Sentenza 10 marzo 2011
Massime • 1
La notificazione dell'atto introduttivo del giudizio compiuta personalmente dall'avvocato, in caso di violazione di uno qualsivoglia dei presupposti stabiliti dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53, è nulla e non inesistente, ma la nullità - non riguardando un vizio formale, bensì la sussistenza stessa della facoltà dell'avvocato di eseguire la notificazione in proprio - può essere sanata soltanto dalla tempestiva costituzione dell'intimato, essendo a tal fine irrilevante l'avvenuta consegna dell'atto.
Commentario • 1
- 1. Notificazioni in proprio ex l. 53/1994Francesco Isola · https://www.diritto.it/ · 8 novembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/03/2011, n. 5743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5743 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo - Presidente -
Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere -
Dott. PROTO Cesare Antonio - Consigliere -
Dott. MANNA Antonio - Consigliere -
Dott. SCALISI Antonino - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OB AN C.F. [...]elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RONCIGLIONE 3, presso lo studio dell?avvocato GULLOTTA FABIO, che lo rappresenta e difende unitamente all?avvocato EGGER HELENE;
- ricorrente -
contro
AN BA DI LZ SE & CO.KG/sas, C.F. 02104780215, in persona del legale rappresentante pro tempore, SUCCESSIVAMENTE:
FALLIMENTO AN BA DI LZ SE in persona del curatore p.t. elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell?avvocato MANZI LUIGI, che la rappresenta e difende unitamente all?avvocato ROSSLER GERNOT;
- controricorrenti ?
avverso la sentenza n. 34/2005 del Tribunale di Bolzano SEDE DISTACCATA di MERANO, depositata il 14/02/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/01/2011 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;
udito l?Avvocato CARLO ALBINI con delega dell?avvocato LUIGI MANZI difensore della resistente che si riporta agli atti e chiede il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.= In via preliminare questa Corte dichiara inammissibile la costituzione del curatore del fallimento per mancanza di procura al legale da parte del curatore.
2.= Con il primo motivo, NF AU lamenta come da rubrica Violazione e falsa applicazione della L. 21 gennaio 1994, n. 53 e degli artt. 101, 141, 164 c.p.c.. Il ricorrente sostiene che nonostante l?inosservanza di forme di qualunque atto processuale, come nel caso de quo, la mancanza della vidimazione e della datazione, secondo l?art. 156 c.p.c. applicabile anche alle notifiche effettuate nelle forme previste dalla L. n. 53 del 1994, va esclusa la comminatoria di nullita? se l?atto ha raggiunto il proprio scopo e scopo della notifica e? la portata a conoscenza del destinatario di un atto processuale. Sicche?, conclude il ricorrente, la notifica dell?atto di opposizione a decreto ingiuntivo del 71 ottobre 7007 effettuata il 94 ottobre 9007 a mani del domiciliatario, ovvero, a mani di persona addetta allo studio non puo? essere nulla perche? ha raggiunto lo scopo previsto dalla legge. 2.1.= La censura e? infondata ed essa non puo? essere accolta, dato che la nullita? della notifica per vizio formale che era stata rilevata dalla Corte territoriale, nel caso specifico, poteva essere sanata dalla costituzione della convenuta opposta ma non anche dall?avvenuta consegna dell?atto.
2.2.= La L. n. 53 del 1994 attribuisce agli Avvocati la facolta? di eseguire personalmente la notificazione di atti in materia civile amministrativa e stragiudiziale o a mezzo del servizio postale secondo le modalita? previste dalla L. 20 novembre 1982, n. 89 (oppure mediante consegna di copia dell?atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o procuratore legale, che abbia la qualita? di domiciliatario di una parte e che sia iscritto nello stesso albo del notificante. Tale facolta?, tuttavia, e? condizionata ad alcuni presupposti. Ai sensi della normativa di cui alla legge qui richiamata, l?avvocato o il procuratore legale, che intende avvalersi delle facolta? de qua: a) deve essere munito di procura alle liti a norma dell?art. 83 c.p.c. (art. 1 di detta legge); b) deve essere previamente autorizzato dal consiglio dell?ordine nel cui albo e? iscritto (art. 7 stessa legge);
c) deve essere munito di un apposite)? registro cronologico, il cui modello e? stabilito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale forense. In piu? la legge in esame precisa che la notifica mediante consegna di copia dell?atto nel domicilio del destinatario;
e? possibile se: a) il destinatario sia altro avvocato o procuratore legale, che abbia la qualita? di domiciliatario di una parte b) se il destinatario e? iscritto nello stesso albo del notificante, c) se l?originale e la copia dell?atto siano stati previamente vidimati datati dal Consiglio locale dell?ordine nel cui iscritti albo entrambi sono iscritti. In mancanza di uno o piu? di questi requisiti (nell?ipotesi di specie e? mancata l?autorizzazione, la vidimazione e datazione del consiglio locale dell?ordine degli avvocati), la notificazione va considerata nulla (e non inesistente) (Cass. Sez. un. N. 1242 del 01/12/2000, Tuttavia, come afferma esplicitamente la legge all?art.
