Ordinanza cautelare 28 maggio 2025
Decreto cautelare 24 luglio 2025
Ordinanza cautelare 5 settembre 2025
Decreto presidenziale 12 settembre 2025
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 18/03/2026, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00541/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00324/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 324 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto dal sig. RO ZI, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Lai e Flaviano Lai, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Massimo Lai in Cagliari, via Alagon 1;
contro
il Comune di Pula, in persona del Sindaco in carica pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Barberio e Stefano Porcu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l’Unione di Comuni Nora e Bithia - BA UA associato, non costituita in giudizio;
nei confronti
della EG Autonoma della Sardegna, non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
I) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della diffida a demolire n. 22 del 17.3.2025 del Settore Edilizia privata del Comune di Pula, con la quale è stata ordinata alla ditta ricorrente << ai sensi dell’art. 9 “Opere eseguite sui suoli di proprietà dello Stato, della EG o di enti pubblici”, della L.R. 11 ottobre 1985, n. 23 e s.m.i., l’immediata RIMOZIONE del chiosco così come rappresentato nell’accertamento di conformità Dichiarazione Autocertificativa Unica - codice univoco SUAPE 03772100925-20092024-1527.797396 riscontrato durante il sopralluogo congiunto eseguito il 17.09.2024 e in data 03.03.2025 e il ripristino dello stato dei luoghi da eseguire entro 30 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza, posizionato in assenza del permesso di costruire ex art. 3, comma 1 lettera b) della Legge Regionale n. 23 del 23 ottobre 1985, e ss.mm.ii, dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004 >>, con avvertimento che << in caso di inadempimento alla presente ordinanza entro i termini imposti, le opere abusivamente costruite saranno demolite a cura del Comune e a spese del Responsabile dell’abuso >>;
- del parere ex art. 9, comma 1, della L.R. n. 28/1998 del Responsabile del Settore Edilizia privata del Comune di Pula del 5.2.2025, con il quale è stato ritenuto che << non sussistono i presupposti al mantenimento delle opere abusive di cui alla Dichiarazione Unica Autocertificativa codice univoco 03772100925-20092024-1527.797396 del 21.09.2024 >>;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, comprese, “per quanto occorrer possa”, le note del Responsabile del Settore Edilizia privata del Comune di Pula del 5.2.2025, del 15.11.2024 e del 26.11.2024, di richiesta di integrazioni documentali, e la nota del 14.4.2025, di rigetto dell’istanza formulata dal ricorrente ai fini del riesame in autotutela del parere negativo;
- in via di mero subordine, dell’eventuale “silenzio rifiuto (denegatamente) formatosi sull’istanza di accertamento di conformità proposta dal ricorrente”;
II) per quanto riguarda il primo atto di motivi aggiunti:
- della nota della EG Autonoma della Sardegna - Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia - Servizio tutela del paesaggio per la Sardegna meridionale prot. n. 28701 del 30.5.2025, caricata sul portale SUAPE in data 3.6.2025;
- della “ Determinazione consequenziale all’esito del procedimento dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo ” dell’11.7.2025 del Comune di Pula, con la quale è stato disposto << di concludere il procedimento di cui alla Dichiarazione Unica Autocertificativa codice univoco 03772100925-20092024-1527.797396 del 21.09.2024 e, per l’effetto, confermare il proprio parere ex art. 9, comma 1, della legge regionale 28/1998, formulato in data 05/02/2025, prot. n. 3374 e di dare atto, alla luce di quanto sopra esposto e anche della recente Sentenza del Consiglio di Stato n. 10543/2024, del 19/11/2024, con la quale è stato sancito che “omissis” i manufatti realizzati su area demaniale sono non sanabili ai sensi dell’art. 35 del dPR n. 380/2001 “omissis”, che non sussistono i presupposti al rilascio dell’accertamento di conformità per il mantenimento delle opere abusive per la stagione balneare per l’anno 2024 >>;
- della nota del Comune di Pula del 17.7.2025 diretta al SUAPE, con la quale è stata richiesta l’adozione del provvedimento interdittivo;
- del provvedimento interdittivo prot. n. 2073 del 18.7.2025, con il quale è stata ordinata ˂< la cessazione immediata dell’attività descritta in oggetto, relativa a INIZIO ATTIVITÀ PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN UNA STRUTTURA BALNEARE PER LA STAGIONE ESTIVA DAL 04.07.2025 AL 31.10.2025 […]˃˃;
III) per quanto riguarda il secondo atto di motivi aggiunti:
- del silenzio diniego formatosi in data 2 agosto 2025 sull’istanza di accertamento di conformità proposta dal ricorrente a seguito dell’infruttuoso decorso del termine di 60 giorni dall’adozione del provvedimento regionale di improcedibilità della pratica paesaggistica.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pula;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2025 il dott. CA IU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. RO ZI, odierno ricorrente, espone di essere titolare da numerosi anni di una concessione demaniale marittima sulla spiaggia di “Perd’e Sali”, in località “Porto Columbu”, nel territorio del Comune di Pula, funzionale al posizionamento di un chiosco amovibile a servizio della balneazione per lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, noleggio natanti con e senza motore e noleggio di sdraio e ombrelloni.
