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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/02/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02 - Seconda Sezione Civile nella persona del giudice on. Liliana Anselmo ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di 1° grado iscritta al N° R.G.C.A. 14485/2022, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. RINDORI Emanuele e Parte_1 dall'Avv. ZANELLI QUARANTINI Agostino
-attore- contro
, in persona del p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avv. Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Via
[...] CP_1
Fiesolana nr. 5, contumace
-convenuti-
OGGETTO: Decadenza alloggio popolare
Conclusioni
Per Voglia il Tribunale di Firenze, previa disapplicazione e/o annullamento della Pt_1
Determina Dirigenziale nr. 2020/DD/00359 del 17.1.2020 e della nota prot. 24421 del 22.1.2019
e di quella prot. N. 270592 del 14.8.2019 e/o previa, ove occorrendo, rimessione alla Corte
Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 40 comma 2° della L.R. Toscana del
2.1.2019 per violazione dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità di cui all'art. 3 Cost., IN TESI accertare e dichiarare il diritto dell'attore a permanere nell'assegnazione dell'alloggio E.R.P. di Viale
Guidoni nr. 6; IN SUBORDINE accertare e dichiarare il diritto dell'attore a subire gli effetti della misura più favorevole ossia la rideterminazione del canone di locazione in forza dell'art. 40 comma 2° della citata legge;
con vittoria di spese di lite.
Per il Rigettare le domande attrici;
con vittoria di spese di lite. CP_4
Esposizione dei Fatti Il Sig. è assegnatario dell'alloggio E.R.P. (Edilizia Parte_1
Residenziale Pubblica) sito in Via Alessandro GUIDONI nr. 6 int. Nr. 23 (cod. CP_1 alloggio che conduce in locazione. P.IVA_1
In data 29.10.2018, con nota prot. N. 342895, (Ente Gestore per il CP_5
Comune di degli immobili E.R.P.) comunicava al Servizio Casa del Comune di CP_1
gli esiti della verifica del mantenimento dei requisiti reddituali di assegnazione di CP_1 cui all'art. 35, comma 2, lett. m) della L.R.T. n° 96/1996, come modificata dalla L.R.T.
n°41/2015, in esito ai quali risultava aver superato il limite di 33.000 euro Pt_1 previsto per il mantenimento dei requisiti per proseguire nell'assegnazione dell'alloggio nel biennio 2016/2018. In particolare, risultava che nel 2016 il Valore ISEE riferibile a ra di euro 39.740,00, mentre nel 2018 era quello di euro 39.661. Pt_1
Il Servizio Casa del Comune di , in data 22 gennaio 2019 con nota prot. CP_1
24421, comunicava a l'avvio del procedimento per la decadenza Pt_1 dall'assegnazione dell'alloggio per superamento del limite di reddito relativo al biennio
2016/2018.
In data 24 gennaio 2019 entrava in vigore la L.R.T. n° 2 del 2 gennaio 2019 che abrogava e sostituiva la L.R.T. n°96/1996 e stabiliva che per la verifica dei requisiti di mantenimento del diritto all'assegnazione di alloggio E.R.P. sarebbe stata utilizzata la
D.S.U. (Dichiarazione Sostitutiva Unica - documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare) per ottenere la certificazione ISEE.
Con PEC del 14 aprile 2019 presentava controdeduzioni per chiedere Pt_1
l'archiviazione del procedimento di decadenza avviato il 22.1.2019 in quanto il provvedimento di decadenza avrebbe dovuto essere adottato in conformità ai criteri previsti dall'art. 38 della nuova legge.
In risposta a tale missiva, il Servizio Casa inviava a la nota prot. N. Pt_1
270592 del 14 agosto 2019 con cui comunicava l'avvio del nuovo procedimento di decadenza dall'assegnazione di alloggio E.R.P. per superamento dei requisiti di permanenza in relazione alla situazione economica equivalente (ISEE) e alla somma del patrimonio mobiliare e immobiliare secondo le disposizioni della L.R.T. n°2/2019, art. 38, comma 3, lett. n) e p).
