1-bis. In relazione all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), ((del presente decreto, agli articoli 18 e 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160,)) i componenti avvocati e professori universitari, previo accesso alla documentazione necessaria, hanno la facolta' di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni.
1-ter. Se il consiglio dell'ordine degli avvocati, nel segnalare fatti specifici ai sensi dell' articolo 11-bis, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 , ha deliberato che questi devono comportare una valutazione di professionalita' del magistrato positiva, non positiva o negativa, la componente degli avvocati esprime un voto unitario in senso conforme.
1-quater. Se anche uno solo dei componenti avvocati intende discostarsi dalla predetta indicazione, chiede al consiglio giudiziario una sospensione della deliberazione affinche' il consiglio dell'ordine possa adottare una nuova determinazione. Il consiglio giudiziario sospende la deliberazione per non meno di dieci e non piu' di trenta giorni e ne da' comunicazione al consiglio dell'ordine. La componente degli avvocati esprime il proprio voto in conformita' alla nuova deliberazione del consiglio dell'ordine. Se questo non si pronuncia entro il giorno antecedente la nuova seduta, si intende confermata la prima indicazione.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 20 LUGLIO 2007, N. 111 .