Con provvedimento del SUAPE del Comune di Pula n. 9 del 15.3.2023 è stato autorizzato alla “ installazione di una struttura precaria, temporanea ed amovibile, al servizio della balneazione ed inizio attività per la somministrazione di alimenti e bevande, noleggio di natanti con e senza motore e noleggio di sdraio e ombrelloni, per la stagione 2023, dal 01/04/2023 al 31/10/2023, in un’area in concessione del demanio marittimo (a pochi metri dal mare ndr) ubicata in Località Porto Columbu, censita in catasto al Foglio 25 Mappale 2 parte ”, con la prescrizione della rimozione delle opere entro il 31.10.2023.
Ha poi chiesto, con DUA del 16.8.2023, l’autorizzazione a mantenere la struttura anche per la stagione invernale, ma l’istanza è stata rigettata con provvedimento unico del SUAPE dell’Unione dei Comuni di Nora e Bithia n. 91 del 16.10.2023.
Avverso tale diniego il sig. ZI ha proposto ricorso davanti a questo T.A.R., che è stato respinto con sentenza n. 829/2023. Indi ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato, che con decreto presidenziale n. 4882 del 5.12.2023 ha sospeso il provvedimento e con ordinanza n. 33 del 10.1.2024 ha respinto l’istanza cautelare.
Il ricorrente espone di avere quindi smontato il chiosco in data 8.2.2024 e di averlo reinstallato tra il 15.3.2024 e l’1.4.2024.
Con riguardo al chiosco in questione l’interessato, in data 21.9.2024, ha presentato al SUAPE Associato dell’Unione dei Comuni di Nora e Bithia un’istanza di accertamento di conformità ai sensi della l. r. n. 23/1985 e di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del d. lgs. n. 42/2004.
Dopo alcune richieste di integrazione documentale da parte del Comune e le relative integrazioni fornite dall’istante il Comune di Pula, in data 5.2.2025, in risposta alla richiesta della EG di parere ex art. 9 della l.r. n. 28/1998, ha emesso un parere negativo affermando che “ non sussistono i presupposti al mantenimento delle opere abusive di cui alla Dichiarazione Unica Autocertificativa […] del 21.09.2024 ”. Nel parere si rappresenta che “ l’integrazione documentale non è stata prodotta conformemente al parere formulato in data 26/11/2024 e presenta inoltre le incongruenze di seguito evidenziate:
- non è firmata anche dal tecnico progettista così come richiesto;
- le date circa l’avvenuta rimozione e rimontaggio della struttura indicate nelle successive dichiarazioni non coincidono fra loro ”.
Nello stesso parere si evidenzia che “ i lavori sopra descritti sono stati tutti eseguiti in assenza di titolo edilizio, e la struttura risulta posizionata per un periodo protratto nel tempo ad uso continuativo e pertanto assoggettata al regime del Permesso di costruire ”. Inoltre si richiama:
- l’art. 10- bis della L.R. n. 45/1989, il quale dichiara “ inedificabili in quanto sottoposti a vincolo di integrale conservazione dei singoli caratteri naturalistici, storico-morfologici e dei rispettivi insiemi, i terreni costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea della battigia, anche se elevati sul mare ”;
- l’art. 9 della Legge Regionale n. 23 del 11 ottobre 1985, secondo cui “ qualora soggetti diversi dalle amministrazioni statali abbiano eseguito, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato, della EG o di Enti Pubblici, opere in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità del medesimo, ovvero con variazioni essenziali, il Sindaco, previa diffida non rinnovabile al responsabile dell’abuso, ordina la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all’ente proprietario del suolo ”;
- la sentenza del Consiglio di Stato n. 10543/2024 del 19.11.2024, nella quale si afferma che i manufatti realizzati su area demaniale sono non sanabili ai sensi dell’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001.
Il Comune, poi, con ordinanza n. 22 del 17.3.2025 ha adottato una diffida a demolire, con cui ha ordinato all’interessato la rimozione del chiosco e il ripristino dello stato dei luoghi.
Il ricorrente, in data 7.4.2025, ha presentato un’istanza di riesame in autotutela, alla quale ha fatto seguito la nota del Comune del 14.4.2025, nella quale si comunica “ di non poter accogliere l’istanza di riesame in autotutela da Voi avanzata in quanto non sussistono i presupposti ”.
1.1. Con il ricorso introduttivo dell’odierno gravame il sig. ZI ha impugnato il parere del 5.2.2025, la diffida a demolire, il rigetto dell’istanza di riesame e, in via subordinata, l’eventuale “ silenzio rifiuto (denegatamente) formatosi sull’istanza di accertamento di conformità ”, deducendone l’illegittimità sulla base dei seguenti motivi.
“ A) SULLA ILLEGITTIMITÀ DELLA DIFFIDA A DEMOLIRE ”.
“ I) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 36 DEL D.P.R. 380/2001, DELL’ART. 167 D. LGS. N. 42/2004 E DELL’ART. 32 L. N. 47/1985. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, PER CONTRADDITTORIETÀ, ARBITRARIETÀ, IRRAGIONEVOLEZZA E INGIUSTIZIA MANIFESTE E PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO ”.
“ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3, COMMA 3 BIS , L. 118/2022, COME DA ULTIMO MODIFICATA DALL’ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA A), N. 3 BIS ), D.L. 16/9/2024, N. 131 ”.
