Sentenza 30 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 30/03/2026, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00984/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02345/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2345 del 2025, proposto da
Comune di Aci Castello, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Magnano San Lio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana e Assessorato dei Beni culturali e dell’Identità siciliana della Regione Siciliana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
Terrammare s.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati FR Mauceri e Luigi Tafuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dei seguenti atti:
1) la nota dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente (Dipartimento dell’Ambiente) della Regione Siciliana – Area 2 Demanio Marittimo prot. n. 62378 del 9.09.2025, trasmessa al Comune ricorrente in pari data a mezzo pec, che ha disposto l’archiviazione dell’istanza prot. n. 14038 presentata dal Comune di Aci Castello in data 12.01.2024 in concorrenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 del Codice della Navigazione, a seguito dell’Avviso pubblicato su G.U.R.S. n. 50 del 15.12.2023 e G.U. pt. II n. 147 del 14.12.2023, avente ad oggetto il progetto per la riqualificazione del fabbricato e dell’area pertinenziale alla radice del molo sud del porticciolo di Aci Castello ai fini della diretta fruizione del mare e del miglioramento dei servizi per i pescatori nell’ambito dell’intervento di riqualificazione dell’area denominata “Sotto il Pozzo”;
2) l’Atto Formale n. 40/2025 Rep. n. 6815 del 22.07.2025 – notificato al Comune ricorrente a mezzo pec del 31.07.2025, in uno alla nota di trasmissione prot. n. 55118/2025 (anch’essa per quanto occorra qui impugnata) – avente ad oggetto la concessione demaniale marittima rilasciata, ai sensi dell’art. 36 del Codice della Navigazione, dell’art. 9 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione e dell’art. 1 della L.R. 15/2005, a favore della società Terrammare s.r.l.s., riguardante l’area demaniale marittima estesa per mq 333,27, ubicata nel Comune di Aci Castello, località Porto di Aci Castello, per anni venti, richiesta dalla controinteressata con istanza n. 11343 del 14.04.2023;
3) la nota prot. n. 45599 del 26.06.2025 di comunicazione della determinazione di conclusione della conferenza di servizi indetta dall’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente (Dipartimento dell’Ambiente) della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 7/2019 e dell’art. 37 del Codice della Navigazione, per lo svolgimento della procedura di valutazione sulle due istanze in concorrenza di cui ai sub 1) e sub 2);
4) ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, anche di carattere istruttorio e/o endoprocedimentale, comprese, ove occorra e nei limiti d’interesse: 4.1) la nota dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente (Dipartimento dell’Ambiente) della Regione Siciliana – Area 2 Demanio Marittimo prot. n. 47651 del 4.07.2025 (di riscontro all’istanza di annullamento in autotutela presentata dal Comune in data 2.07.2025); 4.2) la nota dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente (Dipartimento dell’Ambiente) della Regione Siciliana – Area 2 Demanio Marittimo prot. n. 42705 del 17.06.2025 (di richiesta di integrazione documentale).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, dell’Assessorato dei Beni culturali e dell’Identità siciliana della Regione Siciliana e di Terrammare s.r.l.s.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. FR RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente - Dipartimento Regionale dell’Ambiente - Area 2 Demanio Marittimo rendeva noto, con Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (G.U.R.S.) n. 50 del 15.12.2023, che “ mediante istanza di concessione acquisita al Portale del Demanio Marittimo della Regione Siciliana al n° 11343 in data 14/04/2023 e registrata in pari data al n° 26787 di protocollo, la Società Terrammare s.r.l.s., con sede a Catania in via V. Giuffrida n° 50, partita iva 05732000871, rappresentata dall’A.U. e legale Rappresentante D’Antonio Agata Vincenza, ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale per licenza per un periodo di anni 20 (venti), di un’area estesa complessivamente mq 333,27, di cui mq. 47,80 occupata da un fabbricato (pertinenza demaniale) e mq. 285,47 di area occupata da opere di facile rimozione, per realizzare un’area per la diretta fruizione del mare ” ed assegnava il termine di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione dell’avviso per la presentazione di eventuali istanze in concorrenza, osservazioni o rilievi.
Con successiva istanza n. 14038 del 12.01.2024, acquisita al prot. n. 2186 del 12.01.2024, presentata sul portale del Demanio Marittimo, il Comune di Aci Castello (CT) avanzava richiesta per il rilascio di una concessione demaniale marittima (C.D.M.) ai sensi dell’art. 36 Codice della Navigazione, al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria e di rifunzionalizzazione di un fabbricato parzialmente diruto, esistente alla radice del molo sud del porticciolo di Aci Castello, nonché l’installazione di piattaforme amovibili elioterapiche per favorire l’accesso al mare e la balneazione sicura anche da parte delle persone con ridotte abilità motorie.
Con nota prot. 68675 del 2.10.2024 il predetto Assessorato indiceva una conferenza di servizi semplificata in modalità asincrona, ai sensi dell’art. 37 del Codice della Navigazione e ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 7/2019, per l’acquisizione dei pareri di competenza, inerenti ai due progetti in concorrenza presentati rispettivamente dalla società Terrammare s.r.l.s. e dal Comune di Aci Castello.
Seguiva la nota prot. 6942 del 5.02.2025, con cui l’Assessorato sospendeva i lavori della predetta conferenza di servizi in attesa dell’acquisizione della Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) dei due soggetti istanti, i cui rispettivi procedimenti risultavano ancora pendenti.
Con D.D.G. n. 819 del 10.06.2025 veniva concluso, con parere positivo, il procedimento di Valutazione di Incidenza - Livello 1 Screening relativamente al progetto presentato dalla Società Terrammare s.r.l.s.
Con nota prot. 42705 del 17.06.2025, al fine di formulare la determinazione di conclusione della conferenza di servizi, l’Assessorato richiedeva al Comune di Aci Castello la produzione, entro sette giorni dal ricevimento della stessa, dei seguenti documenti:
- autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali di Catania;
- la V.Inc.A concernente il proprio progetto;
- il deposito presso l’Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Nella nota, inoltre, veniva espresso formale avvertimento al Comune che, in assenza della produzione della suddetta documentazione, sarebbe stata adottata una determinazione di conclusione negativa della conferenza di servizi in ordine all’istanza presentata dall’Ente locale.
Con nota prot. 45068 del 25.06.2025 il Comune di Aci Castello dava riscontro alla nota prot. 42705 del 17.06.2025, trasmettendo, tuttavia, una documentazione parzialmente non conforme a quanto richiesto.
Con la medesima nota il Comune di Aci Castello evidenziava, altresì, che, relativamente alla V.Inc.A., fosse stata espressa la non positività per il Livello I di screening in data 26.09.2023 e che il Comune aveva depositato l’istanza relativa alla richiesta di Valutazione di Incidenza-Livello II.
Con nota prot. 45599 del 26.06.2025 l’Assessorato emetteva la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi semplificata, in modalità asincrona, con riferimento all’istanza n. 11343 del 14.04.2023 presentata dalla Società Terrammare s.r.l.s., nonché la contestuale determinazione di conclusione negativa in ordine all’istanza n. 14038 del 12.01.2024 presentata dal Comune di Aci Castello.
La determinazione negativa veniva motivata, in particolare, adducendo che la documentazione inviata dal Comune facesse riferimento ad un progetto differente rispetto a quello oggetto dell’istanza n. 14038 del 12.01.2024 inoltrata sul portale del Demanio Marittimo.
Con successiva nota prot. 45960 del 27.06.2025 il Comune di Aci Castello comunicava che, per mero errore, mediante la predetta nota prot. 45068 del 25.06.2025 fosse stata inviata l’autorizzazione paesaggistica prot. n. 20230138730 del 20.04.2023 relativa al “ Progetto esecutivo per la realizzazione di solarium lungo la costa del territorio comunale in Aci Castello, Aci Trezza e Cannizzaro ”, anziché l’autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza prot. n. 20240099083 del 14.12.2024, avente ad oggetto il progetto completo oggetto della propria istanza in concorrenza.
Con nota prot. 28846 del 2.07.2025, acquisita al prot. n. 47342 del 3.07.2025, il Comune di Aci Castello presentava la richiesta di annullamento in autotutela del provvedimento di determinazione di conclusione negativa di cui alla nota prot. 45599 del 26.06.2025.
Alla richiesta di annullamento in autotutela del provvedimento di determinazione di conclusione negativa faceva seguito la nota prot. 47651 del 04.07.2025, con la quale l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente - Dipartimento Regionale dell’Ambiente - Area 2 Demanio Marittimo confermava le motivazioni, ulteriormente esplicitate, poste a base del citato provvedimento.
Con successiva nota prot. n. 48212 del 7.07.2025 il Comune di Aci Castello presentava una richiesta di riesame dell’intero procedimento, a seguito della quale l’Assessorato, con nota prot. n. 62378 del 9.09.2025, non ritenendo congrue le motivazioni addotte, disponeva l’archiviazione dell’istanza n. 14038 proposta dal citato Comune.
Medio tempore , veniva sottoscritto, in data 22.07.2025 al n. 40/2025 Rep. n. 6815 del 22.07.2025, registrato in data 31.07.2025, l’Atto Formale di C.D.M. ex art. 36 del Codice della Navigazione in favore della società Terrammare s.r.l.s.
