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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 05/07/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2700/2023 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott.ssa Sandra Levanti Giudice rel. est. dott.ssa Rosanna Scollo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2700/2023 R.G., promossa da
c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Aurora Parte_1 C.F._1
Cataudella ricorrente contro
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Controparte_1 C.F._2
Pellegrino resistente
e con l'intervento del P.M. in sede (che ha espresso parere favorevole il 21.11.2024) -
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come da note scritte ex art. 473-bis.28 c.p.c. e, all'udienza cartolare del dì 8.11.2024, la causa veniva rimessa in decisione, riservandosi il giudice delegato di riferire al Collegio, previa acquisizione del parere del P.M.-sede.
****
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c. depositato in data 18.9.2023 e successivamente notificato, chiedeva la modifica delle condizioni di separazione dal marito Parte_1
condizioni stabilite con sentenza n. 611/2021 emessa dal Tribunale di Controparte_1
Ragusa in data 5.5.2021, e segnatamente la modifica del regime di collocamento dei figli minori (Ragusa, 06/2/2007) e (Modica, 6/4/2011), nel Persona_1 Persona_2 senso che questi ultimi, in atto collocati presso la madre, fossero piuttosto collocati presso il pagina 1 di 8 padre, a suo dire abitante presso la casa della madre (nonna paterna dei minori) in campagna a Modica, oltre che la previsione di un assegno di mantenimento in proprio favore e a carico del resistente, nella misura di € 200,00 mensili.
A sostegno delle predette richieste, la esponeva: Parte_1
- che il resistente non aveva mai rispettato puntualmente gli obblighi di mantenimento e gli altri doveri nei confronti della prole, tanto che era stato condannato per i reati di cui all'art. 570 bis C.P., con sentenza penale n. 429 depositata il 27/3/2023;
- che, non avendo il resistente pagato il mutuo ipotecario sulla casa familiare, era stata avviata l'esecuzione immobiliare, conclusasi con la vendita all'asta della predetta casa di via Ungaretti 60;
- che la ricorrente aveva tentato, durante tutta l'estate, di coinvolgere il marito per porre rimedio a tale emergenza abitativa, ma il si era totalmente disinteressato, CP_1 lamentando di non avere idonea abitazione per ospitare i figli, nè possibilità di reperire abitazione alternativa;
- che il resistente si era ormai trasferito a casa della madre, presso la Strada Provinciale Aguglie-Pozzallo 13/A, di cui lo stesso era comproprietario per successione ereditaria dal padre;
l'immobile era composto complessivamente da 11,5 vani;
- che la ricorrente a breve sarebbe stata costretta a lasciare la casa di via Ungaretti, in quanto il professionista delegato alla vendita aveva già fatto sapere di avere avviato l'iter per il rilascio forzato;
in data 5/7/2023, la aveva chiesto al Giudice Parte_1 dell'esecuzione la sospensione della procedura, ma l'istanza era stata rigettata;
- che pertanto la non aveva potuto trovare alcuna abitazione;
Parte_1
- che per l'A.S. 2023/2024 il minore avrebbe frequentato la classe 2° Persona_2 media presso l'Istituto Comprensivo A. Amore, mentre la minore Persona_1 molto provata dalle umiliazioni e dalle sofferenze causate dalla vendita all'asta della casa familiare, aveva deciso di abbandonare gli studi (Istituto Alberghiero Ispica), nonostante le insistenze materne;
- che il figlio maggiorenne della coppia, (Comiso, 26/6/2003) Persona_3 fortunatamente lavorava ed era attualmente imbarcato come allievo della marina mercantile;
- che in data 17/7/2023 il Giudice dell'esecuzione aveva autorizzato la liberazione della casa familiare con l'ausilio della forza pubblica, sicchè era ormai certo che entro il mese di settembre 2023 la ricorrente ed i due figli minori sarebbero stati costretti a lasciare la loro casa, senza alcun altro posto dove abitare e dove depositare i mobili. Al proprio ritorno dall'imbarco, anche il figlio maggiorenne si sarebbe trovato senza Persona_3 abitazione;
- che i genitori della odierna ricorrente (nonni materni dei minori) possedevano una casa di piccole dimensioni, appena sufficiente ad ospitare non oltre due persone in più; gli stessi servizi sociali del Comune di Pozzallo avevano evidenziato che una tale sistemazione sarebbe stata comunque temporanea e d'urgenza, in quanto i figli non avrebbero avuto a disposizione le loro cose, le loro stanze, ed un posto adeguato dove potere vivere e studiare;
- che, contattato dai servizi sociali del Comune di Pozzallo, il resistente, in data 5/7/2023, aveva semplicemente declinato ogni suo impegno ad ospitare i propri figli;
pagina 2 di 8 - che durante l'intera estate 2023 la era rimasta da sola, costretta a coniugare i Parte_1 propri quotidiani impegni genitoriali con i disperati tentativi di coinvolgere il marito per trovare una degna abitazione dove trasferirsi;
- al resistente era stato chiesto quantomeno di portare con se i due figli minori, in modo tale da potersi la madre trasferire dai genitori, ma il era rimasto sostanzialmente CP_1 latitante, tanto che non aveva visto i propri figli e si era disinteressato anche dell'abbandono degli studi da parte della figlia;
Per_1
- che anche il versamento dell'assegno di mantenimento da parte del resistente non era stato sempre puntuale ed esatto nell'importo e talora era stato del tutto omesso;
- che ogni tentativo della ricorrente di recuperare forzosamente gli arretrati (che sarebbero serviti per scongiurare la vendita all'asta della casa familiare) era vanificato dal doloso tentativo del resistente di celare il proprio consistente patrimonio (casa di 11 vani e una azienda agricola di diversi ettari ereditata dal padre e non dichiarata), ancora formalmente accatastato a nome del padre defunto. In data 29.10.2023, si costituiva in giudizio il quale deduceva: Controparte_1
- di abitare ad Ispica, ospite della propria compagna, in un immobile di proprietà della sorella della compagna stessa;
- che l'immobile in cui egli formalmente risiedeva era abitato dalla propria madre dell'età di 83 anni e dalla sorella, che assisteva la prima;
- di essere disponibile ad ospitare presso la casa della madre (nonna paterna dei minori) i figli e (quest'ultimo già maggiorenne ed economicamente Per_1 Per_4 indipendente), mentre era più opportuno che il figlio vivesse con la madre, in Per_2 particolare presso l'abitazione dei nonni materni, anche perché il minore era Per_2 molto legato al nonno materno;
- che la ricorrente aveva condotto presso la nonna paterna con i suoi effetti Per_2 personali, sicchè il padre lo aveva da lì prelevato, per portarlo con sé ad Ispica, dove il minore aveva dormito per qualche giorno, accompagnandolo a scuola a Pozzallo. chiedeva pertanto il rigetto della richiesta, avanzata dalla ricorrente, di Controparte_1 un assegno di mantenimento per sé, richiesta che era stata rigettata anche con la sentenza di separazione del 5.5.2021, per accertata insufficienza del reddito del . CP_1
Con decreto il 26.9.2023, il giudice delegato, ritenuti non ricorrenti i presupposti per l'adozione di un provvedimento indifferibile e ritenuto, tuttavia, che l'urgenza della formulata richiesta rendesse opportuna la fissazione, per la sua trattazione, di un'udienza anticipata rispetto a quella di cui all'art. 473-bis.14 c.p.c., fissava, per la comparizione personale delle parti, l'udienza del 30.10.2025, fissando al tempo stesso l'udienza di cui agli artt. 473-bis.14 e 473-bis.17 c.p.c. per il giorno 12.1.2024. Venivano sentite le parti all'udienza del 30.10.2023, nella quale si procedeva anche all'ascolto dei due minori.
