Articolo 2 della Legge 26 luglio 1978, n. 476
Articolo 1
Versione
8 settembre 1978
Art. 2.

Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo II del protocollo stesso.

Entrata in vigore il 8 settembre 1978