Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/02/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 05/02/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 4841/2022 del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: ripetizione di indebito;
T R A
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Parte_1
Domenico Pezzella ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sant'Arpino (CE), via
Tenente Leone D'Anna n. 24;
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Diodata Ardolino, ed elettivamente domiciliato presso l' di Nola, Via Variante Statale 7 bis;
CP_1
PER PARTE RICORRENTE: 1) accogliere il ricorso proposto ed 2) accertare e dichiarare la nullità degli atti impugnati per infondatezza della motivazione;
3) accertare che la ricorrente risiede in
Italia dal 2009 ad oggi, nonché il carattere discriminatorio del comportamento dell' a CP_1 richiedere le somme oggetto del provvedimento impugnato;
4) accertare e dichiarare l'assoluta irripetibilità delle somme chieste in restituzione dall' nei confronti della ricorrente;
con CP_1 vittoria di spese con attribuzione.
PER L' : rigettare tutte le domande proposte nei confronti dell' in quanto infondate CP_1 CP_1 per i motivi tutti di cui sopra e condannare la ricorrente al pagamento della somma complessiva di euro 4.976,56 oltre accessori, quali somme pagate dall' nel periodo da agosto 2020 a gennaio CP_1
2021 e nel periodo da marzo 2020 a maggio 2020 a titolo di reddito di cittadinanza e non spettanti;
spese di lite vinte.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 26.09.2022, la ricorrente in epigrafe riferiva:
- di aver presentato nel 2020 due domande per beneficiare del reddito di cittadinanza, una per il periodo marzo-giugno 2020, ed una seconda per il periodo da agosto 2020 in avanti;
- che, con due raccomandate ricevute in data 23.02.2022, l' le aveva chiesto la restituzione CP_1 rispettivamente dell'importo di € 1.659,20 e dell'importo di € 3.317,36, indebitamente percepiti a titolo di reddito di cittadinanza per i periodi da marzo a maggio 2020 e da agosto 2020 a gennaio
2021;
- che gli indebiti in questione erano scaturiti dalla revoca (mai comunicata) della prestazione del
31.03.2021, in ragione della presunta “Mancanza del requisito di residenza e cittadinanza (art.2, co.1, a), 2) L. 26/2019 – non rispetta i requisiti di cittadinanza e non ha risieduto in Italia per almeno 10 anni”;
- di aver proposto ricorso amministrativo, rimasto tuttavia inevaso.
Deduceva l'illegittimità della pretesa restitutoria avanzata dall' in considerazione della CP_1 sussistenza del requisito contestato, come comprovato dalla documentazione prodotta.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro,
l' chiedendo l'accoglimento delle suesposte conclusioni. CP_1
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio CP_1 rappresentando, tra le altre, che “il Comune di Acerra (NA) ha comunicato la MANCANZA DEL
REQUISITO DI RESIDENZA DECENNALE in Italia alla data di presentazione della domanda. Si evidenzia che rispetto all'accertamento del Comune l'attività amministrativa dell' è vincolata: CP_1
l' riceve l'esito degli accertamenti effettuati dal Comune tramite la Piattaforma per la CP_1
Gestione dei Patti per l'Inclusione Sociale (c.d. piattaforma GePI). L'esito negativo degli accertamenti preclude il pagamento del Reddito di Cittadinanza e determina la revoca del provvedimento eventualmente già emesso. La domanda di RdC prot. del Parte_2 13.07.2020 è stata, pertanto, revocata per mancanza del requisito di residenza decennale in Italia alla data di presentazione della domanda di Reddito di Cittadinanza. Conseguentemente, si provveduto a registrare la decadenza anche della precedente domanda di RdC prot. INPS-RDC-
2020-2274924 del 28.02.2020. A tali provvedimenti sono conseguiti gli indebiti di cui è causa”.
Concludeva per la reiezione del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. Ai sensi dell'art. 1 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in Legge 28 marzo
2019, n. 26, il reddito di cittadinanza è una misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
L'art. 2 indica i beneficiari precisando, per quanto di interesse, che: “Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare , come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere (…)”.
Orbene, a fronte di tale dato normativo, con circolare del 14 aprile 2020 n. 3803, il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito che il requisito della residenza protratta complessivamente per almeno dieci anni deve intendersi riferito alla effettiva presenza del richiedente sul territorio italiano e non alla iscrizione anagrafica, consentendo all'interessato di fornire prova della sua presenza anche in assenza di iscrizione.