dichiarava: “Io andrò dove è possibile andare;
dai nonni materni non è Per_1 possibile, perché la loro casa è completamente piena di cose e non c'è spazio perché anch'io possa abitarvi;
accetto eventualmente di andare dai nonni paterni, che abitano in via Aguglie Pozzallo. Al momento io non sto andando a scuola, ho frequentato solo il primo giorno;
sono iscritta ad Ispica all'istituto alberghiero”. Il minore dichiarava: “Adesso io sono a casa di papà ad Ispica, ma sono Persona_2 comunque andato a scuola a Pozzallo, perché mi ha accompagnato la compagna di mia papà.
pagina 3 di 8 // Frequento la seconda media;
vorrei andare a stare dai miei nonni materni, in Pozzallo, via Alfieri, che abitano in una casa adiacente a quella dove abbiamo abitato noi come famiglia. // Sono molto legato ai nonni materni e soprattutto al nonno, che in questi giorni mi ha cercato tanto. // Io vorrei andare dai nonni, perché lì ho tutti i miei amici, la scuola del calcio e la scuola media che frequento. // Mio nonno è sicuramente disponibile ad ospitarmi e credo anche mia nonna. // Sono legato ai miei fratelli, soprattutto a ”. Per_4
Con ordinanza del 2.11.2023, il giudice delegato incaricava i Servizi Sociali del Comune di Pozzallo:
“
1. di riferire l'attuale collocazione dei due minori (Ragusa, 6.2.2007) e Persona_1
(Modica, 6.4.2011), nonché della madre;
Persona_2 Parte_1
2. di valutare l'idoneità abitativa, in relazione alle esigenze dei due predetti minori, degli immobili ove in atto vivono i nonni materni (in Pozzallo), il padre (nel Controparte_1
Comune di Ispica, insieme alla nuova compagna) e la nonna paterna (in Persona_5
Modica, S.P. Aguglie-Pozzallo), nonché la disponibilità di padre e nonni ad ospitare i minori;
3. di valutare altresì la serenità di condizioni offerta da ciascuno dei predetti alloggi, la presenza negli stessi di persone che possano stare con i minori ed accudirli, nonché la possibilità che i due minori siano accompagnati per spostarsi dai medesimi alloggi nei luoghi sede dei loro interessi, segnatamente per frequentare la scuola e svolgere le consuete attività anche extrascolastiche;
4. di indicare, in ogni caso, verificandone la disponibilità, le eventuali comunità o strutture presenti nel territorio di Pozzallo, idonee ad accogliere i due minori, preferibilmente in uno alla madre , in via provvisoria ed urgente”. Parte_1
Con ordinanza del 6.11.2023, vista la relazione dei Servizi incaricati di pari data, il giudice delegato riteneva necessario che i Servizi stessi integrassero la loro relazione, in particolare:
- rispondessero compiutamente al punto 1 dell'incarico di cui all'ordinanza del 2.11.2023, segnatamente riferissero sull'attuale collocazione della minore (dove Persona_1 dorme e con chi sta) e della madre;
Parte_1
- stante l'inidoneità di tutte le possibili soluzioni abitative prospettate (casa della nonna paterna in Modica;
casa dei nonni materni in Pozzallo;
casa di attuale abitazione del padre in Ispica) e attesa la mera dichiarazione di intenti del padre – individuassero, acquisendone la disponibilità, le comunità o strutture, presenti nei Comuni limitrofi a Pozzallo, idonee ad accogliere i due minori, in via provvisoria ed urgente. Dalla relazione redatta dai Servizi Sociali di Pozzallo in data 8.11.2023, emergeva un recente ripensamento della ricorrente in ordine alla collocazione dei figli minori
[...]
(6.2.2007) e (6.4.2011), che, a seguito della espropriazione forzata Per_1 Persona_2 della casa familiare, in atto abitavano, la prima, con la madre presso la residenza dei nonni materni e, il secondo, presso l'attuale dimora in Ispica del padre. I Servizi Sociali riferivano infatti che la aveva esternato loro l'intento di Parte_1 accogliere entrambi i figli presso l'abitazione dei propri genitori, e Controparte_2 [...]