In particolare, dal nuovo accertamento condotto dal Comune di , previo CP_1 accesso alla banca dati INPS, emergeva che l'Indicatore Situazione Economica
Equivalente (ISEE) risultante dalla D.S.U. relativa all'anno 2019 (redatta il 7.3.2019 con
2 validità fino al 31.12.2019) era di euro 39.257,60, maggiore del limite di euro 36.151,98 previsto dalla lettera n) della L.R.T. n. 2/2019; a tale risultato l'INPS era giunta tenendo in considerazione l'Indicatore Situazione Reddituale ISR (pari ad euro 9.644), il patrimonio mobiliare (pari ad euro 29.908 – euro 6000 = euro 23.908) ed il valore del patrimonio immobiliare (pari ad euro 124.160,00); inoltre, con riferimento alla verifica del valore del patrimonio complessivo di cui alla lettera p) del terzo comma dell'art. 38, al CP_6
risultava un valore pari ad euro 154.068,00, superiore al limite di euro 100.000,oo.
[...] presentava il 18.09.2019 nuove controdeduzioni rilevando che il Pt_1 procedimento di decadenza era stato avviato in contrasto con quanto previsto dall'art. 38 comma 2° L.R. Toscana nr. 2/2019, ovvero senza considerare i criteri elaborati dall'Assemblea L.O.D.E. (all'epoca ancora non elaborati).
Le deduzioni non venivano ritenute dal Comune di in grado di elidere CP_1 quanto accertato nella situazione patrimoniale di per cui veniva adottato il Pt_1 provvedimento dirigenziale nr. 00359 del 17.1.2020, con la quale la Direzione Servizi
Sociali, P.O. Sostegno all'abitazione del Comune di dichiarava CP_1 Pt_1 decaduto dall'assegnazione dell'alloggio e, pertanto, dichiarava risolto di diritto il contratto di locazione, intimando il rilascio dell'alloggio entro 12 mesi dal provvedimento di decadenza. presentava ricorso presso il per sentir annullare la Pt_1 CP_7
Determina Dirigenziale nr 2020/DD/00359 del 17.1.2020 ritenendo:
1---la violazione dell'art. 38 della L.R.T. nr. 2/2019; tale norma prevede che i controlli effettuati dal Comune sui requisiti di permanenza dell'assegnazione debbano effettuarsi nel rispetto dei criteri stabiliti dall'Assemblea L.O.D.E. (Livello Ottimale Di
Esercizio) della Toscana Centro, come previsto dal comma 2° dell'art. 38 legge citata, elaborati proprio per consentire un'armonizzazione delle procedure di gestione alle peculiarità del tessuto sociale e alle esigenze abitative concrete del territorio;
Pt_1 ritiene che relativamente al suo caso il non abbia affatto considerato Controparte_6 detti criteri e che quanto replicato dal a riguardo (per cui tali criteri sarebbero CP_6 operativi solo nei casi di controlli straordinari di cui al secondo comma dell'art. 38 L.R.T. cit.) non sia conforme a legge;
2---l'errata interpretazione che il ha operato con riferimento alle lett. n)1 CP_6
[ritenendo superato il limite reddituale in base ad un'attestazione ISEE 2019 nonostante che il patrimonio mobiliare di osse di euro 29.908,00, al lordo della detrazione Pt_1 di euro 6000] e p)2 del comma 3° dell'art. 38 L.R.T. n. 2/2019 [attribuendo erroneamente rilevanza al patrimonio immobiliare dell'assegnatario, sebbene questo non costituisse elemento ostativo al mantenimento dell'assegnazione, specie quando l'unità immobiliare de qua ha destinazione diversa da quella abitativa];
3---la violazione dell'art. 40 comma 2° della L.R.T. 2/2019 che introduce un regime transitorio in virtù del quale l'assegnatario – in regola rispetto ai requisiti previsti dalla Legge Regionale nr. 96/1996 (nella sua previgente versione alla L.R.T. 41/2015) - avrebbe diritto ad una rideterminazione del canone di locazione nella misura stabilita dall'art. 22 commi 2 e 3 per il tempo di permanenza delle suddette condizioni, anche in considerazione della ratio della norma, per la quale occorrerebbe dare tutela alle situazioni giuridiche consolidate – com'è quella dell'attore, ultraottantenne, ancora in possesso dei requisiti di permanenza secondo le norme antecedenti la Legge Regionale Toscana nr.
