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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 10701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10701 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. 27355/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai difen- sori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. nella causa iscritta al n. 27355/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to in Sant'Anastasia (NA), alla Parte_1 C.F._1
Via G. Castiello n. 12 presso lo studio dell'Avv. CERVO FRANCESCO (c.f.:
) dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti. C.F._2
- Appellante
E
(c.f.: ), in persona del l.r.p.t., elett.te Controparte_1 P.IVA_1
dom.to presso la sede legale alla Via Stalingrado, 45, rapp.to e difeso dall'Avv. GIUGLIA-
NO TO (c.f.: ) in virtù di procura in atti, unitamente all'avv. C.F._3
RO NO C.F. ( . C.F._4
- Appellato
E
(c.f.: nato a [...] il [...] e residente in CP_2 C.F._5
Mugnano di Napoli (NA) alla Via Napoli n. 77.
- Appellato contumace
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato in data 16.12.2024, il sig. ha Parte_1
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impugnato la sentenza n. 2863/2024, resa inter partes dal Giudice di Pace di Barra, in persona dell'Avv. Marcello Marseglia, pubblicata il 27.06.2024 e notificata il 21.11.2024, con cui veniva rigettata la domanda dell'attore.
Più precisamente, nel giudizio di primo grado il sig. aveva chiesto il risarci- Pt_1
mento dei danni subiti nel sinistro occorso in data 28.09.2019, alle ore 20.30 circa, in
Napoli al C.so San Giovanni a Teduccio, asseritamente avvenuto a causa della condotta imprudente del conducente del motociclo Honda XT 600 tg. NA321014, che, mentre transitava in direzione di Via Marina, tamponava il lato posteriore del motociclo Honda
Transalp tg. WN3724, che rallentava per motivi di viabilità, provocandone la caduta con il lato destro sul manto stradale.
A seguito di ciò, il motociclo dell'istante avrebbe riportato danni sul lato posteriore e sul lato destro, come da perizia e foto in atti, quantificati nell'importo in Euro 5.916,05, di cui veniva richiesta la minore somma di euro 5.200,00.
Il Giudice di Pace ha respinto la domanda di in ragione della ritenuta Parte_1
mancanza di prova del fatto storico e del difetto di prova di conseguenze patrimoniali sfavorevoli in capo all'attore, ricollegabili all'evento in questione.
Il giudice ha considerato inattendibile la deposizione del teste Testimone_1
per varie ragioni: il suo nome non compariva né nella denuncia di sinistro né nella costituzione in mora, circostanza ritenuta illogica se davvero fosse stato presente;
inoltre, la sua versione è stata giudicata poco credibile perché si trovava a circa 20 metri di distanza, in condizioni di scarsa visibilità, con visuale ostacolata da altri veicoli, e non ha saputo identificare con certezza la marca della moto tamponante.
Il giudice ha anche rilevato incongruenze tra la dinamica descritta e i danni riportati: le fotografie non mostravano danni compatibili con un tamponamento violento sulla parte posteriore, ma piuttosto con una caduta autonoma.
Ha inoltre sottolineato che nessuno dei conducenti ha riportato lesioni e che i veicoli hanno potuto riprendere la marcia, elementi che renderebbero poco verosimile l'urto descritto.
Un ulteriore elemento che ha inciso sulla decisione è stata la sinistrosità pregressa dell'attore, documentata dalla compagnia assicurativa, che ha indotto il giudice a
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ritenere inverosimile l'accaduto.
Infine, il giudice ha evidenziato l'assenza di prove oggettive come rilievi fotografici al momento del sinistro, riprese video o intervento delle autorità, ritenendo che tali mancanze confermassero l'infondatezza della domanda.
Il Giudice assume, inoltre, che l'attore ha formulato “una domanda che eccede quasi del doppio il valore del motoveicolo, immatricolato nel 2008, e per la quale non fornisce alcuna prova di avere sostenuto costi o sofferto conseguenze patrimoniali”.