(nonni materni dei minori), sita in Pozzallo, via Alfieri n. 78, la cui disponibilità CP_3 all'accoglienza dei nipoti era stata riferita dai Servizi Sociali nella precedente relazione del 6.11.2023 (in quell'occasione, era stata la madre a dirsi contraria a siffatta collocazione).
pagina 4 di 8 In particolare, la aveva chiarito ai Servizi Sociali di avere ottimizzato la Parte_1 disposizione degli arredi nella casa dei propri genitori, liberando una camera, atta ad ospitare i due minori. In seno alle note sostitutive dell'udienza del 9.11.2023, la precisava: “Il Parte_1 minore dormirà nello stesso letto con la madre e la sorella. Trattasi ovviamente di una Per_2 sistemazione di fortuna e provvisoria, dato che i soli spazi fruibili della casa dei nonni materni si limitano ai letti e al WC, non essendovi spazio per sistemare libri, effetti personali, abiti”. Trattavasi invero di una sistemazione che, pur consentendo di tenere unito il nucleo familiare (madre e figli), senza in particolare sdradicare questi ultimi dalla loro città e dalle loro abitudini (la casa dei nonni materni è descritta come adiacente a quella che aveva sin qui costituito la casa familiare), tuttavia non poteva che essere temporanea. Il giudice delegato, pertanto, con ordinanza del 10.11.2023, confermava, allo stato ed in via provvisoria, il collocamento dei due figli minori presso la madre, in atto dimorante presso l'abitazione dei propri genitori, nonni materni dei minori stessi;
inoltre, incaricava i Servizi Sociali di Pozzallo di continuare a seguire il nucleo familiare in esame, relazionando al Giudice, entro il 31.1.2024, circa le condizioni abitative del nucleo medesimo e gli eventuali sviluppi in proposito;
l'udienza per il merito veniva differita al 23.2.2024.
Poiché dalla relazione dei Servizi Sociali di Pozzallo del 24.1.2024 non era emerso alcun mutamento nelle circostanze, ed anzi la situazione risultava essersi ulteriormente aggravata, abitando ormai presso la casa dei nonni materni anche il figlio maggiorenne della coppia in lite, , il giudice delegato, con ordinanza del 21.5.2024, incaricava i Servizi Per_4
Sociali di Pozzallo di individuare, acquisendone la disponibilità, comunità o strutture, presenti nei Comuni limitrofi a Pozzallo o comunque nella provincia di Ragusa, idonee ad accogliere i minori e , in via provvisoria ed urgente;
inoltre, invitava le parti a Per_2 Persona_1 produrre, sino a dieci giorni prima della successiva udienza, la documentazione indicata dall'art. 473-bis.12 co.3, c.p.c., ed altresì, attestazione relativa al genitore al quale l'INPS eroga l'assegno unico universale per i figli.
Con istanza del 28.5.2024, la al fine di escludere il collocamento in Parte_1 comunità dei figli minori, dichiarava: “Dovrà essere il convenuto a dover Controparte_1 scegliere tra la casa in proprietà in c.da Aguglie o quella della compagna in Ispica. L'unica altra alternativa possibile risulta il trasferimento della ricorrente e dei figli in C.da Aguglie, ma occorre il consenso del che sino ad oggi lo esclude”. Controparte_1
Mantenendo l'incarico conferito ai Servizi Sociali di Pozzallo con ordinanza in data 21.5.2024, il giudice delegato, in data 29.5.2024, disponeva che all'udienza del 21.6.2024 comparissero personalmente le parti per il reperimento di una concreta soluzione abitativa per i minori e , specie in relazione a quanto proposto dalla nelle note Per_1 Per_2 Parte_1 del 28.5.2024.
Con nota del 3.6.2024, i Servizi Sociali di Pozzallo riferivano di avere provveduto a ricercare comunità prossime al territorio di Pozzallo, riscontrando la disponibilità ad accogliere i due minori e della comunità denominata “L'Arca”, sita in Modica, Per_1 Persona_2 via S. Giuliano n. 38.
All'udienza del 21.6.2024, il dichiarava: “Io propongo di far svuotare a mie CP_1 spese l'immobile in cui oggi abitano i miei figli con la madre, presso i nonni materni, trasportando tutti gli arredi presso l'abitazione di c.da Aguglie a Modica, di cui sono
pagina 5 di 8 comproprietario con mia madre e miei fratelli, che è molto grande, così che i miei figli potrebbero continuare ad abitare dai nonni materni più agevolmente. In alternativa propongo che i miei figli e si trasferiscano a casa di mia Per_4 Per_1 madre in c.da Aguglie, mentre sono contrario a che si trasferisca lì anche la sig.ra ; Parte_1 penserei io alle spese di trasporto dei miei figli e ”. Per_4 Per_1
Dal canto suo, la affermava: “Non sono d'accordo che i miei due figli Parte_1 Per_4
e vadano a stare dalla nonna paterna, loro non sarebbero d'accordo. Non sono Per_1
d'accordo neanche per la liberazione della casa dei miei genitori, perché da questa casa voglio andarmene. // Propongo di trasferirmi io, con e a casa della mia ex Per_2 Per_1 suocera in c.da Aguglie a Modica, mantenendo con lei buoni rapporti;
penserei io ad accompagnare giornalmente i miei figli a Pozzallo”.
Il , infine, dichiarava: “Io non sono d'accordo con quest'ultima proposta, perché CP_1 mia madre, che è malata, da ultimo, per quanto lei mi ha riferito, è rimasta turbata per l'incontro avuto con la che è andata a trovarla a casa e le ha detto cose che l'hanno Parte_1 turbata;
faccio presente che le stanze disponibili sono quattro, di cui tre sono già occupate”.
In seno alle note scritte sostitutive dell'udienza del 10.11.2024, la insisteva Parte_1 nelle conclusioni rassegnate nella comparsa conclusionale depositata, ossia nelle richieste formulate nel ricorso introduttivo;
in via subordinata, chiedeva di volere “disporre il trasferimento della madre e dei due minori presso l'abitazione sita in c.da Aguglie”, nonché
“che le quote di ANF erogate in sede di indennità di disoccupazione agricola siano direttamente attribuite alla ricorrente”.
In sede di precisazione delle conclusioni, chiedeva al Tribunale di Controparte_1 volere:
“-confermare l'Ordinanza del 10 Novembre 2023 relativa al collocamento dei figli minori
e o, in subordine, collocare la figlia presso la residenza Persona_6 Per_2 Persona_6 della nonna materna signora siccome proposto dal signor Persona_5 [...]
CP_1
-rigettare, siccome infondata in fatto e in diritto o con qualsiasi altra motivazione, la domanda di contributo mensile di mantenimento di € 200,00 da disporsi in favore della ricorrente”.
