Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/06/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R.g. V.g. n. 787 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 787 del Ruolo Generale di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025, vertente sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto
TRA
(c.f. ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) entrambi elettivamente domiciliati in Napoli
[...] C.F._2
alla via Caldieri n. 132, presso lo studio dell'avvocato Giorgia di Gioia, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: con le note depositate ex art 127 ter c.p.c. in data 20/5/2025 per la comparizione figurata delle parti, le stesse hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e dunque di divorziare alle condizioni indicate in ricorso.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso congiunto introduttivo del presente giudizio, depositato in data
26.02.2025 in riassunzione del giudizio incardinato presso il Tribunale di Napoli, dichiaratosi incompetente, le parti hanno chiesto la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 18.12.1999, sulla premessa dall'intervenuta separazione tra i due.
Con note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 20.5.2025 i ricorrenti hanno ribadito la loro volontà di divorziare, producendo dichiarazioni sottoscritte con le quali hanno dichiarato di confermare la volontà di non riconciliarsi e di confermare la volontà di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso. Quindi il Giudice delegato ha riservato la causa in decisione al Collegio, sulle conclusioni del PM che nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
*** ***
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Ciò posto, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla separazione consensuale omologata con decreto n. 5891/2009 del Tribunale di Napoli del 22/5/2009 (i coniugi sono separati consensualmente dinanzi al Presidente in data 5.5.2009) e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso, di seguito integralmente riportate:
“ I coniugi dichiarano di rinunciare a qualsiasi assegno di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
anche la figlia è maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente ”.
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
2 R.g. V.g. n. 787 /2025
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Marano di
Napoli il giorno 18.12.1999 tra nata a [...] il Parte_1
7.11.1966, e , nata a [...] il [...] (atto n. 232, parte II, Serie Parte_2
A, anno 1999) alle condizioni concordate;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Marano di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) nulla dispone per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 20.06.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Maria Grazia Lamonica dott.ssa Anna Scognamiglio
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