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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 04/12/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1864/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione nel proc. n. 1864 /2025 V.G., promosso, con ricorso proposto congiuntamente, da
, nato in [...] il [...], Parte_1
E
, nata in [...] il [...], entrambi elettivamente domiciliati in Parte_2
GAETA (LT) alla VIA VENETO N. 20, presso lo studio dell'Avv. IALONGO GIOVANNI che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 3.12.2025.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 09.09.2025 i ricorrenti, premesso che il Tribunale di Cassino pronunciava la separazione dei coniugi con provvedimento n. 7909/2022 del 26.04.2022 alle seguenti condizioni (affido esclusivo dei figli alla madre, con collocamento presso di essa, contributo al mantenimento della moglie a carico del marito nella misura di euro 300,00 e contributo in favore dei figli nella misura di euro 700,00 oltre al 50% delle spese straordinarie), chiedevano al Tribunale la modifica delle condizioni di separazione, in riferimento agli aspetti economici prevedendo: la revoca del contributo posto a carico del Sig. in favore del figlio Parte_1 pari ad euro 350,00, divenuto maggiorenne ed economicamente indipendente, l'aumento Per_1 dell'assegno di mantenimento in favore della Sig.ra da euro 300,00 ad euro 500,00, Pt_2 conferma delle altre condizioni di separazione come da provvedimento di omologa n. 7909/2022 del
26.04.2022 .
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno reiterato le istanze presenti nell'atto. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che gli accordi conclusi durante il processo appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole.
Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
Nulla per le spese di giudizio trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1864 /2025, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del Pubblico
Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) in parziale modifica delle condizioni di separazione di cui al provvedimento di omologa n.
7909/2022 del 26.04.2022, dichiara che la separazione già pronunciata sarà regolata come da ricorso congiunto depositato in data 09.09.2025 e confermato dalle parti con note scritte depositate per l'udienza del 3.12.2025;
2) nulla sulle spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 3/12/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione nel proc. n. 1864 /2025 V.G., promosso, con ricorso proposto congiuntamente, da
, nato in [...] il [...], Parte_1
E
, nata in [...] il [...], entrambi elettivamente domiciliati in Parte_2
GAETA (LT) alla VIA VENETO N. 20, presso lo studio dell'Avv. IALONGO GIOVANNI che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 3.12.2025.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 09.09.2025 i ricorrenti, premesso che il Tribunale di Cassino pronunciava la separazione dei coniugi con provvedimento n. 7909/2022 del 26.04.2022 alle seguenti condizioni (affido esclusivo dei figli alla madre, con collocamento presso di essa, contributo al mantenimento della moglie a carico del marito nella misura di euro 300,00 e contributo in favore dei figli nella misura di euro 700,00 oltre al 50% delle spese straordinarie), chiedevano al Tribunale la modifica delle condizioni di separazione, in riferimento agli aspetti economici prevedendo: la revoca del contributo posto a carico del Sig. in favore del figlio Parte_1 pari ad euro 350,00, divenuto maggiorenne ed economicamente indipendente, l'aumento Per_1 dell'assegno di mantenimento in favore della Sig.ra da euro 300,00 ad euro 500,00, Pt_2 conferma delle altre condizioni di separazione come da provvedimento di omologa n. 7909/2022 del
26.04.2022 .
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno reiterato le istanze presenti nell'atto. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che gli accordi conclusi durante il processo appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole.
Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
Nulla per le spese di giudizio trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1864 /2025, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del Pubblico
Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) in parziale modifica delle condizioni di separazione di cui al provvedimento di omologa n.
7909/2022 del 26.04.2022, dichiara che la separazione già pronunciata sarà regolata come da ricorso congiunto depositato in data 09.09.2025 e confermato dalle parti con note scritte depositate per l'udienza del 3.12.2025;
2) nulla sulle spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 3/12/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Glauco Zaccardi