidamento dei figli minori, va anzitutto osservato che, se è vero che con l'introduzione della l.54/2006 il regime dell'affidamento condiviso costituisce la regola, in quanto tale legge ha introdotto il principio di carattere generale per cui - anche in caso di disgregazione del nucleo familiare - il minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di ricevere cura, istruzione ed educazione da ciascuno di essi - è altrettanto vero che tale forma di affidamento, per essere tale, presuppone un pieno accordo da parte dei genitori nella gestione del figlio, una paritaria condivisione del ruolo genitoriale nonché un leale confronto ogni qual volta sia necessario assumere decisioni comportanti un rilevante mutamento nella vita del figlio. La caratteristica fondamentale dell'affidamento condiviso consiste infatti nella paritaria condivisione del ruolo genitoriale ed implica la necessità che ogni decisione comportante un rilevante mutamento nella vita dei figli sia assunta all'esito di un leale confronto tra i genitori.
Ora, nel caso in esame, i due genitori sono ancora ben lontani dall'aver raggiunto tale obiettivo e, come si legge nella relazione del SS di LE del 05.03.2025: “Emerge una situazione di disistima reciproca tra i genitori e la conferma che al momento le condizioni relazionali non sono mature per ipotizzare
l'avvio di una comunicazione tra i genitori nell'interesse delle bambine”: si ritiene pertanto che debba essere confermato l'affidamento al SS di LE con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la madre.
Il SS curerà, in particolare, il calendario di frequentazione e con il padre con progressivo aumento degli incontri e graduale liberalizzazione, sempre nel rispetto delle esigenze e dei tempi delle minori, con servizio di educativa domiciliare presso la madre, vieppiù necessaria alla luce delle parole rivolte dalle minori al padre nel corso dell'incontro del 12.02.2025 ( “Siro è vero che sei una Per_2
Per schifezza? Si sei una schifezza la mamma dice che sei una schifezza che sei un uomo di merda, – rivolta all'educatrice - : “mi ha detto la mamma che non potete obbligarmi a fare gli incontri”).
A tale fine si rammenta che il criterio dell'accesso all'altro genitore è uno dei requisiti essenziali della capacità genitoriale e sul punto la NO ppare gravemente carente. Pt_1
Va infine osservato che il referto del el, 17.7.2024 in relazione agli esami tossicologici disposti Pt_3 sulla NO stante quanto ripotato in comparsa dal convenuto circa l'uso di sostanze Pt_1 stupefacenti da parte della predetta – è risultato negativo.
Sul contributo paterno per il mantenimento delle figlie
L'ordinamento giuridico prevede in capo ai genitori l'obbligo di mantenere la prole: tale previsione trova la sua ragione giustificatrice nell'esigenza di garantire il sostentamento e lo sviluppo degli individui nella prima fase della loro vita. Il fondamento di tale obbligo assistenziale si trova direttamente nella Costituzione all'art. 30, nella parte in cui prevede che “è diritto e dovere dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”, nonché nel Codice Civile.
La quantificazione del contributo economico per il mantenimento dei figli ha natura prevalentemente equitativa ed ha come unico parametro di valutazione quello della “adeguatezza” secondo cui tale contributo va determinato, ai sensi dell'art 316 bis cc, non solo proporzionalmente alle capacità economiche del genitore tenuto al mantenimento, ma anche alle esigenze del figlio tenuto conto della sua età, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e, non ultimo, tenuto conto della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore (Cass. Civ. Sez. I ordinanza del 11/12/2023
n. 34.383).
Applicando tali principi al caso di specie, va anzitutto osservato che dalla documentazione prodotta si evince quanto segue.
Redditi della ricorrente:
- Anno 2021 reddito esente pari ad euro 800,00;
- Anno 2022 reddito esente pari ad euro 8.255,00;
- Anno 2023 reddito esente pari ad euro 9.415,80;
la NO vive in un immobile condotto in locazione con contratto intestato alla di lei Pt_1 madre, onde è priva di oneri alloggiativi e non risulta svolgere attività lavorativa. In sede di udienza ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Attualmente vivo con le due figlie nella casa di LE che mia madre ha preso in locazione per me. ci siamo trasferite ai primi di febbraio 2023. Io ho chiesto la residenza delle figlie al Comune di LE e inizialmente sono state registrate, poi c'è stata la opposizione del padre e quindi al momento la residenza ce l'hanno ancora a Sanbuca Pistoiese. La figlia più Per gande, , va all'asilo mentre la più piccola sta con me. L'asilo dove va la figlia più grande è un asilo pubblico
e al momento dell'iscrizione non mi hanno chiesto il consenso del padre. E poi ho già fatto la pre-iscrizione per Per la scuola elementare che inizierà a frequentare a settembre p.v., sempre a LE;
è sempre una scuola pubblica e l'iscrizione l'ho fatta on line anzi l'ha fatta mia mamma. Per cui non so dire se abbiamo eventualmente chiesto il consenso del padre. Come medico sono comunque riuscita ad avere per tutte e due le figlie una pediatra di LE. […] Ho fatto qualche lavoretto da casa, ho il RdC di euro 700/800 al mese circa e poi c'è un piccolo bonus della maternità credo euro 150/200 sempre mensili che ho su un'altra carta e sono liberamente prelevabili. Penso che l'AU sia ricompreso in queste entrate. Avevo fatto domanda di AU prima ancora di iniziar questo procedimento. Credo di percepire il 50% di AU”.