2/2019.
Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto della Controparte_6 domanda.
Il con sentenza nr. 647/2022 del 9.5.2022, declinava la propria CP_7 giurisdizione in favore del G.O..
Con atto di riassunzione tempestivamente notificato, Parte_1 riproponeva in questa sede la medesima domanda, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
Si costituiva nuovamente il rinnovando la propria Controparte_6 contestazione alle argomentazioni attoree, sottolineando che:
-- il controllo era stato effettuato nell'ambito dei “controlli ordinari” e non
“straordinari” (solo rispetto ai quali varrebbero i criteri dell'Assemblea e Per_1 precisamente “in prosecuzione dell'indagine della situazione patrimoniale dell'utente già avviata da il 29.10.2018”; CP_5
ISEE uguale o inferiore ai 50 mila euro, sia presente un soggetto con invalidità riconosciuta al cento per cento. Tale limite è soggetto a revisione periodica, da attuarsi con deliberazione della Giunta regionale, parallelamente ad analoghe revisioni che saranno operate per l'accesso agli altri servizi regolati dalle fasce ISEE. Ciascun comune, con motivato provvedimento in ragione di situazioni locali di tensione abitativa o di andamento del mercato privato della locazione, può disporre un limite inferiore a 36.151,98 euro e comunque non inferiore al valore ISEE pari a 27.000 euro. In caso di temporaneo superamento del limite di cui alla presente lettera, dovuto a fattori episodici quali, in particolare: trattamento di fine rapporto, eredità, o altro, ciascun comune può valutare di sospendere il procedimento di decadenza rimandando al successivo accertamento una nuova valutazione. In ogni caso il è tenuto ad assumere un provvedimento motivato in merito, ai sensi del comma 5. CP_6 2 p) dis un patrimonio, mobiliare e immobiliare, complessivamente superiore a 100.000 euro;
4 -- secondo una nota interpretativa della Regione Toscana di cui al prot. 167255 del
25.3.2019 “…il patrimonio immobiliare al quale si deve fare riferimento è tutto quello previsto dalla lettera d2) e quindi non solo di quello ad uso abitativo, come erroneamente riportato in queste disposizioni, che pertanto saranno opportunamente corrette attraverso l'apposita legge di manutenzione”; deve darsi atto che al risultava la titolarità da parte di di Controparte_6 Pt_1 unità immobiliare posta nel Comune di , in Via di San Quirico nr. 32 p.t., Foglio CP_1
70, particella 2391, sub 5, cat. C/3 (laboratorio per arti e mestieri), rendita catastale
862,22, il cui valore (calcolato con i parametri IMU) era superiore ad euro 25.000, limite previsto dall'art. 38 comma 3° L.R.T. 2/2019 (All. A, paragrafo 2, lettera d2); inoltre il
Comune di accertava che il detto immobile non veniva utilizzato da er CP_1 Pt_1 lo svolgimento della propria attività di lavoro prevalente (perché, in tal caso, sarebbe stato escluso dal calcolo).
-- secondo altra nota esplicativa della Regione Toscana del 30.7.2019 prot. Nr.