Inoltre, il , in seno alla comparsa conclusionale, si dichiarava “disponibile a far CP_1 ospitare presso l'abitazione della propria madre la figlia minore , di sedici anni Persona_6 compiuti, e il figlio maggiorenne , quando quest'ultimo, tra un imbarco e l'altro, si trova Per_4
a Pozzallo”; con riguardo al figlio minore , rappresentava “l'opportunità che lo stesso Per_2 continuasse a risiedere con la madre , avendo bisogno di costei in relazione Parte_1 alla età (12 anni e mezzo), e presso l'abitazione dei nonni materni, attigua alla ex casa coniugale (venduta all'asta), essendo questa vicino rispetto alla scuola, alla parrocchia (catechismo), alla campo sportivo (pratica calcio) e all'abitazione degli altri compagni di giochi”; ribadiva, infine, “la disponibilità … a trasferire e custodire presso l'abitazione della propria madre i mobili e le suppellettili della ex casa coniugale, che la signora , Parte_1 irragionevolmente, ha preferito trasferire all'interno dell'abitazione dei suoi genitori, così occupando inutilmente spazi vitali”.
§§§§
Ciò posto, va anzitutto esaminata la domanda proposta dalla e volta ad Parte_1 ottenere la corresponsione di un assegno di mantenimento in suo favore e a carico del , CP_1 nella misura di € 200,00 al mese.
pagina 6 di 8 La domanda è infondata, non avendo la ricorrente provato il sopraggiungere di circostanze nuove rilevanti rispetto alla situazione di fatto esistente all'epoca della sentenza di separazione del 5.5.2021, che la stessa domanda ha rigettato.
In particolare, la richiamata sentenza di separazione, ha rilevato che “alla luce delle ultime buste paga depositate, anche a voler ritenere che il resistente (n.d.r., ) non CP_1 affronti alcuna spesa per la locazione dell'immobile nel quale vive (per essere tali spese sostenute dalla sua nuova compagna, per come sostenuto dalla ricorrente), il reddito del resistente risulta comunque oggettivamente insufficiente ad assicurare (oltre al mantenimento dei figli minori, per come si dirà a breve) il mantenimento della ricorrente”; segnatamente, la sentenza de qua ha accertato i seguenti importi della retribuzione percepita dal : “euro CP_1
1.168,23 a maggio 2020, euro 1.239,73 a giugno 2020, euro 1.228,34 a luglio 2020, euro 692,27 ad agosto 2020, euro 683,50 a settembre 2020, euro 629,21 a ottobre 2020”.
Secondariamente, gli stessi giudici hanno “notato (come già affermato dalla Corte di Appello di Catania con decreto del 3/4/2019, emesso in sede di reclamo avverso l'ordinanza presidenziale) che la ricorrente, ancora in età lavorativa, si trova nelle condizioni di poter trovare un'occupazione che le assicuri redditi adeguati al suo mantenimento, soprattutto ove si consideri che l'adeguatezza di cui all'art. 156 c.c. va rapportata al tenore di vita tenuto nel corso del matrimonio e nel caso di specie non vi è prova di un tenore di vita particolarmente elevato”.
In definitiva, con la sentenza di separazione del 5.5.2021, il Tribunale di Ragusa ha escluso il diritto della ad un assegno di mantenimento a carico del marito Parte_1 [...]
sia per l'insufficienza del reddito di quest'ultimo, che per il carattere non elevato del CP_1 tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Ora, posto che quest'ultimo elemento non può certo variare, la ricorrente non ha neppure dimostrato che il reddito del marito sia aumentato;
ed invero, risulta ex actis che il abbia dichiarato, nel 2021, un reddito complessivo di € 9.498,00, nel 2022, un reddito CP_1 complessivo di € 13.099,00 e, nel 2023, un reddito complessivo di € 13.483,00; se si fa il confronto con le retribuzioni percepite dal nel 2020, conosciute in sede di separazione, CP_1 non emerge un sensibile incremento della retribuzione media mensile negli anni successivi al 2020.
Di qui il rigetto della domanda di attribuzione di un assegno di mantenimento per la stessa ricorrente a carico del coniuge.
La ricorrente ha inoltre chiesto che le quote di A.N.F. erogate al con l'indennità CP_1 di disoccupazione agricola siano corrisposte direttamente ad essa ricorrente.
Trattasi di domanda inammissibile, posto che l'assegno per il nucleo familiare è stato abrogato a partire dal 1° marzo 2022, ex art. 1 D.lgs. 230/2021, decreto quest'ultimo istitutivo dell'assegno unico ed universale per i figli a carico.
Sebbene invitate le parti dal giudice delegato in corso di causa ad attestare quale dei genitori beneficiasse dell'assegno unico ed universale ed in quale misura, nessuna delle parti ha dedotto sul punto.
Quanto al collocamento dei figli, deve dirsi che , nata il [...], è Per_1 divenuta maggiorenne in corso di causa, sicchè nulla va disposto in punto di collocamento della predetta.
Per l'altro figlio, ancora minore (6.4.2011), , non può prescindersi dalle Per_2 dichiarazioni da lui rese in sede di ascolto da parte del giudice delegato, all'udienza del pagina 7 di 8 30.10.2023; il minore, oggi quattordicenne, ha espresso la chiara volontà di abitare con la madre, in atto presso l'abitazione dei nonni materni, sita in Pozzallo, vicina alla ex-casa familiare, ove si trova il principale centro di interessi di (scuola, scuola di calcio, Per_2 compagni), ciò a cui si aggiunge il forte legame che unisce il minore ai nonni materni.
Ritiene allora il Collegio di mantenere il collocamento di presso la Persona_2 madre, in atto dimorante in Pozzallo, presso l'abitazione dei di lei genitori.
Non v'è dubbio, tuttavia, di dovere richiamare la ragionevolezza della ricorrente, laddove la stessa ritenga di continuare a vivere con i figli presso la casa dei propri genitori, invitandola a rendere vivibile ed adeguata tale abitazione, anche accogliendo la disponibilità del a ricoverare i mobili e gli arredi della ex casa familiare, che ora ingombrano CP_1 oltremodo la casa dei nonni materni, presso l'abitazione della nonna paterna dei minori.
