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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. X, sentenza 18/02/2026, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1015/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ADILE CARMELO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5616/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecicilia Is 104 N.45/c 98121 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi N.126 Is 137 98121 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 1 Spa In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500003500000 CONTRIBUTO UNIFICATO
CIVILE 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500003500000 TARSU/TIA 2008
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500003500000 TARSU/TIA 2009
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500003500000 TARSU/TIA 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500003500000 TARSU/TIA 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500003500000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 704/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 Ricorrente_1 si opponeva alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29580202500003500000 con riferimento alle seguenti cartelle di pagamento:
A) cartella n. 29520240035507365000, notificata il 27/08/2024 avente ad oggetto tassa rifiuti solidi urbani e relative addizionali anno di riferimento del debito 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 per un importo totale di €. 680,31 comprensivo di interessi e sanzioni. La richiamata cartella era stata annullata con sentenza emessa da questa Corte di Giustizia Tributaria pronunciata dalla sez. 12 e depositata il
16/06/2025 con il n. 3564/2025;
B) cartella di pagamento n. 29520190003603206000, notificata il 02/05/2019 relativa a contributo unificato - sanzione 2019 Totale (€) 1.908,00 Diritti di notifica (€) 5,88 Totale atto (€) 1.913,88. Somme che erano state versate a seguito dell'emissione della cartella di pagamento n. 29520170005699073.
Nel chiedere l'annullamento del contestato atto, eccepiva quanto segue:
1) Illegittimità della cartella di pagamento per violazione del principio del ne bis in idem - Doppia imposizione;
2) Mancata notifica degli atti sottostanti e precedenti l'atto impugnato. Omessa notifica dell'invito al pagamento e dell'avviso di liquidazione;
3) Carenza e/o difetto di motivazione del ruolo e della cartella di pagamento.
Chiedeva la condanna al pagamento delle spese e compensi di giudizio.
Con deduzioni del 18-08-2025 si costituiva l'Agenzia Entrate D.P. Messina la quale, preliminarmente, eccepiva la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia rispetto all'oggetto del giudizio. Eccepiva, altresì, l'inammissibilità del ricorso ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 21, c.1, D.L.vo
546/1992. Chiedeva la condanna al pagamento delle spese di giudizio.
Con deduzioni del 08-01-2026 si costituiva l'Agenzia Entrate Riscossione la quale, nel confermare la legittimità del proprio operato, chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di giudizio. In particolare eccepiva quanto segue: - Inammissibilità del ricorso in quanto tardivo – Irretrattabilità del credito. Precisava, infatti che la cartella di pagamento n. 2952024003550736500, relativa a Tassa rifiuti solidi urbani anno 2008, 2009,
2010, 2011 e 2012, era stata ritualmente notificata in mani della moglie, in data 27.08.2024 (Doc. 4); la cartella di pagamento n. 29520190003603206000 era stata ritualmente notificata in data 02.05.2019 a mezzo PEC (Doc. 5). Le cartelle, ritualmente notificate, non erano state opposte nei modi e termini di legge.
- Relativamente alla contestazione del ne bis in idem sollevata relativamente alla cartella n.
29520190003603206000 precisava che non si trattava della duplicazione della cartella n.
29520170005699073, in quanto la prima traeva origine dagli effetti della riscossione della stessa. “Si tratta(va), dunque, di due obbligazioni autonome, diverse per natura e titolo, con conseguente esclusione dell'applicabilità del principio del ne bis in idem, che presuppone una duplicazione punitiva del medesimo fatto. In ogni caso, la cartella n. 29520190003603206000, non impugnata nei termini di legge, era divenuta definitiva e non poteva essere rimessa in discussione mediante l'impugnazione della comunicazione preventiva di fermo amministrativo”.
- Eccepiva, ancora, la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione, dichiarando di non accettare il contraddittorio sulle questioni attinenti al merito del ricorso.
- Respingeva l'eccezione di difetto di motivazione perché generica.
Chiedeva la condanna al pagamento delle spese di giudizio.
Con memorie depositate il 29-01-2026 il ricorrente contestava le deduzioni dell'ADER ed insisteva nelle richieste formulate con l'atto introduttivo.
Ometteva l'Resistente_1 1 Spa in liquidazione di costituirsi nei modi e termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La comunicazione preventiva di fermo amministrativo si riferisce a sei cartelle di pagamento relative a: contravvenzioni al codice della strada;
contributo unificato – sanzioni;
tasse automobilistiche;
tassa rifiuti solidi urbani. Il sig. Ricorrente_1 eccepisce l'illegittimità dell'atto impugnato limitatamente a due cartelle di pagamento:
A) cartella n. 29520240035507365000, notificata il 27/08/2024 avente ad oggetto tassa rifiuti solidi urbani e relative addizionali anno di riferimento del debito 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 per un importo totale di €. 680,31 comprensivo di interessi e sanzioni;
B) cartella di pagamento n. 29520190003603206000, notificata il 02/05/2019 relativa a contributo unificato - sanzioni 2019 Totale (€) 1.908,00 Diritti di notifica (€) 5,88 Totale atto (€) 1.913,88.