25600 si è stabilito che il superamento del limite del valore ISEE (lett. n) non comporta la rideterminazione del canone di locazione e che ciò di cui occorre tener conto è sempre e comunque, in caso di titolarità di bene immobile, il limite stabilito per il patrimonio complessivo, mobiliare e immobiliare, dalla lettera p).
Assegnati i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., la causa veniva ritenuta matura per la decisione con provvedimento del 25.1.2024 e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29.10.2024.
Per gli effetti del Decreto del Presidente del Tribunale nr. 200 del 21.10.2024,
l'udienza del 29.10.2024 veniva tenuta da questo giudice che ha, così, trattenuto la causa in decisione ed assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Sul motivo sub 1)
Il motivo non è fondato.
Il procedimento all'esito del quale il è pervenuto a dichiarare la Controparte_6 decadenza di dall'assegnazione dell'alloggio E.R.P. è di carattere Parte_1 ordinario, perché espletato in prosecuzione di quello avviato da nel 2018, nel CP_5 rispetto della norma che prescrive l'effettuazione di controlli “ordinari” ogni biennio;
difatti nel primo provvedimento di decadenza, emesso in data 22.1.2019 con nota prot.
24421 (doc. nr. 1 di parte attrice), il richiama espressamente il Controparte_6 procedimento avviato e concluso da e nel secondo, sebbene adottato a CP_5 seguito di un'istanza di di parte attrice con nota prot. N. 270592 del 14
5 agosto 2019 (doc. nr. 3 di parte attrice), il richiama espressamente il Controparte_6 primo provvedimento del 22.1.2019, così connotando di continuità il procedimento di controllo espletato.
Non apprezzandosi alcuna soluzione di continuità tra i provvedimenti adottati, la tipologia del procedimento rimane “ordinaria”, ciò escludendo l'applicazione del comma 2 dell'art. 38 legge 9.1.2019 nr. 2 al caso in esame.
Del resto, l'Assemblea L.O.D.E., indicata dall'art. 3 comma 3 della legge nr.
2/2019 (
3. La Regione, al fine di perseguire la necessaria razionalizzazione del sistema ERP, favorisce, anche tramite intese e accordi con i soggetti interessati di seguito indicati), è un organismo attraverso cui le amministrazioni comunali gestiscono in forma associata il settore ed è un mero interlocutore della Regione nella sua opera di “necessaria razionalizzazione del sistema
E.R.P. al tessuto sociale e di adozione di modelli uniformi sul territorio;
la lett. b) del citato articolo prevede infatti “…la definizione di modelli organizzativi funzionali e decisionali in ambito di livello ottimale di esercizio (LODE), che garantiscano la rappresentatività di tutti i comuni partecipanti e favoriscano la ricerca del massimo consenso nei processi decisionali, contrastando il prevalere di posizioni dominanti….”; l'Assemblea L.O.D.E. è, dunque, organo di rilevanza politica e sede rappresentativa dei Comuni coinvolti (quella riferita alla Toscana Centro interessa i territori di , Prato, Pistoia, Empoli). CP_1
Sul motivo sub 2)
Mette conto rilevare che dall'interpretazione autentica di testi normativi effettuata mediante leggi (con norma dello stesso rango) si distingue la c.d. interpretazione ufficiale realizzata, in modo preponderante ormai, con le circolari, quali atti che danno notizia di determinazioni adottate da organi sovraordinati nel dirigere l'azione di organi o di enti subordinati, in quanto contengono chiarimenti e indirizzi per l'uso del potere discrezionale dei medesimi. Attraverso essi, gli organi di vertice dell'Amministrazione intendono conseguire il risultato di un'applicazione uniforme del diritto, indicando agli uffici sottoposti quale sia la corretta interpretazione della norma in questione;
sono di ausilio all'interpretazione che della norma l'ufficio sottordinato è tenuto a dare.
