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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/11/2025, n. 1284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1284 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1118 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv.to SORACE ILARIO ANTONIO Pt_1 appellante
E
con l'avv.to GRANDINETTI GIANCARLO CP_1
Appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.1.2019, , deduceva di aver svolto, dal 1970 e CP_1 fino al 2017, senza soluzione di continuità, l'attività di barbiere che, a causa del necessario mantenimento continuo di posture incongrue (continua posizione eretta in piedi e impegno del rachide e delle braccia), gli aveva causato l'insorgere di discopatie multiple, ernie discali e tendinopatie, meglio descritte in ricorso;
lamentava l'inutile esperimento della fase amministrativa, in cui l' aveva negato la sussistenza del nesso eziologico tra Pt_1
l'esposizione lavorativa e le patologie denunciate, e chiedeva di accertare l'entità della propria inabilità pari alla percentuale del 28% o in misura maggiore o minore ritenuta di giustizia mediante ctu medico legale, nonché di provare per testi l'esposizione ai rischi dedotti, con conseguente condanna dell' a quanto dovuto in relazione alla accertanda riduzione Pt_2 della capacità lavorativa. L' eccepiva, preliminarmente, la sussistenza di un giudicato esterno che, in merito alla Pt_1 patologia ernaria, escludeva la genesi professionale e, per tutte le patologie lamentate,
l'intervenuta prescrizione triennale ex artt. 111 e 112 del D.P.R. n. 1124 del 1965, atteso che il lavoratore, nel corso degli anni, aveva già denunciato le medesime patologie come asseriti esiti infortunistici e, per gli stessi, aveva anche ottenuto il dovuto ristoro. Negava il nesso causale.
Il Tribunale di Paola ha accolto il ricorso, condannando l' “a corrispondere al Pt_2 ricorrente l'indennizzo in capitale per il danno biologico subito a causa della malattia professionale di cui in parte motiva nella misura del 10%, oltre interessi legali con decorrenza di legge e fino all'effettivo pagamento”.
Ha disatteso 1. l'eccezione di giudicato esterno, in quanto dalla sentenza citata (n. 165 del
2010, resa all'esito di ricorso proposto dallo nei confronti dell' - n. R.G. 1450 CP_1 Pt_1 del 2006 Tribunale di Paola- e diretto al riconoscimento di un infortunio sul lavoro) e dalla relazione di consulenza medico legale disposta in seno a quel procedimento, unicamente che le sintomatologie manifestate in quella sede dall'odierno ricorrente erano preesistenti all'infortunio sul lavoro del 20.10.2004, nonchè compatibili “con la normale evoluzione della discopatia degenerativa” e non anche, per come vorrebbe far credere
l'Istituto assicurativo, che tali patologie, in particolare quella ernaria, erano riconducibili esclusivamente a comuni fenomeni degenerativi extralavorativi>;
2. l'eccezione di prescrizione, in quanto le precedenti denunce di infortunio sul lavoro non dimostrano che il lavoratore sapesse che le sue patologie erano legate in modo diretto e intrinseco all'attività lavorativa, avendole attribuite a singoli eventi traumatici, richiamando il principio giurisprudenziale secondo cui “ai fini della decorrenza del termine triennale di prescrizione, di cui all'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, oltre alla conoscenza di una data patologia è necessario che vi sia anche consapevolezza della sua origine professionale e del suo grado di indennizzabilità”
Nel merito ha rilevato che “l'escussione testimoniale ha confermato che parte ricorrente ha svolto attività di “barbiere” con modalità di tempo e di luogo sostanzialmente corrispondenti
a quelle descritte nel proprio ricorso introduttivo (cfr. dichiaraz. testimoniali verb. d'ud. del
24.05.2022)” e che la disposta ctu medico-legale, con procedimento logico immune da vizi, ha accertato la natura professionale delle patologie riscontrate e, secondo le indicazioni tabellari di cui al D.lvo 38/2000 approvate con D.M. 12 luglio 2000, un danno dell'integrità psico fisica del periziato “valutabile in 10 (dieci) punti, con decorrenza dalla domanda amministrativa (19/6/2017).”. Più precisamente il consulente tecnico d'ufficio ha valutato “il
Pag. 2 di 7 danno a carico del rachide cervicale in 4 (quattro) punti”, il “danno a carico del rachide lombo sacrale in sei 6 (sei) punti”, mentre il danno da limitazione della spalla destra non veniva valutato “in quando è ai gradi estremi, inoltre manca un esame strumentale della spalla destra attendibile e recente”.
Avverso tale decisione ha interposto gravame l' per i seguenti motivi: Pt_1
1. errato rigetto dell'eccezione di giudicato esterno dell' perché in medicina legale, Pt_1 allorché si parla di patologie degenerative (alle quali fa riferimento la ctu nel giudizio conclusosi con la sentenza del 2010), significa fare inequivoco riferimento a fenomeni legati
a fattori comuni (invecchiamento, artrosi) e non lavorativi. E del resto, come eccepito in memoria difensiva, in occasione di ricovero presso Casa di Cura " Tricarico " di Belvedere
Marittimo, venne redatta cartella clinica n° 2713/2008 (cfr. doc. 6 di prime cure) in cui si esprime diagnosi di artrosi generalizzata, ossia riguardante anche parti non coinvolte dal presunto rischio lavorativo. Sarebbe stato sufficiente al riguardo che il primo Giudice, anziché screditare senza motivo e senza competenza medico legale l'eccezione dell' , Pt_1 avesse chiamato il proprio ausiliare a integrare sul punto la relazione tecnica.
2. errato rigetto dell'eccezione di prescrizione dell' , perché in merito alla decorrenza Pt_1 del termine prescrizionale, nessun rilievo può attribuirsi al fatto che il ricorrente imputava agli infortuni subiti e non alla malattia professionale i propri disturbi (al rachide e alla spalla), come invece erroneamente affermato dal giudice di prime cure. Ciò poiché la manifestazione della malattia professionale, prevista dall'art. 112 TU 1124/65 quale dies a quo dell'azione, va intesa come conoscibilità, ossia come possibilità che l'origine professionale di una malattia sia riconoscibile in base alle conoscenze scientifiche del momento, senza che possa avere rilievo il grado di conoscenze e di cultura del soggetto interessato dalla malattia. Inoltre,
l'interessato non ha allegato, e tanto meno dimostrato, che nel periodo dal 2004 (data del primo evento) al 2013 (data dell'ultimo infortunio denunciato) l'inabilità non avesse i requisiti minimi per dar luogo al diritto alla rendita.
3. errato riconoscimento dell'esposizione a rischio del ricorrente di contrarre le denunciate affezioni e del nesso tra queste ultime e il lavoro svolto.
Ha rimarcato che, per come eccepito sin dal primo grado, secondo le piu' accreditate linee della medicina del lavoro, la patologia rachidea può essere correlata al lavoro solo se determinata da vibrazioni agenti sul corpo intero o da movimentazione manuale dei carichi effettuata in modo non occasionale e in assenza di ausili efficaci, mentre nel caso di specie dall'istruttoria non è emersa una esposizione qualificata a rischio, poichè contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, i testi escussi hanno riportato mere e soggettive
Pag. 3 di 7 valutazioni formulate sulla semplice base dell'essere clienti del ricorrente e non per una conoscenza effettiva del ciclo lavorativo del medesimo. Quest'ultimo, inoltre, veniva desunto dal CTU sulla base delle mere affermazioni del ricorrente.
Ha chiesto la riforma della sentenza impugnata con rigetto della domanda di primo grado e comunque in via istruttoria la rinnovazione della c.t.u..
L'appellato ha chiesto il rigetto del gravame, rimarcando che, il precedente giudizio del 2006 riguardava un infortunio sul lavoro con diagnosi di lombosciatalgia bilaterale, mentre l'attuale causa concerne una malattia professionale che interessa tutta la colonna vertebrale, e non soltanto il tratto lombare. La sentenza n. 165/2010 del Tribunale di Paola, che definiva quel giudizio, non ha mai escluso la genesi professionale della patologia del rachide, oggetto della domanda oggi al vaglio della Corte avendo, invece, escluso soltanto che le patologie allora denunciate, peraltro ben diverse da quelle odierne, non erano conseguenza dell'infortunio sul lavoro occorso a , ma erano preesistenti ad esso;
che, “quanto alla CP_1 prescrizione potrebbe farsi risalire al 2006 al più la conoscenza della sola lombalgia, che peraltro riteneva fosse la causa di un evento traumatico (caduta) avvenuto sul lavoro e non certo di tutte le altre patologie che hanno colpito il rachide insorte successivamente a causa dello svolgimento dell'attività lavorativa, oggetto del giudizio de quo”; che “la effettiva conoscibilità dell'insorgenza della patologia per cui è causa non può certamente essere retrodatata al 2006, bensì al 2017, anno in cui l'odierno appellato ha effettuato diversi esami strumentali (v. referti allegati al fascicolo di parte di primo grado) che hanno consentito di diagnosticare la patologia per cui è causa. In ogni caso, a tale epoca deve essere fatta certamente risalire la conoscibilità dell'origine professionale di tale patologia e del raggiungimento del grado minimo di indennizzabilità”.
Ha rimarcato la corretta valutazione medico-legale sul nesso di causalità del ctu di primo grado.
All'esito dello scambio delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Collegio decide nei termini che seguono.
1.La prima censura è infondata.
Si rammenta che “Il giudicato esterno opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione, presupponendo che soggetti, petitum e causa petendi siano comuni alla causa anteriore e a quella successivamente intrapresa. Per converso, la mera identità delle questioni giuridiche o di fatti da esaminare non crea alcun vincolo a carico del giudice investito del secondo giudizio non applicandosi la regola dello "stare decisis" , ma è al più suscettibile di venire in considerazione ai fini della condivisione delle argomentazioni svolte
Pag. 4 di 7 nella precedente sentenza, nella misura in cui le stesse appaiano pertinenti anche alla fattispecie oggetto del nuovo giudizio e risultino dotate di efficacia persuasiva tale da giustificare l'adesione ad esse” (cfr Cass. sez. 1 Ordinanza n. 211 del 04/01/2024)
Orbene, nel caso di specie, la sentenza del tribunale di Paola n. 165/2010 (cfr doc. 3 CP_2 si è pronunciata su un ricorso per infortunio sul lavoro consistito in una caduta accidentale sul luogo di lavoro con conseguente lombosciatalgia;
richiamando la ctu medico-legale espletata, il giudice si è limitato ad affermare che le lesioni debbono considerarsi preesistenti all'infortunio, senza compiere alcuna valutazione sulla loro origine.
Risulta evidente che non sussiste affatto comunanza di petitum e causa petendi dell'azione tra la causa instaurata nel 2006 e quella odierna, sicchè è da escludere l'eccepito giudicato esterno.
2.Infondata è la seconda censura sulla prescrizione perché – premesso che in atti non risultano prodotte le denunce per gli infortuni sul lavoro a cui si riferisce l' ad eccezione di quella Pt_1 di ottobre 2004, alla quale ha fatto seguito il giudizio, conclusosi con la sentenza n. 165/2010
- la ctu svolta in tale giudizio ha accertato l'esistenza di protusioni discali dell'ultimo tratto lombare L4-L5; L5-S1, già diagnosticata nella cartella clinica del ricovero del maggio 2008 presso la clinica Tricarico;
sennonché in tale perizia non si riferisce l'origine professionale di tale patologia, né vengono segnalate tutte le altre protusioni discali multiple C4-C5, C5-C6,
C6-C7, C7-D1; quelle D3-D4, D4-D5, D5-D6 e quelle L1-L2, L2-L3; inoltre il ctu - nominato dal giudice di prime cure – ha valutato con riferimento alla voce 2012 (ernia discale del tratto cervicale con disturbi trofico-sensitivi persistenti fino 12 punti), un danno a carico del rachide cervicale in 4 (quattro) punti;
e con riferimento alla voce 213 (ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti-fino a 12 punti), un danno a carico del rachide lombo sacrale in sei 6 (sei) punti;
ed ha ancorato la decorrenza alla data della domanda amministrativa del 19.6.2017.
In altri termini il perito di primo grado ha valutato che “ l'ernia discale lombare” ha raggiunto la soglia di indennizzabilità del 6% solo all'epoca della denuncia (cfr Cass. Sez. L -
, Ordinanza n. 2842 del 06/02/2018 secondo cui l'inizio della decorrenza della prescrizione del diritto alla rendita per malattia professionale coincide con la conoscibilità da parte dell'assicurato della manifestazione di una malattia indennizzabile, desumibile da eventi obiettivi esterni alla persona dell'assicurato, che debbono costituire oggetto di specifico accertamento da parte del giudice di merito, senza poter identificare la conoscenza dell'origine professionale e del grado di indennizzabilità con l'esistenza della malattia stessa).
3.Infondata è la terza censura sull'insussistenza dell'esposizione a rischio.
Pag. 5 di 7 Ed invero, testi escussi (clienti abituali del ricorrente: e Testimone_1 [...]
, quest'ultimo con abitazione di fronte al negozio), nel confermare i capitoli Testimone_2 di prova del ricorso, hanno riferito che il ricorrente stava sempre in piedi e usava abitualmente forbici e pettine ed asciugacapelli, rasoi e tagliacapelli elettrici;
hanno anche confermato l'orario dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00/19:30, tutti i giorni della settimana ad eccezione della domenica e del lunedì e senza l'aiuto di dipendenti o aiutanti.
Il perito di primo grado nella verifica dell'eziologia lavorativa ha valorizzato un'anamnesi lavorativa che corrisponde agli esiti della prova testimoniale e nel replicare alle osservazioni dell' che vengono sostanzialmente riproposte con il gravame, secondo cui difetta Pt_1
l'esposizione a rischio in assenza di movimentazione di carichi e/o dell'uso di strumenti vibranti – ha rimarcato efficacemente che “il barbiere, durante la sua attività lavorativa, si trova normalmente in piedi dietro il cliente seduto e quindi rimane in una posizione più alta rispetto alla testa dello stesso;
pertanto, nello svolgere la sua attività, è costretto a movimenti continui di flesso estensione, di inclinazione laterale, e di rotazione del rachide sia cervicale sia lombare, per cui il rachide in toto è sottoposto a microtraumi continuativi, che nel tempo hanno provocato un danno alla schiena del periziato. Tale patologia rachidea è presente tra le più o meno accreditate linee guida della medicina del lavoro….Il carico al rachide proviene dagli incongrui movimenti dello stesso durante il lavoro. Tale attività lavorativa, viene svolta con turni di otto ore lavorative giornaliere (8.30-12.30 – 15.00-19.00) e per sei giorni la settimana (da lunedì a sabato), e si connota sia per essere lavorazione che comporta una ripetitività di atti e movimenti a livello della schiena (tratto cervicale e lombare), la cui esecuzione avviene, spesso, in modo incongruo proprio per il caratteristico tipo di lavoro, che comporta frequentemente l'assunzione di posture incongrue della colonna vertebrale. Appare ovvio che, in una tale attività lavorativa, che interessa tutto il corpo del lavoratore, svolta in maniera non occasionale e in assenza di ausili efficaci, è produttiva di un sovraccarico della colonna vertebrale, che a lungo andare, va incontro ad usura nelle sue componenti legamentose ed ossee, ciò favorisce l'insorgenza di una patologia discale cervicale e lombare con formazione di protrusioni discali multiple”.
Per i motivi suesposti, l'appello deve essere rigettato.
4.Le spese del grado, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza con distrazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Pt_1 depositato il 21.11.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Paola, giudice del lavoro, n.