L'appello proposto da si fonda sulla critica alla sentenza del Giudice di Parte_1
Pace che aveva rigettato la domanda di risarcimento per il sinistro del 28 settembre
2019, avvenuto lungo Corso San Giovanni a Teduccio.
Secondo l'appellante, il primo giudice ha erroneamente ritenuto non provato il fatto storico, basando la decisione su mere congetture e trascurando elementi probatori rilevanti.
richiama, in primo luogo, la confessione stragiudiziale resa dal convenuto Pt_1
, rimasto contumace, che in due occasioni – nel modello CAI e in una CP_2
dichiarazione alla compagnia – ha ammesso di aver tamponato la moto Honda Tran- salp. Tale riconoscimento, secondo l'appellante, avrebbe dovuto costituire prova decisiva, corroborata dalla testimonianza di , presente sul luogo e Testimone_1
in grado di descrivere la dinamica dell'urto.
L'appello contesta inoltre la valutazione di inattendibilità del teste, ritenuta illogica: la distanza di circa venti metri non impediva la percezione dell'impatto, e le incertezze sulla marca del mezzo tamponante, a distanza di anni, non intaccano la sostanza della deposizione, che resta coerente e dettagliata. censura anche l'argomento del giudice circa l'incompatibilità tra i danni e la Pt_1
dinamica descritta.
Le fotografie e la perizia di parte dimostrerebbero, a suo dire, che i danni laterali derivano dalla caduta conseguente al tamponamento, mentre il decentramento del parafango posteriore confermerebbe l'urto.
Lamenta, inoltre, che il giudice, pur nutrendo dubbi sulla compatibilità tra danni e dinamica, non abbia disposto una consulenza tecnica d'ufficio, violando il principio del
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giusto processo.
Sul piano economico, l'appellante ribadisce la richiesta di € 5.200,00, fondata su peri- zia specialistica, e invoca il riconoscimento del danno da fermo tecnico, sottolineando che la compagnia non ha prodotto alcuna perizia contraria.
In via subordinata, contesta la condanna alle spese, ritenendo che vi fossero motivi per la compensazione e che le spese vive liquidate non siano state documentate.
L' nel costituirsi, eccepisce innanzitutto l'inammissibilità dell'appello per CP_1
violazione del principio di sinteticità, definendo l'atto prolisso e confuso, privo di chiarezza nell'individuazione dei capi impugnati.
Nel merito, la compagnia solleva una questione preliminare: il difetto di legittimazio- ne attiva di , atteso che egli non era proprietario della moto danneggiata, Pt_1
appartenente alla società Auto Europa, e non ha mai prodotto l'autorizzazione del locatore a chiedere il risarcimento, come previsto dal contratto di noleggio.
Inoltre, il contratto era scaduto nel 2019, ben prima della citazione, e non vi è prova di proroga né di riparazioni effettuate o di indennizzo al locatore.
Da ciò, secondo discenderebbe l'impossibilità per di vantare alcun CP_1 Pt_1
diritto al risarcimento.
Quanto alle prove, la compagnia insiste sull'inattendibilità del teste , figlio Tes_1
del conducente del motoveicolo danneggiato in titolarità dell'appellante (conducente- successivamente deceduto), che avrebbe avuto un interesse diretto all'esito della lite.
Anche la sua percezione dei fatti è ritenuta dubbia: la distanza, l'orario serale e la presenza dei fari accesi avrebbero impedito di cogliere i punti d'urto.
Il CID e la dichiarazione del convenuto sono qualificati come compiacenti e privi di elementi essenziali. Inoltre, mancherebbe ogni prova documentale dei danni: nessuna fattura di riparazione, nessuna ricevuta, nessuna dimostrazione che abbia Pt_1
sostenuto costi o indennizzato il locatore.
Sul tema delle spese, difende la liquidazione del primo grado, osservando CP_1
che l'importo è persino inferiore ai parametri medi e che la regola della soccombenza non richiede motivazione, a differenza della compensazione.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la decisione a norma
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dell'art.281 sexies c.p.c. alla data del 10 novembre 2025, con contestuale sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sino alla predetta data.