La diffida a demolire sarebbe illegittima in quanto adottata quando era ancora pendente il procedimento per accertamento di conformità attivato dal ricorrente in data 21.9.2024; ciò in quanto, laddove il procedimento di sanatoria riguardi – come nella fattispecie - profili paesaggistici, il termine di 60 giorni per l’eventuale formazione del silenzio diniego di cui al comma 3 dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 non può decorrere prima del rilascio del provvedimento paesaggistico, non ancora intervenuto al momento dell’adozione della diffida.
Anche laddove il termine di 60 giorni per la formazione del silenzio rigetto sull’istanza di accertamento di conformità volesse farsi decorrere dall’avvenuta adozione del parere negativo comunale del 5.2.2025 e, dunque, volesse ritenersi che tale silenzio diniego si sarebbe formato in data 6.4.2025, cionondimeno l’ordine di demolizione del 17.3.2025 risulterebbe illegittimamente adottato quando era ancora pendente il procedimento di sanatoria.
Il ricorrente invoca poi a suo favore l’art. 3, comma 3- bis , della legge n. 118/2022, nel testo vigente dal 15.11.2024 (per effetto delle modifiche introdotte dal d.l. 16.9.2024, n. 131), che così dispone:
“ i titolari delle concessioni demaniali marittime per l’esercizio delle attività turistico-ricreative e dei punti di approdo con finalità turistico-ricreative in cui sono installati manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell’articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono, in vigenza del titolo concessorio e ferma restando la corresponsione del relativo canone, fino alla data di aggiudicazione delle procedure selettive avviate ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1.1), secondo periodo, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, mantenere installati i predetti manufatti anche nel periodo di sospensione stagionale dell’esercizio delle attività turistico-ricreative. Sono fatti salvi eventuali provvedimenti di demolizione adottati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione ”.
Secondo il ricorrente “ la norma introduce una sorta di sanatoria legislativa volta a legittimare la permanenza continuativa fino al 31/12/2027 dei manufatti amovibili con finalità turistico ricreativa, salva l’ipotesi in cui siano stati adottati provvedimenti demolitori prima del 15/11/2024 ”. La diffida a demolire sarebbe dunque illegittima poiché adottata il 17.3.2025, ossia successivamente a tale data.
“ B) SULLA ILLEGITTIMITÀ DELLA DIFFIDA A DEMOLIRE E DEL PARERE NEGATIVO DEL 5/2/2025 ”.
II) “ VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 10 BIS E 22 BIS L.R. N. 45/1989 E DELL’ART. 3 L.R. N. 3/2020. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI (PUL) E DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC) ADOTTATI DAL COMUNE DI PULA E DELLE DIRETTIVE REGIONALI IN MATERIA DI GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO AVENTE FINALITÀ TURISTICO RICREATIVE E PER LA REDAZIONE DEI PIANI COMUNALI DI UTILIZZAZIONE DEI LITORALI. ERROR IURIS . ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE E PER CONTRADDITTORIETÀ CON ALTRI ATTI. INGIUSTIZIA E IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTE ”.
Sia il parere del 5.2.2025, sia la diffida a demolire (essendo basati sulle medesime ragioni), sarebbero illegittimi in quanto:
- la tesi che nega la conformità urbanistica del chiosco oggetto di sanatoria in ragione del fatto che l’art. 10- bis della L.R. n. 45/1989 qualifica come inedificabili i terreni costieri compresi in una fascia di 300 metri dalla linea della battigia, anche se elevati sul mare, sarebbe erronea e assurda perché, a voler seguire tale ragionamento, “ nella regione Sardegna sarebbe impossibile trovare un chiosco o uno stabilimento balneare sulla spiaggia e, se ne dovrebbe dedurre, le centinaia concretamente esistenti sarebbero tutti abusivi ”;
- il Comune di Pula trascurerebbe di considerare che il successivo art. 22- bis della stessa legge regionale n. 45/1989, come modificato ad opera della legge regionale n. 3/2020, legittimerebbe la permanenza e addirittura la realizzazione ex novo di strutture amovibili con finalità turistico ricreative poste su aree demaniali affidate in concessione fino alla scadenza del relativo titolo, ovvero fino al 31.12.2027;
- tale norma, peraltro, andrebbe coordinata con la previsione del già citato art. 3, comma 3- bis , della l. n. 118/2022, a tenore del quale “ i titolari delle concessioni demaniali marittime per l’esercizio delle attività turistico-ricreative e dei punti di approdo con finalità turistico-ricreative in cui sono installati manufatti amovibili […] , possono, in vigenza del titolo […] mantenere installati i predetti manufatti anche nel periodo di sospensione stagionale dell’esercizio delle attività turistico-ricreative. Sono fatti salvi eventuali provvedimenti di demolizione adottati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione ”;
- nel caso di specie, dunque, il ricorrente sarebbe indubbiamente in possesso di una concessione demaniale, vigente senza soluzione di continuità fino al 31.12.2027 anche in forza delle proroghe normative, e, come tale, sarebbe legittimato a mantenere installato – o al più a riposizionare entro il 1° aprile di ciascun anno - il proprio chiosco amovibile avente finalità turistico-ricreative;
- sarebbe inapplicabile al caso di specie il limite di inedificabilità dettato - a tutt’altri fini e fattispecie - dall’art. 10- bis della l.r. n. 45/1989 richiamato negli atti impugnati, ed anzi potrebbe anche dubitarsi della necessità della presentazione dell’istanza di accertamento di conformità che occupa, avendo la Corte costituzionale precisato, con la sentenza n. 101/2021, che “ per le operazioni di smontaggio e rimontaggio periodico di strutture stagionali munite di autorizzazione paesaggistica non occorre ottenere, ogni volta, provvedimenti autorizzatori ”;
- l’assunto comunale risulterebbe ancor più erroneo considerato che il Comune di Pula ha provveduto, prima dell’adozione dell’ordinanza di demolizione e prima della definizione della procedura di sanatoria, non ancora conclusa, ad adottare tanto il PUC quanto il PUL, dai quali emergerebbe la perfetta conformità urbanistica del chiosco del ricorrente;
- anche le determinazioni precedentemente assunte dallo stesso Comune di Pula (tra cui il recente parere del 31.8.2023, favorevole al mantenimento della struttura a servizio della balneazione) confermerebbero l’infondatezza e irragionevolezza dell’assunto comunale circa la non conformità urbanistica del chiosco in questione.