Data la natura della controversia e stanti le condotte di entrambe le parti, si giustifica l'integrale compensazione tra le stesse delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2700/2023 R.G., Rigetta il ricorso. Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio del Tribunale del 27.6.2025
Il Presidente Dott. Massimo Pulvirenti Il Giudice est. Dott.ssa Sandra Levanti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott.ssa Sandra Levanti Giudice rel. est. dott.ssa Rosanna Scollo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2700/2023 R.G., promossa da
c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Aurora Parte_1 C.F._1
Cataudella ricorrente contro
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Controparte_1 C.F._2
Pellegrino resistente
e con l'intervento del P.M. in sede (che ha espresso parere favorevole il 21.11.2024) -
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come da note scritte ex art. 473-bis.28 c.p.c. e, all'udienza cartolare del dì 8.11.2024, la causa veniva rimessa in decisione, riservandosi il giudice delegato di riferire al Collegio, previa acquisizione del parere del P.M.-sede.
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ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c. depositato in data 18.9.2023 e successivamente notificato, chiedeva la modifica delle condizioni di separazione dal marito Parte_1
condizioni stabilite con sentenza n. 611/2021 emessa dal Tribunale di Controparte_1
Ragusa in data 5.5.2021, e segnatamente la modifica del regime di collocamento dei figli minori (Ragusa, 06/2/2007) e (Modica, 6/4/2011), nel Persona_1 Persona_2 senso che questi ultimi, in atto collocati presso la madre, fossero piuttosto collocati presso il pagina 1 di 8 padre, a suo dire abitante presso la casa della madre (nonna paterna dei minori) in campagna a Modica, oltre che la previsione di un assegno di mantenimento in proprio favore e a carico del resistente, nella misura di € 200,00 mensili.
A sostegno delle predette richieste, la esponeva: Parte_1
- che il resistente non aveva mai rispettato puntualmente gli obblighi di mantenimento e gli altri doveri nei confronti della prole, tanto che era stato condannato per i reati di cui all'art. 570 bis C.P., con sentenza penale n. 429 depositata il 27/3/2023;
- che, non avendo il resistente pagato il mutuo ipotecario sulla casa familiare, era stata avviata l'esecuzione immobiliare, conclusasi con la vendita all'asta della predetta casa di via Ungaretti 60;
- che la ricorrente aveva tentato, durante tutta l'estate, di coinvolgere il marito per porre rimedio a tale emergenza abitativa, ma il si era totalmente disinteressato, CP_1 lamentando di non avere idonea abitazione per ospitare i figli, nè possibilità di reperire abitazione alternativa;
- che il resistente si era ormai trasferito a casa della madre, presso la Strada Provinciale Aguglie-Pozzallo 13/A, di cui lo stesso era comproprietario per successione ereditaria dal padre;
l'immobile era composto complessivamente da 11,5 vani;
- che la ricorrente a breve sarebbe stata costretta a lasciare la casa di via Ungaretti, in quanto il professionista delegato alla vendita aveva già fatto sapere di avere avviato l'iter per il rilascio forzato;
in data 5/7/2023, la aveva chiesto al Giudice Parte_1 dell'esecuzione la sospensione della procedura, ma l'istanza era stata rigettata;
- che pertanto la non aveva potuto trovare alcuna abitazione;
Parte_1
- che per l'A.S. 2023/2024 il minore avrebbe frequentato la classe 2° Persona_2 media presso l'Istituto Comprensivo A. Amore, mentre la minore Persona_1 molto provata dalle umiliazioni e dalle sofferenze causate dalla vendita all'asta della casa familiare, aveva deciso di abbandonare gli studi (Istituto Alberghiero Ispica), nonostante le insistenze materne;
- che il figlio maggiorenne della coppia, (Comiso, 26/6/2003) Persona_3 fortunatamente lavorava ed era attualmente imbarcato come allievo della marina mercantile;
- che in data 17/7/2023 il Giudice dell'esecuzione aveva autorizzato la liberazione della casa familiare con l'ausilio della forza pubblica, sicchè era ormai certo che entro il mese di settembre 2023 la ricorrente ed i due figli minori sarebbero stati costretti a lasciare la loro casa, senza alcun altro posto dove abitare e dove depositare i mobili. Al proprio ritorno dall'imbarco, anche il figlio maggiorenne si sarebbe trovato senza Persona_3 abitazione;
- che i genitori della odierna ricorrente (nonni materni dei minori) possedevano una casa di piccole dimensioni, appena sufficiente ad ospitare non oltre due persone in più; gli stessi servizi sociali del Comune di Pozzallo avevano evidenziato che una tale sistemazione sarebbe stata comunque temporanea e d'urgenza, in quanto i figli non avrebbero avuto a disposizione le loro cose, le loro stanze, ed un posto adeguato dove potere vivere e studiare;
- che, contattato dai servizi sociali del Comune di Pozzallo, il resistente, in data 5/7/2023, aveva semplicemente declinato ogni suo impegno ad ospitare i propri figli;
pagina 2 di 8 - che durante l'intera estate 2023 la era rimasta da sola, costretta a coniugare i Parte_1 propri quotidiani impegni genitoriali con i disperati tentativi di coinvolgere il marito per trovare una degna abitazione dove trasferirsi;
- al resistente era stato chiesto quantomeno di portare con se i due figli minori, in modo tale da potersi la madre trasferire dai genitori, ma il era rimasto sostanzialmente CP_1 latitante, tanto che non aveva visto i propri figli e si era disinteressato anche dell'abbandono degli studi da parte della figlia;
Per_1
- che anche il versamento dell'assegno di mantenimento da parte del resistente non era stato sempre puntuale ed esatto nell'importo e talora era stato del tutto omesso;
- che ogni tentativo della ricorrente di recuperare forzosamente gli arretrati (che sarebbero serviti per scongiurare la vendita all'asta della casa familiare) era vanificato dal doloso tentativo del resistente di celare il proprio consistente patrimonio (casa di 11 vani e una azienda agricola di diversi ettari ereditata dal padre e non dichiarata), ancora formalmente accatastato a nome del padre defunto. In data 29.10.2023, si costituiva in giudizio il quale deduceva: Controparte_1
- di abitare ad Ispica, ospite della propria compagna, in un immobile di proprietà della sorella della compagna stessa;
- che l'immobile in cui egli formalmente risiedeva era abitato dalla propria madre dell'età di 83 anni e dalla sorella, che assisteva la prima;
- di essere disponibile ad ospitare presso la casa della madre (nonna paterna dei minori) i figli e (quest'ultimo già maggiorenne ed economicamente Per_1 Per_4 indipendente), mentre era più opportuno che il figlio vivesse con la madre, in Per_2 particolare presso l'abitazione dei nonni materni, anche perché il minore era Per_2 molto legato al nonno materno;
- che la ricorrente aveva condotto presso la nonna paterna con i suoi effetti Per_2 personali, sicchè il padre lo aveva da lì prelevato, per portarlo con sé ad Ispica, dove il minore aveva dormito per qualche giorno, accompagnandolo a scuola a Pozzallo. chiedeva pertanto il rigetto della richiesta, avanzata dalla ricorrente, di Controparte_1 un assegno di mantenimento per sé, richiesta che era stata rigettata anche con la sentenza di separazione del 5.5.2021, per accertata insufficienza del reddito del . CP_1
Con decreto il 26.9.2023, il giudice delegato, ritenuti non ricorrenti i presupposti per l'adozione di un provvedimento indifferibile e ritenuto, tuttavia, che l'urgenza della formulata richiesta rendesse opportuna la fissazione, per la sua trattazione, di un'udienza anticipata rispetto a quella di cui all'art. 473-bis.14 c.p.c., fissava, per la comparizione personale delle parti, l'udienza del 30.10.2025, fissando al tempo stesso l'udienza di cui agli artt. 473-bis.14 e 473-bis.17 c.p.c. per il giorno 12.1.2024. Venivano sentite le parti all'udienza del 30.10.2023, nella quale si procedeva anche all'ascolto dei due minori.