***
Nel passare ad esaminare i motivi di appello, occorre preliminarmente soffermarsi sull'affermato valore decisivo del modulo CID a firma dell'investitore ( ) e CP_2
delle dichiarazioni confessorie rese dallo stesso alla propria compagnia di assicurazione.
L'assunto non è condivisibile, non avendo tali documenti valore vincolante finanche avuto riguardo alla domanda risarcitoria proposta nei confronti del responsabile civile
(rimasto contumace in entrambi i gradi di giudizio).
La Suprema Corte di Cassazione ha, invero, affermato che “in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, qualora il danneggiato, esercitando l'azione diretta nei confronti dell'assicu- ratore, evochi in giudizio quest'ultimo ed il responsabile assicurato (artt. 18 e 23 della legge 24 dicembre 1969, n. 990), e, chiedendo un risarcimento eccedente i limiti del massimale di assicurazione, proponga, oltre alla domanda nei confronti dell'assicurato- re, anche domanda contro l'assicurato, le domande medesime si trovano in rapporto di connessione e reciproca dipendenza, trovando presupposti comuni nell'accertamento della responsabilità risarcitoria dell'assicurato e dell'entità del danno risarcibile, con la conseguenza che l'impugnazione della sentenza per un capo attinente a detti presuppo- sti comuni, da qualunque parte ed in confronto di qualsiasi parte proposta, impedisce il passaggio in giudicato dell'intera pronuncia con riguardo a tutte le parti (Cass. Sez. U.,
05/05/2006, n. 10311, Rv. 588599 - 01); con la medesima pronunzia si è, altresì, chiarito che “nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della respon- sabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiama- to nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale
(danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia il rapporto assicurativo, con la derivante necessità che il giudizio deve concludersi con una decisione uniforme per
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tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confesso- rie rese dal responsabile del danno, deve escludersi che, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 18 della legge n. 990 del 1969, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto
l'azione diretta che nell'ipotesi in cui sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile
e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro. Conseguentemente, va ritenuto che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e - come detto - litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprez- zata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice (in tal senso sempre Cass. Sez. U., 05/05/2006, n. 10311, Rv. 588600 - 01).
Ciò chiarito, era onere dell'appellante censurare specificamente tutte le motivazioni addotte dal Giudice di Pace a sostegno del rigetto della domanda.
Invero, oltre le diffuse argomentazioni volte a sostenere il difetto di prova del fatto storico anche alla luce della incompatibilità dei danni quali emergenti dalle fotografie allegate e la dinamica descritta in citazione, il Giudice di Pace (cfr. fine pag. 3 e pag. 4) espressamente afferma che l'attore ha formulato “una domanda che eccede quasi del doppio il valore del motoveicolo, immatricolato nel 2008, e per la quale non fornisce alcuna prova di avere sostenuto costi o sofferto conseguenze patrimoniali”.
Nello stesso senso, peraltro, appaiono indirizzate le argomentazioni addotte da
[...]
nel corso del giudizio di primo grado e reiterate nel giudizio di appello (cfr. pag. 3 CP_3
dell'atto di appello, ove si legge “per arrogarsi il diritto al risarcimento, il Pt_1
avrebbe dovuto dimostrare di aver restituito la moto dopo averla fatta riparare, così da restituirla integra, o di aver indennizzato Auto Europa dei danni che il veicolo presentava al momento della sua restituzione. Ma tali circostanze non solo non solo non sono state provate, ma non sono mai state neppure adombrate”).
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È evidente, quindi, come nella gravata sentenza il difetto di prova di aver patito conseguenze patrimoniali sfavorevoli integri un'autonoma ratio decidendi, di per sé sola idonea a sostenere e giustificare il rigetto della domanda risarcitoria, quand'anche l'attore fosse riuscito a dar prova del fatto storico e della riconducibilità allo stesso dei danni al motoveicolo denunziati.