Con riguardo al calcolo del valore del patrimonio complessivo di cui era titolare nel 2019, il di ha correttamente tenuto conto del valore Pt_1 CP_6 CP_1 dell'unità immobiliare ubicata in Via di San Quirico nr. 32, anche se questa non ha destinazione residenziale e non è (più) utilizzata per lo svolgimento di attività di lavoro da parte dell'assegnatario (avendo cessato di lavorare nel 2002), come previsto dalla lettera d2) del paragrafo 2 dell'Allegato “A” alla L.R.T. 2/2019 (d2--“assenza di titolarità di diritti di
6
proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo (1) richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (IVIE Imposta Valore Immobili Estero)”.
A tale riguardo la Circolare interpretativa (ufficiale) della Regione Toscana nr.
167225 del 25.3.2019 (“L.R. 2/2019, Allegato A, paragrafo 2, lett. d1) e d2), lett. f), paragrafo 4,
e art. 38, comma 3, lett. p) precisazioni e chiarimenti interpretativi”) ha specificato che “il
“patrimonio immobiliare” al quale si deve fare riferimento è tutto quello previsto dalla lettera d2) [e quindi non solo quello “ad uso abitativo”, come erroneamente riportato dalle sopracitate disposizioni, che pertanto saranno opportunamente corrette attraverso l'apposita “legge di manutenzione”, ma anche quello non abitativo]3.
La medesima circolare aggiunge: “infine si chiarisce che il criterio corretto, ai fini della verifica del superamento (o meno) del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo, per
l'assegnazione degli alloggi, ai sensi della suddetta lettera f), e rispettivamente del superamento (o meno) del limite di 100.000,00 euro di patrimonio complessivo, per l'avvio del procedimento di decadenza, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera p), consiste nel sommare il valore del patrimonio mobiliare, dichiarato ai fini ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza di cui alla lettera e1). Ciò in quanto la stessa lettera f) dispone: “fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati alle lettere d2) ed e1)”, e l'articolo 38, comma 3, lettera o), fa espresso riferimento
a “un patrimonio mobiliare il cui valore, calcolato ai sensi dell'allegato A, paragrafo 2, lettera e1), ...”, e quindi alla specifica modalità di calcolo del valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, che consiste nell'applicazione allo stesso della scala di equivalenza ivi richiamata”.
La riparametrazione è stata eseguita
Sul motivo sub 3)
Il motivo non è fondato.
7 Il comma 2° dell'art. 40 della L.R.T. 2/2019 recita: “Per i soggetti già assegnatari alla data di entrata in vigore del presente articolo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa previgente alla legge 41/2015 e che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 38, comma 3, lettere m) [m) sia divenuto titolare di un diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di cui all'allegato A, paragrafo 2, lettera d1), ovvero di cui alla lettera d2) con valore aumentato del 25 per cento, fatto salvo quanto stabilito dallo stesso allegato A, paragrafo 4] e o) [o) disponga di un patrimonio mobiliare il cui valore, calcolato ai sensi dell'allegato A paragrafo 2, lettera e1), sia superiore
a 75.000 euro], si procede esclusivamente alla rideterminazione del canone di locazione nella misura stabilita dall'articolo 22, commi 2 e 3, per il tempo di permanenza delle suddette condizioni”.
Pertanto, non può applicarsi al caso di specie ove i limiti superati sono quelli di cui alle lettere n) e p) del comma 3° dell'art. 38 L.R.T. 2/2019.
0o0
Parte attrice affronta, in comparsa conclusionale (anche al fine di sollecitare la rimessione della questione alla Corte Costituzionale), la tematica relativa all'inapplicabilità al caso di specie della L.R.T. 2/2019, in quanto sopravvenuta rispetto al momento in cui è nato il rapporto locatizio tra e con riguardo all'alloggio di edilizia CP_4 Pt_1 popolare (risulta infatti che a 'alloggio sia stato assegnato il 13.11.1998) per cui Pt_1
è causa, rapporto che dovrebbe continuare ad essere regolato con la legge regionale
96/1996 e sue successive modifiche.
