Articolo 2 della Legge 23 novembre 1979, n. 614
Articolo 1Articolo 3
Versione
28 dicembre 1979
Art. 2.
I contributi di cui al precedente articolo saranno erogati dal Ministero della marina mercantile sulla base degli atti di acquisto dei beni strumentali e degli stati di avanzamento dei lavori, debitamente documentati, in misura non superiore al 90 per cento dell'importo complessivo. Il rimanente 10 per cento sara' erogato in sede di liquidazione finale da effettuare sulla base dei certificati di collaudo o dei certificati di esecuzione a regola d'arte, redatti secondo le norme in vigore per l'Amministrazione della difesa, relativi alle opere, agli impianti ed ai beni strumentali.
Il certificato di collaudo dovra' essere rilasciato da una commissione nominata dal Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro della marina mercantile, oppure da un singolo collaudatore, nominato di concerto tra le suddette amministrazioni, quando si tratta di lavori o forniture non eccedenti l'importo di L. 50.000.000.
La direzione dei lavori sara' affidata a funzionari scelti tra il personale tecnico dei Ministeri della difesa e della marina mercantile.
Per le spese di progettazione, assistenza e vigilanza dei lavori e per gli oneri passivi, derivanti dall'applicazione della presente legge, e' riconosciuta in ogni caso all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, a carico dei contributi previsti dall'articolo 1, una quota forfettaria pari al 10 per cento del costo complessivo delle opere, impianti e beni strumentali, con esclusione di quelli di cui al comma successivo, da erogare sulla base degli atti di acquisto e degli stati di avanzamento dei lavori.
L'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale e' autorizzato ad eseguire la costruzione ed il montaggio di attrezzature e strumenti, a carico dei contributi di cui all'articolo 1, per un importo complessivo, comprendente le spese di progettazione, assistenza e vigilanza dei lavori, non superiore a lire 400 milioni.
Il pagamento di tali somme sara' effettuato con le modalita' indicate nei precedenti commi primo e secondo, dietro presentazione di fatture relative agli atti di acquisto ed alle spese di lavorazione.
Entrata in vigore il 28 dicembre 1979