2. Con ricorso notificato in data 28.10.2025 e depositato il 10.11.2025 il Comune di Aci Castello ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dei relativi effetti, i seguenti atti: 1) la nota dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente (Dipartimento dell’Ambiente) della Regione Siciliana – Area 2 Demanio Marittimo prot. n. 62378 del 9.09.2025, trasmessa al Comune ricorrente in pari data a mezzo pec, che ha disposto l’archiviazione dell’istanza prot. n. 14038 presentata dal Comune di Aci Castello in data 12.01.2024 in concorrenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 del Codice della Navigazione, a seguito dell’Avviso pubblicato su G.U.R.S. n. 50 del 15.12.2023 e G.U. pt. II n. 147 del 14.12.2023, avente ad oggetto il progetto per la riqualificazione del fabbricato e dell’area pertinenziale alla radice del molo sud del porticciolo di Aci Castello ai fini della diretta fruizione del mare e del miglioramento dei servizi per i pescatori nell’ambito dell’intervento di riqualificazione dell’area denominata “Sotto il Pozzo”; 2) l’Atto Formale n. 40/2025 Rep. n. 6815 del 22.07.2025 – notificato al Comune ricorrente a mezzo pec del 31.07.2025, in uno alla nota di trasmissione prot. n. 55118/2025 (anch’essa per quanto occorra qui impugnata) – avente ad oggetto la concessione demaniale marittima rilasciata, ai sensi dell’art. 36 del Codice della Navigazione, dell’art. 9 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione e dell’art. 1 della L.R. 15/2005, a favore della società Terrammare s.r.l.s., riguardante l’area demaniale marittima estesa per mq 333,27, ubicata nel Comune di Aci Castello, località Porto di Aci Castello, per anni venti, richiesta dalla controinteressata con istanza n. 11343 del 14.04.2023; 3) la nota prot. n. 45599 del 26.06.2025 di comunicazione della determinazione di conclusione della conferenza di servizi indetta dall’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente (Dipartimento dell’Ambiente) della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 7/2019 e dell’art. 37 del Codice della Navigazione, per lo svolgimento della procedura di valutazione sulle due istanze in concorrenza di cui ai sub 1) e sub 2); 4) ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, anche di carattere istruttorio e/o endoprocedimentale, comprese, ove occorra e nei limiti d’interesse: 4.1) la nota dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente (Dipartimento dell’Ambiente) della Regione Siciliana – Area 2 Demanio Marittimo prot. n. 47651 del 4.07.2025 (di riscontro all’istanza di annullamento in autotutela presentata dal Comune in data 2.07.2025); 4.2) la nota dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente (Dipartimento dell’Ambiente) della Regione Siciliana – Area 2 Demanio Marittimo prot. n. 42705 del 17.06.2025 (di richiesta di integrazione documentale).
I predetti atti sono stati avversati per i seguenti motivi di diritto: 1) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3, 7, 18 e 13 L.R. 7/2019 e degli artt. 1, 3, 6, 14-bis e 10-bis L. 241/1990, nonché’ dell’art. 97 Cost., anche per violazione, fra l’altro, dei principi di proporzionalità e del giusto procedimento e degli altri principi in narrativa; eccesso di potere per difetto d’istruttoria, di presupposti e di motivazione; travisamento; illegittimità in via derivata ; 2) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 37 Cod. Nav. e 18 del regolamento attuativo al codice della navigazione e dell’art. 97 Cost., anche per violazione dei principi di buon andamento e imparzialità; eccesso di potere per difetto d’istruttoria, di presupposti e di motivazione; travisamento .
2.1. Con il primo motivo di ricorso la parte ricorrente, rilevando che nella propria domanda in concorrenza (e nel relativo progetto) fossero confluite alcune opere e previsioni di interventi che avevano già conseguito finanziamenti, assensi, pareri e nulla osta (o rispetto a cui pendeva ancora un’istruttoria nel contesto di procedimenti paralleli), lamenta che l’intero procedimento per cui è causa risulti condizionato da un equivoco di fondo, da cui sarebbero scaturiti effetti ingiustamente penalizzanti nei propri confronti.
L’Amministrazione regionale procedente, in particolare, si sarebbe arrestata al dato formale della diversa intestazione e/o del differente oggetto di alcuni dei pareri e delle relazioni trasmesse dal Comune e dei procedimenti in itinere, ravvisando, pertanto, una loro asserita “difformità” rispetto al progetto dell’istanza in concorrenza, senza assumere una condotta di cooperazione con l’Ente istante, volta a superare le difformità e le carenze accertate durante il procedimento mediante le dovute integrazioni documentali necessarie.
Tale modus operandi , secondo la prospettazione di chi ricorre in giudizio, risulterebbe affetto da deficit istruttorio, oltreché viziato nei presupposti e nella motivazione, lamentandosi altresì il travisamento, la perplessità e il vizio della funzione, atteso che l’Amministrazione regionale procedente non avrebbe tenuto conto che i pareri ed i nulla osta trasmessi ed acquisiti in seno al procedimento valessero a “coprire” la maggior parte delle opere e degli interventi previsti nell’istanza del Comune.
La suddetta condotta, inoltre, risulterebbe contraria ai principi di buon andamento, imparzialità, clare loqui , proporzionalità, efficienza, efficacia, correttezza, buona fede e leale cooperazione ex art. 1 della L. 241/1990 nonché ai principi del giusto procedimento e del soccorso istruttorio, così come al principio del risultato e al principio del favor partecipationis .
Si lamenta, altresì, che l’Assessorato regionale, da un lato, abbia ritenuto di sospendere il procedimento in conferenza allorché si fosse trattato di attendere il completamento della procedura di V.Inc.A. di I Livello sul progetto e sulla domanda di Terrammare s.r.l.s., non adottando, tuttavia, analoga soluzione nei confronti del Comune odierno ricorrente quanto all’integrazione dei pareri ritenuti carenti o “difformi”.
La parte asserisce, inoltre, che, mediante la nota del 4.07.2025, l’Area 2, nel riscontrare l’istanza di autotutela del 2.07.2025, abbia riportato una serie di motivazioni del tutto diverse rispetto a quanto rappresentato al Comune nelle precedenti interlocuzioni procedimentali, rappresentando, in particolare:
- il carattere parziale dei pareri trasmessi ed acquisiti al procedimento, da cui ha desunto la “radicale difformità” di quest’ultimo rispetto all’istanza del Comune;
- una presunta eccentricità del parere favorevole della Soprintendenza del Mare, per avere questa, in seno al nulla osta di cui al prot. n. 3868 del 21.10.2024, erroneamente descritto il progetto di cui all’istanza n. 14038 del Comune ricorrente;
- una pretesa irregolarità dell’attestazione di deposito al Genio civile, trasmessa dal Comune sin dal momento di presentazione della propria istanza, siccome riferita al “Progetto esecutivo per la realizzazione di solarium lungo la costa del territorio comunale in Ai Castello, Aci Trezza e Cannizzaro ” ed “ antecedente all’indizione della conferenza di servizi in data 02.10.2024 ”;
- una presunta eccentricità, altresì, della procedura di V.Inc.A di II livello, di cui il Comune aveva riferito in seno alla propria istanza di annullamento in autotutela, siccome riferita a un diverso progetto esecutivo.
Tali rilievi risulterebbero difformi rispetto all’iniziale contestazione sull’autorizzazione paesaggistica che era stata “valorizzata” nella nota n. 45599/2025, la cui acquisizione al procedimento, a seguito di una nuova verifica, era stata riscontrata, in seguito, dall’Ente procedente.
Tale illegittimità, di conseguenza, pervaderebbe anche il successivo provvedimento di archiviazione del 9.09.2025, con cui l’Amministrazione si è limitata a richiamare e far proprie, senza alcuna ulteriore notazione, quanto espresso dall’Area 2 nella nota del 4.07.2025, peraltro riconoscendo che con tale ultima nota fossero state “esplicitate” le motivazioni riportate nella precedente comunicazione del 26.06.2025.
Tale condotta integrerebbe, continua la parte, la violazione della disciplina approntata dall’art. 14- bis , comma 5, della L. 241/1990, venendo meno la coincidenza fra le “motivazioni finali” ed i motivi ostativi ab initio prefigurati.
Quanto alle singole motivazioni esplicitate dall’Area 2 con la nota del 4.07.2025, così come richiamate per relationem nel provvedimento di archiviazione, viene rilevato che:
- la Soprintendenza del Mare, mediante parere del 21.10.2024, sarebbe incorsa in un mero refuso formale, richiamando per errore un progetto diverso da quello per cui è causa;
- la circostanza che l’attestazione di deposito al Genio civile trasmessa dal Comune fosse antecedente all’istanza in concorrenza risulterebbe priva di rilievo, alla luce della stratificata genesi del progetto che il Comune ha “proposto” con la sua domanda in concorrenza del 12.01.2024. In ogni caso, un tale dato non sarebbe da ostacolo al buon esito dell’istruttoria sulla domanda in concorrenza del Comune, in quanto, al riguardo, si sarebbe comunque formato il silenzio assenso all’esito dell’invio della nota di apertura del procedimento del 2.10.2024, col decorso del termine ivi previsto ai sensi dell’art. 18, comma 4, L.R.7/2019;
- parimenti superabile risulterebbe la circostanza che la V.Inc.A concernente il progetto del Comune, richiamata nella corrispondenza trasmessa nel procedimento, si riferisca al diverso progetto esecutivo dei “tre solarium”, potendo procedersi, quanto ad essa, a una richiesta di integrazione o a una sospensione del procedimento.
Si deduce, in ultimo, la violazione dell’art. 3 della L. 241/1990 e il difetto assoluto di presupposti, di istruttoria e di motivazione, oltre al travisamento, risultando priva di riscontro la seconda istanza di riesame del 4.07.2025 presentata dal Comune.