Orbene, è noto che, in tema di impugnazioni, qualora la sentenza del giudice di meri- to si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l'omessa impugnazione, con atto di appello, anche di una soltanto di tali ragioni (o il rigetto della relativa doglianza) determina l'inammissibili- tà, per difetto di interesse, anche del gravame proposta avverso le altre, in quanto l'eventuale accoglimento dell'appello non inciderebbe sulla ratio decidendi non censura- ta, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe, pur sempre, fondata su di essa.
Pertanto, nel caso in cui venga appellata una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla riforma della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che l'appello abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla riforma della sentenza, in toto o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano.
Ne consegue che è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia for- mato oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta, perché
l'appello o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato (cfr. in tal senso Cassazione Sez. U, Sentenza n. 16602 del 08/08/2005).
Venendo al caso di specie, va rimarcato come l'atto di appello del signor non Pt_1
si misuri in alcun modo con tale autonoma ratio decidendi (difetto di prova del danno dedotto, da intendersi quale danno-conseguenza; ciò ragione del difetto di aver sostenuto costi ovvero di aver sofferto, in ogni caso, conseguenze patrimoniali sfavo-
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revoli) concentrandosi, unicamente, sulle argomentazioni addotte in sentenza e fondate sul difetto di prova del fatto storico e sul difetto di compatibilità tra i danni rilevabili dal materiale fotografico e la dinamica descritta in citazione e fornita dal testimone escusso.
In breve la difesa del signor nulla replica all'affermazione del Giudice di Pace Pt_1
secondo cui in ogni caso non sarebbe stata accoglibile la domanda risarcitoria per non avere la parte provato di avere sostenuto costi ovvero conseguenze patrimoniali sfavorevoli.
Trattasi di questione completamente diversa ed autonoma rispetto a quella, pure precedentemente affrontata in sentenza e risolta positivamente, afferente alla legitti- mazione attiva derivante dall'esistenza di un atto di cessione del credito risarcitorio da parte della società proprietaria del veicolo;
la questione in esame investe la prova della concreta esistenza del danno patrimoniale di cui si sostanzia il credito risarcitorio ceduto ed avente ad oggetto il risarcimento per equivalente dei costi di riparazione, al cui valore ancora espressamente la domanda di condanna;
prova che il Giudice di Pace ha ritenuto carente nel caso di specie.
Tale statuizione andava, pertanto, autonomamente censurata e la relativa omissione giustifica la declaratoria di inammissibilità dell'appello.
A riprova di quanto affermato ovvero che il difensore dell'appellante non ha concre- tamente intercettato le plurime rationes decidendi della statuizione di rigetto, si richia- ma quanto dallo stesso affermato nell'atto di appello a pag. 2 ove individua “i capi della sentenza che si intendono appellare”; ivi si legge: “nel rispetto del codice di rito, il sottoscritto difensore intende impugnare il capo della sentenza che riteneva non provato il fatto storico, in quanto, ad avviso del giudicante, la deposizione resa dal teste
doveva ritenersi inattendibile, sussistendo, inoltre, una sinistrosità Testimone_1
pregressa del . Si impugna, altresì, il capo della sentenza che condannava l'attore Pt_1
al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellata in quanto Controparte_1
sussistevano i requisiti per compensare le spese del giudizio tra le parti, e comunque venivano riconosciute delle spese vive di euro 50,00 che non trovano alcun riscontro nella costituzione della compagnia assicurativa”; si trae, quindi, conferma che il difenso- re ebbe ad integralmente tralasciare l'autonomo capo della sentenza con cui il rigetto è
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stato altresì correlato al difetto di prova di un danno patrimoniale.
L'inammissibilità dichiarata travolge, altresì, anche la censura afferente al governo delle spese di lite, la cui riforma è stata dall'appellante espressamente ancorata alla riforma della statuizione di rigetto della domanda.