Il Comune, quindi, avrebbe trasmesso alla EG un parere negativo e, sulla base delle risultanze dello stesso, ha poi anche adottato la diffida a demolire, in incomprensibile contraddizione rispetto alle previsioni dei propri strumenti urbanistici (PUC e PUL);
III) “ VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 9 L.R. N. 23/1985 E DELL’ART. 35 D.P.R. N. 380/2001. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE N. 118/2022, ANCHE PER COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO AD OPERA DELL'ARTICOLO 12, COMMA 6- SEXIES , LETTERA A), D.L. 29/12/2022, N. 198 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 14/2023, E DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA A), NUMERO 1), D.L. 16/9/2024, N. 131, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 166/ 2024. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITORIETÀ CON IL PROVVEDIMENTO REGIONALE PROT. N. 819 DEL 26/2/2025 RECANTE ULTERIORE PROROGA DELLA CONCESSIONE DEL RICORRENTE. ERRORE SUL FATTO E SUI PRESUPPOSTI. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. MANIFESTA INGIUSTIZIA ”.
Sarebbe viziato da travisamento l’assunto comunale secondo cui non sussisterebbe la conformità urbanistica del chiosco, che dovrebbe essere demolito siccome realizzato su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato, della EG o di Enti Pubblici in assenza di permesso di costruire.
Al riguardo, deduce il ricorrente che il chiosco in questione, che egli nel mese di gennaio-febbraio 2024 provvide a smontare e poi, nel mese di marzo-aprile 2024 a rimontare in vista della nuova stagione balneare, insisterebbe su un’area della quale lo stesso ricorrente aveva e ha la piena disponibilità in forza di regolare concessione demaniale, ininterrottamente vigente, a suo dire, quantomeno fino al 31.12.2027, anche in forza di proroga legislativa e, da ultimo, del provvedimento regionale prot. n. 819 del 26.2.2025 (antecedente all’ordine di demolizione del 17.3.2025).
La piena disponibilità dell’area su cui insiste il chiosco in capo al concessionario sottrarrebbe la fattispecie all’applicazione delle previsioni dell’art. 9 della l.r. n. 23/1985 e dell’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001, atteso che la struttura non risulterebbe costruita “ su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato, della EG o di Enti Pubblici […] in assenza di permesso di costruire ”.
“ C) SULLE ULTERIORI ILLEGITTIMITÀ DEL PARERE NEGATIVO DEL 5/2/2025 E DEL DINIEGO DEL RIESAME IN AUTOTUTELA DEL 14/4/2025 ”.
IV) “ ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, PER ERRORE SUL FATTO E SUI PRESUPPOSTI E PER INGIUSTIZIA, CONTRADDITTORIETÀ E IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTE. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 10 TER , COMMA 1, D.L. N. 198/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 14/2023. VIOLAZIONE ARTT. 3 E 10 L. 241/1990 ”.
Il ricorrente impugna, “ per dovere di completezza ”, “ anche le considerazioni svolte nel parere negativo del 5/2/2025, nella parte in cui la dichiarazione sostitutiva prodotta dal ricorrente in data 13/12/2024, pur se corredata da documentazione fotografica, non è stata ritenuta esaustiva e sufficiente ” in merito alla data di rimozione/reinstallazione del chiosco, “ pur non essendo direttamente poste a fondamento dei provvedimenti impugnati ”.
Con riferimento alla prima incongruenza contestata dal Comune, secondo cui la dichiarazione sostitutiva “ non è firmata anche dal tecnico progettista così come richiesto ”, osserva il ricorrente come “ nessun tecnico fosse intervenuto né nella fase di rimozione né in quella di nuova installazione del chiosco e, dunque, risultasse materialmente impossibile produrre una simile perizia giurata ”.
