Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 19/03/2026, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza. n. 67/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA
in composizione monocratica, nella persona del Consigliere dott.ssa Rossana De Corato, ha pronunciato, all’esito dell’udienza del 20 gennaio 2026, la seguente
SENTENZA
sul ricorso in riassunzione iscritto al n. 37884 del registro di segreteria, sul ricorso presentato da XXX, nato a [...] il XXX (cod. fisc. XXX), rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Seminara ed Elisabetta Castilletti, con elezione di domicilio digitale agli indirizzi PEC: avv.seminaragiorgio@pec.serviziposta.it elisabetta.castilletti@avvocatisiracusa.legalmail.it
contro:
- l’INPS, rappresentato e difeso dall’avv. Ilaria De Leonardis ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura Distrettuale Regionale, in Bari, alla Via Putignani n. 108 VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174;
VISTO il ricorso;
ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;
UDITO alla pubblica udienza del 20 gennaio 2026, l’avv. De Leonardis per l’INPS, non comparso il difensore del ricorrente.
Ritenuto in
FATTO
1.- Con ricorso depositato in data 16 aprile 2025, il ricorrente titolare di trattamento pensionistico compreso tra 6 e 8 volte il minimo INPS, si duole della notevole riduzione della perequazione automatica in forza dei limiti posti dall’art. 1, co. 478, L. n. 160/2019, art. 1, co. 309, L. n. 197/2022 e art. 1, co. 135, L. n. 213/2023 in quanto tali disposizioni, prevedendo la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici nella misura del 100 per cento unicamente per gli importi inferiori o pari a quattro volte il valore del minimo INPS e in misura decrescente per quelli superiori, determinano una notevole limitazione della perequazione dei trattamenti pensionistici.
Rammentato, poi, che la disciplina della perequazione automatica in più occasioni è stata rivista e limitata in ragione di esigenze di contenimento della spesa pubblica o di politica economica generale, anche a rischio di pregiudicare il livello di “adeguatezza” della prestazione, ha richiamato la pronuncia della Corte costituzionale n. 19 del 2025 che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate da alcune sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, poiché la legge di bilancio per il 2023, nell’introdurre misure di “raffreddamento” della rivalutazione automatica delle pensioni superiori a quattro volte il minimo INPS, non ha leso i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza posti a garanzia dei trattamenti pensionistici.
In tale occasione, prosegue il ricorrente, la Corte costituzionale non ha potuto esaminare altri profili di illegittimità costituzionale prospettati dalle parti private, specie in ordine alla lesione dei principi di uguaglianza e di progressività del prelievo tributario.
Ritenendo che il “congegno normativo” si ponga in palese contrasto con gli artt. 3, 53, 36 e 38 della Carta costituzionale, e comunque in contrasto con i principi generali di diritto dell’Unione europea, l’odierno ricorrente, previa proposizione di istanza amministrativa, ha fatto ricorso alla sede giurisdizionale al fine di provocare nuovamente l’intervento della Corte costituzionale sui meccanismi di rivalutazione delle pensioni e la loro compatibilità con la Carta costituzionale sotto i profili non ancora esaminati dal Giudice delle leggi.
Il ricorrente ha concluso chiedendo il riconoscimento del proprio diritto alla perequazione automatica della pensione per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, eccependo l’illegittimità costituzionale della suddetta normativa nei termini su illustrati in estrema sintesi.
2.- Si è costituito in giudizio l’INPS, con memoria depositata in data 9 gennaio 2026, chiedendo che il ricorso sia respinto essendo la domanda infondata sul rilievo che la contestata disciplina non risulta violare alcun parametro costituzionale anche alla luce della recente pronuncia della consulta n. 19/2025.
3.- All’odierna udienza, udita l’avv. De Leonardis per l’INPS che si è rimessa alle rassegnate conclusioni di cui all’atto scritto.
4.- Il giudizio è stato, quindi, trattenuto in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1.- Thema decidendumdell’odierno giudizio è la valutazione della legittimità delle misure c.d. di “raffreddamento” della rivalutazione automatica delle pensioni, superiori a quattro volte il minimo Inps, introdotte dalla normativa di cui in premessa.
1.1 Ciò precisato, il ricorso non merita accoglimento nel merito in quanto tutti i profili di illegittimità costituzionale, prospettati dal ricorrente, risultano manifestamente infondati, alla luce delle ampie argomentazioni della giurisprudenza contabile (ex multis, Sezione giurisdizionale per il Friuli-Venezia Giulia, sent. n. 11/2024, nonché Sezione giurisd. Lombardia, sent. n. 64/2024), cui si fa riferimento, pienamente condivise dal giudicante.