Il rilievo officioso del motivo di inammissibilità dell'appello giustifica l'integrale com- pensazione delle spese di lite relative al presente grado.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ Dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
2863/2024, del Giudice di Pace di Barra;
➢ Compensa le spese di lite;
➢ ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante , di un ulte- Parte_1
riore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
Così deciso in Napoli il 19 novembre 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura )
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai difen- sori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. nella causa iscritta al n. 27355/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to in Sant'Anastasia (NA), alla Parte_1 C.F._1
Via G. Castiello n. 12 presso lo studio dell'Avv. CERVO FRANCESCO (c.f.:
) dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti. C.F._2
- Appellante
E
(c.f.: ), in persona del l.r.p.t., elett.te Controparte_1 P.IVA_1
dom.to presso la sede legale alla Via Stalingrado, 45, rapp.to e difeso dall'Avv. GIUGLIA-
NO TO (c.f.: ) in virtù di procura in atti, unitamente all'avv. C.F._3
RO NO C.F. ( . C.F._4
- Appellato
E
(c.f.: nato a [...] il [...] e residente in CP_2 C.F._5
Mugnano di Napoli (NA) alla Via Napoli n. 77.
- Appellato contumace
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato in data 16.12.2024, il sig. ha Parte_1
1
impugnato la sentenza n. 2863/2024, resa inter partes dal Giudice di Pace di Barra, in persona dell'Avv. Marcello Marseglia, pubblicata il 27.06.2024 e notificata il 21.11.2024, con cui veniva rigettata la domanda dell'attore.
Più precisamente, nel giudizio di primo grado il sig. aveva chiesto il risarci- Pt_1
mento dei danni subiti nel sinistro occorso in data 28.09.2019, alle ore 20.30 circa, in
Napoli al C.so San Giovanni a Teduccio, asseritamente avvenuto a causa della condotta imprudente del conducente del motociclo Honda XT 600 tg. NA321014, che, mentre transitava in direzione di Via Marina, tamponava il lato posteriore del motociclo Honda
Transalp tg. WN3724, che rallentava per motivi di viabilità, provocandone la caduta con il lato destro sul manto stradale.
A seguito di ciò, il motociclo dell'istante avrebbe riportato danni sul lato posteriore e sul lato destro, come da perizia e foto in atti, quantificati nell'importo in Euro 5.916,05, di cui veniva richiesta la minore somma di euro 5.200,00.
Il Giudice di Pace ha respinto la domanda di in ragione della ritenuta Parte_1
mancanza di prova del fatto storico e del difetto di prova di conseguenze patrimoniali sfavorevoli in capo all'attore, ricollegabili all'evento in questione.
Il giudice ha considerato inattendibile la deposizione del teste Testimone_1
per varie ragioni: il suo nome non compariva né nella denuncia di sinistro né nella costituzione in mora, circostanza ritenuta illogica se davvero fosse stato presente;
inoltre, la sua versione è stata giudicata poco credibile perché si trovava a circa 20 metri di distanza, in condizioni di scarsa visibilità, con visuale ostacolata da altri veicoli, e non ha saputo identificare con certezza la marca della moto tamponante.
Il giudice ha anche rilevato incongruenze tra la dinamica descritta e i danni riportati: le fotografie non mostravano danni compatibili con un tamponamento violento sulla parte posteriore, ma piuttosto con una caduta autonoma.
Ha inoltre sottolineato che nessuno dei conducenti ha riportato lesioni e che i veicoli hanno potuto riprendere la marcia, elementi che renderebbero poco verosimile l'urto descritto.
Un ulteriore elemento che ha inciso sulla decisione è stata la sinistrosità pregressa dell'attore, documentata dalla compagnia assicurativa, che ha indotto il giudice a
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ritenere inverosimile l'accaduto.
Infine, il giudice ha evidenziato l'assenza di prove oggettive come rilievi fotografici al momento del sinistro, riprese video o intervento delle autorità, ritenendo che tali mancanze confermassero l'infondatezza della domanda.
Il Giudice assume, inoltre, che l'attore ha formulato “una domanda che eccede quasi del doppio il valore del motoveicolo, immatricolato nel 2008, e per la quale non fornisce alcuna prova di avere sostenuto costi o sofferto conseguenze patrimoniali”.