dichiarava: “Io andrò dove è possibile andare;
dai nonni materni non è Per_1 possibile, perché la loro casa è completamente piena di cose e non c'è spazio perché anch'io possa abitarvi;
accetto eventualmente di andare dai nonni paterni, che abitano in via Aguglie Pozzallo. Al momento io non sto andando a scuola, ho frequentato solo il primo giorno;
sono iscritta ad Ispica all'istituto alberghiero”. Il minore dichiarava: “Adesso io sono a casa di papà ad Ispica, ma sono Persona_2 comunque andato a scuola a Pozzallo, perché mi ha accompagnato la compagna di mia papà.
pagina 3 di 8 // Frequento la seconda media;
vorrei andare a stare dai miei nonni materni, in Pozzallo, via Alfieri, che abitano in una casa adiacente a quella dove abbiamo abitato noi come famiglia. // Sono molto legato ai nonni materni e soprattutto al nonno, che in questi giorni mi ha cercato tanto. // Io vorrei andare dai nonni, perché lì ho tutti i miei amici, la scuola del calcio e la scuola media che frequento. // Mio nonno è sicuramente disponibile ad ospitarmi e credo anche mia nonna. // Sono legato ai miei fratelli, soprattutto a ”. Per_4
Con ordinanza del 2.11.2023, il giudice delegato incaricava i Servizi Sociali del Comune di Pozzallo:
“
1. di riferire l'attuale collocazione dei due minori (Ragusa, 6.2.2007) e Persona_1
(Modica, 6.4.2011), nonché della madre;
Persona_2 Parte_1
2. di valutare l'idoneità abitativa, in relazione alle esigenze dei due predetti minori, degli immobili ove in atto vivono i nonni materni (in Pozzallo), il padre (nel Controparte_1
Comune di Ispica, insieme alla nuova compagna) e la nonna paterna (in Persona_5
Modica, S.P. Aguglie-Pozzallo), nonché la disponibilità di padre e nonni ad ospitare i minori;
3. di valutare altresì la serenità di condizioni offerta da ciascuno dei predetti alloggi, la presenza negli stessi di persone che possano stare con i minori ed accudirli, nonché la possibilità che i due minori siano accompagnati per spostarsi dai medesimi alloggi nei luoghi sede dei loro interessi, segnatamente per frequentare la scuola e svolgere le consuete attività anche extrascolastiche;
4. di indicare, in ogni caso, verificandone la disponibilità, le eventuali comunità o strutture presenti nel territorio di Pozzallo, idonee ad accogliere i due minori, preferibilmente in uno alla madre , in via provvisoria ed urgente”. Parte_1
Con ordinanza del 6.11.2023, vista la relazione dei Servizi incaricati di pari data, il giudice delegato riteneva necessario che i Servizi stessi integrassero la loro relazione, in particolare:
- rispondessero compiutamente al punto 1 dell'incarico di cui all'ordinanza del 2.11.2023, segnatamente riferissero sull'attuale collocazione della minore (dove Persona_1 dorme e con chi sta) e della madre;
Parte_1
- stante l'inidoneità di tutte le possibili soluzioni abitative prospettate (casa della nonna paterna in Modica;
casa dei nonni materni in Pozzallo;
casa di attuale abitazione del padre in Ispica) e attesa la mera dichiarazione di intenti del padre – individuassero, acquisendone la disponibilità, le comunità o strutture, presenti nei Comuni limitrofi a Pozzallo, idonee ad accogliere i due minori, in via provvisoria ed urgente. Dalla relazione redatta dai Servizi Sociali di Pozzallo in data 8.11.2023, emergeva un recente ripensamento della ricorrente in ordine alla collocazione dei figli minori
[...]
(6.2.2007) e (6.4.2011), che, a seguito della espropriazione forzata Per_1 Persona_2 della casa familiare, in atto abitavano, la prima, con la madre presso la residenza dei nonni materni e, il secondo, presso l'attuale dimora in Ispica del padre. I Servizi Sociali riferivano infatti che la aveva esternato loro l'intento di Parte_1 accogliere entrambi i figli presso l'abitazione dei propri genitori, e Controparte_2 [...]
