Articolo 21 della Legge 30 luglio 2012, n. 126
Articolo 20Articolo 22
Versione
22 agosto 2012
Art. 21. Ripartizione della quota dell'otto per mille
del gettito IRPEF 1. A decorrere del periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Arcidiocesi concorre con i soggetti e secondo le modalita' previste dalla normativa vigente alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La Repubblica prende atto che l'Arcidiocesi utilizzera' le somme devolute a tale titolo dallo Stato per il mantenimento dei ministri di culto, per la realizzazione e la manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, per scopi filantropici, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri.
2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 e' effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo l'Arcidiocesi e' indicata con la denominazione: «Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale».
3. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, l'Arcidiocesi dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente per iniziative di cui al comma 1.
4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, all'Arcidiocesi, la somma risultante dall'applicazione del comma 1 stesso, determinata ai sensi dell' articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alla stessa Arcidiocesi.
5. L'Arcidiocesi trasmette annualmente, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell'interno, un rendiconto relativo all'utilizzazione delle somme di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione.
6. Il rendiconto di cui al comma 5 deve comunque precisare:
a) il numero dei ministri di culto cui e' stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali e' stata assicurata un'integrazione;
b) l'ammontare complessivo delle somme di cui al comma 1 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonche' l'ammontare delle ritenute fiscali su tali somme;
c) gli interventi operati per altre finalita' previste dall'articolo 20 e dal comma 1 del presente articolo.
7. Il Ministero dell'interno trasmette copia del rendiconto di cui al comma 5, con propria relazione, al Ministero dell'economia e delle finanze.
Note all'art. 21:
- Il testo dell' articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), e' il seguente:
«Art. 45 (Disposizioni e interventi vari di razionalizzazione). - (Omissis).
7. La quota dell'otto per mille dell'IRPEF, di cui al secondo comma dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222 , e la somma di cui all'ultimo comma dell'articolo medesimo sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, risultanti dal rendiconto generale dello Stato. La medesima procedura e' adottata per le quote spettanti alle Confessioni acattoliche aventi diritto. Con le medesime modalita' sono determinate la quota dell'otto per mille dell'IRPEF e la somma corrisposta a titolo di anticipo di cui all' articolo 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516 ; all' articolo 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517 ; all' articolo 4 della legge 5 ottobre 1993, n. 409 ; all' articolo 27 della legge 29 novembre 1995, n. 520 ; all' articolo 2 della legge 20 dicembre 1996, n. 638 .
(Omissis).».
Entrata in vigore il 22 agosto 2012