L'appello proposto da si fonda sulla critica alla sentenza del Giudice di Parte_1
Pace che aveva rigettato la domanda di risarcimento per il sinistro del 28 settembre
2019, avvenuto lungo Corso San Giovanni a Teduccio.
Secondo l'appellante, il primo giudice ha erroneamente ritenuto non provato il fatto storico, basando la decisione su mere congetture e trascurando elementi probatori rilevanti.
richiama, in primo luogo, la confessione stragiudiziale resa dal convenuto Pt_1
, rimasto contumace, che in due occasioni – nel modello CAI e in una CP_2
dichiarazione alla compagnia – ha ammesso di aver tamponato la moto Honda Tran- salp. Tale riconoscimento, secondo l'appellante, avrebbe dovuto costituire prova decisiva, corroborata dalla testimonianza di , presente sul luogo e Testimone_1
in grado di descrivere la dinamica dell'urto.
L'appello contesta inoltre la valutazione di inattendibilità del teste, ritenuta illogica: la distanza di circa venti metri non impediva la percezione dell'impatto, e le incertezze sulla marca del mezzo tamponante, a distanza di anni, non intaccano la sostanza della deposizione, che resta coerente e dettagliata. censura anche l'argomento del giudice circa l'incompatibilità tra i danni e la Pt_1
dinamica descritta.
Le fotografie e la perizia di parte dimostrerebbero, a suo dire, che i danni laterali derivano dalla caduta conseguente al tamponamento, mentre il decentramento del parafango posteriore confermerebbe l'urto.
Lamenta, inoltre, che il giudice, pur nutrendo dubbi sulla compatibilità tra danni e dinamica, non abbia disposto una consulenza tecnica d'ufficio, violando il principio del
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giusto processo.
Sul piano economico, l'appellante ribadisce la richiesta di € 5.200,00, fondata su peri- zia specialistica, e invoca il riconoscimento del danno da fermo tecnico, sottolineando che la compagnia non ha prodotto alcuna perizia contraria.
In via subordinata, contesta la condanna alle spese, ritenendo che vi fossero motivi per la compensazione e che le spese vive liquidate non siano state documentate.
L' nel costituirsi, eccepisce innanzitutto l'inammissibilità dell'appello per CP_1
violazione del principio di sinteticità, definendo l'atto prolisso e confuso, privo di chiarezza nell'individuazione dei capi impugnati.
Nel merito, la compagnia solleva una questione preliminare: il difetto di legittimazio- ne attiva di , atteso che egli non era proprietario della moto danneggiata, Pt_1
appartenente alla società Auto Europa, e non ha mai prodotto l'autorizzazione del locatore a chiedere il risarcimento, come previsto dal contratto di noleggio.
Inoltre, il contratto era scaduto nel 2019, ben prima della citazione, e non vi è prova di proroga né di riparazioni effettuate o di indennizzo al locatore.
Da ciò, secondo discenderebbe l'impossibilità per di vantare alcun CP_1 Pt_1
diritto al risarcimento.
Quanto alle prove, la compagnia insiste sull'inattendibilità del teste , figlio Tes_1
del conducente del motoveicolo danneggiato in titolarità dell'appellante (conducente- successivamente deceduto), che avrebbe avuto un interesse diretto all'esito della lite.
Anche la sua percezione dei fatti è ritenuta dubbia: la distanza, l'orario serale e la presenza dei fari accesi avrebbero impedito di cogliere i punti d'urto.
Il CID e la dichiarazione del convenuto sono qualificati come compiacenti e privi di elementi essenziali. Inoltre, mancherebbe ogni prova documentale dei danni: nessuna fattura di riparazione, nessuna ricevuta, nessuna dimostrazione che abbia Pt_1
sostenuto costi o indennizzato il locatore.
Sul tema delle spese, difende la liquidazione del primo grado, osservando CP_1
che l'importo è persino inferiore ai parametri medi e che la regola della soccombenza non richiede motivazione, a differenza della compensazione.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la decisione a norma
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dell'art.281 sexies c.p.c. alla data del 10 novembre 2025, con contestuale sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sino alla predetta data.
