Cass. civ., sez. II, sentenza 10/03/2011, n. 5743
CASS
Sentenza 10 marzo 2011

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Massime1

La notificazione dell'atto introduttivo del giudizio compiuta personalmente dall'avvocato, in caso di violazione di uno qualsivoglia dei presupposti stabiliti dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53, è nulla e non inesistente, ma la nullità - non riguardando un vizio formale, bensì la sussistenza stessa della facoltà dell'avvocato di eseguire la notificazione in proprio - può essere sanata soltanto dalla tempestiva costituzione dell'intimato, essendo a tal fine irrilevante l'avvenuta consegna dell'atto.

Commentario1

  • 1Notificazioni in proprio ex l. 53/1994
    Francesco Isola · https://www.diritto.it/ · 8 novembre 2012
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 10/03/2011, n. 5743
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5743
Data del deposito : 10 marzo 2011

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