L’Atto Formale n. 40/2025 di concessione demaniale marittima alla controinteressata, pertanto, risulterebbe viziato in via derivata, oltreché in via autonoma perché adottato, in data 22.07.2025, prima ancora che intervenisse la decisione finale del Dirigente Generale sull’archiviazione (o meno) della domanda in concorrenza del Comune, all’esito delle due istanze di riesame che questo aveva presentato dopo la comunicazione n. 45599/2025.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso il Comune lamenta che la condotta dell’Amministrazione procedente abbia determinato una frustrazione dell’interesse pubblico primario che essa è tenuta a perseguire, alla ricorrenza dei presupposti dell’art. 37 del Codice della Navigazione, venendo meno, all’esito della valutazione discrezionale e comparativa contemplata dalle norme appena richiamate, la possibilità di individuare la migliore proposta possibile, ovvero quella, fra le due (o più) domande in concorrenza, che consenta la più proficua utilizzazione dei beni demaniali interessati ed il perseguimento dell’interesse pubblico “più rilevante”.
3. Con memoria di costituzione dell’11.11.2025 la società Terrammare s.r.l.s., parte controinteressata, ha chiesto al Tribunale di ordinare alle Amministrazioni intimate il deposito di tutta la documentazione afferente al procedimento per cui è causa, nonché il rigetto dell’odierno ricorso.
4. L’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente e l’Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, Amministrazioni intimate, si sono costituiti in giudizio in data 19.11.2025 e, con successiva memoria del 25.11.2025, hanno replicato alle censure sollevate dalla parte ricorrente, evidenziando, in particolare:
- di aver attivato il soccorso istruttorio con nota prot. 42705 del 17.06.2025, fissando il termine di sette giorni per procedere all’integrazione documentale richiesta;
- che la tardività e la parzialità della produzione documentale successiva a tale nota abbia reso necessaria l’adozione della determinazione di conclusione negativa di cui alla nota prot. 45599 del 26.06.2025, risultando altrimenti censurabile una diversa condotta dell’Ente eventualmente tesa a consentire una produzione documentale difforme rispetto all’ambito delimitato dal procedimento, in pregiudizio dell’altro soggetto istante.
5. Con memoria del 28.11.2026 la parte controinteressata ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità e la tardività del ricorso in quanto la materia de qua rientrerebbe nella sfera di applicazione del D.lgs. 36/2023 – venendo in essere un contratto di concessione a titolo oneroso in virtù del quale la Regione ha affidato l’esecuzione di lavori e la gestione di servizi dietro corrispettivo consistente nel diritto alla gestione accompagnato ad un prezzo – con conseguente applicabilità del rito abbreviato di cui all’art. 120 c.p.a., i cui termini di impugnazione risulterebbero violati.
Il ricorso, continua la parte, risulterebbe altresì tardivo e inammissibile anche ove si ritenesse che lo stesso sia da sottoporsi al regime di impugnazione ordinario, in quanto sia l’atto che definisce la conclusione della conferenza di servizi – ossia il provvedimento prot. n. 45559 del 26.06.2025, avente ad oggetto la determinazione di conclusione positiva relativamente all’istanza della controinteressata e la determinazione di conclusione negativa in ordine all’istanza del Comune – che la successiva nota prot. n. 47651 del 4.07.2025 – con la quale l’Assessorato ha riscontrato l’istanza di annullamento in autotutela presentata dal predetto Ente – avrebbero dovuto essere impugnati a far data dalla loro comunicazione, avvenuta, rispettivamente, il 26.06.2025 e il 4.07.2025.
Si evidenzia, a tal riguardo, che:
- il suddetto provvedimento prot. n. 45559 del 26.06.2025 non avrebbe natura endoprocedimentale o di preavviso di rigetto, il quale, piuttosto, risulterebbe essere stato inviato al Comune con la nota prot. n. 42705 del 17.06.2025, con cui era stata chiesta l’integrazione della documentazione mancante;
- l’Atto Formale n. 40/2025, di cui al rep. n. 6815, del 22.07.2025, avente ad oggetto il contratto stipulato con la Terrammare s.r.l.s., non avrebbe valenza di provvedimento amministrativo;
- la nota prot. n. 62378 del 9.09.2025, di archiviazione dell’istanza in risposta alla richiesta di riesame, avrebbe valore di atto meramente confermativo del provvedimento prot. n. 45599 del 26.06.2025.
La controinteressata eccepisce, inoltre, l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione a ricorrere e di interesse alla luce di quanto previsto dall’art. 191 del D.lgs. 267/2000, ai sensi del quale “ Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria (...)”, atteso che il Comune non avrebbe fornito la prova della presenza di tale impegno di spesa.
Si lamenta, altresì, il difetto di contraddittorio, atteso che – rilevando che il Comune abbia affermato che il proprio progetto risulterebbe finanziato anche con fondi derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (c.d. PNRR) –, in coerenza con quanto previsto dall’art. 12- bis del D.L. 68/2022, le Amministrazioni centrali titolari degli interventi avrebbero dovuto essere evocate in giudizio, con conseguente necessità di procedere all’integrazione del contraddittorio nei loro confronti.
Nel merito, la parte osserva, in particolare, che:
- troverebbe applicazione nel caso di specie quanto previsto dall’art. 21- octies , comma 2, della L. 241/1990, asserendo che i provvedimenti impugnati risulterebbero non modificabili nel loro contenuto;
- non troverebbe applicazione l’istituto del silenzio assenso invocato dalla parte ricorrente, in quanto: 1) esso non sarebbe operante relativamente ai pareri resi dalle Amministrazioni intervenute nella conferenza di servizi, trattandosi di un procedimento scaturente da un’istanza di parte e non venendo in essere un rapporto intersoggettivo tra pubbliche amministrazioni; 2) la carenza della documentazione di parte sarebbe ostativa alla sua formazione; 3) il silenzio assenso non opererebbe nei casi di pareri in materia ambientale.
Viene rilevato, altresì, che il Comune di Aci Castello fosse stato volte invitato, più volte, sia dall’Assessorato, sia dalle altre Amministrazioni interessate, ad integrare la documentazione ai fini dell’espressione dei pareri di competenza, non potendosi invocare, conseguentemente, la violazione della disciplina in materia di soccorso istruttorio.
6. Alla camera di consiglio del 3.12.2025 la parte ricorrente ha rinunciato alla propria domanda cautelare, presentando istanza di prelievo in pari data.
7. Con memoria del 21.02.2026 la parte ricorrente ha replicato all’eccezione di irricevibilità e inammissibilità del ricorso sollevata dalla parte controinteressata, rilevando, in particolare, che:
- non ricorrerebbero i presupposti per applicare alla fattispecie in esame il rito speciale di cui all’art. 120 c.p.a.;
- l’atto terminale del procedimento concernente la conferenza di servizi per cui è causa sarebbe la nota dirigenziale del 9.09.2025, con cui l’istanza di concessione demaniale marittima in concorrenza presentata dal Comune, ed assunta al protocollo regionale col n. 14038/2024, è stata archiviata.
La parte ha altresì controdedotto rispetto all’eccezione di inammissibilità per carenza di legittimazione a ricorrere e per carenza di interesse sollevata dalla stessa controinteressata, evidenziando che quanto previsto dall’art. 191 del D.lgs. 267/2000 non condizionerebbe la legittimazione degli enti pubblici a partecipare a procedure concorrenziali per l’ottenimento di una concessione demaniale marittima, né quella processuale a contestarne in sede giurisdizionale l’eventuale esito negativo che dovesse essersi “prodotto”.
Quanto alla regolarità del contraddittorio, viene rilevato che l’art. 12- bis del D.L. n. 68/2022 si applichi alle sole controversie relative a specifici provvedimenti di attuazione del PNRR, estranei al presente giudizio.
Il Comune, in ultimo, ha ulteriormente declinato le doglianze esposte in sede di ricorso, insistendo per il suo accoglimento.
8. Con memoria di replica del 4.03.2026 la società controinteressata ha ulteriormente declinato le proprie eccezioni e controdeduzioni, insistendo per il rigetto del ricorso.
9. All’udienza pubblica del 25.03.2026, presenti i difensori delle parti come da verbale, la parte controinteressata ha eccepito che la parte ricorrente avrebbe omesso di chiedere l’annullamento dell’Atto Formale n. 40/2025; la parte ricorrente ha replicato in merito, evidenziando che il suddetto atto rientri tra quelli espressamente gravati mediante il presente ricorso.
La causa, quindi, è stata posta in decisione.
10. Deve preliminarmente esaminarsi l’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività sollevata dalla parte controinteressata, la quale è da ritenersi parzialmente fondata nei termini di seguiti illustrati.
10.1. Quanto all’asserita attrazione della vicenda controversa al perimetro del c.d. rito appalti di cui all’art. 120 c.p.a. si osserva che, per consolidata giurisprudenza amministrativa, alla quale il Collegio accede, «... alle procedure finalizzate all’assegnazione dei beni del demanio pubblico, per quanto comparative, non si applica il c.d. “rito appalti” (ex multis, Consiglio di Stato, sentenza n. 7398/2019). Né può in alcun modo ritenersi che tali procedure siano assimilabili – neppure in relazione al rito applicabile – ad altrettante concessioni di servizi » (Cons. Stato, sez. VII, 21 marzo 2024, n. 2762; cfr., anche, sul punto: T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 17 ottobre 2025, n. 1387).
