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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/05/2025, n. 2690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2690 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8773/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281 SEXIES CPC
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8773/2021 promossa da:
, P.I. , IN Parte_1 P.IVA_1
PERSONA DEL RAPP. LEGALE P.T., RAPP. E DIFESA DALL'AVV. CARMELO ELIO
GUARNACCIA
APPELLANTE
contro
, C.F. , rapp. e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Sabrina Concetta Spadaro,
APPELLATO
E contro
(C.F. in persona del Sindaco e legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, APPELLATO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato (già Pt_1 [...]
conveniva in giudizio e il Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
per chiedere la riforma della sentenza n. 1803/2020 emessa dal Giudice di
Pace di Catania, per i seguenti motivi: 1) erroneo annullamento della cartella di preavviso di fermo n. 293201600035683 relativo alle cartelle di pagamento n. 29320120004245429, n. 29320120013205268 e n. 29320120019028583
per intervenuta prescrizione;
2) inammissibilità del ricorso di primo grado per tardività.
In particolare, l'appellante si lamentava che il Giudice di Pace avesse statuito che “Il motivo di opposizione…è fondato…Dall'esame della documentazione
prodotta agli atti, risulta che le cartelle di pagamento n.
29320110026681389000, n. 29320120004245429, n. 29320120013205268 e
n. 29320120019028583, siano tate notificate rispettivamente in data
15.09.2011, 05.07.20212, 13.06.2012 e 13.05.20212. In relazione alla
cartella n. 29320110026681389000 il successivo atto interruttivo risulta
notificato ai sensi dell'art. 140 cpc oltre il termine prescrizionale previsto per
legge, mentre, relativamente alle altre cartelle di pagamento, il preavviso di
fermo è stato notificato ai sensi dell'art. 140 cpc, ma la predetta notifica è
incompleta e quindi nulla perché non risulta prodotta agli atti la
raccomandata A.R. relativa all'avviso di avvenuto deposito. Pertanto, nessun
atto interruttivo della prescrizione risulta essere stato validamente notificato all'opponente nel termine prescrizionale previsto per legge… Il Giudice di
Pace di Catania… accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla le cartelle di
pagamento n. 29320110026681389000, n. 29320120004245429, n.
29320120013205268 e n. 29320120019028583 emesse da Controparte_3
” e, per l'effetto, accogliendo il ricorso di , avesse
[...] Controparte_1
dichiarato l'estinzione del diritto di credito delle cartelle impugnate.
In particolare, l'appellante si doleva che il Giudice di prime cure avesse ritenuto spirato il termine di prescrizione, stabilito dall'art. 28 l. 689/81 e, per l'effetto, maturata la prescrizione quinquennale.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_1
della sentenza di primo grado.
Non si costituiva il ed in questa sede se ne dichiara la Controparte_2
contumacia.
Preliminarmente, bisogna rilevare ex lege la cessata materia del contendere delle cartelle n. 29320120004245429, n. 29320120013205268 e n.
29320120019028583, oggetto di impugnazione.
La cartella n. 29320120004245429, ruolo 2011 di importo pari ad € 335,40,
n. 29320120013205268, ruolo 2012 di importo pari ad € 440,91 e n.
29320120019028583, ruolo 2012 di importo pari ad € 673,90, tutte di valore inferiore ai 1000 euro rientrando nell'applicazione dell'articolo 1, commi 222-
230, della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), la quale ha disposto l'annullamento automatico ex lege alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, di tutte le cartelle esattoriali, rientranti tra i debiti affidati all'Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31
dicembre 2015, di importo residuo fino ad € 1.000,00.
Pertanto, ai fini dell'operatività della detta definizione agevolata non occorre invero alcuna istanza del contribuente, né alcuna espressa adesione dell'ente impositore, trattandosi di un meccanismo operante ope legis, ovvero automaticamente, in presenza dei requisiti previsti dalla legge.
In punto di diritto, com'è noto, la cessazione della materia del contendere è
un istituto giuridico - non regolamentato dal codice di procedura civile - di elaborazione giurisprudenziale, che porta alla definizione del giudizio e si fonda sul venir meno all'interesse delle parti a una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta a evolversi nel corso del giudizio;
in genere, è necessario che i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata nella controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare tale declaratoria (vedi Cassazione Civile, Sezione I, Sent. n. 11038 del
26/07/2002; Cassazione Civ. Sezione III, n. 11962 del 08/06/2005, con riferimento al provvedimento di sgravio delle somme).
Nel caso che occupa, con riferimento alle cartelle impugnate n.
29320120004245429, n. 29320120013205268 e n. 29320120019028583 si applica l'art. 1, commi 222-230, della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio
2023), la quale ha disposto l'annullamento automatico ex lege alla data del 31
marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, di tutte le cartelle esattoriali, rientranti tra i debiti affidati all dalle Controparte_4
amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino ad € 1.000,00 e si pone come fatto impeditivo ex lege che impedisce l'ulteriore corso del giudizio.
Le spese del presente giudizio vanno compensate, sussistendo adeguato motivo per compensare le spese, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come risultante a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale sent. n. 77/2018
del 19.04.2018.
Invero, alla stregua di tale ultimo arresto, facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite, le ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti, ossia ogni qual volta il sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite, non sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese del presente giudizio.