(nonni materni dei minori), sita in Pozzallo, via Alfieri n. 78, la cui disponibilità CP_3 all'accoglienza dei nipoti era stata riferita dai Servizi Sociali nella precedente relazione del 6.11.2023 (in quell'occasione, era stata la madre a dirsi contraria a siffatta collocazione).
pagina 4 di 8 In particolare, la aveva chiarito ai Servizi Sociali di avere ottimizzato la Parte_1 disposizione degli arredi nella casa dei propri genitori, liberando una camera, atta ad ospitare i due minori. In seno alle note sostitutive dell'udienza del 9.11.2023, la precisava: “Il Parte_1 minore dormirà nello stesso letto con la madre e la sorella. Trattasi ovviamente di una Per_2 sistemazione di fortuna e provvisoria, dato che i soli spazi fruibili della casa dei nonni materni si limitano ai letti e al WC, non essendovi spazio per sistemare libri, effetti personali, abiti”. Trattavasi invero di una sistemazione che, pur consentendo di tenere unito il nucleo familiare (madre e figli), senza in particolare sdradicare questi ultimi dalla loro città e dalle loro abitudini (la casa dei nonni materni è descritta come adiacente a quella che aveva sin qui costituito la casa familiare), tuttavia non poteva che essere temporanea. Il giudice delegato, pertanto, con ordinanza del 10.11.2023, confermava, allo stato ed in via provvisoria, il collocamento dei due figli minori presso la madre, in atto dimorante presso l'abitazione dei propri genitori, nonni materni dei minori stessi;
inoltre, incaricava i Servizi Sociali di Pozzallo di continuare a seguire il nucleo familiare in esame, relazionando al Giudice, entro il 31.1.2024, circa le condizioni abitative del nucleo medesimo e gli eventuali sviluppi in proposito;
l'udienza per il merito veniva differita al 23.2.2024.
Poiché dalla relazione dei Servizi Sociali di Pozzallo del 24.1.2024 non era emerso alcun mutamento nelle circostanze, ed anzi la situazione risultava essersi ulteriormente aggravata, abitando ormai presso la casa dei nonni materni anche il figlio maggiorenne della coppia in lite, , il giudice delegato, con ordinanza del 21.5.2024, incaricava i Servizi Per_4
Sociali di Pozzallo di individuare, acquisendone la disponibilità, comunità o strutture, presenti nei Comuni limitrofi a Pozzallo o comunque nella provincia di Ragusa, idonee ad accogliere i minori e , in via provvisoria ed urgente;
inoltre, invitava le parti a Per_2 Persona_1 produrre, sino a dieci giorni prima della successiva udienza, la documentazione indicata dall'art. 473-bis.12 co.3, c.p.c., ed altresì, attestazione relativa al genitore al quale l'INPS eroga l'assegno unico universale per i figli.
Con istanza del 28.5.2024, la al fine di escludere il collocamento in Parte_1 comunità dei figli minori, dichiarava: “Dovrà essere il convenuto a dover Controparte_1 scegliere tra la casa in proprietà in c.da Aguglie o quella della compagna in Ispica. L'unica altra alternativa possibile risulta il trasferimento della ricorrente e dei figli in C.da Aguglie, ma occorre il consenso del che sino ad oggi lo esclude”. Controparte_1
Mantenendo l'incarico conferito ai Servizi Sociali di Pozzallo con ordinanza in data 21.5.2024, il giudice delegato, in data 29.5.2024, disponeva che all'udienza del 21.6.2024 comparissero personalmente le parti per il reperimento di una concreta soluzione abitativa per i minori e , specie in relazione a quanto proposto dalla nelle note Per_1 Per_2 Parte_1 del 28.5.2024.
Con nota del 3.6.2024, i Servizi Sociali di Pozzallo riferivano di avere provveduto a ricercare comunità prossime al territorio di Pozzallo, riscontrando la disponibilità ad accogliere i due minori e della comunità denominata “L'Arca”, sita in Modica, Per_1 Persona_2 via S. Giuliano n. 38.
All'udienza del 21.6.2024, il dichiarava: “Io propongo di far svuotare a mie CP_1 spese l'immobile in cui oggi abitano i miei figli con la madre, presso i nonni materni, trasportando tutti gli arredi presso l'abitazione di c.da Aguglie a Modica, di cui sono
pagina 5 di 8 comproprietario con mia madre e miei fratelli, che è molto grande, così che i miei figli potrebbero continuare ad abitare dai nonni materni più agevolmente. In alternativa propongo che i miei figli e si trasferiscano a casa di mia Per_4 Per_1 madre in c.da Aguglie, mentre sono contrario a che si trasferisca lì anche la sig.ra ; Parte_1 penserei io alle spese di trasporto dei miei figli e ”. Per_4 Per_1
Dal canto suo, la affermava: “Non sono d'accordo che i miei due figli Parte_1 Per_4
e vadano a stare dalla nonna paterna, loro non sarebbero d'accordo. Non sono Per_1
d'accordo neanche per la liberazione della casa dei miei genitori, perché da questa casa voglio andarmene. // Propongo di trasferirmi io, con e a casa della mia ex Per_2 Per_1 suocera in c.da Aguglie a Modica, mantenendo con lei buoni rapporti;
penserei io ad accompagnare giornalmente i miei figli a Pozzallo”.
Il , infine, dichiarava: “Io non sono d'accordo con quest'ultima proposta, perché CP_1 mia madre, che è malata, da ultimo, per quanto lei mi ha riferito, è rimasta turbata per l'incontro avuto con la che è andata a trovarla a casa e le ha detto cose che l'hanno Parte_1 turbata;
faccio presente che le stanze disponibili sono quattro, di cui tre sono già occupate”.
In seno alle note scritte sostitutive dell'udienza del 10.11.2024, la insisteva Parte_1 nelle conclusioni rassegnate nella comparsa conclusionale depositata, ossia nelle richieste formulate nel ricorso introduttivo;
in via subordinata, chiedeva di volere “disporre il trasferimento della madre e dei due minori presso l'abitazione sita in c.da Aguglie”, nonché
“che le quote di ANF erogate in sede di indennità di disoccupazione agricola siano direttamente attribuite alla ricorrente”.
In sede di precisazione delle conclusioni, chiedeva al Tribunale di Controparte_1 volere:
“-confermare l'Ordinanza del 10 Novembre 2023 relativa al collocamento dei figli minori
e o, in subordine, collocare la figlia presso la residenza Persona_6 Per_2 Persona_6 della nonna materna signora siccome proposto dal signor Persona_5 [...]
CP_1
-rigettare, siccome infondata in fatto e in diritto o con qualsiasi altra motivazione, la domanda di contributo mensile di mantenimento di € 200,00 da disporsi in favore della ricorrente”.