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Nel passare ad esaminare i motivi di appello, occorre preliminarmente soffermarsi sull'affermato valore decisivo del modulo CID a firma dell'investitore ( ) e CP_2
delle dichiarazioni confessorie rese dallo stesso alla propria compagnia di assicurazione.
L'assunto non è condivisibile, non avendo tali documenti valore vincolante finanche avuto riguardo alla domanda risarcitoria proposta nei confronti del responsabile civile
(rimasto contumace in entrambi i gradi di giudizio).
La Suprema Corte di Cassazione ha, invero, affermato che “in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, qualora il danneggiato, esercitando l'azione diretta nei confronti dell'assicu- ratore, evochi in giudizio quest'ultimo ed il responsabile assicurato (artt. 18 e 23 della legge 24 dicembre 1969, n. 990), e, chiedendo un risarcimento eccedente i limiti del massimale di assicurazione, proponga, oltre alla domanda nei confronti dell'assicurato- re, anche domanda contro l'assicurato, le domande medesime si trovano in rapporto di connessione e reciproca dipendenza, trovando presupposti comuni nell'accertamento della responsabilità risarcitoria dell'assicurato e dell'entità del danno risarcibile, con la conseguenza che l'impugnazione della sentenza per un capo attinente a detti presuppo- sti comuni, da qualunque parte ed in confronto di qualsiasi parte proposta, impedisce il passaggio in giudicato dell'intera pronuncia con riguardo a tutte le parti (Cass. Sez. U.,
05/05/2006, n. 10311, Rv. 588599 - 01); con la medesima pronunzia si è, altresì, chiarito che “nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della respon- sabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiama- to nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale
(danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia il rapporto assicurativo, con la derivante necessità che il giudizio deve concludersi con una decisione uniforme per
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tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confesso- rie rese dal responsabile del danno, deve escludersi che, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 18 della legge n. 990 del 1969, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto
l'azione diretta che nell'ipotesi in cui sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile
e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro. Conseguentemente, va ritenuto che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e - come detto - litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprez- zata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice (in tal senso sempre Cass. Sez. U., 05/05/2006, n. 10311, Rv. 588600 - 01).
Ciò chiarito, era onere dell'appellante censurare specificamente tutte le motivazioni addotte dal Giudice di Pace a sostegno del rigetto della domanda.
Invero, oltre le diffuse argomentazioni volte a sostenere il difetto di prova del fatto storico anche alla luce della incompatibilità dei danni quali emergenti dalle fotografie allegate e la dinamica descritta in citazione, il Giudice di Pace (cfr. fine pag. 3 e pag. 4) espressamente afferma che l'attore ha formulato “una domanda che eccede quasi del doppio il valore del motoveicolo, immatricolato nel 2008, e per la quale non fornisce alcuna prova di avere sostenuto costi o sofferto conseguenze patrimoniali”.
Nello stesso senso, peraltro, appaiono indirizzate le argomentazioni addotte da
[...]
nel corso del giudizio di primo grado e reiterate nel giudizio di appello (cfr. pag. 3 CP_3
dell'atto di appello, ove si legge “per arrogarsi il diritto al risarcimento, il Pt_1
avrebbe dovuto dimostrare di aver restituito la moto dopo averla fatta riparare, così da restituirla integra, o di aver indennizzato Auto Europa dei danni che il veicolo presentava al momento della sua restituzione. Ma tali circostanze non solo non solo non sono state provate, ma non sono mai state neppure adombrate”).
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È evidente, quindi, come nella gravata sentenza il difetto di prova di aver patito conseguenze patrimoniali sfavorevoli integri un'autonoma ratio decidendi, di per sé sola idonea a sostenere e giustificare il rigetto della domanda risarcitoria, quand'anche l'attore fosse riuscito a dar prova del fatto storico e della riconducibilità allo stesso dei danni al motoveicolo denunziati.
