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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 07/01/2026, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 60/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FAZZI LIBORIO, Presidente
NIGRO PASQUALE, Relatore
LOPES SANTO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9544/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Belpasso - Piazza Municipio 9 95032 Belpasso CT
Difeso da
Difensore2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 228 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in data 17.12.2024, la società Ricorrente_1 srl si opponeva all'avviso di accertamento n. 228, meglio indicato in ricorso, notificato via Pec in data 23.05.2024, per l'importo di € 26.243,00 a titolo di Imposta di pubblicità dovuta per gli anni
2019-2020 al Comune di Belpasso.
Deduceva la illegittimità dell'atto per insussistenza del presupposto impositivo.
Il Comune di Belpasso si costituiva in giudizio, chiedendo che fosse dichiarata la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
deduceva che vi era stato l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato.
Con successiva memoria la società ricorrente chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, essendo stati accolti tutti i rilievi proposti da parte ricorrente, con condanna del Comune di Belpasso al pagamento delle spese, in virtù del principio della soccombenza virtuale.
La causa veniva decisa all'udienza del 19.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendovi stato l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
Le spese vanno poste a carico del Comune di Belpasso, in base al principio della soccombenza virtuale: deve rilevarsi, sotto tale profilo, che il Comune ha posto in essere l'annullamento, con un certo ritardo, mentre avrebbe potuto effettuarli con maggiore tempestività, prima della proposizione del ricorso, a seguito della richiesta avanzata da parte della società di annullamento dell'atto in autotutela, evitando così il sorgere del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
condanna il Comune di
Belpasso al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese processuali, liquidate nella somma di € 1.700,00 oltre Iva, Cpa, Spese generali e CUT.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
19.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Pasquale Nigro Dr. Dr. Liborio Fazzi
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FAZZI LIBORIO, Presidente
NIGRO PASQUALE, Relatore
LOPES SANTO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9544/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Belpasso - Piazza Municipio 9 95032 Belpasso CT
Difeso da
Difensore2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 228 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in data 17.12.2024, la società Ricorrente_1 srl si opponeva all'avviso di accertamento n. 228, meglio indicato in ricorso, notificato via Pec in data 23.05.2024, per l'importo di € 26.243,00 a titolo di Imposta di pubblicità dovuta per gli anni
2019-2020 al Comune di Belpasso.
Deduceva la illegittimità dell'atto per insussistenza del presupposto impositivo.
Il Comune di Belpasso si costituiva in giudizio, chiedendo che fosse dichiarata la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
deduceva che vi era stato l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato.
Con successiva memoria la società ricorrente chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, essendo stati accolti tutti i rilievi proposti da parte ricorrente, con condanna del Comune di Belpasso al pagamento delle spese, in virtù del principio della soccombenza virtuale.
La causa veniva decisa all'udienza del 19.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendovi stato l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
Le spese vanno poste a carico del Comune di Belpasso, in base al principio della soccombenza virtuale: deve rilevarsi, sotto tale profilo, che il Comune ha posto in essere l'annullamento, con un certo ritardo, mentre avrebbe potuto effettuarli con maggiore tempestività, prima della proposizione del ricorso, a seguito della richiesta avanzata da parte della società di annullamento dell'atto in autotutela, evitando così il sorgere del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
condanna il Comune di
Belpasso al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese processuali, liquidate nella somma di € 1.700,00 oltre Iva, Cpa, Spese generali e CUT.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
19.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Pasquale Nigro Dr. Dr. Liborio Fazzi