L'affidamento di tali concessioni è quindi regolato dalla disciplina speciale dettata dal Codice della Navigazione, dal relativo regolamento e dalle altre norme di legge relative al regime delle stesse concessioni, tenuto conto, peraltro, che “ La disciplina sulla riduzione dei termini, attesa la sua natura eccezionale, e dato che implica decadenze, è di stretta interpretazione ” (Cons. di Stato, sez. VI, 28 maggio 2015, n. 2679).
Rispetto alla dedotta operatività del termine dimidiato di impugnazione previsto per il “rito appalti”, conseguentemente, l’eccezione è fuori fuoco.
10.2. In ordine alla tempestività della data di notifica del ricorso secondo i termini ordinari di decadenza di cui all’art. 29 c.p.a. e alla sua conseguente irricevibilità e inammissibilità, il Collegio rileva quanto segue.
Tradizionalmente, la giurisprudenza affermava, in considerazione del tenore letterale del comma 9 dell’art. 14- ter della L. n. 241/1990, che il “modulo procedimentale” della conferenza di servizi, anche decisoria, avesse struttura dicotomica, nel senso che la determinazione resa in sede di conferenza doveva ritenersi avere valenza esclusivamente endoprocedimentale, l’efficacia esoprocedimentale essendo riservata al solo provvedimento finale, l’unico ad essere effettivamente lesivo e quindi impugnabile in via diretta.
A seguito della modifica operata dal D.L. n. 78 del 2010 al comma 6- bis del predetto art. 14- ter – con il quale veniva previsto che l’Amministrazione procedente “... valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede ” adottasse “ la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza ” – la giurisprudenza del Consiglio di Stato continuava ad affermare che “ la conferenza di servizi decisoria risulta [sse] caratterizzata da una struttura dicotomica, articolata in una fase che si conclude con la determinazione della conferenza con valenza endoprocedimentale, ed in una successiva fase che si conclude con l’adozione del provvedimento finale, con valenza esoprocedimentale ed esterna, riservata all’Autorità procedente previa valorizzazione delle risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti ivi espresse, regola, quest’ultima, dal contenuto flessibile, in quanto resta ferma l’autonomia del potere provvedimentale dell’Autorità, purché dotato di adeguata motivazione ” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 6 novembre 2018, n. 6273; Cons. Stato, sez. VI, 21 ottobre 2013, n. 5084).
Nella giurisprudenza di primo grado, di contro, si affermava, in alcuni casi, che la conferenza di servizi c.d. decisoria “ non ha più una struttura dicotomica; infatti, la nuova formulazione del comma 6 bis dell’art. 14 ter della legge n. 241 del 1990, affermando che la determinazione di conclusione del procedimento adottata dalla conferenza sostituisce ogni atto di assenso comunque denominato, ha come conseguenza che un distinto provvedimento finale non è più richiesto e il verbale conclusivo della conferenza di servizi è l’atto con valenza esoprocedimentale immediatamente impugnabile ” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 9 febbraio 2015, n. 2338).
All’esito dell’intervenuta ulteriore modifica degli artt. 14- ter e 14- quater della L. 241/1990 da parte del D.lgs. 30 giugno 2016, n. 127 – che ha abrogato il comma 6- bis citato e al comma 1 dell’art. 14- quater ha previsto che “ La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati. ” – il contenuto precettivo e lesivo non è determinato unicamente dal provvedimento finale, avente funzione sostanzialmente dichiarativa, ma deve essere rinvenuto già nella deliberazione resa in sede di conferenza decisoria.
Ebbene, secondo un orientamento, per effetto di tale modifica normativa l’impugnazione immediata della determinazione conclusiva della conferenza di servizi costituirebbe, oggi, una facoltà e non un onere per il soggetto che ritenga di essere leso, nella propria posizione giuridica soggettiva, dal suo contenuto, potendo quest’ultimo ben attendere la successiva adozione del provvedimento finale che “chiude” l’intero procedimento. Quest’ultimo, infatti, continuerebbe ad assumere una struttura dicotomica, con una fase che si conclude con la determinazione della conferenza, avente valenza solo endoprocedimentale, e una successiva fase che si conclude con l'adozione del provvedimento finale, che ha valenza esoprocedimentale ed esterna, determinativa della fattispecie e incidente sulle situazioni degli interessati, riservata all'Autorità procedente previa valorizzazione delle risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti ivi espresso (cfr., sul punto, Cons. Stato, sez. VI, 17 settembre 2021, n. 6337; Cons. Stato, sez. V, 29 aprile 2020, n. 2724; v. anche, ex multis , T.A.R. Calabria, Catanzaro, 14 gennaio 2025, n. 57; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I- quater , 24 gennaio 2022, n. 755; T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 15 ottobre 2021, n. 1511).
Il Collegio, tuttavia, ritiene che risulti più ancorata al dato letterale della norma, invece, un’impostazione secondo cui l’impugnazione immediata della determinazione conclusiva della conferenza di servizi costituisca un onere, e non una semplice facoltà, per il soggetto immediatamente inciso dal suo contenuto.
Tale approccio risulta maggiormente coerente, oltreché con quanto espressamente previsto dalla disposizione legislativa nazionale, anche con la disciplina legislativa prevista all’uopo dalla normativa regionale siciliana.
L’art. 18 della L.R. 7/2019, che disciplina la c.d. conferenza dei servizi semplificata, stabilisce, al comma 5, che “ Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 20, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda ”.
Il successivo art. 20 prevede, al comma 1, che “ La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati ”.
Dal tenore delle due disposizioni citate si evince, infatti, che la determinazione di conclusione della conferenza:
- in presenza di atti di dissenso ritenuti non superabili dall’Amministrazione procedente, “... produce l’effetto del rigetto della domanda ”;
- a fronte di atti di assenso delle altre Amministrazioni coinvolte, ha valenza “sostitutiva” di quest’ultimi.
La determinazione conclusiva, quindi, “chiude” l’articolato modulo procedimentale della conferenza dei servizi, sortendo l’effetto di “rigettare” l’istanza che, come nel caso di specie, è finalizzata a ottenere una concessione demaniale.
È di tutta evidenza, infatti, che una volta che il soggetto istante risulti inciso da una determinazione di conclusione “negativa” della conferenza di servizi adottata rispetto alla propria istanza, il vulnus della propria sfera giuridica si formi già a partire dall’adozione di tale determinazione, la quale priva l’istante della possibilità di conseguire il bene della vita aspirato, a nulla rilevando che, a seguito della determinazione di conclusione “positiva” della conferenza adottata, contestualmente, in favore del soggetto istante in concorrenza, sopraggiunga, in seguito, il rilascio della concessione demaniale marittima in capo a quest’ultimo.
Tale provvedimento, più precisamente, ha indubbia valenza esoprocedimentale rispetto a tale – secondo – istante, il quale consegue tramite esso l’utilità agognata, ma non apporta alcuna “modifica” alla posizione giuridica di chi, per effetto della determinazione “negativa”, è stato inciso da un atto che “... produce l’effetto del rigetto della domanda ”, che risulta, quindi, già immediatamente lesivo e aggredibile sul piano processuale.
Applicando le predette coordinate ermeneutiche alla vicenda in esame, vi è da ritenere che:
(i) la determinazione di conclusione negativa della conferenza dei servizi, adottata dall’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente ai sensi dell’art. 20 della L.R. 7/2019 e dell’art. 37 della Codice della Navigazione mediante prot. n. 45599 del 26.06.2025, ha prodotto “... l’effetto del rigetto ” dell’istanza n. 14038 del 12.01.2024 del Comune di Aci Castello, risultando, quindi, rispetto a tale Ente, immediatamente lesiva;
(ii) la nota prot. 47651 del 4.07.2025, mediante cui l’Assessorato si è espresso sulla richiesta di riesame presentata dal Comune di Aci Castello avverso la predetta determinazione conclusiva, ha acquisito, già al momento della sua adozione, una propria efficacia parimenti lesiva, atteso che mediante quest’ultima è stato rilevato, in autotutela, che “ permangono le criticità legate alla carenza documentale che era stata segnalata al Comune di Aci Castello con nota prot. n. 42705 del 17/06/2025 che hanno determinato il provvedimento di determinazione di conclusione della conferenza di servizi di cui alla nota prot. n. 45599 del 26/06/2025 ”;
(iii) il provvedimento conclusivo della procedura avviata dall’istanza di concessione demaniale marittima presentata dalla parte controinteressata, ossia l’Atto Formale n. 40/2025 Rep. n. 6815 del 22.07.2025 – notificato al Comune ricorrente a mezzo pec del 31.07.2025 – avente ad oggetto la concessione demaniale marittima rilasciata, ai sensi dell’art. 36 del Codice della Navigazione, dell’art. 9 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione e dell’art. 1 della L.R. 15/2005, a favore della società Terrammare s.r.l.s., ha valenza dichiarativa rispetto agli esiti della conferenza dei servizi;
(iv) la nota dell’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente del 9.09.2025 prot. n. 62378 – trasmessa al Comune ricorrente in pari data a mezzo pec – con la quale l’Amministrazione procedente ha disposto la “archiviazione” dell’istanza presentata dallo stesso Comune, ha valenza di “conferma” di una determinazione negativa già lesiva fin dal momento della sua adozione e successivamente confermata in sede di riesame.
Ne consegue, quindi, che, il presente ricorso, notificato in data 28.10.2025 e avente ad oggetto l’impugnazione di tutti gli atti sopra citati, sia da intendersi parzialmente tardivo, in quanto proposto oltre il termine decadenziale di sessanta giorni di cui all’art. 29 c.p.a., rispetto a:
(i) la determinazione conclusiva della conferenza di servizi prot. 45599 del 26.06.2025, avente già un contenuto immediatamente lesivo;
(ii) la nota prot. 47654 del 4.07.2025, parimenti dotata di immediata lesività;
(iii) la nota prot. n. 42705 del 17.06.2025, anch’essa impugnata tardivamente rispetto ai termini decadenziali ordinari.
