CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pistoia, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pistoia |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISTOIA Sezione 1, riunita in udienza il 23/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TERRUSI CO, Presidente
BELLUCCI GIANLUCA, TO
BRANCOLI PANTERA PIER LUIGI, Giudice
in data 23/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 73/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pistoia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8RCRIM00124 REC.CREDITO.IMP 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8RCRIM00124 REC.CREDITO.IMP 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 243/2025 depositato il
24/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 21.12.2024 l'Agenzia delle Entrate ha notificato al signor Ricorrente_1, in proprio e quale ex amministratore unico di Società_1 in liquidazione, l'atto di recupero di crediti di imposta relativi agli anni 2022 e 2023.
Avverso tale atto il ricorrente è insorto deducendo varie censure.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Pistoia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Entrate, con memoria depositata in giudizio, ha palesato di avere disposto lo sgravio parziale delle somme iscritte a ruolo e oggetto dell'atto impugnato e che, per il resto, il ricorrente ha rinunciato al ricorso. Con la suddetta memoria l'Agenzia delle Entrate ha chiesto infine la compensazione delle spese di lite, d'intesa con la controparte.
Pertanto, stante il provvedimento di sgravio e la rinuncia al ricorso, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISTOIA Sezione 1, riunita in udienza il 23/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TERRUSI CO, Presidente
BELLUCCI GIANLUCA, TO
BRANCOLI PANTERA PIER LUIGI, Giudice
in data 23/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 73/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pistoia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8RCRIM00124 REC.CREDITO.IMP 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8RCRIM00124 REC.CREDITO.IMP 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 243/2025 depositato il
24/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 21.12.2024 l'Agenzia delle Entrate ha notificato al signor Ricorrente_1, in proprio e quale ex amministratore unico di Società_1 in liquidazione, l'atto di recupero di crediti di imposta relativi agli anni 2022 e 2023.
Avverso tale atto il ricorrente è insorto deducendo varie censure.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Pistoia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Entrate, con memoria depositata in giudizio, ha palesato di avere disposto lo sgravio parziale delle somme iscritte a ruolo e oggetto dell'atto impugnato e che, per il resto, il ricorrente ha rinunciato al ricorso. Con la suddetta memoria l'Agenzia delle Entrate ha chiesto infine la compensazione delle spese di lite, d'intesa con la controparte.
Pertanto, stante il provvedimento di sgravio e la rinuncia al ricorso, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese.