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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 20/02/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2246/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2246/2024 promossa congiuntamente da:
C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. LEONCINI MARCO Parte_1 C.F._1
ANDREA, elettivamente domiciliato in Pontedera (PI) Piazza Andrea da Pontedera 7.
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. BERNARDINI Controparte_1 C.F._2
ELENA, elettivamente domiciliato in Calcinaia (PI) Via del Tiglio 157.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio in Calci il 3 marzo 2016 e dalla cui unione non nascevano figli.
Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Con ordinanza del 19.11.2024 la Presidente relatrice riportava la causa sul ruolo invitando le parti a modificare il punto e) delle condizioni della separazione e rinviava all'udienza del 21 gennaio 2025, sostituendola con il deposito di note scritte delle parti. Le stesse depositavano un nuovo accordo. Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e per l'effetto:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
) e (C.F. ) che hanno C.F._1 Controparte_1 C.F._2
contratto matrimonio a Calci il 3 marzo 2016, trascritto nei registri dello Stato civile del
Comune di Calci al n° 2, Parte I, anno 2016;
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
➢ La casa coniugale, non più goduta dalla sig. da oltre due anni, rimarrà nella CP_1
unica esclusiva e completa disponibilità del sig. , unico intestatario e Parte_1
proprietario;
➢ I coniugi si danno il reciproco consenso al rilascio del passaporto;
➢ Le spese della presente procedura di separazione pari ad € 2.000,00 oltre accessori sono a carico del sig. da corrispondersi entro 10 giorni dal deposito Parte_1
delle note scritte nella procedura di scioglimento del matrimonio;
➢ Il. sig. si obbliga a versare alla sig.ra , a titolo di Parte_1 Controparte_1
liquidazione, di ogni e qualsiasi e comunque di tutti i diritti derivanti dall'intercorso rapporto matrimoniale ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970,
l'importo di € 20.000,00 (euro ventimila//00) da corrispondersi entro 10 gg. dalla pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio che recepisce le conclusioni concordate. Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante, ed è stata concordata cosicché all'esito della riscossione di tale importo la sig. e il sig. Controparte_1 [...]
, reciprocamente, dovranno ad ogni effetto di legge essere considerati tacitati Pt_1
di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale, dichiarando entrambi fin da ora in proposito di nient'altro avere a pretendere o domandare a qualsiasi titolo o ragione in relazione al rapporto matrimoniale esistito.
2. ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di Calci perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso a Pisa il 20/02/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2246/2024 promossa congiuntamente da:
C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. LEONCINI MARCO Parte_1 C.F._1
ANDREA, elettivamente domiciliato in Pontedera (PI) Piazza Andrea da Pontedera 7.
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. BERNARDINI Controparte_1 C.F._2
ELENA, elettivamente domiciliato in Calcinaia (PI) Via del Tiglio 157.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio in Calci il 3 marzo 2016 e dalla cui unione non nascevano figli.
Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Con ordinanza del 19.11.2024 la Presidente relatrice riportava la causa sul ruolo invitando le parti a modificare il punto e) delle condizioni della separazione e rinviava all'udienza del 21 gennaio 2025, sostituendola con il deposito di note scritte delle parti. Le stesse depositavano un nuovo accordo. Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e per l'effetto:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
) e (C.F. ) che hanno C.F._1 Controparte_1 C.F._2
contratto matrimonio a Calci il 3 marzo 2016, trascritto nei registri dello Stato civile del
Comune di Calci al n° 2, Parte I, anno 2016;
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
➢ La casa coniugale, non più goduta dalla sig. da oltre due anni, rimarrà nella CP_1
unica esclusiva e completa disponibilità del sig. , unico intestatario e Parte_1
proprietario;
➢ I coniugi si danno il reciproco consenso al rilascio del passaporto;
➢ Le spese della presente procedura di separazione pari ad € 2.000,00 oltre accessori sono a carico del sig. da corrispondersi entro 10 giorni dal deposito Parte_1
delle note scritte nella procedura di scioglimento del matrimonio;
➢ Il. sig. si obbliga a versare alla sig.ra , a titolo di Parte_1 Controparte_1
liquidazione, di ogni e qualsiasi e comunque di tutti i diritti derivanti dall'intercorso rapporto matrimoniale ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970,
l'importo di € 20.000,00 (euro ventimila//00) da corrispondersi entro 10 gg. dalla pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio che recepisce le conclusioni concordate. Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante, ed è stata concordata cosicché all'esito della riscossione di tale importo la sig. e il sig. Controparte_1 [...]
, reciprocamente, dovranno ad ogni effetto di legge essere considerati tacitati Pt_1
di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale, dichiarando entrambi fin da ora in proposito di nient'altro avere a pretendere o domandare a qualsiasi titolo o ragione in relazione al rapporto matrimoniale esistito.
2. ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di Calci perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso a Pisa il 20/02/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori