Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/03/2025, n. 1700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1700 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Simona D'Auria
ha pronunciato, lette le note di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 9547 del 2023 R.G. promossa da:
La in persona del l.r.p.t. sig.ra , con sede in Pozzuoli Parte_1 Parte_1
(NA), alla Via Roma n. 6, C.F. , e , nata a [...], il [...], residente in Ca- P.IVA_1 Parte_1 sagiove (CE), alla Via Monza V Traversa Privata n. 23, C.F. entrambi rappresentati e CodiceFiscale_1 difesi dagli avv.ti Vincenzo Persico (c.f. ) ed (c.f. C.F._2 Parte_2
, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Napoli, alla Piazza G. Bovio n. 22, C.F._3
contro
, (c.f. in persona del Leg. Rapp.te Controparte_1 P.IVA_2
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Carmen Moscariello ( ) in virtù di procura generale C.F._4 alle liti per Notaio del distretto di Roma del 22.3.2024 Repertorio n.37875 Raccolta n.7313, Persona_1 elettivamente domiciliato in Napoli, via A. de Gasperi n.55, presso l'Avvocatura INPS
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.5.2023 e la proponevano opposizione Parte_1 Parte_1 avverso l'ordinanza ingiunzione ricevuta in data 28.4.2023, n. OI-000866923 dell'importo di €.10.000,00, conseguente all'omesso versamento, nel 2017, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, in violazione dell' articolo 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983,
n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall' art. 3, comma
6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8.
Eccepisce l'infondatezza e l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per omessa e/o irrituale notifica dell'atto di accertamento presupposto all'ordinanza-ingiunzione, e per omessa riduzione ai sensi del DL 48/2023.
CP_ Si costituiva tempestivamente l' che chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere
Quindi lette le note di trattazione scritta la causa era decisa con sentenza depositata al fascicolo telematico
CP_ Nelle more del giudizio l' ha rideterminato l'importo della sanzione alla luce delle nuove disposizioni previste dal DL.48/2023, riducendola ad €.112,20 (comprensivo di spese), e che la società ha pagato detto importo in data 19.6.2023.
È, dunque, cessata la materia del contendere.
Le spese pertanto in considerazione dello ius superveniens si compensano tra le parti
PQM
dichiara cessata la materia del contendere compensa le spese di lite
Napoli 3.3.2025
Il Giudice
(dott.ssa Simona D'Auria)