1.2 Con le stesse è stato precisato che, con la legge di bilancio in esame, non viene messo in discussione né l’istituto della perequazione automatica delle pensioni, istituto che costituisce un meccanismo volto a garantire nel tempo il rispetto del criterio di adeguatezza, sancito dall’art. 38, secondo comma, della Costituzione, né il principio di sufficienza della retribuzione, di cui all’art. 36 della Costituzione, principio applicato, per costante giurisprudenza, anche ai trattamenti di quiescenza, intesi quale retribuzione differita (v., ex plurimis, Corte cost., sent. n. 70/2015).
2. La stessa giurisprudenza costituzionale ha esplicitato, nelle molteplici occasioni in cui è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale delle diverse ipotesi di blocco della perequazione, susseguitesi nel tempo, che i principi costituzionali, sopra richiamati, non impongono né assicurano il riconoscimento integrale della rivalutazione a tutti i lavoratori in quiescenza, in quanto il legislatore dispone di un ampio margine di discrezionalità nella definizione delle modalità di attuazione e nella quantificazione dei coefficienti di perequazione, “alla stregua delle risorse finanziarie attingibili e fatta salva la garanzia irrinunciabile delle esigenze minime di protezione della persona” (ex plurimis, Corte cost. sent. n. 316/2010 e sent. n. 234/2020).
La sentenza n. 234 del 2020 ha, poi, ribadito che il principale indicatore della non irragionevolezza dell’opzione legislativa è costituito dalla considerazione differenziata dei trattamenti di quiescenza in base al loro importo, atteso che le pensioni più elevate presentano margini più ampi di resistenza all’erosione inflattiva (come affermato sin dalla sentenza n. 316/2010 e ribadito dalla sentenza n. 250/2017).
Ne deriva, pertanto, che il riferito meccanismo di raffreddamento, introdotto dal legislatore, è “non manifestamente irragionevole” e, come tale, costituisce espressione della legittima discrezionalità del legislatore.
3. Ma, soprattutto, irrefutabile conferma dell’indirizzo sopra richiamato è rappresentata dalla recente sentenza n. 19/2025, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato, tra l’altro, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), sollevate, nel giudizio di legittimità in via principale, in riferimento, complessivamente, agli artt. 1, primo comma, 3, 4, secondo comma, 23, 36, primo comma, e 38, secondo comma della Costituzione.
3.1- Secondo la Corte costituzionale, con riferimento ai suddetti profili di legittimità costituzionale, infatti, la legge di bilancio per il 2023 - pur costituendo “l’ultimo anello di una catena di interventi analoghi che ha registrato poche soluzioni di continuità nel tempo” - nell’introdurre misure di “raffreddamento” della rivalutazione automatica delle pensioni superiori a quattro volte il minimo Inps, non ha leso i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, posti a garanzia dei trattamenti pensionistici.
Ciò a ribadire quanto da tempo affermato dalla stessa giurisprudenza costituzionale in ordine ai parametri di ragionevolezza, alla stregua dei quali risulta possibile valutare la legittimità costituzionale delle scelte operate dal legislatore in materia di perequazione pensionistica.
In particolare, la Consulta ha sul punto chiarito con la sentenza n. 19/2025, che “…Con particolare riguardo all’effetto di trascinamento, normalmente conseguente ad ogni limitazione dell’indicizzazione, questa Corte ha già affermato che il principio di adeguatezza enunciato nell’art. 38, secondo comma, Cost. non determina la necessità costituzionale dell’adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici, né d’altronde la mancata perequazione per un solo anno incide, di per sé, sull’adeguatezza della pensione (sentenze n. 250 del 2017 e n. 316 del 2010, nonché sentenza n. 234 del 2020)…”
3.2- Passando alla disamina delle prospettate illegittimità concernenti il rispetto dei parametri di cui all’art. 53 Cost., esse sono state esaminate dalla Consulta con la recente sentenza n. 167/2025.