Orbene, è noto che, in tema di impugnazioni, qualora la sentenza del giudice di meri- to si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l'omessa impugnazione, con atto di appello, anche di una soltanto di tali ragioni (o il rigetto della relativa doglianza) determina l'inammissibili- tà, per difetto di interesse, anche del gravame proposta avverso le altre, in quanto l'eventuale accoglimento dell'appello non inciderebbe sulla ratio decidendi non censura- ta, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe, pur sempre, fondata su di essa.
Pertanto, nel caso in cui venga appellata una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla riforma della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che l'appello abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla riforma della sentenza, in toto o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano.
Ne consegue che è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia for- mato oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta, perché
l'appello o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato (cfr. in tal senso Cassazione Sez. U, Sentenza n. 16602 del 08/08/2005).
Venendo al caso di specie, va rimarcato come l'atto di appello del signor non Pt_1
si misuri in alcun modo con tale autonoma ratio decidendi (difetto di prova del danno dedotto, da intendersi quale danno-conseguenza; ciò ragione del difetto di aver sostenuto costi ovvero di aver sofferto, in ogni caso, conseguenze patrimoniali sfavo-
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revoli) concentrandosi, unicamente, sulle argomentazioni addotte in sentenza e fondate sul difetto di prova del fatto storico e sul difetto di compatibilità tra i danni rilevabili dal materiale fotografico e la dinamica descritta in citazione e fornita dal testimone escusso.
In breve la difesa del signor nulla replica all'affermazione del Giudice di Pace Pt_1
secondo cui in ogni caso non sarebbe stata accoglibile la domanda risarcitoria per non avere la parte provato di avere sostenuto costi ovvero conseguenze patrimoniali sfavorevoli.
Trattasi di questione completamente diversa ed autonoma rispetto a quella, pure precedentemente affrontata in sentenza e risolta positivamente, afferente alla legitti- mazione attiva derivante dall'esistenza di un atto di cessione del credito risarcitorio da parte della società proprietaria del veicolo;
la questione in esame investe la prova della concreta esistenza del danno patrimoniale di cui si sostanzia il credito risarcitorio ceduto ed avente ad oggetto il risarcimento per equivalente dei costi di riparazione, al cui valore ancora espressamente la domanda di condanna;
prova che il Giudice di Pace ha ritenuto carente nel caso di specie.
Tale statuizione andava, pertanto, autonomamente censurata e la relativa omissione giustifica la declaratoria di inammissibilità dell'appello.
A riprova di quanto affermato ovvero che il difensore dell'appellante non ha concre- tamente intercettato le plurime rationes decidendi della statuizione di rigetto, si richia- ma quanto dallo stesso affermato nell'atto di appello a pag. 2 ove individua “i capi della sentenza che si intendono appellare”; ivi si legge: “nel rispetto del codice di rito, il sottoscritto difensore intende impugnare il capo della sentenza che riteneva non provato il fatto storico, in quanto, ad avviso del giudicante, la deposizione resa dal teste
doveva ritenersi inattendibile, sussistendo, inoltre, una sinistrosità Testimone_1
pregressa del . Si impugna, altresì, il capo della sentenza che condannava l'attore Pt_1
al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellata in quanto Controparte_1
sussistevano i requisiti per compensare le spese del giudizio tra le parti, e comunque venivano riconosciute delle spese vive di euro 50,00 che non trovano alcun riscontro nella costituzione della compagnia assicurativa”; si trae, quindi, conferma che il difenso- re ebbe ad integralmente tralasciare l'autonomo capo della sentenza con cui il rigetto è
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stato altresì correlato al difetto di prova di un danno patrimoniale.
L'inammissibilità dichiarata travolge, altresì, anche la censura afferente al governo delle spese di lite, la cui riforma è stata dall'appellante espressamente ancorata alla riforma della statuizione di rigetto della domanda.
Il rilievo officioso del motivo di inammissibilità dell'appello giustifica l'integrale com- pensazione delle spese di lite relative al presente grado.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ Dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
2863/2024, del Giudice di Pace di Barra;
➢ Compensa le spese di lite;
➢ ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante , di un ulte- Parte_1
riore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
Così deciso in Napoli il 19 novembre 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura )
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