L'attestazione come risultante dai registri anagrafici costituisce quindi una mera presunzione del luogo di residenza del destinatario superabile con altri “oggettivi ed univoci elementi di riscontro” consentiti dall'ordinamento. Si tratta di elementi di riscontro che attestano la regolare presenza sul territorio quali un contratto di lavoro, l'estratto conto contributivo dell' , documenti medici, CP_1 scolastici o contratto di affitto o ancora vecchi permessi di soggiorno, ecc..
Tale circolare appare condivisibile in quanto in continuità con l'orientamento giurisprudenziale oramai consolidato secondo cui l'attestazione come risultante dai registri anagrafici costituisce una mera presunzione del luogo di residenza del destinatario, superabile con i mezzi di prova consentiti dall'ordinamento. Emerge, infatti, una valorizzazione di contro alle annotazioni formali di residenza o sede legale, di criteri legali all'effettività della residenza del soggetto interessato, che può vincere la presunzione di conformità della realtà con quanto attestato nei pubblici registri attraverso la prova che incombe sulla stessa parte (cfr. Cass. 4274/2019; nello stesso senso, Cass. n. 19387/2017, secondo cui le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, che è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse risultanze anagrafiche, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale).
In definitiva, la residenza di una persona, secondo la previsione dell'art. 43 c.c., è determinata dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per l'elemento oggettivo della permanenza e per l'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali (Cass. n.
25726/2011, ove la S.C. ha confermato l'insussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo per qualificare stabile ed abituale la permanenza nella dimora, desunti dal giudice di merito dalla mancanza di somministrazione dell'energia elettrica e dalla ripetuta assenza del ricorrente in occasione degli accessi dei vigili urbani).
Deve, ancora, precisarsi che la richiamata normativa non impone limiti temporali alla rilevanza dei periodi di residenza, richiedendo unicamente la continuità negli ultimi due anni, e la residenza complessivamente superiore a dieci anni.
3. Fatta tale generale premessa, si osserva, in punto di onere della prova nei giudizi di indebito previdenziale o assistenziale, che le Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass., S.U., n. 18046/2010) hanno sancito il principio in forza del quale “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico”.
Dunque, spetta all'odierna ricorrente dimostrare la sussistenza, al momento della domanda amministrativa, dei requisiti prescritti dalla legge per beneficiare del reddito di cittadinanza.
3.1. Nel caso di specie, la ricorrente assume di essere residente in Italia da oltre dieci anni prima della domanda di riconoscimento del reddito di cittadinanza.
Tale circostanza, tuttavia, non risulta dalla documentazione versata in atti.
In particolare, la parte istante deduce di aver fatto ingresso in Italia nel 2008, di aver prestato attività lavorativa come collaboratrice domestica da aprile 2009 ad ottobre del 2011 presso il sig.
[...]
(residente in [...]), come comprovato dal verbale di Persona_1 transazione e conciliazione, presso il sindacato CONFENAL di Acerra e dal certificato del
21.10.2011 rilasciato dall' attestante la cessata attività domestica;
sostiene, ancora, CP_1 dall'estratto contributivo , risulta che la stessa abbia lavorato in Italia dal 01.04.2009 al CP_1
31.01.2022. In primo luogo, va ribadito che la verifica dei requisiti va effettuata alla data di proposizione della domanda amministrativa (28.02.2020 – 13.07.2020); ebbene, dalla suddetta documentazione, si evince che, a quella data, la ricorrente non aveva ancora maturato il requisito della residenza decennale in Italia.
Invero, tenuto conto solo dei periodi effettivi di lavoro risultanti dal verbale di conciliazione e dall'estratto contributivo – non potendosi presumere, nei periodi non contemplati o in quelli in cui la ricorrente ha percepito la NASPI, la permanenza della ricorrente in Italia, in assenza di ulteriori elementi probatori –, risulta (provato) che la ricorrente abbia effettivamente risieduto in Italia (alla data del 31.12.2019) per 6 anni, 7 mesi e 5 giorni.
L'assenza di prova della residenza in Italia per almeno dieci anni è sufficiente a condurre ad un rigetto della domanda indipendentemente dalla prova del possesso dell'ulteriore requisito della continuità della residenza negli ultimi due anni.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, la domanda si rivela infondata e come tale va rigettata.
4. In ragione della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. dichiara irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• Rigetta il ricorso;
• Dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 05/02/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno