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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 22/10/2025, n. 1641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1641 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 720/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 720/2024 tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. FALACE Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE, (c.f. ) ed elettivamente domiciliati Indirizzo Telematico, presso e C.F._2 nello studio di quest'ultimo ATTORE/I
e
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. CHIUCCHI Controparte_1 C.F._3
TECLA, (c.f. ) ed elettivamente domiciliati in VIA VINCENZO GIOBERTI, C.F._4
100 60044 FABRIANO, presso e nello studio di quest'ultimo
CONVENUTO/I
Oggi 22 ottobre 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. Rosario Vizzari, sono comparsi: per con avv. FALACE GIUSEPPE oggi sostituito dall'avv. Emanuela Bruno Parte_1 per con l'avv. CHIUCCHI TECLA oggi sostituita dalla dott.ssa Ballelli Controparte_1
Benedetta
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da scritti conclusivi ritenuti per allegati al presente verbale e costituenti parte integrante dello stesso. Dopo breve discussione orale, il Giudice ad ore 9,14 sospende la trattazione del presente procedimento per altri calendarizzati.
Ad ore 11,04, riaperto il verbale pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza.
Verbale chiuso alle ore 14,17
Il Giudice dott. Rosario Vizzari
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vizzari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 720/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. FALACE Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE, (c.f. ) ed elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico, presso e C.F._2 nello studio di quest'ultimo ATTORE/I
e
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. CHIUCCHI Controparte_1 C.F._3
TECLA, (c.f. ) ed elettivamente domiciliati in via Vincenzo Gioberti, 100 C.F._4
60044 Fabriano, presso e nello studio di quest'ultimo
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa ricostruzione del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato il signor conveniva in giudizio la signora Parte_1 al fine di sentirsi accolte le seguenti conclusioni: “Voglia L'Ecc.ma Magistratura Controparte_1 adita contrariis rejectis: 1.) accertare che la condotta della sig.ra è assolutamente Controparte_1 priva di solidarietà riconoscenza ed intrisa di malanimo verso il donante e, pertanto, revocare ai sensi dell'art. 801 cc la donazione, pari ad €.33 mila effettuata dal donante in favore della donataria a mezzo bonifici per l'acquisto , al pubblico incanto, dell'immobile, sito a Fabriano in Piazzale Roma nc. 3, Tribunale di Ancona -esecuzione immobiliare - n. 192/16 e condannarla pertanto, alla restituzione della citata somma oltre interessi, al saggio legale, dalla data di ogni singolo bonifico al giorno dell'effettivo soddisfo;
2.) condannare, in difetto di restituzione della ripetuta somma la donataria a trasferire la proprietà dell'immobile acquistato con la stessa, sito a Fabriano, Piazzale Roma nc. 3, distinta al competente catasto fabbricati al foglio 137, particella 885 sub 7 e 13, con sentenza costitutiva che tenga luogo dell'atto pubblico, oltre a titolo di indennizzo la somma pari al canone mensile per unità immobiliare simili dal gennaio 2024 al giorno dell'effettivo soddisfo 3.) condannare la donataria alla refusione delle spese, diritti ed onorario di lite”.
Si costituiva in giudizio la convenuta sig. contestando la domanda e chiedendone il Controparte_1 rigetto e così concludendo: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertati i fatti per cui è causa ed ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, In via preliminare: dichiarare la improcedibilità della
pagina 2 di 4 domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita così come previsto dall'art. 3 D.L. n. 132/2014 convertito con modificazioni in Legge n. 162/2014, con ogni conseguente statuizione. Sempre in via preliminare, voglia dichiarare la inammissibilità della domanda proposta dal signor Parte_1
nei confronti della signora , per intervenuta decadenza dell'azione ai sensi
[...] Controparte_1 dell'art. 802 c.c. In via principale: Voglia l'Ill.mo Tribunale respingere la domanda principale così come proposta dal signor in quanto infondata in fatto e diritto, per tutte le motivazioni Parte_1 di cui alla narrativa del presente atto, non sussistendone i presupposti di legge per il suo accoglimento. Voglia, comunque l'Ill.mo Tribunale respingere la domanda proposta in via subordinata in quanto inammissibile, oltre che infondata in fatto e diritto, per tutte le motivazioni di cui alla narrativa del presente atto, non sussistendone i presupposti di legge per il suo accoglimento.”
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti e prova per testi.
All'odierna udienza sulle conclusioni rassegante dalle parti e dopo brevissima discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla legge n. 69/09 e, quindi, con omessa/sintetica esposizione diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni "rilevanti ai fini della decisione" nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza, come delineati nella Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.642/2015. Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dalle parti al giudicante.
La donazione che ci occupa può qualificarsi come donazione obnuziale ex art. 785 c.c. ed in quanto tale irrevocabile ex art. 805 c.c. che così testualmente recita “non possono revocarsi per causa di ingratitudine né per sopravvenienza dei figli, le donazioni remuneratorie e quelle fatte in riguardo di un determinato matrimonio”.
Parte attrice stessa afferma che la donazione era stata effettuata per “ assicurare alla stessa, al figlio e al nipote un alloggio… per la tranquillità del nucleo familiare del figlio per aver conservato l'abitazione che occupava”. Da ciò ne discende altresì l'incontestabilità di detta circostanza ex art. 115 cpc, essendo stata ammessa ed accettata dalle parti in causa.
Per altro verso ove per ipotesi si volesse qualificare diversamente la donazione, ritiene il giudicante che nel corso del giudizio ed all'esito dell'espletata istruttoria, non possa trovare accoglimento la domanda attorea per mancanza di adempimento ad un preciso onere ricadente sulla parte attrice ex art. 2697 cc
(onere della prova).
Difatti dall'espletata istruttoria, documenti in atti e segnatamente dalla prova per testi (escluso il teste inattendibile poiché portatore di un concreto interesse nel giudizio e comunque Testimone_1 generico) non è emersa l'esistenza di nessun atto di ingratitudine nei confronti del sig. , Parte_1 tantomeno entro l'anno antecedente la proposizione della domanda.
Anzi escusso il teste (teste oculare convivente all'epoca degli asseriti fatti), da Testimone_2 prediligere per maggiore equidistanza dalle parti in causa, pur se comunque legato alle stesse da parentela stretta, è emerso come la convenuta avesse sempre frequentato l'abitazione dei suoceri, avendo sentimenti di affetto verso gli stessi, confermando che erano intercorsi buoni rapporti di stima e di riconoscenza reciproca, provvedendo la sig.ra ad aiutarli nei momenti di difficoltà e di CP_1 bisogno, provvedendo alle loro necessità, affermando (riferendosi alla madre) che : “ aiutava mia
pagina 3 di 4 nonna a fare la spesa settimanale, mio nonno invece veniva aiutato per spostarsi in casa, andare in bagno e cambiarsi. Preciso che quanto riferito l'ho visto personalmente”, non riportando alcuna circostanza di rilevanza probatoria quanto all'esistenza di atti denigratori della figura del nonno da parte della madre(convenuta) e negando che la stessa avesse potuto riferire che lui non era figlio di
Testimone_1
Per quanto concerne poi la restituzione della somma asseritamente anticipata per il riacquisto dell'immobile per cui è causa e del pagamento di un indennizzo per l'occupazione dello stesso cespite non può trovare accoglimento, anche perché da ritenersi assorbite dal rigetto della superiore domanda.
Detta constatazione porta inevitabilmente al rigetto delle domande principale e subordinata.
Visti i rapporti tra le parti appare equo compensare le spese di lite, ponendo solo quelle di CP_1
a carico dello Stato, liquidate come da separato decreto.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda e compensa le spese di lite tra le parti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Ancona 22 ottobre 2025
Il Giudice dott. Rosario Vizzari atto sottoscritto digitalmente pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 720/2024 tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. FALACE Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE, (c.f. ) ed elettivamente domiciliati Indirizzo Telematico, presso e C.F._2 nello studio di quest'ultimo ATTORE/I
e
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. CHIUCCHI Controparte_1 C.F._3
TECLA, (c.f. ) ed elettivamente domiciliati in VIA VINCENZO GIOBERTI, C.F._4
100 60044 FABRIANO, presso e nello studio di quest'ultimo
CONVENUTO/I
Oggi 22 ottobre 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. Rosario Vizzari, sono comparsi: per con avv. FALACE GIUSEPPE oggi sostituito dall'avv. Emanuela Bruno Parte_1 per con l'avv. CHIUCCHI TECLA oggi sostituita dalla dott.ssa Ballelli Controparte_1
Benedetta
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da scritti conclusivi ritenuti per allegati al presente verbale e costituenti parte integrante dello stesso. Dopo breve discussione orale, il Giudice ad ore 9,14 sospende la trattazione del presente procedimento per altri calendarizzati.
Ad ore 11,04, riaperto il verbale pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza.
Verbale chiuso alle ore 14,17
Il Giudice dott. Rosario Vizzari
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vizzari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 720/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. FALACE Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE, (c.f. ) ed elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico, presso e C.F._2 nello studio di quest'ultimo ATTORE/I
e
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. CHIUCCHI Controparte_1 C.F._3
TECLA, (c.f. ) ed elettivamente domiciliati in via Vincenzo Gioberti, 100 C.F._4
60044 Fabriano, presso e nello studio di quest'ultimo
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa ricostruzione del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato il signor conveniva in giudizio la signora Parte_1 al fine di sentirsi accolte le seguenti conclusioni: “Voglia L'Ecc.ma Magistratura Controparte_1 adita contrariis rejectis: 1.) accertare che la condotta della sig.ra è assolutamente Controparte_1 priva di solidarietà riconoscenza ed intrisa di malanimo verso il donante e, pertanto, revocare ai sensi dell'art. 801 cc la donazione, pari ad €.33 mila effettuata dal donante in favore della donataria a mezzo bonifici per l'acquisto , al pubblico incanto, dell'immobile, sito a Fabriano in Piazzale Roma nc. 3, Tribunale di Ancona -esecuzione immobiliare - n. 192/16 e condannarla pertanto, alla restituzione della citata somma oltre interessi, al saggio legale, dalla data di ogni singolo bonifico al giorno dell'effettivo soddisfo;
2.) condannare, in difetto di restituzione della ripetuta somma la donataria a trasferire la proprietà dell'immobile acquistato con la stessa, sito a Fabriano, Piazzale Roma nc. 3, distinta al competente catasto fabbricati al foglio 137, particella 885 sub 7 e 13, con sentenza costitutiva che tenga luogo dell'atto pubblico, oltre a titolo di indennizzo la somma pari al canone mensile per unità immobiliare simili dal gennaio 2024 al giorno dell'effettivo soddisfo 3.) condannare la donataria alla refusione delle spese, diritti ed onorario di lite”.
Si costituiva in giudizio la convenuta sig. contestando la domanda e chiedendone il Controparte_1 rigetto e così concludendo: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertati i fatti per cui è causa ed ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, In via preliminare: dichiarare la improcedibilità della
pagina 2 di 4 domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita così come previsto dall'art. 3 D.L. n. 132/2014 convertito con modificazioni in Legge n. 162/2014, con ogni conseguente statuizione. Sempre in via preliminare, voglia dichiarare la inammissibilità della domanda proposta dal signor Parte_1
nei confronti della signora , per intervenuta decadenza dell'azione ai sensi
[...] Controparte_1 dell'art. 802 c.c. In via principale: Voglia l'Ill.mo Tribunale respingere la domanda principale così come proposta dal signor in quanto infondata in fatto e diritto, per tutte le motivazioni Parte_1 di cui alla narrativa del presente atto, non sussistendone i presupposti di legge per il suo accoglimento. Voglia, comunque l'Ill.mo Tribunale respingere la domanda proposta in via subordinata in quanto inammissibile, oltre che infondata in fatto e diritto, per tutte le motivazioni di cui alla narrativa del presente atto, non sussistendone i presupposti di legge per il suo accoglimento.”
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti e prova per testi.
All'odierna udienza sulle conclusioni rassegante dalle parti e dopo brevissima discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla legge n. 69/09 e, quindi, con omessa/sintetica esposizione diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni "rilevanti ai fini della decisione" nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza, come delineati nella Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.642/2015. Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dalle parti al giudicante.
La donazione che ci occupa può qualificarsi come donazione obnuziale ex art. 785 c.c. ed in quanto tale irrevocabile ex art. 805 c.c. che così testualmente recita “non possono revocarsi per causa di ingratitudine né per sopravvenienza dei figli, le donazioni remuneratorie e quelle fatte in riguardo di un determinato matrimonio”.
Parte attrice stessa afferma che la donazione era stata effettuata per “ assicurare alla stessa, al figlio e al nipote un alloggio… per la tranquillità del nucleo familiare del figlio per aver conservato l'abitazione che occupava”. Da ciò ne discende altresì l'incontestabilità di detta circostanza ex art. 115 cpc, essendo stata ammessa ed accettata dalle parti in causa.
Per altro verso ove per ipotesi si volesse qualificare diversamente la donazione, ritiene il giudicante che nel corso del giudizio ed all'esito dell'espletata istruttoria, non possa trovare accoglimento la domanda attorea per mancanza di adempimento ad un preciso onere ricadente sulla parte attrice ex art. 2697 cc
(onere della prova).
Difatti dall'espletata istruttoria, documenti in atti e segnatamente dalla prova per testi (escluso il teste inattendibile poiché portatore di un concreto interesse nel giudizio e comunque Testimone_1 generico) non è emersa l'esistenza di nessun atto di ingratitudine nei confronti del sig. , Parte_1 tantomeno entro l'anno antecedente la proposizione della domanda.
Anzi escusso il teste (teste oculare convivente all'epoca degli asseriti fatti), da Testimone_2 prediligere per maggiore equidistanza dalle parti in causa, pur se comunque legato alle stesse da parentela stretta, è emerso come la convenuta avesse sempre frequentato l'abitazione dei suoceri, avendo sentimenti di affetto verso gli stessi, confermando che erano intercorsi buoni rapporti di stima e di riconoscenza reciproca, provvedendo la sig.ra ad aiutarli nei momenti di difficoltà e di CP_1 bisogno, provvedendo alle loro necessità, affermando (riferendosi alla madre) che : “ aiutava mia
pagina 3 di 4 nonna a fare la spesa settimanale, mio nonno invece veniva aiutato per spostarsi in casa, andare in bagno e cambiarsi. Preciso che quanto riferito l'ho visto personalmente”, non riportando alcuna circostanza di rilevanza probatoria quanto all'esistenza di atti denigratori della figura del nonno da parte della madre(convenuta) e negando che la stessa avesse potuto riferire che lui non era figlio di
Testimone_1
Per quanto concerne poi la restituzione della somma asseritamente anticipata per il riacquisto dell'immobile per cui è causa e del pagamento di un indennizzo per l'occupazione dello stesso cespite non può trovare accoglimento, anche perché da ritenersi assorbite dal rigetto della superiore domanda.
Detta constatazione porta inevitabilmente al rigetto delle domande principale e subordinata.
Visti i rapporti tra le parti appare equo compensare le spese di lite, ponendo solo quelle di CP_1
a carico dello Stato, liquidate come da separato decreto.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda e compensa le spese di lite tra le parti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Ancona 22 ottobre 2025
Il Giudice dott. Rosario Vizzari atto sottoscritto digitalmente pagina 4 di 4