515/2023, così provvede:
Pag. 6 di 7 1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese del grado, liquidate in € 2.906,00, oltre accessori come per legge con distrazione;
3. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13,
c. 1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, d.P.R. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del
12.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara Fatale
Pag. 7 di 7
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1118 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv.to SORACE ILARIO ANTONIO Pt_1 appellante
E
con l'avv.to GRANDINETTI GIANCARLO CP_1
Appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.1.2019, , deduceva di aver svolto, dal 1970 e CP_1 fino al 2017, senza soluzione di continuità, l'attività di barbiere che, a causa del necessario mantenimento continuo di posture incongrue (continua posizione eretta in piedi e impegno del rachide e delle braccia), gli aveva causato l'insorgere di discopatie multiple, ernie discali e tendinopatie, meglio descritte in ricorso;
lamentava l'inutile esperimento della fase amministrativa, in cui l' aveva negato la sussistenza del nesso eziologico tra Pt_1
l'esposizione lavorativa e le patologie denunciate, e chiedeva di accertare l'entità della propria inabilità pari alla percentuale del 28% o in misura maggiore o minore ritenuta di giustizia mediante ctu medico legale, nonché di provare per testi l'esposizione ai rischi dedotti, con conseguente condanna dell' a quanto dovuto in relazione alla accertanda riduzione Pt_2 della capacità lavorativa. L' eccepiva, preliminarmente, la sussistenza di un giudicato esterno che, in merito alla Pt_1 patologia ernaria, escludeva la genesi professionale e, per tutte le patologie lamentate,
l'intervenuta prescrizione triennale ex artt. 111 e 112 del D.P.R. n. 1124 del 1965, atteso che il lavoratore, nel corso degli anni, aveva già denunciato le medesime patologie come asseriti esiti infortunistici e, per gli stessi, aveva anche ottenuto il dovuto ristoro. Negava il nesso causale.
Il Tribunale di Paola ha accolto il ricorso, condannando l' “a corrispondere al Pt_2 ricorrente l'indennizzo in capitale per il danno biologico subito a causa della malattia professionale di cui in parte motiva nella misura del 10%, oltre interessi legali con decorrenza di legge e fino all'effettivo pagamento”.
Ha disatteso 1. l'eccezione di giudicato esterno, in quanto dalla sentenza citata (n. 165 del
2010, resa all'esito di ricorso proposto dallo nei confronti dell' - n. R.G. 1450 CP_1 Pt_1 del 2006 Tribunale di Paola- e diretto al riconoscimento di un infortunio sul lavoro) e dalla relazione di consulenza medico legale disposta in seno a quel procedimento, unicamente che le sintomatologie manifestate in quella sede dall'odierno ricorrente erano preesistenti all'infortunio sul lavoro del 20.10.2004, nonchè compatibili “con la normale evoluzione della discopatia degenerativa” e non anche, per come vorrebbe far credere
l'Istituto assicurativo, che tali patologie, in particolare quella ernaria, erano riconducibili esclusivamente a comuni fenomeni degenerativi extralavorativi>;
2. l'eccezione di prescrizione, in quanto le precedenti denunce di infortunio sul lavoro non dimostrano che il lavoratore sapesse che le sue patologie erano legate in modo diretto e intrinseco all'attività lavorativa, avendole attribuite a singoli eventi traumatici, richiamando il principio giurisprudenziale secondo cui “ai fini della decorrenza del termine triennale di prescrizione, di cui all'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, oltre alla conoscenza di una data patologia è necessario che vi sia anche consapevolezza della sua origine professionale e del suo grado di indennizzabilità”
Nel merito ha rilevato che “l'escussione testimoniale ha confermato che parte ricorrente ha svolto attività di “barbiere” con modalità di tempo e di luogo sostanzialmente corrispondenti
a quelle descritte nel proprio ricorso introduttivo (cfr. dichiaraz. testimoniali verb. d'ud. del
24.05.2022)” e che la disposta ctu medico-legale, con procedimento logico immune da vizi, ha accertato la natura professionale delle patologie riscontrate e, secondo le indicazioni tabellari di cui al D.lvo 38/2000 approvate con D.M. 12 luglio 2000, un danno dell'integrità psico fisica del periziato “valutabile in 10 (dieci) punti, con decorrenza dalla domanda amministrativa (19/6/2017).”. Più precisamente il consulente tecnico d'ufficio ha valutato “il
Pag. 2 di 7 danno a carico del rachide cervicale in 4 (quattro) punti”, il “danno a carico del rachide lombo sacrale in sei 6 (sei) punti”, mentre il danno da limitazione della spalla destra non veniva valutato “in quando è ai gradi estremi, inoltre manca un esame strumentale della spalla destra attendibile e recente”.
Avverso tale decisione ha interposto gravame l' per i seguenti motivi: Pt_1
1. errato rigetto dell'eccezione di giudicato esterno dell' perché in medicina legale, Pt_1 allorché si parla di patologie degenerative (alle quali fa riferimento la ctu nel giudizio conclusosi con la sentenza del 2010), significa fare inequivoco riferimento a fenomeni legati
a fattori comuni (invecchiamento, artrosi) e non lavorativi. E del resto, come eccepito in memoria difensiva, in occasione di ricovero presso Casa di Cura " Tricarico " di Belvedere
Marittimo, venne redatta cartella clinica n° 2713/2008 (cfr. doc. 6 di prime cure) in cui si esprime diagnosi di artrosi generalizzata, ossia riguardante anche parti non coinvolte dal presunto rischio lavorativo. Sarebbe stato sufficiente al riguardo che il primo Giudice, anziché screditare senza motivo e senza competenza medico legale l'eccezione dell' , Pt_1 avesse chiamato il proprio ausiliare a integrare sul punto la relazione tecnica.
2. errato rigetto dell'eccezione di prescrizione dell' , perché in merito alla decorrenza Pt_1 del termine prescrizionale, nessun rilievo può attribuirsi al fatto che il ricorrente imputava agli infortuni subiti e non alla malattia professionale i propri disturbi (al rachide e alla spalla), come invece erroneamente affermato dal giudice di prime cure. Ciò poiché la manifestazione della malattia professionale, prevista dall'art. 112 TU 1124/65 quale dies a quo dell'azione, va intesa come conoscibilità, ossia come possibilità che l'origine professionale di una malattia sia riconoscibile in base alle conoscenze scientifiche del momento, senza che possa avere rilievo il grado di conoscenze e di cultura del soggetto interessato dalla malattia. Inoltre,
l'interessato non ha allegato, e tanto meno dimostrato, che nel periodo dal 2004 (data del primo evento) al 2013 (data dell'ultimo infortunio denunciato) l'inabilità non avesse i requisiti minimi per dar luogo al diritto alla rendita.
3. errato riconoscimento dell'esposizione a rischio del ricorrente di contrarre le denunciate affezioni e del nesso tra queste ultime e il lavoro svolto.
Ha rimarcato che, per come eccepito sin dal primo grado, secondo le piu' accreditate linee della medicina del lavoro, la patologia rachidea può essere correlata al lavoro solo se determinata da vibrazioni agenti sul corpo intero o da movimentazione manuale dei carichi effettuata in modo non occasionale e in assenza di ausili efficaci, mentre nel caso di specie dall'istruttoria non è emersa una esposizione qualificata a rischio, poichè contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, i testi escussi hanno riportato mere e soggettive
Pag. 3 di 7 valutazioni formulate sulla semplice base dell'essere clienti del ricorrente e non per una conoscenza effettiva del ciclo lavorativo del medesimo. Quest'ultimo, inoltre, veniva desunto dal CTU sulla base delle mere affermazioni del ricorrente.
Ha chiesto la riforma della sentenza impugnata con rigetto della domanda di primo grado e comunque in via istruttoria la rinnovazione della c.t.u..
L'appellato ha chiesto il rigetto del gravame, rimarcando che, il precedente giudizio del 2006 riguardava un infortunio sul lavoro con diagnosi di lombosciatalgia bilaterale, mentre l'attuale causa concerne una malattia professionale che interessa tutta la colonna vertebrale, e non soltanto il tratto lombare. La sentenza n. 165/2010 del Tribunale di Paola, che definiva quel giudizio, non ha mai escluso la genesi professionale della patologia del rachide, oggetto della domanda oggi al vaglio della Corte avendo, invece, escluso soltanto che le patologie allora denunciate, peraltro ben diverse da quelle odierne, non erano conseguenza dell'infortunio sul lavoro occorso a , ma erano preesistenti ad esso;
che, “quanto alla CP_1 prescrizione potrebbe farsi risalire al 2006 al più la conoscenza della sola lombalgia, che peraltro riteneva fosse la causa di un evento traumatico (caduta) avvenuto sul lavoro e non certo di tutte le altre patologie che hanno colpito il rachide insorte successivamente a causa dello svolgimento dell'attività lavorativa, oggetto del giudizio de quo”; che “la effettiva conoscibilità dell'insorgenza della patologia per cui è causa non può certamente essere retrodatata al 2006, bensì al 2017, anno in cui l'odierno appellato ha effettuato diversi esami strumentali (v. referti allegati al fascicolo di parte di primo grado) che hanno consentito di diagnosticare la patologia per cui è causa. In ogni caso, a tale epoca deve essere fatta certamente risalire la conoscibilità dell'origine professionale di tale patologia e del raggiungimento del grado minimo di indennizzabilità”.
Ha rimarcato la corretta valutazione medico-legale sul nesso di causalità del ctu di primo grado.
All'esito dello scambio delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Collegio decide nei termini che seguono.
1.La prima censura è infondata.
Si rammenta che “Il giudicato esterno opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione, presupponendo che soggetti, petitum e causa petendi siano comuni alla causa anteriore e a quella successivamente intrapresa. Per converso, la mera identità delle questioni giuridiche o di fatti da esaminare non crea alcun vincolo a carico del giudice investito del secondo giudizio non applicandosi la regola dello "stare decisis" , ma è al più suscettibile di venire in considerazione ai fini della condivisione delle argomentazioni svolte
Pag. 4 di 7 nella precedente sentenza, nella misura in cui le stesse appaiano pertinenti anche alla fattispecie oggetto del nuovo giudizio e risultino dotate di efficacia persuasiva tale da giustificare l'adesione ad esse” (cfr Cass. sez. 1 Ordinanza n. 211 del 04/01/2024)
Orbene, nel caso di specie, la sentenza del tribunale di Paola n. 165/2010 (cfr doc. 3 CP_2 si è pronunciata su un ricorso per infortunio sul lavoro consistito in una caduta accidentale sul luogo di lavoro con conseguente lombosciatalgia;
richiamando la ctu medico-legale espletata, il giudice si è limitato ad affermare che le lesioni debbono considerarsi preesistenti all'infortunio, senza compiere alcuna valutazione sulla loro origine.
Risulta evidente che non sussiste affatto comunanza di petitum e causa petendi dell'azione tra la causa instaurata nel 2006 e quella odierna, sicchè è da escludere l'eccepito giudicato esterno.
2.Infondata è la seconda censura sulla prescrizione perché – premesso che in atti non risultano prodotte le denunce per gli infortuni sul lavoro a cui si riferisce l' ad eccezione di quella Pt_1 di ottobre 2004, alla quale ha fatto seguito il giudizio, conclusosi con la sentenza n. 165/2010
- la ctu svolta in tale giudizio ha accertato l'esistenza di protusioni discali dell'ultimo tratto lombare L4-L5; L5-S1, già diagnosticata nella cartella clinica del ricovero del maggio 2008 presso la clinica Tricarico;
sennonché in tale perizia non si riferisce l'origine professionale di tale patologia, né vengono segnalate tutte le altre protusioni discali multiple C4-C5, C5-C6,
C6-C7, C7-D1; quelle D3-D4, D4-D5, D5-D6 e quelle L1-L2, L2-L3; inoltre il ctu - nominato dal giudice di prime cure – ha valutato con riferimento alla voce 2012 (ernia discale del tratto cervicale con disturbi trofico-sensitivi persistenti fino 12 punti), un danno a carico del rachide cervicale in 4 (quattro) punti;
e con riferimento alla voce 213 (ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti-fino a 12 punti), un danno a carico del rachide lombo sacrale in sei 6 (sei) punti;
ed ha ancorato la decorrenza alla data della domanda amministrativa del 19.6.2017.
In altri termini il perito di primo grado ha valutato che “ l'ernia discale lombare” ha raggiunto la soglia di indennizzabilità del 6% solo all'epoca della denuncia (cfr Cass. Sez. L -
, Ordinanza n. 2842 del 06/02/2018 secondo cui l'inizio della decorrenza della prescrizione del diritto alla rendita per malattia professionale coincide con la conoscibilità da parte dell'assicurato della manifestazione di una malattia indennizzabile, desumibile da eventi obiettivi esterni alla persona dell'assicurato, che debbono costituire oggetto di specifico accertamento da parte del giudice di merito, senza poter identificare la conoscenza dell'origine professionale e del grado di indennizzabilità con l'esistenza della malattia stessa).
3.Infondata è la terza censura sull'insussistenza dell'esposizione a rischio.
Pag. 5 di 7 Ed invero, testi escussi (clienti abituali del ricorrente: e Testimone_1 [...]
, quest'ultimo con abitazione di fronte al negozio), nel confermare i capitoli Testimone_2 di prova del ricorso, hanno riferito che il ricorrente stava sempre in piedi e usava abitualmente forbici e pettine ed asciugacapelli, rasoi e tagliacapelli elettrici;
hanno anche confermato l'orario dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00/19:30, tutti i giorni della settimana ad eccezione della domenica e del lunedì e senza l'aiuto di dipendenti o aiutanti.
Il perito di primo grado nella verifica dell'eziologia lavorativa ha valorizzato un'anamnesi lavorativa che corrisponde agli esiti della prova testimoniale e nel replicare alle osservazioni dell' che vengono sostanzialmente riproposte con il gravame, secondo cui difetta Pt_1
l'esposizione a rischio in assenza di movimentazione di carichi e/o dell'uso di strumenti vibranti – ha rimarcato efficacemente che “il barbiere, durante la sua attività lavorativa, si trova normalmente in piedi dietro il cliente seduto e quindi rimane in una posizione più alta rispetto alla testa dello stesso;
pertanto, nello svolgere la sua attività, è costretto a movimenti continui di flesso estensione, di inclinazione laterale, e di rotazione del rachide sia cervicale sia lombare, per cui il rachide in toto è sottoposto a microtraumi continuativi, che nel tempo hanno provocato un danno alla schiena del periziato. Tale patologia rachidea è presente tra le più o meno accreditate linee guida della medicina del lavoro….Il carico al rachide proviene dagli incongrui movimenti dello stesso durante il lavoro. Tale attività lavorativa, viene svolta con turni di otto ore lavorative giornaliere (8.30-12.30 – 15.00-19.00) e per sei giorni la settimana (da lunedì a sabato), e si connota sia per essere lavorazione che comporta una ripetitività di atti e movimenti a livello della schiena (tratto cervicale e lombare), la cui esecuzione avviene, spesso, in modo incongruo proprio per il caratteristico tipo di lavoro, che comporta frequentemente l'assunzione di posture incongrue della colonna vertebrale. Appare ovvio che, in una tale attività lavorativa, che interessa tutto il corpo del lavoratore, svolta in maniera non occasionale e in assenza di ausili efficaci, è produttiva di un sovraccarico della colonna vertebrale, che a lungo andare, va incontro ad usura nelle sue componenti legamentose ed ossee, ciò favorisce l'insorgenza di una patologia discale cervicale e lombare con formazione di protrusioni discali multiple”.
Per i motivi suesposti, l'appello deve essere rigettato.
4.Le spese del grado, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza con distrazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Pt_1 depositato il 21.11.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Paola, giudice del lavoro, n.
515/2023, così provvede:
Pag. 6 di 7 1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese del grado, liquidate in € 2.906,00, oltre accessori come per legge con distrazione;
3. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13,
c. 1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, d.P.R. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del
12.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara Fatale
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