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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/06/2025, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§ OGGETTO
Riconoscimento Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, beneficio nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha economico
Carta del docente pronunciato la seguente
SENTENZA Registro Generale nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 1223/2025 R.G. N. 1223/25 Affari Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, avente ad oggetto: “Riconoscimento del beneficio economico – Carta del docente”; CRONOLOGICO
N. ______________ e vertente
tra
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. D. Naso del N. _______________ Parte_1
n. 060/2025 R.B. Lav.
Foro di Roma in virtù di mandato allegato al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Salerno, Piazza G.
Discusso nel termine del 13.06.2025 Mazzini, n. 4; con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc
Ricorrente
e
Deposito minuta
, in persona del Controparte_1 Controparte_2
[...]
[...]
Resistente Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 1223/25 R.G. Valitutto c/o pag. 1 Controparte_1
§§§
Nel termine fissato del giorno 13.06.2025 la parte costituita ha discusso la causa con deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, ha precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 25.02.2025 adiva Parte_1
il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, e chiedeva di accertare il diritto di essa ricorrente, docente con contratto a tempo determinato, a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la cd. “carta del docente” per l'aggiornamento e la formazione professionale del docente, di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per ogni anno scolastico svolto;
quindi, chiedeva di condannare l'Amministrazione resistente al riconoscimento e all'accredito del beneficio per il relativo importo, con vittoria delle spese di lite.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Di poi, acquisiti i documenti allegati dalla parte ricorrente, all'odierna udienza la parte ricorrente ha discusso la causa con deposito note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. Il ricorso proposto da è improcedibile. Parte_1
Invero, agli atti del giudizio non si rinviene, allo stato, la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla società resistente (cfr. il fascicolo telematico di parte ricorrente e il fascicolo telematico di ufficio), pur avendo la parte ricorrente depositato le note scritte per l'odierna udienza: peraltro, la parte ricorrente non ha provveduto a depositare tale atto nemmeno all'odierna udienza né tantomeno ha
Giudizio n. 1223/25 R.G. Valitutto c/o pag. 2 Controparte_1 provveduto a richiedere un termine per l'eventuale rinotifica del ricorso alla parte resistente ovvero per procedere al deposito del ricorso notificato (cfr. fascicolo telematico, con ulteriore verifica effettuata in data 14.06.2025, h. 12,00).
In proposito, va precisato che ogni valutazione e statuizione sul punto costituisce un prius logico rispetto a qualsiasi altra statuizione, anche relativa all'eventuale cancellazione del giudizio dal ruolo per inattività delle parti ex artt. 181 e 309 cpc: infatti, la cancellazione del giudizio presuppone, comunque, che un giudizio sia stato correttamente instaurato fra le parti ovvero che si sia instaurato fra le parti un rapporto giuridico processuale, a seguito della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, situazione che nel caso di specie non sembra essersi verificata, mancando agli atti la relativa documentazione.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, non deve essere adottata alcuna statuizione in ragione di quanto sopra evidenziato.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , con ricorso
[...] Controparte_1
depositato in data 25.02.2025, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Dichiara improcedibile il ricorso;
2) Dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Così deciso in Salerno in data 13.06.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 1223/25 R.G. Valitutto c/o pag. 3 Controparte_1