Ordinanza cautelare 9 maggio 2025
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 16/01/2026, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00324/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01861/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1861 del 2025, proposto da
DA OZ, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Caliendo e Samuele Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castel Volturno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fortunata Remaggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli presso lo studio IO SS alla via Toledo n. 156;
per l'annullamento
del provvedimento del Comune di Castel Volturno del 13.02.2025 n. 27 notificato il successivo 19.2.2025 e recante ordinanza di demolizione del fabbricato sito in località Bagnara, lungo il versante OVEST del viale P. Tacca su Area Censita ed in Catasto terreni al foglio n. 7 già oggetto di procedura RESA n. 31 del 2014 b) Del provvedimento di rigetto della istanza di autotutela inviata dalla ricorrente al Comune di Castel Volturno con contestuale richiesta risarcitoria;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Castel Volturno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 la dott.ssa LA NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale il Comune di Castel Volturno le ha ingiunto, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, di demolire il fabbricato abusivamente realizzato in località Bagnara, al viale Tacca, su area censita in catasto al foglio n. 7, p.lla 5598, già oggetto di procedura RESA n. 31 del 2014.
Premette la ricorrente che:
- in data 30 settembre 1979 acquistava un appezzamento di terreno sito nel Comune di Castel Volturno, individuato in catasto al foglio 7, particella 5598 (ex 380ab);
- con il medesimo atto notarile NU TO acquistava il confinante terreno individuato con la particella 1048 (ex 380ai);
- per mero errore materiale prendeva possesso della particella 1048 mentre la TO si appropriava della particella 5598;
- avendo constatato la costruzione di opere abusive da parte di quest’ultima ne segnalava la presenza al Comune con note del 6 settembre 2014 e del 3 marzo 2017 rimaste senza riscontro;
- a seguito di un approfondimento presso i registri immobiliari in data 23 luglio 2020 si provvedeva mediante voltura a rettificare l’intestazione dei terreni;
- a quel punto prendeva piena contezza del fatto che era stato realizzato sul suo terreno (particella 5598) un fabbricato abusivo e ne denunciava la presenza al Comune con nota del 2 novembre 2020;
- in data 25 febbraio 2021 chiedeva al Comune di poter accedere agli atti onde verificare l’eventuale rilascio da parte di quest’ultimo di titoli autorizzativi;
- con nota del 15 settembre 2021 il Comune di Castel Volturno la notiziava dell’esistenza di un procedimento penale a carico degli autori degli abusi edilizi realizzati sulla sua particella;
- con l’ordinanza n. 95 del 13 ottobre 2023 il Comune acquisiva al proprio patrimonio comunale il fabbricato e l’area di sedime;
- detto provvedimento veniva impugnato avanti al T.A.R. il quale lo annullava con la sentenza n. 5267 del 7 ottobre 2024;
- ciò, nondimeno, il Comune adottava poi l’ordinanza di demolizione impugnata.
A sostegno del gravame deduce varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituito per resistere il Comune intimato.
La domanda di tutela cautelare è stata respinta con l’ordinanza n. 1011 del 9 maggio 2025 riformata dal Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 2308 del 26 giugno 2025.
Con successiva memoria la ricorrente ha insistito per l’accoglimento del gravame.
Alla pubblica udienza dell’8 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che essendo ella estranea agli abusi edilizi commessi e, non avendo mai avuto la disponibilità del cespite (pur essendo proprietaria del terreno), non poteva essere destinataria dell’ordine di demolizione.
Secondo la tesi della ricorrente la sanzione demolitoria prevista dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 potrebbe essere comminata solo ai proprietari che << materialmente abbiano la disponibilità dell’immobile abusivo e che possono materialmente eseguire la demolizione o che materialmente abbiano commissionato la realizzazione dell’abuso>>.
La prospettazione di parte ricorrente non può essere condivisa.
L’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 stabilisce che la demolizione delle opere abusivamente realizzate è ingiunta dal Comune al “proprietario e al responsabile dell’abuso”.
La giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato (da ultimo, Consiglio di Stato, n. 8422 del 30 ottobre 2025) che la sanzione edilizia dell'opera abusiva, avendo carattere reale, può essere rivolta anche nei confronti del proprietario che non sia responsabile dell'abuso; affinché quest'ultimo possa andare esente dalla misura consistente nell'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'area di sedime sulla quale insiste il bene, occorre che risulti, in modo inequivocabile, la sua completa estraneità al compimento dell'opera abusiva o che, essendone lo stesso venuto a conoscenza, si sia poi adoperato per impedirlo con gli strumenti offertigli dall'ordinamento; pertanto, l'ordinanza di demolizione può legittimamente essere emanata nei confronti del proprietario dell'immobile anche se egli non è responsabile della realizzazione dell'opera abusiva, in quanto gli abusi edilizi integrano illeciti permanenti sanzionati in via ripristinatoria, a prescindere dall'accertamento del dolo o della colpa o dall'eventuale stato di buona fede del proprietario.