Con riguardo al secondo profilo critico evidenziato dal Comune, secondo cui “ le date circa l’avvenuta rimozione e rimontaggio della struttura indicate nelle successive dichiarazioni non coincidono fra loro ”, il ricorrente lamenta che non vi sarebbe alcuna contraddizione tra quanto da lui dichiarato - ovvero che il chiosco era stato rimosso, dopo 20 giorni di lavori, l’8.2.2024 e poi rimontato, dopo che i lavori erano iniziati il 15.3.2024, in data 1.4.2024 - e la circostanza che dall’esame delle immagini satellitari disponibili sul software Google Earth la struttura risulta installata nel mese di aprile.
Peraltro, soggiunge il ricorrente che “ avrebbe potuto presentare ” l’istanza di accertamento di conformità “ anche in assenza di qualsivoglia smontaggio, vieppiù alla luce della normativa sopravvenuta, che addirittura legittimava la permanenza della struttura anche nei mesi invernali e, quindi, senza alcun obbligo di rimozione ”, di talché “ la precisa data di materiale reinstallazione della struttura risult [erebbe] del tutto neutra ”.
Infine, il ricorrente censura anche il diniego di autotutela emesso dal Comune sulla relativa istanza presentata dall’interessato, deducendone l’illegittimità per difetto di motivazione e vizio d’istruttoria.
1.2. Si è costituito il Comune intimato, il quale, oltre a chiedere la reiezione del ricorso nel merito, ne ha eccepito la irricevibilità e inammissibilità sotto vari profili.
In primo luogo la difesa comunale, muovendo dalla natura di provvedimento definitivo di diniego di accertamento di conformità dell’atto adottato dal Comune il 5.2.2025, eccepisce la tardività del ricorso in quanto notificato il 7.5.2025. Il provvedimento in questione, infatti, secondo la prospettazione comunale, ha carattere definitivo nelle parti in cui “chiude” la pratica di accertamento di conformità e rende improcedibile quella di compatibilità paesaggistica, sicché avrebbe dovuto essere impugnato entro il 6.4.2025.
In secondo luogo, il ricorso sarebbe inammissibile per carenza di interesse, poiché la pratica di regolarizzazione edilizia e paesaggistica del 21.9.2024 è stata definita in senso negativo con provvedimento del 5.2.2025 (come detto, non impugnato tempestivamente), con il conseguente consolidamento del rigetto e la definitiva non sanabilità delle opere.
1.3. Con ordinanza n. 119 del 28 maggio 2025 è stata accolta l’istanza cautelare.
1.4. Con ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, tra cui, in particolare:
- la nota della EG del 30.5.2025, con cui è stata ritenuta improcedibile l’istanza di compatibilità paesaggistica;
- la determinazione del Comune dell’11.7.2025, di conferma del proprio parere ex art. 9, comma 1, della legge regionale n. 28/1998, formulato in data 5.2.2025, con cui si dà atto “ che non sussistono i presupposti al rilascio dell’accertamento di conformità per il mantenimento delle opere abusive per la stagione balneare per l’anno 2024 ”;
- il provvedimento interdittivo del 18.7.2025, con cui è stata ordinata la cessazione immediata dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande nella struttura balneare per la stagione estiva.
1.4.1. Tali atti sarebbero illegittimi in via autonoma e in via derivata per i medesimi vizi già dedotti con il ricorso introduttivo, riproposti dal ricorrente.
1.4.2. Le censure dedotte in via autonoma sono le seguenti.
A) “ Sull’illegittimità in via autonoma degli atti impugnati con motivi aggiunti ”.
A.1) “ Sull’illegittimità del parere regionale e del parere negativo comunale sull’accertamento di conformità ”: “ eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà, sviamento, difetto dei presupposti, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione nonché violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9 della l.r. n. 28/1998 ”.
Lamenta il ricorrente che:
- il provvedimento comunale negativo, oltre ai rilievi già fatti oggetto del ricorso introduttivo, è motivato con esclusivo riferimento al mancato rilascio del parere paesaggistico regionale;
- tale parere regionale, tuttavia, “ non è stato rilasciato solo perché, con atto già gravato, il Comune di Pula aveva ritenuto illegittimamente di rendere un negativo parere ex art. 9 l.r. n. 28/1998 ”;
- il parere comunale avrebbe quindi “ materialmente impedito alla EG di valutare nel merito l’istanza, avendo la RAS rilevato che, alla luce del parere comunale, <<non essendo soddisfatti i requisiti di carattere urbanistico edilizio relativi alla conformità dell’intervento agli strumenti urbanistici ai sensi dell’art. 9 della LR 28/98 che costituisce presupposto ai fini dell’espressione, da parte dello scrivente, del parere di compatibilità paesaggistica, allo stato attuale l’istanza risulta non procedibile e, pertanto, si comunica la sua archiviazione>> ”;
- peraltro, la condotta procedimentale del Comune risulterebbe illogica e contraddittoria rispetto alle sue difese in giudizio, nelle quali l’Ente afferma che “ il chiosco, una volta rimosso (come sarebbe dovuto avvenire da tempo), ben potrà essere installato nuovamente, previo ottenimento del relativo titolo nelle forme previste dalle procedure SUAPE ”;
- inoltre, sarebbe violato anche l’art. 10- bis della l. n. 241/1990, in quanto il Comune non ha comunicato all’interessato il preavviso di diniego del parere, impedendogli di presentare le proprie osservazioni procedimentali.