A ciò consegue l’irricevibilità del ricorso rispetto all’impugnazione dei predetti atti.
Di converso, da tale irricevibilità discende l’inammissibilità per carenza di interesse dello stesso gravame rispetto all’impugnazione dell’Atto Formale n. 40/2025 Rep. n. 6815 del 22.07.2025, notificato al Comune ricorrente a mezzo pec del 31.07.2025 e della nota dell’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente del prot. n. 62378 del 9.09.2025 – nella parte in cui vengono mosse avverso tali atti censure in via derivata, i quali, conseguentemente, non costituiscono, sotto tale profilo, provvedimenti amministrativi autonomamente lesivi e impugnabili, atteso che le doglianze formulate in via derivata dalla parte ricorrente investono le precedenti manifestazioni del potere amministrativo regionale, che ne costituiscono il presupposto, rispetto a cui il ricorso è, come detto, tardivo.
Il ricorso risulta altresì inammissibile per carenza di interesse anche rispetto all’impugnazione della nota dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana – Area 2 Demanio Marittimo prot. n. 42705 del 17.06.2025, la quale, in quanto avente un contenuto di richiesta di integrazione documentale, assume una mera portata endoprocedimentale e, oltre ad essere stata parimenti impugnata tardivamente, risulta priva di efficacia lesiva.
10.3. L’impugnazione, invece, risulta tempestivamente proposta rispetto all’Atto Formale n. 40/2025, notificato in data 31.07.2025, e alla nota prot. 62378 del 9.09.2025, limitatamente alle censure con le quali viene rilevata la presunta illegittimità in via “autonoma” di tali atti, ossia non discendenti dalle asserite illegittimità che, secondo la prospettazione della parte ricorrente, viziano, a monte, la determinazione di conclusione negativa della conferenza di servizi.
Al provvedimento di archiviazione del 9.09.2025, peraltro, non può attribuirsi valenza di atto meramente confermativo, come sostenuto dalla parte controinteressata, in quanto avente ad oggetto una determinazione amministrativa assunta ad esito di un vaglio istruttorio successivo all’istanza di riesame dell’intero procedimento presentata dal Comune di Aci Castello mediante nota prot. n. 29351/2025 del 4.07.2025, “ non ritenendo congrue ” le motivazioni addotte in seno a tale istanza dallo stesso Ente comunale.
Si rammenta, infatti, che si è in presenza di un atto meramente confermativo ogni qual volta l'amministrazione rinvia per relationem a precedenti provvedimenti di analogo tenore senza aver compiuto preventivamente alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione (Cons. Stato, sez. V, 22 giugno 2018, n. 3867), perseguendo la sola funzione di illustrare all'interessato che la questione è stata già valutata con una precedente espressione provvedimentale di cui si opera un integrale richiamo. Di qui la non autonoma impugnabilità dell'atto confermativo che consiste in un sostanziale diniego di esercizio di riesame che ne esclude la natura provvedimentale (Cons. Stato, sez. IV, 3 giugno 2021, n. 4237; 29 marzo 2021, n. 2622).
Nel caso di specie, se pur succintamente, l’Amministrazione ragionale dà evidenza, mediante il suddetto provvedimento di archiviazione, di aver compiuto una “valutazione” delle ragioni poste a sostegno della richiesta di riesame, dando vita a una manifestazione provvedimentale suscettibile di essere gravata in via autonoma.
11. L’eccezione di inammissibilità per carenza di legittimazione a ricorrere e di interesse a ricorrere sollevata dalla stessa parte controinteressata è fuori fuoco.
11.1. La mancanza di un “... impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria (...)” ai fini della successiva esecuzione del progetto per il quale è stata presentata istanza di concessione demaniale marittima non ha alcuna incidenza sulla legittimazione processuale del Comune che abbia preso parte a una procedura comparativa in concorrenza finalizzata all’adozione di tale provvedimento amministrativo.
L’art. 191 del D.lgs. 267/2000, invero, prescrive l’obbligo del c.d. impegno di spesa ai fini dell’assunzione di obbligazioni economico-contabili, senza tuttavia limitare la legittimazione e il correlato intesse a impugnare un provvedimento pubblico da parte di un ente laddove tale manifestazione di un potere autoritativo – quale è da intendersi il rilascio di una concessione demaniale – abbia una diretta incidenza sui propri interessi pubblicistici. L’Amministrazione che agisce in giudizio, più propriamente, aziona la propria pretesa processuale in quanto portatrice di un interesse legittimo, evidentemente correlato al conseguimento del bene della vita (la concessione demaniale in argomento), e non quale soggetto contabile.
Il conseguimento della concessione demaniale, che la parte ricorrente ha ritenuto di poter raggiungere contestando, in giudizio, l’illegittimità della procedura amministrativa a cui essa si correla, è prodromico all’effettuazione delle “spese” scaturenti dalla successiva fase di esecuzione della concessione, la quale non può prescindere, in tale – secondo – momento dall’assunzione dell’impegno contabile richiesto dalla norma in argomento.
12. Quanto all’eccezione mediante la quale la parte controinteressata ha chiesto l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 12- bis del D.L. n. 68 del 2022, si osserva quanto segue.
12.1. Tale norma stabilisce, al comma 1, che “ Al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), qualora risulti, anche sulla base di quanto rappresentato dalle amministrazioni o dalle altre parti del giudizio, che il ricorso ha ad oggetto qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, in caso di accoglimento dell'istanza cautelare, il tribunale amministrativo regionale, con la medesima ordinanza, fissa la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza, disponendo altresì il deposito dei documenti necessari e l'acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti . (...)”.
Al successivo comma 4 la norma prevede che “ Sono parti necessarie dei giudizi disciplinati dal presente articolo le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per le quali si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato. Si applica l'articolo 49 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ”.
Orbene, i giudizi concernenti “ qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR ”, nell’ambito dei quali sono parti necessarie “ le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR ”, hanno ad oggetto le procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle c.d. opere PNRR, e non concernono, invece, opere, quale è quella oggetto dei presenti fatti di causa, per le quali un soggetto pubblico partecipante a una procedura comparativa indetta da un’altra amministrazione afferma, mediante il proprio atto di gravame, di aver ricevuto, relativamente, peraltro, ad altri progetti, “... plurimi ed ingenti finanziamenti (pari ad oltre 1,5 milioni di euro), anche a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ”.
Nel presente giudizio, infatti, ad essere contestato dalla parte ricorrente è il potere pubblico esercitato da un’Amministrazione regionale nell’ambito di un procedimento per il rilascio di una concessione demaniale marittima non riguardante una c.d. opera PNRR, il quale, quindi, si colloca al di fuori del perimetro di riferimento della disciplina prevista dal predetto art. 12- bis del D.L. 68/2022, avente ad oggetto la “ accelerazione dei giudizi amministrativi in materia di PNRR ”, la cui ratio è quella di “ consentire il rispetto dei termini previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ”, favorendo una contrazione dei termini processuali con riguardo a vicende giudiziali concernenti la realizzazione di “opere” finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e non il rilascio di un C.D.M. richiesta da un privato, rispetto a cui un soggetto pubblico ha presentato domanda in concorrenza.
Da ciò discende, conseguentemente, che le “ amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR ”, le quali, ai sensi dell’art. 1, co. 4, lett. l), del d.l. 77/2021, conv. in l. 77/2021, sono i “ Ministeri e le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri responsabili dell’attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR ”, non sono da considerarsi parti necessarie nel presente procedimento, non dovendosi disporre nei lori confronti l’integrazione del contraddittorio.
13. Parimenti priva di pregio è l’eccezione formulata, in ultimo, dalla parte controinteressata in occasione dell’udienza pubblica fissata per la trattazione dell’odierno ricorso.
13.1. La parte ricorrente, invero, ha espressamente gravato, come già sopra evidenziato dal Collegio, l’Atto Formale n. 40/2025, di cui è stato chiesto l’annullamento, come si evince, in modo chiaro, dall’atto introduttivo del giudizio.
Non vi è ragione di ritenere, di conseguenza, che il Comune ricorrente abbia “omesso”, incorrendo in una decadenza processuale, di impugnare tale atto, come invece sostenuto dalla parte controinteressata.
14. Ferma la parziale irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso rispetto agli atti impugnati limitatamente in considerazione delle ragioni sopra esposte, quest’ultimo, nel merito, risulta comunque infondato.
15. Il primo motivo di ricorso non può essere favorevolmente apprezzato dal Collegio.
15.1. Risulta utile, ai fini di un’adeguata trattazione della doglianza, ripercorrere, sinteticamente, l’iter procedimentale che ha condotto all’adozione degli atti qui impugnati.
Dopo l’avvenuta indizione della conferenza di servizi a seguito della presentazione delle due istanze di concessione demaniale, l’Autorità regionale procedente ha disposto, con prot. n. 6942 del 5.02.2025, la sospensione della conferenza fino all’acquisizione della V.Inc.A per entrambi i soggetti istanti.
Con prot. n. 42705 del 17.06.2025 lo stesso Assessorato ha richiesto al Comune di Aci Castello, al fine di poter formulare la determinazione di conclusione della conferenza di servizi, entro sette giorni, “... la documentazione probante relativa all’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Soprintendenza BB.CC.AA., la richiesta di V.Inc.A tramite il portale Valutazioni Ambientali della Regione Siciliana e al deposito presso l’Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ”.
Con nota prot. 45068 del 25.06.2025 il Comune odierno ricorrente ha ottemperato alla suddetta richiesta trasmettendo i seguenti atti: l’autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza prot. 20230138730 del 20.04.2023; la richiesta di V.Inc.A e la correlata documentazione; il deposito presso l’Archivio Informatico Nazionale delle opere pubbliche. L’Ente locale ha altresì precisato di aver ricevuto la comunicazione di “non positività” per il Livello I Screening di incidenza ambientale e di aver richiesto l’attivazione della valutazione di incidenza per il Livello II, rimanendo in attesa della sua relativa conclusione.
Alla luce di tali interlocuzioni procedimentali, con nota prot. 45559 del 26.06.2025 l’Amministrazione regionale procedente ha adottato la determinazione di conclusione negativa della conferenza di servizi rispetto all’istanza del Comune di Aci Castello evidenziando, in modo plurimotivato, che quest’ultimo “... ha trasmesso la documentazione richiesta con la suddetta nota e dalla quale si evince che le richieste di parere e/o autorizzazione formulate ai vari Enti coinvolti nella conferenza di servizi non riguardano interventi sulla pertinenza demaniale e l'area antistante richiesta in concessione dalla società Terrammare s.r.l.s., bensì fanno riferimento ad un progetto per la realizzazione di diversi solarium lungo il litorale comunale di cui uno in prossimità dell'area richiesta dalla società stessa, in difformità dall’istanza n. 14038 del 12/01/2024 inoltrata sul portale del Demanio Marittimo ed inoltre, nella suddetta nota, si allega una Autorizzazione Paesaggistica rilasciata il 20/04/2023 nella quale si fa riferimento, oltre all’istallazione di solarium nelle aree di Aci Castello, Aci Trezza e Cannizzaro, anche di un intervento che prevedeva l’istallazione, la manutenzione e lo smontaggio di opere provvisionali per la sola stagione balneare 2023 ”.
Con nota prot. 45960 del 27.06.2025 (successiva alla predetta determinazione conclusiva), lo stesso Comune, rilevando di aver trasmesso per mero errore un’autorizzazione paesaggistica afferente ad un altro progetto esecutivo, ha trasmesso l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Soprintendenza ai Beni culturali e ambientali di Catania in riferimento al progetto relativo alla propria istanza in concorrenza.
Mediante prot. n. 47342 del 3.07.2025 il Comune ha chiesto l’annullamento in autotutela della determinazione conclusiva della conferenza di servizi.
Con prot. n. 47651 del 4.07.2025, in riscontro alla suddetta richiesta, l’Ente procedente ha rilevato che lo stesso Comune avesse “... trasmesso la documentazione richiesta, allegando pareri e/o autorizzazioni rilasciate dai vari Enti coinvolti nella conferenza di servizi, non riguardante il progetto relativo all’istanza presentata sul Portale Demanio Marittimo n. 14038 del 12/01/2024 in concorrenza con la società Terrammare s.r.l.s. bensì porzione di pareri inerenti la concessione in argomento ”.
Precisandosi che “... i suddetti pareri fanno riferimento ad un progetto per la realizzazione di diversi solarium lungo il litorale comunale di cui uno in prossimità dell'area richiesta dalla società stessa, in difformità dall’istanza inoltrata sul Portale del Demanio ”, l’Autorità regionale ha specificato che:
(i) il parere favorevole della Soprintendenza del Mare di cui al prot. n. 3868 del 21.10.2024, di cui viene fatto menzione nella predetta istanza di annullamento in autotutela, riguardasse «… la realizzazione di tre solarium di area compresa fra i 120 mq e i 200 mq, composti da elementi modulari in acciaio zincato poggiati direttamente sul fondale marino, nelle località "Lido Aci Castello" in via del Porto, "lungomare dei Ciclopi" nei pressi di Piazza Campo Fiorito e nel Lungomare G. Pezzana tra lido "La Risacca" e lido "Acquarius" »;
(ii) l’attestazione di deposito del progetto espressa dall'Ufficio del Genio civile con nota prot. n. 20230021909 del 14.03.2023, parimenti richiamata dal Comune, riguardasse il “ Progetto esecutivo per la realizzazione di solarium lungo la costa del territorio comunale in Aci Castello, Aci Trezza e Cannizzaro ”, ossia un progetto avente data antecedente all’indizione della conferenza di servizi e, quindi, difforme da quello oggetto dell’istanza in concorrenza presentata dal Comune;
(iii) la V.Inc.A fosse concernente la realizzazione di più solarium lungo il litorale comunale.
Sulla scorta di tali rilievi l’Assessorato ha quindi ritenuto che permanessero “... le criticità legate alla carenza documentale che era stata segnalata al Comune di Aci Castello con nota prot. n. 42705 del 17/06/2025 che hanno determinato il provvedimento di determinazione di conclusione della conferenza di servizi di cui alla nota prot. n. 45599 del 26/06/2025 ”.
Con prot. 48212 del 7.07.2025 il Comune di Aci Castello ha richiesto “ formalmente il riesame dell’intero procedimento ” rappresentando, per la prima volta, in riferimento all’istanza di concessione n. 11343 del 14.04.2023 presentata dalla società Terrammare s.r.l.s., le seguenti criticità:
- viene evidenziato “... che in corrispondenza dell’accesso al mare, tramite passerella, non sono stati rispettati i 100 metri di distanza dal molo, come richiesto dalla normativa regionale e nazionale in materia di concessioni demaniali marittime e alle disposizioni applicabili nella Regione Siciliana per la tutela e fruizione delle aree demaniali, così come dettato in ultimo dall’Ordinanza n.19 emessa in data 16/05/2025 dalla Capitaneria di Porto di Catania, all’art.7, che stabilisce il divieto di balneazione all’interno dei porti e fino a 100 metri misurati dall’imboccatura e dai fanali di ingresso in tutte le direzioni, pertanto il mancato rispetto della distanza minima è un elemento che pregiudica la validità e la legittimità dell'intero procedimento; all’uopo, si produce planimetria dalla quale si evince che l’immissione diretta per la fruizione del mare, così come emerge dalla richiesta formulata da parte della ditta Terrammare s.r.l.s., è all’interno dei 100 m dalla bocca del Porto, in spregio al divieto di balneazione sancito dall’Ordinanza della Capitaneria di Porto n.19/2025 ”;
- si asserisce che l’Assessorato avrebbe dovuto acquisire “... tutti i pareri rilasciati dalle amministrazioni competenti in materia di tutela ambientale, paesaggistica e territoriale e la corretta valutazione della compatibilità del progetto con tali vincoli, come anche espresso nella nota prot.6942 del 05/02/2025 del Demanio marittimo, relativa alla sospensione dei termini di conclusione della Conferenza dei Servizi (...)”, rilevandosi che la società controinteressata non avesse richiesto la V.Inc.A di II livello, contrariamente a quanto fatto dal Comune ricorrente in riferimento alla propria istanza.
La suddetta istanza di riesame dell’intero procedimento è stata seguita dall’adozione della C.D.M. n. 40/2025 rep n. 6815 del 22.07.2025 in favore della società controinteressata e dall’archiviazione dell’istanza presentata dal Comune di Acicastello mediante nota prot. n. 62378 del 9.09.2025.
15.2. Ebbene, la condotta procedimentale tenuta dall’Amministrazione regionale procedente, ad avviso di questo Collegio, non può ritenersi affetta dai vizi di illegittimità dedotti dalla parte che ricorre in giudizio.
Il Comune di Aci Castello, invero, non può dolersi che i pareri e i nulla osta forniti all’Amministrazione procedente durante il corso della conferenza di servizi, sebbene materialmente relativi a un progetto esecutivo differente da quello oggetto della propria istanza in concorrenza, dovessero esser fatti propri dall’Assessorato in quanto afferenti a un’area demaniale e a una ipotesi progettuale parzialmente (o anche in buona parte) sovrapponibili a quanto riportato nella suddetta istanza.
Parimenti, non può ritenersi che, a fronte di tali riscontrate difformità – delle quali viene data adeguata evidenza, dapprima, nella determinazione di conclusione negativa della conferenza, e, in seguito, in maniera più analitica, nel riscontro fornito mediante nota prot. n. 47651 del 4.07.2025 a seguito dell’istanza di annullamento in autotutela – l’Assessorato regionale fosse tenuto a consentire al Comune istante una “integrazione” o un’eventuale “rinnovazione” di tutti gli atti di assenso richiesti in seno alla procedura, ai fini di una fattiva collaborazione in favore dell’Ente locale.
La richiesta di integrazioni documentali, infatti, non può essere utilizzata per supplire a carenze sostanziali del quadro progettuale inerente all’istanza di una concessione demaniale, né può tradursi in un meccanismo astrattamente idoneo a determinare un sensibile, e, per certi veri, ingiustificato rallentamento del procedimento.
Nei procedimenti amministrativi in cui vengono in evidenza interessi di natura pubblicistica, ai quali deve evidentemente ascriversi la procedura per la concessione di un bene demaniale – la quale viene rilasciata “ compatibilmente con le esigenze del pubblico uso ”, come richiesto dall’art. 36 del Codice della Navigazione – il principio di autoresponsabilità impone ai soggetti che concorrono al conseguimento del bene della vita la presentazione di istanze e di documenti che risultino conformi a quanto richiesto, consentendo ai competenti organi preposti di esprimersi con altrettanto rigore e convinzione.
Il ricorso al soccorso istruttorio incontra, quindi, un limite nel suddetto principio di autoresponsabilità del proponente, il quale è tenuto a fornire, sin dall'avvio del procedimento, tutti gli elementi necessari a consentire una compiuta valutazione del proprio intervento progettuale.
Ne consegue che talune lacune documentali di carattere sostanziale non risultano emendabili mediante successive integrazioni, né è possibile ipotizzare che un ente procedente – una volta riscontrata una o più difformità aventi natura sostanziale – sia tenuto a formulare ulteriori richieste integrative al fine di colmare eventuali lacune di una delle parti del procedimento così da dare attuazione piena al contraddittorio procedimentale o ai principi di leale collaborazione, trasparenza e non discriminazione dell'azione amministrativa.
Non può trascurarsi che una simile condotta, oltre a risultare oltremodo protettiva degli interessi dei soggetti istanti – ai quali deve esser richiesto un peculiare sforzo di diligenza qualificata alla luce della natura degli interessi in gioco e del grado di attenzione richiesto – finirebbe, al contrario, per vanificare le esigenze di par condicio che debbono essere assicurate in una procedura competitiva quale è quella che scaturisce dal “concorso di più domande di concessione” di cui all’art. 37 del Codice della Navigazione, ove deve essere garantita, evidentemente, la parità delle armi a tutti i soggetti concorrenti.
Accedendo alla tesi della parte ricorrente è di tutta evidenza, ad avviso di questo organo giudicante, che un’eventuale (e ulteriore) richiesta integrativa rivolta dall’Assessorato procedente al Comune di Aci Castello – avente ad oggetto una “integrazione” dei pareri e dei nulla osta forniti da quest’ultimo limitatamente a una porzione (in quanto sovrapponibile ad altro e separato progetto) dell’area progettuale relativa alla propria istanza – avrebbe sortito un inevitabile aggravamento del procedimento, peraltro in danno del soggetto istante parimenti coinvolto nella procedura e interessato, anche, a una sua celere definizione.
La richiesta di integrazione comunicata al Comune in data 17.06.2025, puntualmente riscontrata – rispetto a quanto ivi espressamente richiesto – dal predetto Ente comunale, risulta compatibile con la determinazione negativa con la quale l’Assessorato rileva che “ con nota prot. n. 45068 del 25.06.2025 il Comune di Aci Castello ha trasmesso la documentazione richiesta con la suddetta nota e dalla quale si evince che le richieste di parere e/o autorizzazione formulate ai vari Enti coinvolti nella conferenza di servizi non riguardano interventi sulla pertinenza demaniale e l'area antistante richiesta in concessione dalla società Terrammare s.r.l.s., bensì fanno riferimento ad un progetto per la realizzazione di diversi solarium lungo il litorale comunale di cui uno in prossimità dell'area richiesta dalla società stessa, in difformità dall’istanza n. 14038 del 12/01/2024 inoltrata sul portale del Demanio Marittimo ”.
La difformità tra il progetto per il quale erano già stati ottenuti dal Comune ricorrente i necessari pareri e nulla osta, da un lato, e il progetto oggetto della propria istanza in concorrenza n. 14038 del 12.01.2024, dall’altro – la quale non viene smentita, peraltro, dalla stessa parte ricorrente, la quale, sia nell’istanza di annullamento in autotutela del 3.07.2025, che nel presente giudizio, evidenzia che gli atti di assenso già ottenuti dalle amministrazioni dovessero essere valorizzati, a suo dire, “... per la porzione di parere inerente la concessione in argomento ” (cfr. prot. 47342 del 3.07.2025, in atti) – costituisce una evidenza certa a fronte della quale non può essere invocata la mancata applicazione del soccorso istruttorio di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), della L. 241/1990, che non opera a fronte di carenze documentali che, come nel caso di specie, concernono atti che non possono essere ritenuti preesistenti al termine di presentazione della documentazione richiesta.
15.3. Deve escludersi, per altro profilo, che la condotta dell’Amministrazione procedente risulti censurabile per contraddittorietà o disparità di trattamento con specifico riguardo all’avvenuta sospensione del procedimento disposta con prot. n. 6942 del 5.02.2025 al fine di attendere la conclusione della procedura di V.Inc.A di I livello, la quale, invece, non è stata parimenti disposta, in seguito, al fine di ottenere i pareri e i nulla osta difformi o mancanti in favore del Comune.
La suddetta sospensione, invero, è stata approntata nell’interesse di entrambe le parti istanti (come si legge nella nota e nella determinazione conclusiva della conferenza, ove si fa richiamo all’acquisizione “dei pareri ambientali”) ed è stata seguita:
- dall’adozione del D.D.G. n. 819 del 10.06.2025, con il quale è stato concluso con parere positivo il procedimento di V.Inc.A - Livello I per il progetto presentato dalla società controinteressata;
- dalla comunicazione, da parte del Comune, in data 25.06.2025, della valutazione di “non positività” per il Livello I avvenuta in data 26.09.2023 (peraltro in data antecedente alla presentazione dell’istanza in concorrenza, a riprova che essa attenesse ad un altro elaborato progettuale), di cui lo stesso Ente locale ha avuto contezza con nota prot. 8881 del 28.02.2025.
Non vi è ragione di ritenere, pertanto, che, la stessa sospensione dovesse essere disposta anche a fronte delle molteplici carenze documentali riscontrate dall’Assessorato in ordine agli atti di assenso richiesti al Comune di Aci Castello. In tal caso, invero, non si è trattato di attendere la conclusione del necessario sub-procedimento di valutazione ambientale, ma, piuttosto, l’Amministrazione regionale, previa verifica degli atti di assenso prodotti in seno alla procedura dal Comune, ha preso atto della loro non “attinenza” rispetto all’ipotesi progettuale oggetto dell’istanza.
Le due fattispecie, quindi, non risultano tra di esse comparabili o sovrapponibili.
15.4. Anche la censura con la quale si lamenta una presunta modifica dell’apparato motivazionale mediante cui l’Assessorato, dapprima, ha adottato la determinazione di conclusione negativa della conferenza di servizi rispetto all’istanza del Comune ricorrente e, in seguito, ha respinto l’istanza di annullamento in autotutela e ha disposto l’archiviazione dell’istanza non coglie nel segno.
La determinazione conclusiva, la quale peraltro fa seguito alla richiesta di integrazione documentale del 17.06.2025 ove vengono menzionati gli atti di assenso di cui l’Amministrazione regionale era allora in possesso (e richiamati anche dallo stesso Comune all’interno dell’istanza di annullamento in autotutela protocollata il 3.07.2025), individua, chiaramente, le ragioni poste a fondamento della stessa, evidenziando, in particolare, che le “ richieste di parere e/o autorizzazione formulate ai vari Enti coinvolti nella conferenza di servizi non riguardano interventi sulla pertinenza demaniale e l'area antistante richiesta in concessione dalla società Terrammare s.r.l.s., bensì fanno riferimento ad un progetto per la realizzazione di diversi solarium lungo il litorale comunale di cui uno in prossimità dell'area richiesta dalla società stessa, in difformità dall’istanza n. 14038 del 12/01/2024 inoltrata sul portale del Demanio Marittimo ”, la quale, già atomisticamente considerata, rappresenta un’argomentazione autosufficiente per giustificare la reiezione dell’istanza.
Mediante la successiva nota prot. 47651 del 4.07.2025, con la quale è stata riscontrata la richiesta di annullamento in autotutela pervenuta dall’Ente locale, l’Assessorato richiama espressamente la suddetta motivazione, evidenziando che i pareri forniti dal Comune “... fanno riferimento ad un progetto per la realizzazione di diversi solarium lungo il litorale comunale di cui uno in prossimità dell'area richiesta dalla società stessa, in difformità dall’istanza inoltrata sul Portale del Demanio ”.
Entrando “... nel merito delle autorizzazioni citate nella nota comunale di richiesta annullamento del provvedimento, prot. n. 28846/2025 del 02/07/2025 ”, evidentemente al preciso fine di dare esaustivo riscontro al Comune, vengono riportate in maniera precisa le singole criticità già rilevate in precedenza, confermando che “... permangono le criticità legate alla carenza documentale che era stata segnalata al Comune di Aci Castello con nota prot. n. 42705 del 17/06/2025 che hanno determinato il provvedimento di determinazione di conclusione della conferenza di servizi di cui alla nota prot. n. 45599 del 26/06/2025 ”.
Con la definitiva nota prot. 62378 del 9.09.2025, di archiviazione della predetta istanza, l’Ente regionale procedente si è infine limitato a rilevare di non ritenere “... congrue le motivazioni addotte da codesto Comune di Aci Castello ” nelle controdeduzioni con le quali era stato chiesto il riesame dell’intero procedimento.
Non sussiste, conseguentemente, alcuna indebita integrazione motivazionale della prima determinazione negativa, venendo meno l’asserita violazione dell’art. 10- bis della L. 241/1990, così come dedotta dalla parte ricorrente, né può affermarsi che vi sia una incoerenza tra le singole argomentazioni esposte dall’Ente procedente, dapprima, con la determinazione di conclusione negativa, e, in seguito, con la nota di riscontro all’istanza di annullamento in autotutela.
Non rileva, a tal riguardo, che nella determinazione di conclusione negativa l’Amministrazione regionale avesse altresì fatto richiamo, quale ulteriore capo motivazionale, all’allegazione, da parte del Comune, in data 25.06.2025, della “ Autorizzazione Paesaggistica rilasciata il 20/04/2023 nella quale si fa riferimento, oltre all’istallazione di solarium nelle aree di Aci Castello, Aci Trezza e Cannizzaro, anche di un intervento che prevedeva l’istallazione, la manutenzione e lo smontaggio di opere provvisionali per la sola stagione balneare 2023 ”.
Tale capo motivazionale non costituisce l’elemento centrale su cui si erge la determinazione contestata (a dispetto da quanto sostenuto dalla parte ricorrente) e, in quanto scaturito da un refuso causato dallo stesso Comune, non è stato opportunamente riprodotto nelle successive determinazioni sopra riportate, assunte in sede di autotutela.
15.5. Quanto alle censure sollevate in via “autonoma” avverso l’Atto Formale n. 40/2025 e la nota prot. n. 62378 del 9.09.2025, il ricorso, il quale – come sopra appurato – non viene scalfito dalle eccezioni di rito formulate dalla parte controinteressata, è infondato.
15.5.1. Una volta escluso che l’Amministrazione regionale sia rimasta, rispetto all’ulteriore richiesta di riesame, “silente”, come invece asserisce la parte ricorrente, si rammenta che, secondo quanto previsto dall’art. 20, comma 2, della L.R. 7/2019, “ Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, purché abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui al comma 3 dell'articolo 19, alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini ”.
Ebbene, sotto un primo profilo, si evidenzia che la richiesta presentata con prot. 48212 del 7.07.2025, con la quale il Comune di Aci Castello ha richiesto “ formalmente il riesame dell’intero procedimento ”, e volta a censurare, nel merito, unicamente la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi in favore della società controinteressata, risulterebbe priva di effetti laddove risultasse che essa sia stata presentata dall’Ente comunale nelle vesti di amministrazione partecipante ai lavori della conferenza. Quest’ultima, invero, con nota prot. n. 81404 del 20.11.2024 ha comunicato all’Assessorato “... di non esprimere parere ” in merito all’istanza della società alla luce del “... potenziale conflitto di interesse trattandosi di procedura in concorrenza ” (cfr. prot. n. 45559 del 26.06.2025 di determinazione di conclusione della conferenza dei servizi). Non avendo preso parte ai lavori nelle vesti di amministrazione partecipante, l’Ente comunale non può quindi dolersi dell’esito della conferenza attivando i propri poteri di sollecitazione del potere di autotutela.
Ove, invece, si ritenesse che tale istanza sia stata presentata dall’Ente nella esclusiva qualità di partecipante alla procedura in concorrenza, costituisce jus receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale “... in caso di presentazione di istanza di autotutela, l'amministrazione non ha l'obbligo di pronunciarsi in maniera esplicita in quanto l'esercizio della relativa potestà costituisce una manifestazione tipica della discrezionalità amministrativa, di cui è titolare in via esclusiva l'amministrazione per la tutela dell'interesse pubblico; non è quindi configurabile un obbligo di provvedere a fronte di istanze di riesame di atti precedentemente emanati, conseguente alla natura officiosa e ampiamente discrezionale, soprattutto nell'an, del potere di autotutela e al fatto che, rispetto all'esercizio di tale potere, il privato può avanzare solo mere sollecitazioni o segnalazioni prive di valore giuridicamente cogente ” ( ex multis , Cons. Stato, sez. IV, 22 settembre 2025, n. 7445; Cons. Stato, sez. IV, 21 maggio 2024 n. 4518; Cons. Stato, sez. V, 9 gennaio 2024 n. 301; Cons. Stato, sez. VI, 6 aprile 2022 n. 2564).
Ne discende che, anche sotto tale profilo, l’Amministrazione regionale procedente non fosse tenuta a respingere in modo circostanziato e motivato la suddetta istanza di riesame dell’intero procedimento presentata dal Comune qui ricorrente.
15.5.2. L’ultima censura con la quale si lamenta l’illegittimità in via autonoma dell’Atto Formale n. 40/2025, avente ad oggetto la concessione demaniale marittima rilasciata in favore della controinteressata, non coglie nel segno.
Come sopra rilevato, alla presentazione delle due istanze (quella della controinteressata e quella in concorrenza del Comune di Aci Castello) ha fatto seguito l’indizione di una conferenza di servizi la quale è stata definita da due separati provvedimenti definitivi: i) il rilascio della C.D.M. in favore della controinteressata, il quale ha fatto seguito alla determinazione di conclusione positiva della conferenza rispetto all’istanza presentata da quest’ultima; ii) l’archiviazione dell’istanza in concorrenza presentata dal Comune, che ha fatto seguito alla determinazione di conclusione negativa adottata rispetto ad esso ad esito dei lavori della medesima conferenza.
Ne consegue che entrambe le istanze abbiano opportunamente seguito due binari provvedimentali differenti e che l’adozione della C.D.M. in favore della società controinteressata sia legittimamente avvenuta in data antecedente a quella in cui è stato adottato il suddetto provvedimento di archiviazione.
La determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi, infatti, non è stata seguita da una sollecitazione dell’esercizio del potere di autotutela pervenuta da una delle amministrazioni partecipanti ai lavori della conferenza – secondo quanto già sopra esposto – e, pertanto, senza subire interferenza alcuna dalla presentazione della richiesta di “riesame” dell’intero procedimento presentata dal Comune di Aci Castello, è stata opportunamente seguita, in data 22.07.2025, ossia dopo la definizione dell’istanza di annullamento in autotutela presentata dallo stesso Comune il 3.07.2025 (l’unica, eventualmente, a poter incidere sull’esito iniziale, laddove fossero state accolte le ragioni poste a suo fondamento), dall’adozione della C.D.M. mediante Atto Formale n. 40/2025.
16. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
16.1. Appurato che l’Amministrazione regionale procedente abbia correttamente ritenuto di archiviare l’istanza in concorrenza presentata dal Comune di Aci Castello, deve escludersi, contrariamente a quanto dedotto dalla parte ricorrente, che la condotta amministrativa dell’Ente regionale abbia dato luogo a una violazione dell’art. 37 del Codice della Navigazione e dell’art. 18 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione in quanto, come afferma la parte, si sarebbe dato luogo a un “ingiusto sacrificio” dell’interesse pubblico primario che l’Amministrazione è tenuta a perseguire.
Il predetto art. 37, in particolare, attribuisce all’Ente procedente una importante discrezionalità in ordine alla scelta del richiedente che “... che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico ”.
L’esercizio di tale discrezionalità, che implica uno scrutinio nel merito delle istanze in concorrenza, presuppone, evidentemente, che l’Amministrazione disponga di tutta la documentazione e, soprattutto, di tutti gli atti di assenso necessari per poter procedere a una comparazione tra le proposte progettuali.
Nella fattispecie in esame tale valutazione comparativa non ha potuto avere luogo alla luce delle riscontrate carenze e difformità attinenti alla proposta del Comune qui ricorrente, le quali, in quanto legittimamente accertate dall’Assessorato regionale per le ragioni esposte nell’ambito della trattazione del primo motivo di ricorso, hanno impedito, correttamente, ogni ultronea analisi comparativa preordinata a verificare, nel merito, quale progetto esecutivo rispondesse a un “ più rilevante interesse pubblico ”.
17. Tenuto conto di quanto sopra esposto e alla luce della produzione documentale da parte delle Amministrazioni resistenti, il Collegio ritiene di non dover dare seguito alla richiesta istruttoria presentata dalla parte controinteressata, in quanto non utile a fini del decidere.
18. Per tutto quanto sopra esposto e considerato il ricorso, quindi, è da ritenersi:
(i) in parte irricevibile per tardività limitatamente all’impugnazione dei seguenti atti: 1) la nota prot. n. 45599 del 26.06.2025 di comunicazione della determinazione di conclusione della conferenza di servizi indetta dall’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente; 2) la nota dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente prot. n. 47651 del 4.07.2025 di riscontro all’istanza di annullamento in autotutela presentata dal Comune in data 2.07.2025;
(ii) in parte inammissibile per carenza di interesse rispetto ai seguenti atti: 1) la nota dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente prot. n. 62378 del 9.09.2025, con la quale è stata disposta l’archiviazione dell’istanza prot. n. 14038 presentata dal Comune di Aci Castello in data 12.01.2024, limitatamente alle censure formulate in via derivata e scaturenti dall’impugnazione degli atti di cui al punto (i); 2) l’Atto Formale n. 40/2025, notificato al Comune ricorrente a mezzo pec del 31.07.2025, in uno alla nota di trasmissione prot. n. 55118/2025, avente ad oggetto la concessione demaniale marittima rilasciata in favore della società Terrammare s.r.l.s., limitatamente alle censure formulate in via derivata e scaturenti dall’impugnazione degli atti di cui al punto (i); 3) la nota dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente prot. n. 42705 del 17.06.2025, di richiesta di integrazione documentale, in quanto atto endoprocedimentale non lesivo;
(iii) infondato quanto alle censure formulate in via autonoma avverso la nota prot. n. 62378 del 9.09.2025 e l’Atto Formale n. 40/2025, rispetto a cui il ricorso è invece ricevibile e ammissibile.
19. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile, in parte inammissibile e in parte infondato, come da motivazione.
Condanna la parte ricorrente, al pagamento, in favore delle Amministrazioni resistenti e della parte controinteressata, della somma a titolo di spese di giudizio che liquida in € 4.000,00 (euro quattromila/00), oltre oneri accessori come per legge, da ripartirsi come segue: 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri accessori così come per legge, in favore delle Amministrazioni resistenti; € 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri accessori così come per legge, in favore della parte controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AU TO, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
FR RA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR RA | AU TO |
IL SEGRETARIO