A fronte di tale argomento, occorre rilevare che:
--l'art 41 della L.R.T. n. 2 del 9.1.2019 ha abrogato integralmente la legge regionale
96/1996 e quella nr. 41 del 2015;
---il divieto di retroattività della legge civile a fattispecie pregresse è sancito dall'art. 11 comma 1° disp. prel. C.c.; la mancata riproduzione all'interno della Carta costituzionale del divieto di retroattività della legge civile ha consolidato l'idea che il principio di irretroattività sia, per un verso, un principio generale del l'ordinamento giuridico ed elemento essenziale di civiltà giuridica, ma, per l'altro, abbia rango costituzionale soltanto con riferimento alla legge penale (v. anche art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo – CEDU); pertanto, le leggi civili retroattive, a differenza di quelle penali, non possono essere considerate incostituzionali sol perché producono effetti su fattispecie anteriori venutesi a creare prima della loro entrata in vigore.
Inoltre, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha sovente utilizzato l'art. 1,
Protocollo 1 della CEDU, in materia di diritto di proprietà, come referente a fondamento
8 dell'irretroattività della legge civile, ma solo quando l'intervento del legislatore si riveli idoneo a incidere sugli interessi patrimoniali individuali di uno o più consociati, per un verso, e sulla finanza pubblica, per l'altro, generando conseguenze negative di tipo patrimoniale nei confronti dei consociati.
La retroattività della legge civile a contenuto innovativo è ammessa nel nostro ordinamento, secondo la costante interpretazione della giurisprudenza costituzionale, entro limiti precisi.
Per un verso, la norma retroattiva deve sempre trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza, attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori costituzionalmente tutelati e potenzialmente lesi dal l'efficacia a ritroso della norma e a tale riguardo occorre porre in evidenza come il sistema dell'edilizia residenziale pubblica rientra nell'ambito dei servizi pubblici, segnatamente dei servizi sociali, di cui all'art. 1 comma 2 della legge nr. 328/2000, per cui se da una parte la P.A. è tenuta a tutelare i soggetti economicamente più deboli, dall'altro è tenuta a non introdurre ingiustificate disparità di trattamento, per cui deve esercitare i poteri di controllo sul permanere dei requisiti di assegnazione perché venga sempre salvaguardato il soggetto più debole (non avendo assegnato la Regione Toscana alcun rilievo all'età e alle condizioni di salute del soggetto decaduto) e la ratio della legge in oggetto pare rispondere a tale esigenza di “ragionevolezza”.
Si ritiene di compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, rigetta ogni domanda attrice e conferma la legittimità della Determinazione Dirigenziale nr. 359 del
17.1.2020 del Controparte_6
Spese processuali interamente compensate.
Firenze, 22 febbraio 2025
Il giudice on.
Liliana Anselmo
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 n) disponga di un valore della situazione economica equivalente (ISEE) superiore al limite della prima fascia del valore ISEE stabilita dalla Regione per i diversi livelli di partecipazione finanziaria degli utenti dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali, salvo che all'interno del nucleo familiare con
3 3 La medesima circolare aggiunge: “infine si chiarisce che il criterio corretto, ai fini della verifica del superamento (o meno) del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo, per l'assegnazione degli alloggi, ai sensi della suddetta lettera f), e rispettivamente del superamento (o meno) del limite di 100.000,00 euro di patrimonio complessivo, per l'avvio del procedimento di decadenza, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera p), consiste nel sommare il valore del patrimonio mobiliare, dichiarato ai fini ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza di cui alla lettera e1). Ciò in quanto la stessa lettera f) dispone: “fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati alle lettere d2) ed e1)”, e l'articolo 38, comma 3, lettera o), fa espresso riferimento a “un patrimonio mobiliare il cui valore, calcolato ai sensi dell'allegato A, paragrafo 2, lettera e1), ...”, e quindi alla specifica modalità di calcolo del valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, che consiste nell'applicazione allo stesso della scala di equivalenza ivi richiamata”. Detta riparametrazione non è stata contestata da parte attrice e si desume, quindi, essere stata effettuata correttamente.
