Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/03/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 6625 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da:
C.F. , nato a [...], il20/02/1963, Parte_1 C.F._1
residente in [...]20/5 16100 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. BARNABA FERRUCCIO (C.F. ), che la rappresenta e la C.F._2
difende, come da procura in atti
Ricorrente
Nei confronti di
, C.F. , nata in [...], il [...] CP_1 C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale Ill.mo adito, in accoglimento del ricorso, pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato presso il Comune di Genova in data 10 aprile
2004 iscritto al Registro degli Atti di Matrimonio del comune di Genova Atto Numero 233 Parte I
Anno 2004 Ufficio 1 e conseguentemente ordinare all'ufficiale di stato civile di provvedere all'annotazione della sentenza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
dalla moglie
Rilevato che quest'ultima non si è costituita e non ha partecipato al procedimento nonostante rituale notifica;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 10.04.2004, ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio in atti;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da Sentenza n. 1767/ 2011 emessa da questo Tribunale
Ordinario di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in GENOVA il 10.04.2004 dai Signori
e Parte_1 Controparte_1
Nulla sulle spese di lite.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Atto Numero 233,
Parte I Serie Uff.1,Anno 2004 Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n.
1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Cis' deciso in Genova, nella camera di consiglio del 31.01.2025
Il Giudice rel. ed Est. Il Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Domenico Pellegrini