Inoltre, il , in seno alla comparsa conclusionale, si dichiarava “disponibile a far CP_1 ospitare presso l'abitazione della propria madre la figlia minore , di sedici anni Persona_6 compiuti, e il figlio maggiorenne , quando quest'ultimo, tra un imbarco e l'altro, si trova Per_4
a Pozzallo”; con riguardo al figlio minore , rappresentava “l'opportunità che lo stesso Per_2 continuasse a risiedere con la madre , avendo bisogno di costei in relazione Parte_1 alla età (12 anni e mezzo), e presso l'abitazione dei nonni materni, attigua alla ex casa coniugale (venduta all'asta), essendo questa vicino rispetto alla scuola, alla parrocchia (catechismo), alla campo sportivo (pratica calcio) e all'abitazione degli altri compagni di giochi”; ribadiva, infine, “la disponibilità … a trasferire e custodire presso l'abitazione della propria madre i mobili e le suppellettili della ex casa coniugale, che la signora , Parte_1 irragionevolmente, ha preferito trasferire all'interno dell'abitazione dei suoi genitori, così occupando inutilmente spazi vitali”.
§§§§
Ciò posto, va anzitutto esaminata la domanda proposta dalla e volta ad Parte_1 ottenere la corresponsione di un assegno di mantenimento in suo favore e a carico del , CP_1 nella misura di € 200,00 al mese.
pagina 6 di 8 La domanda è infondata, non avendo la ricorrente provato il sopraggiungere di circostanze nuove rilevanti rispetto alla situazione di fatto esistente all'epoca della sentenza di separazione del 5.5.2021, che la stessa domanda ha rigettato.
In particolare, la richiamata sentenza di separazione, ha rilevato che “alla luce delle ultime buste paga depositate, anche a voler ritenere che il resistente (n.d.r., ) non CP_1 affronti alcuna spesa per la locazione dell'immobile nel quale vive (per essere tali spese sostenute dalla sua nuova compagna, per come sostenuto dalla ricorrente), il reddito del resistente risulta comunque oggettivamente insufficiente ad assicurare (oltre al mantenimento dei figli minori, per come si dirà a breve) il mantenimento della ricorrente”; segnatamente, la sentenza de qua ha accertato i seguenti importi della retribuzione percepita dal : “euro CP_1
1.168,23 a maggio 2020, euro 1.239,73 a giugno 2020, euro 1.228,34 a luglio 2020, euro 692,27 ad agosto 2020, euro 683,50 a settembre 2020, euro 629,21 a ottobre 2020”.
Secondariamente, gli stessi giudici hanno “notato (come già affermato dalla Corte di Appello di Catania con decreto del 3/4/2019, emesso in sede di reclamo avverso l'ordinanza presidenziale) che la ricorrente, ancora in età lavorativa, si trova nelle condizioni di poter trovare un'occupazione che le assicuri redditi adeguati al suo mantenimento, soprattutto ove si consideri che l'adeguatezza di cui all'art. 156 c.c. va rapportata al tenore di vita tenuto nel corso del matrimonio e nel caso di specie non vi è prova di un tenore di vita particolarmente elevato”.
In definitiva, con la sentenza di separazione del 5.5.2021, il Tribunale di Ragusa ha escluso il diritto della ad un assegno di mantenimento a carico del marito Parte_1 [...]
sia per l'insufficienza del reddito di quest'ultimo, che per il carattere non elevato del CP_1 tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Ora, posto che quest'ultimo elemento non può certo variare, la ricorrente non ha neppure dimostrato che il reddito del marito sia aumentato;
ed invero, risulta ex actis che il abbia dichiarato, nel 2021, un reddito complessivo di € 9.498,00, nel 2022, un reddito CP_1 complessivo di € 13.099,00 e, nel 2023, un reddito complessivo di € 13.483,00; se si fa il confronto con le retribuzioni percepite dal nel 2020, conosciute in sede di separazione, CP_1 non emerge un sensibile incremento della retribuzione media mensile negli anni successivi al 2020.
Di qui il rigetto della domanda di attribuzione di un assegno di mantenimento per la stessa ricorrente a carico del coniuge.
La ricorrente ha inoltre chiesto che le quote di A.N.F. erogate al con l'indennità CP_1 di disoccupazione agricola siano corrisposte direttamente ad essa ricorrente.
Trattasi di domanda inammissibile, posto che l'assegno per il nucleo familiare è stato abrogato a partire dal 1° marzo 2022, ex art. 1 D.lgs. 230/2021, decreto quest'ultimo istitutivo dell'assegno unico ed universale per i figli a carico.
Sebbene invitate le parti dal giudice delegato in corso di causa ad attestare quale dei genitori beneficiasse dell'assegno unico ed universale ed in quale misura, nessuna delle parti ha dedotto sul punto.
Quanto al collocamento dei figli, deve dirsi che , nata il [...], è Per_1 divenuta maggiorenne in corso di causa, sicchè nulla va disposto in punto di collocamento della predetta.
Per l'altro figlio, ancora minore (6.4.2011), , non può prescindersi dalle Per_2 dichiarazioni da lui rese in sede di ascolto da parte del giudice delegato, all'udienza del pagina 7 di 8 30.10.2023; il minore, oggi quattordicenne, ha espresso la chiara volontà di abitare con la madre, in atto presso l'abitazione dei nonni materni, sita in Pozzallo, vicina alla ex-casa familiare, ove si trova il principale centro di interessi di (scuola, scuola di calcio, Per_2 compagni), ciò a cui si aggiunge il forte legame che unisce il minore ai nonni materni.
Ritiene allora il Collegio di mantenere il collocamento di presso la Persona_2 madre, in atto dimorante in Pozzallo, presso l'abitazione dei di lei genitori.
Non v'è dubbio, tuttavia, di dovere richiamare la ragionevolezza della ricorrente, laddove la stessa ritenga di continuare a vivere con i figli presso la casa dei propri genitori, invitandola a rendere vivibile ed adeguata tale abitazione, anche accogliendo la disponibilità del a ricoverare i mobili e gli arredi della ex casa familiare, che ora ingombrano CP_1 oltremodo la casa dei nonni materni, presso l'abitazione della nonna paterna dei minori.
Data la natura della controversia e stanti le condotte di entrambe le parti, si giustifica l'integrale compensazione tra le stesse delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2700/2023 R.G., Rigetta il ricorso. Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio del Tribunale del 27.6.2025
Il Presidente Dott. Massimo Pulvirenti Il Giudice est. Dott.ssa Sandra Levanti
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