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02 - Seconda Sezione Civile nella persona del giudice on. Liliana Anselmo ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di 1° grado iscritta al N° R.G.C.A. 14485/2022, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. RINDORI Emanuele e Parte_1 dall'Avv. ZANELLI QUARANTINI Agostino
-attore- contro
, in persona del p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avv. Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Via
[...] CP_1
Fiesolana nr. 5, contumace
-convenuti-
OGGETTO: Decadenza alloggio popolare
Conclusioni
Per Voglia il Tribunale di Firenze, previa disapplicazione e/o annullamento della Pt_1
Determina Dirigenziale nr. 2020/DD/00359 del 17.1.2020 e della nota prot. 24421 del 22.1.2019
e di quella prot. N. 270592 del 14.8.2019 e/o previa, ove occorrendo, rimessione alla Corte
Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 40 comma 2° della L.R. Toscana del
2.1.2019 per violazione dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità di cui all'art. 3 Cost., IN TESI accertare e dichiarare il diritto dell'attore a permanere nell'assegnazione dell'alloggio E.R.P. di Viale
Guidoni nr. 6; IN SUBORDINE accertare e dichiarare il diritto dell'attore a subire gli effetti della misura più favorevole ossia la rideterminazione del canone di locazione in forza dell'art. 40 comma 2° della citata legge;
con vittoria di spese di lite.
Per il Rigettare le domande attrici;
con vittoria di spese di lite. CP_4
Esposizione dei Fatti Il Sig. è assegnatario dell'alloggio E.R.P. (Edilizia Parte_1
Residenziale Pubblica) sito in Via Alessandro GUIDONI nr. 6 int. Nr. 23 (cod. CP_1 alloggio che conduce in locazione. P.IVA_1
In data 29.10.2018, con nota prot. N. 342895, (Ente Gestore per il CP_5
Comune di degli immobili E.R.P.) comunicava al Servizio Casa del Comune di CP_1
gli esiti della verifica del mantenimento dei requisiti reddituali di assegnazione di CP_1 cui all'art. 35, comma 2, lett. m) della L.R.T. n° 96/1996, come modificata dalla L.R.T.
n°41/2015, in esito ai quali risultava aver superato il limite di 33.000 euro Pt_1 previsto per il mantenimento dei requisiti per proseguire nell'assegnazione dell'alloggio nel biennio 2016/2018. In particolare, risultava che nel 2016 il Valore ISEE riferibile a ra di euro 39.740,00, mentre nel 2018 era quello di euro 39.661. Pt_1
Il Servizio Casa del Comune di , in data 22 gennaio 2019 con nota prot. CP_1
24421, comunicava a l'avvio del procedimento per la decadenza Pt_1 dall'assegnazione dell'alloggio per superamento del limite di reddito relativo al biennio
2016/2018.
In data 24 gennaio 2019 entrava in vigore la L.R.T. n° 2 del 2 gennaio 2019 che abrogava e sostituiva la L.R.T. n°96/1996 e stabiliva che per la verifica dei requisiti di mantenimento del diritto all'assegnazione di alloggio E.R.P. sarebbe stata utilizzata la
D.S.U. (Dichiarazione Sostitutiva Unica - documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare) per ottenere la certificazione ISEE.
Con PEC del 14 aprile 2019 presentava controdeduzioni per chiedere Pt_1
l'archiviazione del procedimento di decadenza avviato il 22.1.2019 in quanto il provvedimento di decadenza avrebbe dovuto essere adottato in conformità ai criteri previsti dall'art. 38 della nuova legge.