7. trattandosi di nullita? quand?anche riscontrata, puo? essere sanata dalla rituale e tempestiva costituzione dell?intimato. E trattandosi di nullita? per mancanza di presupposti legali dell?esercizio di una facolta?
attribuita dalla legge, in mancanza della tempestiva costituzione dell?intimato, non puo? essere sanata dalla dimostrazione che la notifica abbia raggiunto il suo scopo. La nullita? di che trattasi, in buona sostanza, non attiene alla inosservanza di una forma dell?atto ma alla stessa sussistenza della facolta? dell?avvocato di eseguire la notificazione in proprio, cioe?, senza l?ausilio dell?Ufficiale giudiziario, in mancanza dei presupposti che ne determinano la legittimita? dell?esercizio di quella stessa facolta?.
3. Con un secondo motivo NF AU lamenta - come da rubrica - Nullita? della sentenza n. 24/2005 e del procedimento n. 121/2004 per violazione degli artt. 101, 141, 139 e 330 c.p.c., notifica nulla dell?atto di appello, mancanza di contraddittorio. Ritiene il ricorrente che la sentenza di secondo grado e? nulla per nullita? della notifica dell?atto di appello. Precisa, il ricorrente che nell?atto di opposizione a decreto ingiuntivo, lo stesso aveva eletto domicilio presso lo studio legale dell?avv. Claudia Benedetti, in Merano via delle Corse n.
6. L?atto di Appello veniva notificato a NF AU presso lo studio dell?avv. Claudia Benedetti ma l?Ufficiale giudiziario competente effettuava la consegna dell?atto a mano dell?avv. Maria Rita Santucci. Sennonche? l?avv. Maria Rita Santucci e? solo domiciliata presso lo studio Benedetti e non riveste la qualita? di socio di collega di studio o di procuratore del signor AU. Tale notificazione non ha dato luogo al contraddittorio giacche? e? avvenuta in violazione dell?art. 330 c.p.c.. Visto che l?onere di dimostrare l?occasionalita? della presenza dell?avv. Maria Rita Santucci grava sul ricorrente si allega un?autodichiarazione dalla quale risulta che la stessa e? solo domiciliata presso l?avv. Benedetti che non appartiene al foro di Bolzano bensi? al foro di Avezzano.
3.1.= Anche questa censura non merita di essere accolta per i motivi di cui appresso.
3.2.= E? orientamento espresso da questa Corte a sezioni unite, in piu? occasioni e che qui si richiama per confermarlo, quello secondo cui alla notificazione presso il procuratore domiciliatario della parte viene validamente eseguita con la consegna di copia dell?atto al collega di studio, considerato che l?art. 159 c.p.c., comma 2, nell?includere, fra i possibili consegnatari, l?addetto all?ufficio del destinatario, richiede una situazione di comunanza di rapporti che, quale quella del professionista che ha in comune con il destinatario dell?atto lo stesso studio, faccia presumere che il prima portera? a conoscenza del secondo l?atto ricevuto, senza comportare necessariamente un vincolo di dipendenza o di subordinazione (Cass. Sez. un. N. 8186/1987, n. 14792/2005, n. 307/1989). 3.3.= Questo orientamento consente di apprezzare la decisione della Corte di Appello di Trento (sez. dist. di Bolzano) laddove precisa che nonostante la regolarita? e tempestivita? della notifica dell?atto di appello, l?appellato non si costituiva in giudizio. In definitiva il ricorso e? infondato e va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e verranno liquidate secondo dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese che liquida in Euro 1000,00 di cui 200,00 per spese.
Cosi? deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 27 gennaio 2011. Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2011