Dalle indagini di PT effettuate è emerso che la NO bbia percepito negli anni dal 2021 Pt_1 al 2023 unicamente redditi esenti, da reddito di cittadinanza e AU:
- anno 2021: reddito esente pari ad euro 800,00;
- anno 2022: reddito esente pari ad euro 8.255,00
- anno 2023: reddito esente pari ad euro 9.415,80.
Dai movimenti della carta Superflash Pay Pass risultano accreditamenti per l'anno 2022 di euro
3.555,00 e per il 2023, di euro 503,40.
Redditi del resistente:
- anno 2021 non ha dichiarato redditi;
- anno 2022 non ha dichiarato redditi;
- anno 2023 reddito esente (reddito di cittadinanza) pari ad euro 2.000,00.
All'udienza del 16.09.2024 il predetto ha reso le seguenti dichiarazioni: “mi sono trasferito in provincia di Padova ai primi di luglio ho trovato un'abitazione che è in comodato d'uso gratuito ho aperto una partita
IVA in regime forfettario faccio montaggi industriali, faccio lavori grossi per diverse aziende. Ho iniziato in agosto u.s. poi chiaramente emetto fattura ho aperto un C/C ad agosto ho fatto euro 4.961,00 poi mi sono messo
a sistemare la casa e riprenderò l'attività il 26 di questo mese in un cantiere di Torino”. Si veda su questi aspetti anche la relazione del SS Distretto di Padova Sud del 30.01.2025 le cui operatrici hanno fatto una visita domiciliare all'interno del rustico sito in Galzignano terme (PD) in cui il signor
[...] ttualmente vive, unitamente ad una amica di vecchia data, non sposata e senza figli, a CP_1 quattro cani descritti come socievoli ed affettuosi e alcuni gatti anch'essi molto pacifici. Nella reazione si dà atto che la NO è parsa, dal canto proprio, cordiale e desiderosa di accogliere le bambine del signor n occasione di eventuali visite presso il padre. CP_1
Sulla base di quanto sopra, valutate comparativamente le condizioni economiche delle parti, tenuto conto delle esigenze delle figlie in relazione alle rispettive età, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della circostanza per cui l'AU continuerà ad essere percepito per intero dalla NO n quanto collocataria delle figlie, pare equo determinare quale contributo paterno Pt_1 per il loro mantenimento la somma di euro 200,00 per ciascuna, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Sulle spese
Stante la reciproca soccombenza le spese di lite sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in causa, contrariis reiectis, così provvede:
- Dispone l'affidamento delle minori nata il [...] e Persona_1 Persona_2 nata il [...] al servizio sociale competente per territorio (ATS Comune di LE) per la durata di mesi 24 decorrenti dalla data di pubblicazione della presente Sentenza con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori;
- Dispone
a) che la residenza abituale delle minori sia fissata presso la madre NO;
Parte_1
b) che il servizio sociale affidatario possa direttamente compiere nell'interesse del minore, i seguenti atti:
1) individuazione del calendario di frequentazione con il padre e delle modalità di incontro;
2) questioni mediche di ogni genere compresa l'espressione del consenso informato per qualunque pratica sanitaria, tra cui il trattamento neuropsichiatrico;
3) questioni attinenti all'istruzione, alla iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
4) questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, alla iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive, alla scelta e pratica di attività ludiche;
5) autorizzazione al rilascio dei documenti di identità delle figlie validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
- Dichiara tenuto il signor a versare in favore della NO , Controparte_1 Parte_1
a titolo di contributo delle figlie nata il [...] e Persona_1 Persona_2 nata il [...], entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 200,00 per ciascuna figlia oltre rivalutazione annuale ISTAT come di legge, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo la disciplina e lo schema di cui al Verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del
Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici
Giudiziari di Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/; https://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=1681);
- ASSEGNO UNICO interamente in favore della NO;
Parte_1
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza ed anche per l'invio di copia della presente sentenza ai SS del Comune di LE, al competente CF nonché al GT- sede per l'apertura di un fascicolo ex art. 337 c.c. ove i SS affidatari faranno pervenire relazioni semestrali di aggiornamento.
Cosi' deciso in Genova nella camera di Consiglio del 24.04.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giovanni Maddaleni