Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 19/03/2026, n. 67
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Sentenza 19 marzo 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale della normativa sulla perequazione automatica delle pensioni

    La Corte dei conti ritiene che le censure d'incostituzionalità e di violazione del diritto dell'Unione Europea siano infondate, richiamando la giurisprudenza della Corte Costituzionale (in particolare sentenze n. 19/2025, n. 167/2025, n. 234/2020, n. 316/2010) e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, secondo cui le misure di 'raffreddamento' della perequazione sono espressione della legittima discrezionalità del legislatore, purché conformi ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza e non ledano le esigenze minime di protezione della persona. La natura della fattispecie non è tributaria e le situazioni dei pensionati e dei lavoratori attivi non sono comparabili.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 19/03/2026, n. 67
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia
    Numero : 67
    Data del deposito : 19 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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