Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 30/04/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 715 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO VOLONTARIA GIURISDIZIONE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, iscritto al n. r.g. 715 /2025 V.G., su ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 19/02/2025, da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
entramb dall'av ta, ed C.F._2
presso il suo studio, sito in Porto Sant' Elpidio, via Umberto I, 24, giusta procura in atti.
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_2 sottoscritto e depositato in data 19.02.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno premesso di aver contratto matrimonio secondo il rito concordatario in Porto Sant'Elpidio, il 03.05.1998, con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del suddetto comune (Anno 1998, Numero 9, parte II, Serie A,
Ufficio 1). Hanno rappresentato inoltre di aver optato per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
1
maggiorenne ed economicamente indipendente;
nata in data [...],
[...] Persona_2 maggiorenne, non economicamente autosufficiente e nato in data [...]. Persona_3
Tutto ciò premesso, le parti hanno chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49) c.p.c., consapevoli che la domanda di cessazione degli effetti civili è procedibile solo trascorsi sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi ai sensi del novellato testo dell'art. 3, n. 2, lett. b) della legge n.
898/1970.
In particolare, quanto alla domanda di separazione, i coniugi hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di
Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Porto Sant' Elpidio (FM) via Umberto I n. 43 verrà così divisa: il piano primo, unitamente ai mobili e arredi ivi presenti viene assegnato alla sig.ra Parte_2 nell'interesse dei figli ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto
l'autosufficienza economica. Il piano terra, compreso di arredi e giardino esterno, viene assegnato al sig. Pt_1
Essendo l'abitazione familiare provvista di un solo contatore per ogni utenza, finché permarrà questa
[...] sistemazione abitativa il sig. si impegna a pagare tutte le bollette di acqua, luce e gas. Pt_1
Il sig. inoltre, si impegna ad effettuare a manutenzione ordinaria del giardino. Pt_1
3. Il figlio minorenne resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_3 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. I figli e restano collocati prevalentemente presso la dimora materna, il padre potrà esercitare il Per_2 Per_3 diritto di visita del minore con il più ampio diritto, avendo cura di rispettare l'alternanza delle Festività Per_3 comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua.
5. Il sig verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno dieci Parte_1 Parte_2 di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 600,00 e così € 300,00 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6.Sempre a titolo di mantenimento dei figli, inoltre, le spese straordinarie che si renderanno necessarie, comprese quelle mediche non mutuabili e sportive, saranno poste a carico esclusivo del padre, sig. Parte_1
2
7. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, verserà a Parte_1 Parte_2 tramite accredito in c/c entro e non oltre il giorno dieci di ogni mese, un contributo al suo mantenimento pari ad
€ 200,00 mensili che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dall'omologazione della separazione, e così fin tanto che la sig.ra non Parte_2 avrà reperito una stabile occupazione lavorativa, tale da garantirle l'autosostentamento economico.
8) il sig. versarà alla sig,ra la metà del conto corrente presente alla data del 31/12/2024 al Pt_1 Pt_2 netto della pensione dal primo percepita e così la somma complessiva di € 3.600,00.
9) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla
a pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo e/o ragione. senza, dunque, che alcuno possa vantare nei confronti dell'altro diritti reali o personali, di natura restitutoria, risarcitoria e/o indennitaria relativamente ai rapporti personali e/o patrimoniali tra gli stessi già intercorsi alla data odierna, così come non potranno essere richieste somme o beni relativi all'esercizio dell'attività imprenditoriale svolta dal in forma societaria e facente parte Pt_1 della cosiddetta comunione de residuo”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
* * *
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
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P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in Porto Sant' Elpidio, il 03.05.1998;
2. Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3. Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4. Nulla sulle spese;
5. Manda alla Cancelleria per la trasmissione della copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto Sant'Elpidio, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale, in data 17.04.2025.
Il Presidente
dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. dott.ssa Mariannunziata Taverna
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