A.2. “ Sull’illegittimità del provvedimento interdittivo del SUAPE ”: “ difetto di (autonoma) istruttoria e motivazione ” ed “ errore sul fatto e sui presupposti e per la violazione dell’art. 3, comma 3 bis , della legge n. 118/2022 e ss.mm.ii. ”.
In primo luogo il SUAPE si sarebbe “ limitato a prendere atto della richiesta del Comune, senza svolgere, come sarebbe stato necessario, alcuna separata e approfondita istruttoria e, oltretutto, obliterando completamente le deduzioni svolte nel ricorso introduttivo che […] incidono direttamente sull’illegittimità derivata del provvedimento dell’Unione ”.
In secondo luogo, sarebbe infondato l’assunto comunale secondo cui “ la struttura balneare di cui trattasi risulta priva di alcun titolo edilizio ”, giacché la permanenza della struttura sarebbe legittimata dalla previsione di cui all’art. 3, comma 3- bis , della legge n. 118/2022, a tenore della quale “ i titolari delle concessioni demaniali marittime per l’esercizio delle attività turistico-ricreative e dei punti di approdo con finalità turistico-ricreative in cui sono installati manufatti amovibili […] possono, in vigenza del titolo concessorio e ferma restando la corresponsione del relativo canone, fino alla data di aggiudicazione delle procedure selettive avviate ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1.1), secondo periodo, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, mantenere installati i predetti manufatti anche nel periodo di sospensione stagionale dell’esercizio delle attività turistico-ricreative.
Sono fatti salvi eventuali provvedimenti di demolizione adottati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione ”.
Il provvedimento interdittivo del SUAPE sarebbe inoltre illegittimo in quanto adottato nella pendenza del procedimento per l’accertamento di conformità.
1.4.3. Gli atti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti vengono poi censurati per illegittimità derivata sulla base dei medesimi motivi già dedotti con il ricorso introduttivo.
1.5. Con rispettive memorie il Comune ha chiesto la reiezione del ricorso per motivi aggiunti e il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del gravame.
1.6. Con ordinanza n. 271 del 3 settembre 2025 è stata accolta l’istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti.
1.7. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato il silenzio a suo dire formatosi in data 2 agosto 2025 sull’istanza di accertamento di conformità dal medesimo proposta a seguito dell’infruttuoso decorso del termine di 60 giorni dall’adozione del provvedimento regionale di improcedibilità della pratica paesaggistica, riproponendo i medesimi vizi già dedotti con il ricorso
introduttivo e con il primo ricorso per motivi aggiunti.
1.8. In vista dell’udienza di discussione il Comune (con memoria) e il ricorrente (con memoria di replica) hanno ulteriormente argomentato a sostegno delle rispettive posizioni.
1.9. Alla pubblica udienza del 29 ottobre 2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
2. Si può prescindere dalle eccezioni processuali (salvo quanto si dirà con riguardo all’eccezione di tardività), in quanto il ricorso introduttivo e i due ricorsi per motivi aggiunti sono infondati.
Al riguardo, il Collegio osserva quanto segue.
2.1. Occorre anzitutto considerare in fatto che il ricorrente, dopo essere stato autorizzato, con provvedimento del SUAPE n. 9 del 15.3.2023, al posizionamento di un chiosco nella spiaggia di Porto Columbu sino al 31.10.2023, aveva chiesto di poter mantenere installata la struttura fino al 31.12.2023/31.3.2024, ma l’istanza veniva respinta; indi impugnava il diniego dinanzi a questo T.A.R., il quale respingeva il ricorso con sentenza n. 829/2023. In sede di appello, il Consiglio di Stato, dopo aver accolto provvisoriamente l’istanza di misure cautelari monocratiche con decreto n. 4882 del 5.12.2023, rigettava l’istanza cautelare con ordinanza n. 33 del 10.1.2024 (e successivamente l’appello veniva dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse con sentenza n. 9753 dell’8.10.2024, avendo l’appellante “ rappresentato che, nelle more della decisione, la EG, con la determinazione del 3 maggio del 2024, ha disposto una proroga al 31 dicembre del 2024 della concessione demaniale in corso ”).
È dunque pacifico che il ricorrente, quantomeno a partire dal 10.1.2024, non risultava più autorizzato a mantenere installata la struttura ed anzi era tenuto allo smontaggio della stessa.
Proprio in ragione di ciò, del resto, l’interessato ha presentato in data 21.9.2024 l’istanza di accertamento di conformità urbanistico – edilizia e di compatibilità paesaggistica per cui è causa, riconoscendo quindi di fatto che la permanenza del chiosco nel sito fosse priva di titolo.
Orbene, nell’istanza de qua il ricorrente ha dichiarato che la struttura era stata rimossa e rimontata, senza tuttavia fornire al riguardo prove certe né alcuna foto fidefaciente tale da comprovare la data di
rimozione, ma anzi fornendo sul punto dichiarazioni parzialmente non congruenti. Più nello specifico il ricorrente, a fronte delle richieste di integrazione trasmesse dal Comune, ha: i) dapprima sostenuto che lo smontaggio sarebbe iniziato dopo il 10.1.2024 (senza chiarire quando) e terminato dopo 20 giorni, mentre il rimontaggio sarebbe stato avviato in un giorno imprecisato dell’aprile 2024; ii) successivamente indicato come data di fine smontaggio l’8.2.2024 e come date di inizio e termine del rimontaggio il 15.3.2024/1.4.2024.
Correttamente il Comune, dunque, nel parere del 5.2.2025, ha evidenziato che “ sulla base dei contenuti della documentazione integrativa caricata dal richiedente in data 29/01/2025, risulta che la struttura è posizionata ininterrottamente dal 01/04/2023, ad esclusione, per quanto dichiarato, del periodo di smontaggio concluso il 08/02/2024 e la successiva reinstallazione iniziata il 15/03/2024 per la data del 01/04/2024 ”.
2.2. Ciò posto, prima di passare alla disamina delle censure va chiarita la natura del citato atto comunale del 5.2.2025, gravato con il ricorso introduttivo, considerato anche che il Comune eccepisce la mancata tempestiva impugnazione dello stesso (e quindi l’irricevibilità del ricorso introduttivo per tardività).
Sul punto, ritiene il Collegio che il “parere” in questione abbia un duplice contenuto, sostanziandosi, da una parte, in un attestato di (non) conformità urbanistica ex art. 9 della l.r. n. 28/1998 rivolto alla EG (nell’ambito del procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004) e, dall’altra, nel rigetto della domanda di accertamento di conformità ai sensi della l.r. n. 23/1985.
In tal senso militano infatti:
- l’inciso finale dell’atto, nel quale si afferma che “ non sussistono i presupposti al mantenimento delle opere abusive di cui alla Dichiarazione Unica Autocertificativa codice univoco 03772100925-20092024-1527.797396 del 21.09.2024 ”;
- i soggetti individuati quali destinatari dell’atto: non il solo Servizio Tutela del paesaggio della EG, ma anche il SUAPE, il ricorrente e il Comando della Polizia locale;
- la formulazione ampia dell’oggetto, nel quale si fa riferimento sia alla domanda di accertamento di conformità ex l.r. n. 23/1985 sia a quella di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 del d.lgs. n. 42/2004, oltre che alla richiesta di parere ex art. 9, comma 1, della l.r. n. 28/1998;
- l’ordito motivazionale dell’atto, articolato in guisa tale da giustificare la definitività del diniego, nel quale si evidenzia che: i) “ sulla base dei contenuti della documentazione integrativa caricata dal richiedente in data 29/01/2025, risulta che la struttura è posizionata ininterrottamente dal 01/04/2023, ad esclusione, per quanto dichiarato, del periodo di smontaggio concluso il 08/02/2024 e la successiva reinstallazione iniziata il 15/03/2024 per la data del 01/04/2024 ”; ii) dal “ verbale di sopralluogo effettuato in data 17/09/2024 dal Comando di Polizia Locale, congiuntamente a Funzionari del Settore Tecnico, […] emerge il posizionamento della struttura di cui all’accertamento di conformità in assenza del titolo edilizio ”; iii) “ i lavori […] sono stati tutti eseguiti in assenza di titolo edilizio, e la struttura risulta posizionata per un periodo protratto nel tempo ad uso continuativo e pertanto assoggettata al regime del Permesso di costruire ”; iv) ai sensi dell’art. 10- bis della l.r. n. 45/1989 sono “ inedificabili in quanto sottoposti a vincolo di integrale conservazione dei singoli caratteri naturalistici, storico morfologici e dei rispettivi insiemi, i terreni costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea della battigia, anche se elevati sul mare ”; v) ai sensi dell’art. 9 della Legge Regionale n. 23 dell’11 ottobre 1985, “ qualora soggetti diversi dalle amministrazioni statali abbiano eseguito, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato, della EG o di Enti Pubblici, opere in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità del medesimo, ovvero con variazioni essenziali, il Sindaco, previa diffida non rinnovabile al responsabile dell’abuso, ordina la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all’ente proprietario del suolo ”; vi) come chiarito dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 10543 del 19.11.2024, “ i manufatti realizzati su area demaniale sono non sanabili ai sensi dell’art. 35 del dPR n. 380/2001 ”.
Si tratta dunque di un provvedimento definitivo, idoneo a “chiudere” la pratica di accertamento di conformità, come dedotto dalla difesa comunale.
Nondimeno, ritiene il Collegio che vada disattesa l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dal Comune, in quanto proprio il duplice contenuto dell’atto sopra evidenziato (qualificabile, da un lato, come parere rivolto alla EG e, dall’altro, come diniego di accertamento di conformità rivolto all’interessato), unitamente al fatto che manca in esso qualsivoglia indicazione del termine e dell’autorità dinanzi alla quale poter presentare ricorso, consentono di concludere che il ricorrente è incorso in un errore scusabile e va pertanto rimesso in termini, come dallo stesso richiesto.
2.3. Venendo dunque al merito, è infondato il ricorso introduttivo.
Le censure possono essere trattate congiuntamente in quanto strettamente connesse.