Relativamente alle due cartelle, quali atti presupposti, lamentava la mancata notifica e l'omessa allegazione alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata.
L'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti è palesemente infondata atteso che dall'esame della documentazione prodotta dalla resistente ADER risulta la regolare notifica (peraltro non contestata dalla parte ricorrente) delle due cartelle. La prima, tassa rifiuti, risulta notificata “a mani della moglie” in data
27-08-2024; la seconda, contributo unificato – sanzioni, risulta notificata a mezzo PEC in data
02-05-2019.
Non provate e, pertanto, infondate sono le ulteriori eccezioni di illegittimità dell'atto impugnato proposte dalla parte ricorrente.
Relativamente allo asserito annullamento della cartella n. 29520240035507365000 a seguito di sentenza emessa da questa C.G.T. I° Grado di Messina su ricorso proposto dal Ricorrente_1, deve rilevarsi che manca agli atti la copia della sentenza;
ciò non consente a questo giudice di valutare la fondatezza di quanto affermato, circostanza, peraltro, contestata dall'ADER la quale sostiene che la cartella non è stata opposta nei modi e termini di legge (v. deduzioni del 08-01-2026).
Del pari non provata è l'asserita duplicazione della cartella n. 29520190003603206000 (non allegata al fascicolo di parte) rispetto alla richiamata cartella n. 29520170005699073 che la parte ricorrente afferma di avere estinto per pagamento. In merito a quest'ultima cartella deve rilevarsi che essa non è ricompresa tra le cartelle riportate nella comunicazione preventiva di fermo amministrativo e, pertanto, non può formare oggetto di valutazione da parte di questo giudice. Le eccezioni oggi confusamente formulate, dovevano essere proposte in sede di separati ricorsi avverso le due cartelle che non risultano impugnate.
Del pari infondate perché pretestuose e/o generiche appaiono i residuali motivi di ricorso che devono essere respinti.
Il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente alle spese liquidate come da dispositivo. Nulla sulle spese relativamente all'Resistente_1 1 Spa in liquidazione perché non costituita in giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'impugnata comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate come segue: € 1.600,00 oltre accessori di legge se dovuti, in favore dell'Agenzia Entrate Riscossione;
€ 1.200,00 in favore dell'Agenzia
Entrate D.P. Messina. Nulla sulle spese relativamente all'Resistente_1 1 Spa in liquidazione.
Il Giudice monocratico – Dr. Carmelo Adile
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ADILE CARMELO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5616/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecicilia Is 104 N.45/c 98121 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi N.126 Is 137 98121 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 1 Spa In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500003500000 CONTRIBUTO UNIFICATO
CIVILE 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500003500000 TARSU/TIA 2008
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500003500000 TARSU/TIA 2009
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500003500000 TARSU/TIA 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500003500000 TARSU/TIA 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500003500000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 704/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 Ricorrente_1 si opponeva alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29580202500003500000 con riferimento alle seguenti cartelle di pagamento:
A) cartella n. 29520240035507365000, notificata il 27/08/2024 avente ad oggetto tassa rifiuti solidi urbani e relative addizionali anno di riferimento del debito 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 per un importo totale di €. 680,31 comprensivo di interessi e sanzioni. La richiamata cartella era stata annullata con sentenza emessa da questa Corte di Giustizia Tributaria pronunciata dalla sez. 12 e depositata il
16/06/2025 con il n. 3564/2025;
B) cartella di pagamento n. 29520190003603206000, notificata il 02/05/2019 relativa a contributo unificato - sanzione 2019 Totale (€) 1.908,00 Diritti di notifica (€) 5,88 Totale atto (€) 1.913,88. Somme che erano state versate a seguito dell'emissione della cartella di pagamento n. 29520170005699073.
Nel chiedere l'annullamento del contestato atto, eccepiva quanto segue:
1) Illegittimità della cartella di pagamento per violazione del principio del ne bis in idem - Doppia imposizione;
2) Mancata notifica degli atti sottostanti e precedenti l'atto impugnato. Omessa notifica dell'invito al pagamento e dell'avviso di liquidazione;
3) Carenza e/o difetto di motivazione del ruolo e della cartella di pagamento.
Chiedeva la condanna al pagamento delle spese e compensi di giudizio.
Con deduzioni del 18-08-2025 si costituiva l'Agenzia Entrate D.P. Messina la quale, preliminarmente, eccepiva la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia rispetto all'oggetto del giudizio. Eccepiva, altresì, l'inammissibilità del ricorso ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 21, c.1, D.L.vo
546/1992. Chiedeva la condanna al pagamento delle spese di giudizio.
Con deduzioni del 08-01-2026 si costituiva l'Agenzia Entrate Riscossione la quale, nel confermare la legittimità del proprio operato, chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di giudizio. In particolare eccepiva quanto segue: - Inammissibilità del ricorso in quanto tardivo – Irretrattabilità del credito. Precisava, infatti che la cartella di pagamento n. 2952024003550736500, relativa a Tassa rifiuti solidi urbani anno 2008, 2009,
2010, 2011 e 2012, era stata ritualmente notificata in mani della moglie, in data 27.08.2024 (Doc. 4); la cartella di pagamento n. 29520190003603206000 era stata ritualmente notificata in data 02.05.2019 a mezzo PEC (Doc. 5). Le cartelle, ritualmente notificate, non erano state opposte nei modi e termini di legge.
- Relativamente alla contestazione del ne bis in idem sollevata relativamente alla cartella n.
29520190003603206000 precisava che non si trattava della duplicazione della cartella n.
29520170005699073, in quanto la prima traeva origine dagli effetti della riscossione della stessa. “Si tratta(va), dunque, di due obbligazioni autonome, diverse per natura e titolo, con conseguente esclusione dell'applicabilità del principio del ne bis in idem, che presuppone una duplicazione punitiva del medesimo fatto. In ogni caso, la cartella n. 29520190003603206000, non impugnata nei termini di legge, era divenuta definitiva e non poteva essere rimessa in discussione mediante l'impugnazione della comunicazione preventiva di fermo amministrativo”.
- Eccepiva, ancora, la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione, dichiarando di non accettare il contraddittorio sulle questioni attinenti al merito del ricorso.
- Respingeva l'eccezione di difetto di motivazione perché generica.
Chiedeva la condanna al pagamento delle spese di giudizio.
Con memorie depositate il 29-01-2026 il ricorrente contestava le deduzioni dell'ADER ed insisteva nelle richieste formulate con l'atto introduttivo.
Ometteva l'Resistente_1 1 Spa in liquidazione di costituirsi nei modi e termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La comunicazione preventiva di fermo amministrativo si riferisce a sei cartelle di pagamento relative a: contravvenzioni al codice della strada;
contributo unificato – sanzioni;
tasse automobilistiche;
tassa rifiuti solidi urbani. Il sig. Ricorrente_1 eccepisce l'illegittimità dell'atto impugnato limitatamente a due cartelle di pagamento:
A) cartella n. 29520240035507365000, notificata il 27/08/2024 avente ad oggetto tassa rifiuti solidi urbani e relative addizionali anno di riferimento del debito 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 per un importo totale di €. 680,31 comprensivo di interessi e sanzioni;
B) cartella di pagamento n. 29520190003603206000, notificata il 02/05/2019 relativa a contributo unificato - sanzioni 2019 Totale (€) 1.908,00 Diritti di notifica (€) 5,88 Totale atto (€) 1.913,88.
Relativamente alle due cartelle, quali atti presupposti, lamentava la mancata notifica e l'omessa allegazione alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata.
L'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti è palesemente infondata atteso che dall'esame della documentazione prodotta dalla resistente ADER risulta la regolare notifica (peraltro non contestata dalla parte ricorrente) delle due cartelle. La prima, tassa rifiuti, risulta notificata “a mani della moglie” in data
27-08-2024; la seconda, contributo unificato – sanzioni, risulta notificata a mezzo PEC in data
02-05-2019.
Non provate e, pertanto, infondate sono le ulteriori eccezioni di illegittimità dell'atto impugnato proposte dalla parte ricorrente.
Relativamente allo asserito annullamento della cartella n. 29520240035507365000 a seguito di sentenza emessa da questa C.G.T. I° Grado di Messina su ricorso proposto dal Ricorrente_1, deve rilevarsi che manca agli atti la copia della sentenza;
ciò non consente a questo giudice di valutare la fondatezza di quanto affermato, circostanza, peraltro, contestata dall'ADER la quale sostiene che la cartella non è stata opposta nei modi e termini di legge (v. deduzioni del 08-01-2026).
Del pari non provata è l'asserita duplicazione della cartella n. 29520190003603206000 (non allegata al fascicolo di parte) rispetto alla richiamata cartella n. 29520170005699073 che la parte ricorrente afferma di avere estinto per pagamento. In merito a quest'ultima cartella deve rilevarsi che essa non è ricompresa tra le cartelle riportate nella comunicazione preventiva di fermo amministrativo e, pertanto, non può formare oggetto di valutazione da parte di questo giudice. Le eccezioni oggi confusamente formulate, dovevano essere proposte in sede di separati ricorsi avverso le due cartelle che non risultano impugnate.
Del pari infondate perché pretestuose e/o generiche appaiono i residuali motivi di ricorso che devono essere respinti.
Il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente alle spese liquidate come da dispositivo. Nulla sulle spese relativamente all'Resistente_1 1 Spa in liquidazione perché non costituita in giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'impugnata comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate come segue: € 1.600,00 oltre accessori di legge se dovuti, in favore dell'Agenzia Entrate Riscossione;
€ 1.200,00 in favore dell'Agenzia
Entrate D.P. Messina. Nulla sulle spese relativamente all'Resistente_1 1 Spa in liquidazione.
Il Giudice monocratico – Dr. Carmelo Adile