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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XII, sentenza 20/02/2026, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 937/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
RUOCCO CARLO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4185/2025 depositato il 20/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno - Palazzo Di Citta' 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2631 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: annullamento avviso, riduzione pretesa
Resistente: inammissibilità, rigetto, con salvezza di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, rappresentata ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.Lgs. n. 546/92, dal coniuge sig. Difensore_1, propone ricorso cartaceo avverso l'avviso di accertamento n. 3631 per Imu 2020 notificato in data 13.06.2025, lamentando la mancata applicazione all'immobile di proprietà dell'agevolazione prevista dalla L. n. 160/2017 comma 747, art. 1, lett. c), relativa agli immobili concessi in comodato d'uso gratuito, per la quale ha riferito di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge, e chiedendo, in subordine all'annullamento, la riduzione del 50% della base imponibile Imu.
Nel costituirsi in giudizio il Comune di Salerno ha preliminarmente evidenziato che la ricorrente aveva proposto ricorso senza rispettare le disposizioni regolanti l'assistenza tecnica (art. 12 del d. lgs. n. 546/1992), essendo rappresentata e difesa dal coniuge che non aveva precisato la propria qualifica in relazione al possesso di abilitazioni professionali.
Nel merito ha quindi sostenuto la mancanza di due dei requisiti per il godimento della prescritta agevolazione, ovvero a) la registrazione del contratto e b) il possesso da parte del comodante di una sola abitazione in
Italia oltre alla casa principale, oltre all'obbligo di presentazione dell'istanza di agevolazione documentata
"entro l'anno d'imposta in cui si verificano i presupposti".
All'odierna udienza, ascoltati i rappresentati delle parti presenti, la Corte, in composizione monocratica, decide come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmene soffermarsi sulla modalita di deposito del proposto ricorso, avvenuta in modalità cartacea anzichè telematica.
Va osservato che il comma 3-bis dell'art. 16 bis del D.lgs. 546/1992, prima dell'entrata in vigore del D.Lgs.
n. 220/2023, stabiliva una deroga all'obbligo del deposito telematico dei ricorsi, stabilendo che “I soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 12, comma 2, hanno facoltà di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalità telematiche indicate nel comma 3, previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni”.
Con l'entrata in vigore del D.Lgs 30 dicembre 2023 n. 220 tale disposizione è stata abrogata, ciò comportando l'eliminazione di tale deroga e, pertanto, l'estensione dell'obbligo del deposito informatico di cui al comma
3 art. 16 bis D.Lgs. 546/1992, a tutte le tipologie di controversie, indipendentemente dal loro valore, che siano state instaurate "con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024" secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del D.Lgs. n. 220/2023, come nel caso qui in esame.
In base quindi alla versione attualmente vigente del comma 3 dell'art. 16 bis del D.Lgs. n. 546/92, che così recita: "Le parti, i consulenti e gli organi tecnici di cui all'articolo 7, comma 2, depositano gli atti processuali,
i documenti e i provvedimenti giurisdizionali notificati esclusivamente con le modalità telematiche previste dalle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, salva la possibilità, nelle ipotesi di cui all'articolo 79, di effettuare le notificazioni ai sensi dell'articolo 16", ipotesi non riscontrata nel caso in esame, il proposto ricorso va pertanto ritenuto inammissibile.
Tale causa di inammissibilità preclude a questo Giudicante l'esame dell'eccezione sollevata dal Comune resistente relativa alla pretesa violazione dell'art. 12 comma 2 del D.Lgs. n. 546/92, nonchè del merito. Si ravvisano giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara l'inammissibilità del ricorso. Compensa le spese.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
RUOCCO CARLO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4185/2025 depositato il 20/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno - Palazzo Di Citta' 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2631 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: annullamento avviso, riduzione pretesa
Resistente: inammissibilità, rigetto, con salvezza di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, rappresentata ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.Lgs. n. 546/92, dal coniuge sig. Difensore_1, propone ricorso cartaceo avverso l'avviso di accertamento n. 3631 per Imu 2020 notificato in data 13.06.2025, lamentando la mancata applicazione all'immobile di proprietà dell'agevolazione prevista dalla L. n. 160/2017 comma 747, art. 1, lett. c), relativa agli immobili concessi in comodato d'uso gratuito, per la quale ha riferito di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge, e chiedendo, in subordine all'annullamento, la riduzione del 50% della base imponibile Imu.
Nel costituirsi in giudizio il Comune di Salerno ha preliminarmente evidenziato che la ricorrente aveva proposto ricorso senza rispettare le disposizioni regolanti l'assistenza tecnica (art. 12 del d. lgs. n. 546/1992), essendo rappresentata e difesa dal coniuge che non aveva precisato la propria qualifica in relazione al possesso di abilitazioni professionali.
Nel merito ha quindi sostenuto la mancanza di due dei requisiti per il godimento della prescritta agevolazione, ovvero a) la registrazione del contratto e b) il possesso da parte del comodante di una sola abitazione in
Italia oltre alla casa principale, oltre all'obbligo di presentazione dell'istanza di agevolazione documentata
"entro l'anno d'imposta in cui si verificano i presupposti".
All'odierna udienza, ascoltati i rappresentati delle parti presenti, la Corte, in composizione monocratica, decide come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmene soffermarsi sulla modalita di deposito del proposto ricorso, avvenuta in modalità cartacea anzichè telematica.
Va osservato che il comma 3-bis dell'art. 16 bis del D.lgs. 546/1992, prima dell'entrata in vigore del D.Lgs.
n. 220/2023, stabiliva una deroga all'obbligo del deposito telematico dei ricorsi, stabilendo che “I soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 12, comma 2, hanno facoltà di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalità telematiche indicate nel comma 3, previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni”.
Con l'entrata in vigore del D.Lgs 30 dicembre 2023 n. 220 tale disposizione è stata abrogata, ciò comportando l'eliminazione di tale deroga e, pertanto, l'estensione dell'obbligo del deposito informatico di cui al comma
3 art. 16 bis D.Lgs. 546/1992, a tutte le tipologie di controversie, indipendentemente dal loro valore, che siano state instaurate "con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024" secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del D.Lgs. n. 220/2023, come nel caso qui in esame.
In base quindi alla versione attualmente vigente del comma 3 dell'art. 16 bis del D.Lgs. n. 546/92, che così recita: "Le parti, i consulenti e gli organi tecnici di cui all'articolo 7, comma 2, depositano gli atti processuali,
i documenti e i provvedimenti giurisdizionali notificati esclusivamente con le modalità telematiche previste dalle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, salva la possibilità, nelle ipotesi di cui all'articolo 79, di effettuare le notificazioni ai sensi dell'articolo 16", ipotesi non riscontrata nel caso in esame, il proposto ricorso va pertanto ritenuto inammissibile.
Tale causa di inammissibilità preclude a questo Giudicante l'esame dell'eccezione sollevata dal Comune resistente relativa alla pretesa violazione dell'art. 12 comma 2 del D.Lgs. n. 546/92, nonchè del merito. Si ravvisano giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara l'inammissibilità del ricorso. Compensa le spese.