Al riguardo osserva il Collegio che:
- non corrisponde al vero che l’ordinanza di demolizione n. 22 del 17.3.2025 è stata adottata in pendenza del procedimento di accertamento di conformità/compatibilità paesaggistica avviato il 21.9.2024, poiché il Comune, come detto sopra, con il provvedimento del 5.2.2025 ha, da un lato, rigettato l’istanza di accertamento di conformità e, dall’altro, determinato l’improcedibilità dell’istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica (improcedibilità di cui la EG si è limitata a dare atto con il successivo atto del 30.5.2025);
- l’art. 10- bis della l.r. n. 45/1989 impedisce qualsiasi edificazione nella fascia dei 300 mt dalla battigia, con l’eccezione delle “ strutture di facile rimozione a servizio della balneazione e della ristorazione, preparazione e somministrazione di bevande e alimenti ”, tra le quali non rientra la struttura per cui è causa in quanto collocata stabilmente nell’area, come accertato dal Comune, e come tale equiparabile ad un’opera non avente natura precaria e amovibile;
- la struttura de qua , trattandosi di comune privo di PUL (tra gennaio e aprile 2024), doveva essere rimossa nel periodo compreso tra il 31 ottobre e il 1° aprile, quindi non era ammessa né sanabile anche ai sensi dell’art. 22- bis della l.r. n. 45/1989;
- la struttura del ricorrente inoltre insiste su area demaniale, sicché trovano applicazione nella fattispecie i principi elaborati dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 10543 del 31.12.2024, richiamata nei provvedimenti impugnati, secondo cui “ i manufatti abusivamente realizzati su area demaniale sono non sanabili ai sensi dell’art. 35 del dPR n. 380/2001 ”; ciò tenuto conto che la concessione demaniale del ricorrente era scaduta al 31.12.2023 ed è stata rinnovata sino al 31.12.2024 solo con la Determina del Direttore del Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari del 3.5.2024, sicché tra gennaio e marzo 2024 il ricorrente risultava privo di concessione demaniale;
- l’art. 3, comma 3- bis , della legge n. 118 del 5.8.2022 (secondo il quale i manufatti per l’esercizio di attività turistico-ricreative insistenti su aree demaniali possono restare installati “ anche nel periodo di sospensione stagionale dell’esercizio delle attività turistico-ricreative ”) è entrata in vigore il 15.11.2024, quindi non era vigente tra gennaio e marzo 2024, ossia quando il ricorrente ha mantenuto installato il chiosco all’interno del periodo di sospensione stagionale dell’attività.
Le censure non possono dunque trovare accoglimento.
2.4. È infondato il primo ricorso per motivi aggiunti.
Al riguardo, è sufficiente osservare che:
- la EG, con la nota del 30.5.2025, a fronte della attestazione del Comune del 5.2.2025 ex art. 9, comma 6, della l.r. n. 28 del 12.8.1998, circa la non conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica e edilizia vigente riferita sia al momento della realizzazione delle opere che al momento della presentazione della domanda, non poteva che prendere atto della improcedibilità dell’istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica (cfr. T.A.R. Sardegna, Sez. I, n. 106 del 12.2.2024, sebbene relativa a fattispecie non perfettamente sovrapponibile);
- solo “ per completezza ”, difatti, nella nota regionale in questione “ si fa presente che ai sensi dell’art. 167, comma 4 del D. Lgs. n. 42/2004 non sono sanabili opere abusive che abbiano creato nuovi volumi e nuove superfici utili in vigenza di vincoli paesaggistici ”;
- il provvedimento comunale dell’11.7.2025 non fa altro che confermare il precedente provvedimento del 5.2.2025, richiamandone le motivazioni e aggiungendo soltanto un riferimento alla nota regionale sopra richiamata (che all’evidenza non ne costituisce la base motivazionale, come emerge dalla semplice lettura dell’atto); si tratta di provvedimento dal contenuto vincolato, rispetto al quale perde consistenza quindi la censura di mancata comunicazione dei motivi ostativi;
- anche il provvedimento interdittivo del SUAPE resiste alle censure dedotte, essendo evidente, per quanto detto sopra, il carattere abusivo del chiosco in questione, ostativo allo svolgimento nello stesso dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- né può dirsi che il diniego di accertamento di conformità doveva essere adottato dal SUAPE e non dal Comune, considerato che, ai sensi dell’art. 16 delle Direttive SUAPE allegate alla Delibera di Giunta regionale n. 49/19 del 5.12.2019, nei procedimenti di sanatoria edilizia “ I singoli uffici competenti provvedono direttamente all’emissione degli atti necessari, trasmettendoli al SUAPE e all’interessato senza necessità di emettere alcun ulteriore provvedimento da parte del SUAPE ”.
Le censure, pertanto, non meritano accoglimento.
2.5. È infondato anche il secondo ricorso per motivi aggiunti.
Al riguardo, è sufficiente osservare che sull’istanza del ricorrente non si è formato alcun silenzio-rigetto ma, al contrario, come visto sopra, il Comune ha espressamente rigettato l’istanza con il provvedimento del 5.2.2025, confermato poi con il successivo provvedimento dell’11.7.2025.
2.6. In definitiva, il ricorso introduttivo, il primo ed il secondo ricorso per motivi aggiunti vanno respinti siccome infondati.
2.7. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono il criterio della soccombenza, come di norma.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui due ricorsi per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del Comune resistente, liquidandole complessivamente in € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori di legge se ed in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco IC, Presidente
CA IU, Consigliere, Estensore
Gabriele Serra, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA IU | Marco IC |
IL SEGRETARIO