Tale pronuncia ha precisato che “…la giurisprudenza costituzionale ha enucleato specifici indici per poter qualificare una fattispecie come avente natura tributaria: «una fattispecie deve ritenersi di natura tributaria, indipendentemente dalla qualificazione offerta dal legislatore, laddove si riscontrino i seguenti indefettibili requisiti: la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo, la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico, e le risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, debbono essere destinate a sovvenire pubbliche spese (ex plurimis, sentenze n. 182, n. 128 e n. 27 del 2022, n. 149 del 2021, n. 263 del 2020, n. 167 e n. 89 del 2018, n. 269 e n. 236 del 2017)» (da ultimo, sentenza n. 80 del 2024). Ebbene, proprio nello scrutinare meccanismi legislativi di rallentamento – rispetto al regime ordinario – della dinamica perequativa dei trattamenti pensionistici, spesso anche più severi di quello in esame, questa Corte ha già dichiarato non fondate questioni analoghe a quelle odierne, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., escludendo la natura tributaria delle fattispecie esaminate. …” . La Consulta ha poi proseguito chiarendo altresì che “…la sentenza n. 19 del 2025 ha già rilevato che lo scopo della disposizione censurata, in base ai documenti che hanno accompagnato i lavori parlamentari di approvazione della legge di bilancio per il 2023, è essenzialmente quello di raggiungere «“economie in termini di minore spesa pensionistica” previste fino all’anno 2032 e ammontanti, al lordo degli effetti fiscali, a circa 54 miliardi di euro» e non di reperire risorse per finanziare in via diretta altre spese pubbliche. L’esclusione, che va qui ribadita, della natura tributaria della fattispecie si riverbera sulla censura di lesione del principio di eguaglianza tributaria, decretandone parimenti la non fondatezza, a nulla valendo gli argomenti utilizzati dal rimettente per sostenere il contrario…Ancora, sempre al metro dell’art. 3 Cost., le situazioni dei pensionati e dei lavoratori attivi – questi ultimi asseritamente “risparmiati” dal legislatore – non sarebbero comunque comparabili, essendo previsti sistemi del tutto diversi di adeguamento alla dinamica inflazionistica degli emolumenti percepiti. In definitiva, le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. devono essere dichiarate non fondate, per erroneità del presupposto - la natura tributaria della fattispecie scrutinata - sul quale esse poggiano. …” . Il Giudice delle leggi ha, infine, ribadito le considerazioni già espresse dalla precedente pronuncia n. 19/2025 in ordine alla non eccezionalità delle suddette misure di raffreddamento, con conseguente discrezionalità del potere legislativo nell’effettuazione di uno o più interventi riduttivi della perequazione, purché conformi, come già scrutinato in precedenza dalla Corte per misure similari, “…ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, sulla base di un giudizio non limitato al solo profilo della reiterazione, bensì inclusivo di tutti gli elementi rilevanti…”.
3.3- Quanto, infine, ai pur genericamente ventilati dubbi di compatibilità delle misure in questione con il diritto UE (divieto di discriminazione per età, ex art. 21 della Carta di Nizza), si condividono le considerazioni già espresse sul punto da questa Corte, secondo cui “…in relazione a tale ultimo parametro, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha più volte ribadito che l’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU non ammette la soppressione integrale del trattamento pensionistico, ma non impedisce una sua riduzione ragionevole e proporzionata, che rifletta un corretto bilanciamento tra interesse generale della comunità e i diritti fondamentali dell’individuo (ex plurimis, sentenze 1° settembre 2015, Da IL AR CO contro Portogallo; 15 aprile 2014, TE e altri contro Itali; 8 ottobre 2013, Da ON TE e TO JA contro Portogallo; 31 maggio 2011, Maggio e altri contro Italia)…” (Corte dei conti, Sez. giur. Campania, n. 128/2025; Sez. giur. Veneto, n. 316/2025). Al riguardo possono valere, pertanto, le stesse considerazioni già svolte dalla Corte costituzionale in ordine ai parametri costituzionali interni di uguaglianza, non discriminazione, proporzionalità e ragionevolezza.
4.- In conclusione, alla luce delle argomentazioni che precedono, più volte ribadite dalla giurisprudenza costituzionale ed europea, le censure d’incostituzionalità e di violazione del diritto dell’Unione Europea, sollevate dal ricorrente e concernente le disposizioni in quesitone, risultano non fondate, con conseguente rigetto del ricorso.
5.- Tenuto conto della novità e della peculiarità delle questioni trattate, che hanno reso necessario più pronunce da parte della Corte costituzionale, le spese del giudizio sono integralmente compensate.
PER QUESTI MOTIVI
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso 37884 del registro di segreteria, lo rigetta.
Spese compensate.
Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 20 gennaio 2026.
Il Giudice
(Rossana De Corato)
(F. to digitalmente)
Depositata il 19.03.2026 Il Funzionario
(Dott.ssa Anna Rossano)
(F. to digitalmente)