In altri termini, la circostanza che la ricorrente non abbia la materiale disponibilità dell’immobile abusivo e non sia responsabile della sua realizzazione è del tutto ininfluente ai fini della doverosa adozione anche nei suoi confronti dell’ordinanza di demolizione; tali circostanze (ossia la indisponibilità dell’immobile) potranno rilevare in sede di adozione delle misure conseguenziali previste in caso di inottemperanza all’ordine demolitorio di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 (ossia l’emissione della sanzione pecuniaria e l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’opera abusiva nonché dell’area di sedime).
Ancora una volta vale richiamare la costante giurisprudenza la quale ha evidenziato che “il provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale dell'immobile abusivo non può essere disposto nei confronti del proprietario incolpevole, cioè estraneo alla commissione dell'abuso edilizio, ovvero che, una volta a conoscenza del fatto, si sia adoperato per impedirlo, poiché in materia di abusi edilizi commessi da persona diversa dal proprietario, la posizione di quest'ultimo può ritenersi neutra rispetto alle sanzioni previste dalla l. n. 47/1985 e ora dal d.P.R. n. 380/2001, anche con riferimento all'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'area di sedime sulla quale insiste il bene, a condizione che risulti, in modo inequivocabile, la sua estraneità rispetto al compimento dell'opera abusiva, ovvero risulti che, essendone venuto a conoscenza, si sia poi adoperato per impedirlo con gli strumenti offerti dall'ordinamento per agevolarne la rimozione” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 7 gennaio 2022, n.110, cfr. anche Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 11 ottobre 2023, n. 16 “l’acquisizione gratuita, quale conseguenza dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e della relativa omissione, ha natura afflittiva (così come la correlata sanzione pecuniaria). In considerazione di tale natura afflittiva, ritiene l’Adunanza Plenaria che vada affermato in materia anche il principio per il quale deve esservi l’imputabilità dell’illecito omissivo della mancata ottemperanza”).
Con specifico riguardo alle attività che il proprietario che non sia anche autore dell’abuso deve porre in essere per esonerarsi dalla sanzione acquisitiva, la giurisprudenza ha affermato: “In tema di abusi edilizi, al fine di riparare il proprietario incolpevole dall'altrui illecito edilizio da conseguenze eccessivamente penalizzanti, ossia dagli effetti sanzionatori ex art. 31, commi 3, 4 e 4-bis, del D.P.R. n. 380/2001, occorre che egli dimostri, da un lato, la sua estraneità all'abuso e, dall'altro, l'assunzione di iniziative consentite dall'ordinamento, che siano idonee a costringere il responsabile dell'attività illecita a ripristinare lo stato dei luoghi nei sensi e nei modi richiesti dall'autorità amministrativa, a guisa di misura idonea ad escludere la partecipazione all'abuso effettuato da terzi, si richiede, in particolare, un comportamento attivo, da estrinsecarsi in diffide o in altre iniziative di carattere ultimativo nei confronti del detentore, al fine di evitare, appunto, i cennati effetti sanzionatori” (T.A.R. Sicilia Catania, Sez. V, 20/10/2023, n. 3067, ma cfr. anche T.A.R. Toscana, sez. III, 21/02/2023, n.183 e Consiglio di Stato sez. VII, 21/08/2023, n.7882).
Il Consiglio di Stato (sentenza n. 714/2023) ha poi evidenziato che la sanzione acquisitiva al patrimonio dell’ente non può essere comminata nei confronti del proprietario del fondo incolpevole dell’abuso edilizio, cui è rimasto del tutto estraneo. Diversamente è a dire per la sanzione demolitoria, la cui natura “reale” e ripristinatoria dello stato dei luoghi per come preesistente all’illecito, la rende impermeabile al necessario previo accertamento di profili di responsabilità colpevole del proprietario, anche ove subentrato all’autore dell’abuso. Ne consegue che per l’applicazione delle sanzioni amministrative privative della proprietà del bene, che non sono cioè meramente ripristinatorie dell’abuso perpetrato, è necessaria la sussistenza di un elemento soggettivo almeno di carattere colposo da parte del soggetto proprietario che le subisce.
Nella fattispecie, dunque, l’adozione dell’ordinanza di demolizione nei riguardi della ricorrente-proprietaria era ed è del tutto legittima.
Destituite di fondamento anche le restanti censure.
Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente lamenta il difetto istruttorio del Comune in quanto in tesi l’area sarebbe stata già acquisita al patrimonio comunale per effetto dell’ordinanza di demolizione del 2007 emessa nei riguardi dei responsabili dell’abuso.
A tale obiezione è agevole replicare che non essendo i responsabili dell’abuso proprietari dell’area su cui esso sorge nessun effetto acquisitivo della proprietà poteva prodursi.
Con il terzo motivo di ricorso parte ricorrente deduce la violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990.
Di contro deve essere ricordato che l'attività di repressione degli abusi edilizi, attraverso l'ordinanza di demolizione, avendo natura vincolata, non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, dovendo considerarsi che la partecipazione del privato al procedimento comunque non potrebbe determinare alcun esito diverso.
In conclusione il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore del Comune resistente delle spese processuali, liquidate in complessivi € 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA CI, Presidente
LA NI, Consigliere, Estensore
Domenico De Falco, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA NI | PA CI |
IL SEGRETARIO