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP
Dott. Testimone_1
Catania, 21/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281 SEXIES CPC
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8773/2021 promossa da:
, P.I. , IN Parte_1 P.IVA_1
PERSONA DEL RAPP. LEGALE P.T., RAPP. E DIFESA DALL'AVV. CARMELO ELIO
GUARNACCIA
APPELLANTE
contro
, C.F. , rapp. e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Sabrina Concetta Spadaro,
APPELLATO
E contro
(C.F. in persona del Sindaco e legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, APPELLATO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato (già Pt_1 [...]
conveniva in giudizio e il Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
per chiedere la riforma della sentenza n. 1803/2020 emessa dal Giudice di
Pace di Catania, per i seguenti motivi: 1) erroneo annullamento della cartella di preavviso di fermo n. 293201600035683 relativo alle cartelle di pagamento n. 29320120004245429, n. 29320120013205268 e n. 29320120019028583
per intervenuta prescrizione;
2) inammissibilità del ricorso di primo grado per tardività.
In particolare, l'appellante si lamentava che il Giudice di Pace avesse statuito che “Il motivo di opposizione…è fondato…Dall'esame della documentazione
prodotta agli atti, risulta che le cartelle di pagamento n.
29320110026681389000, n. 29320120004245429, n. 29320120013205268 e
n. 29320120019028583, siano tate notificate rispettivamente in data
15.09.2011, 05.07.20212, 13.06.2012 e 13.05.20212. In relazione alla
cartella n. 29320110026681389000 il successivo atto interruttivo risulta
notificato ai sensi dell'art. 140 cpc oltre il termine prescrizionale previsto per
legge, mentre, relativamente alle altre cartelle di pagamento, il preavviso di
fermo è stato notificato ai sensi dell'art. 140 cpc, ma la predetta notifica è
incompleta e quindi nulla perché non risulta prodotta agli atti la
raccomandata A.R. relativa all'avviso di avvenuto deposito. Pertanto, nessun
atto interruttivo della prescrizione risulta essere stato validamente notificato all'opponente nel termine prescrizionale previsto per legge… Il Giudice di
Pace di Catania… accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla le cartelle di
pagamento n. 29320110026681389000, n. 29320120004245429, n.
29320120013205268 e n. 29320120019028583 emesse da Controparte_3
” e, per l'effetto, accogliendo il ricorso di , avesse
[...] Controparte_1
dichiarato l'estinzione del diritto di credito delle cartelle impugnate.
In particolare, l'appellante si doleva che il Giudice di prime cure avesse ritenuto spirato il termine di prescrizione, stabilito dall'art. 28 l. 689/81 e, per l'effetto, maturata la prescrizione quinquennale.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_1
della sentenza di primo grado.
Non si costituiva il ed in questa sede se ne dichiara la Controparte_2
contumacia.
Preliminarmente, bisogna rilevare ex lege la cessata materia del contendere delle cartelle n. 29320120004245429, n. 29320120013205268 e n.
29320120019028583, oggetto di impugnazione.
La cartella n. 29320120004245429, ruolo 2011 di importo pari ad € 335,40,
n. 29320120013205268, ruolo 2012 di importo pari ad € 440,91 e n.
29320120019028583, ruolo 2012 di importo pari ad € 673,90, tutte di valore inferiore ai 1000 euro rientrando nell'applicazione dell'articolo 1, commi 222-
230, della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), la quale ha disposto l'annullamento automatico ex lege alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, di tutte le cartelle esattoriali, rientranti tra i debiti affidati all'Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31
dicembre 2015, di importo residuo fino ad € 1.000,00.
Pertanto, ai fini dell'operatività della detta definizione agevolata non occorre invero alcuna istanza del contribuente, né alcuna espressa adesione dell'ente impositore, trattandosi di un meccanismo operante ope legis, ovvero automaticamente, in presenza dei requisiti previsti dalla legge.
In punto di diritto, com'è noto, la cessazione della materia del contendere è
un istituto giuridico - non regolamentato dal codice di procedura civile - di elaborazione giurisprudenziale, che porta alla definizione del giudizio e si fonda sul venir meno all'interesse delle parti a una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta a evolversi nel corso del giudizio;
in genere, è necessario che i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata nella controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare tale declaratoria (vedi Cassazione Civile, Sezione I, Sent. n. 11038 del
26/07/2002; Cassazione Civ. Sezione III, n. 11962 del 08/06/2005, con riferimento al provvedimento di sgravio delle somme).
Nel caso che occupa, con riferimento alle cartelle impugnate n.
29320120004245429, n. 29320120013205268 e n. 29320120019028583 si applica l'art. 1, commi 222-230, della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio
2023), la quale ha disposto l'annullamento automatico ex lege alla data del 31
marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, di tutte le cartelle esattoriali, rientranti tra i debiti affidati all dalle Controparte_4
amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino ad € 1.000,00 e si pone come fatto impeditivo ex lege che impedisce l'ulteriore corso del giudizio.
Le spese del presente giudizio vanno compensate, sussistendo adeguato motivo per compensare le spese, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come risultante a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale sent. n. 77/2018
del 19.04.2018.
Invero, alla stregua di tale ultimo arresto, facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite, le ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti, ossia ogni qual volta il sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite, non sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese del presente giudizio.
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP
Dott. Testimone_1
Catania, 21/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa