Articolo 3 della Legge 14 febbraio 1963, n. 143
Articolo 2Articolo 4
Versione
22 marzo 1963
Art. 3.
Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere alla Societa' officine costruzioni e riparazioni navali di Taranto un contributo di 1 miliardo per la costruzione di un bacino galleggiante di carenaggio.
Tale contributo sara' liquidato dopo che la Societa' di cui al comma precedente avra' ottenuto dal Ministero della marina mercantile la concessione per l'occupazione dello specchio acqueo e delle aree occorrenti per l'esenzione dell'impianto.
La somma di lire 1 miliardo sara' stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 250 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1962-63 al 1965-66.
Entrata in vigore il 22 marzo 1963