In risposta a tale missiva, il Servizio Casa inviava a la nota prot. N. Pt_1
270592 del 14 agosto 2019 con cui comunicava l'avvio del nuovo procedimento di decadenza dall'assegnazione di alloggio E.R.P. per superamento dei requisiti di permanenza in relazione alla situazione economica equivalente (ISEE) e alla somma del patrimonio mobiliare e immobiliare secondo le disposizioni della L.R.T. n°2/2019, art. 38, comma 3, lett. n) e p).
In particolare, dal nuovo accertamento condotto dal Comune di , previo CP_1 accesso alla banca dati INPS, emergeva che l'Indicatore Situazione Economica
Equivalente (ISEE) risultante dalla D.S.U. relativa all'anno 2019 (redatta il 7.3.2019 con
2 validità fino al 31.12.2019) era di euro 39.257,60, maggiore del limite di euro 36.151,98 previsto dalla lettera n) della L.R.T. n. 2/2019; a tale risultato l'INPS era giunta tenendo in considerazione l'Indicatore Situazione Reddituale ISR (pari ad euro 9.644), il patrimonio mobiliare (pari ad euro 29.908 – euro 6000 = euro 23.908) ed il valore del patrimonio immobiliare (pari ad euro 124.160,00); inoltre, con riferimento alla verifica del valore del patrimonio complessivo di cui alla lettera p) del terzo comma dell'art. 38, al CP_6
risultava un valore pari ad euro 154.068,00, superiore al limite di euro 100.000,oo.
[...] presentava il 18.09.2019 nuove controdeduzioni rilevando che il Pt_1 procedimento di decadenza era stato avviato in contrasto con quanto previsto dall'art. 38 comma 2° L.R. Toscana nr. 2/2019, ovvero senza considerare i criteri elaborati dall'Assemblea L.O.D.E. (all'epoca ancora non elaborati).
Le deduzioni non venivano ritenute dal Comune di in grado di elidere CP_1 quanto accertato nella situazione patrimoniale di per cui veniva adottato il Pt_1 provvedimento dirigenziale nr. 00359 del 17.1.2020, con la quale la Direzione Servizi
Sociali, P.O. Sostegno all'abitazione del Comune di dichiarava CP_1 Pt_1 decaduto dall'assegnazione dell'alloggio e, pertanto, dichiarava risolto di diritto il contratto di locazione, intimando il rilascio dell'alloggio entro 12 mesi dal provvedimento di decadenza. presentava ricorso presso il per sentir annullare la Pt_1 CP_7
Determina Dirigenziale nr 2020/DD/00359 del 17.1.2020 ritenendo:
1---la violazione dell'art. 38 della L.R.T. nr. 2/2019; tale norma prevede che i controlli effettuati dal Comune sui requisiti di permanenza dell'assegnazione debbano effettuarsi nel rispetto dei criteri stabiliti dall'Assemblea L.O.D.E. (Livello Ottimale Di
Esercizio) della Toscana Centro, come previsto dal comma 2° dell'art. 38 legge citata, elaborati proprio per consentire un'armonizzazione delle procedure di gestione alle peculiarità del tessuto sociale e alle esigenze abitative concrete del territorio;
Pt_1 ritiene che relativamente al suo caso il non abbia affatto considerato Controparte_6 detti criteri e che quanto replicato dal a riguardo (per cui tali criteri sarebbero CP_6 operativi solo nei casi di controlli straordinari di cui al secondo comma dell'art. 38 L.R.T. cit.) non sia conforme a legge;
2---l'errata interpretazione che il ha operato con riferimento alle lett. n)1 CP_6
[ritenendo superato il limite reddituale in base ad un'attestazione ISEE 2019 nonostante che il patrimonio mobiliare di osse di euro 29.908,00, al lordo della detrazione Pt_1 di euro 6000] e p)2 del comma 3° dell'art. 38 L.R.T. n. 2/2019 [attribuendo erroneamente rilevanza al patrimonio immobiliare dell'assegnatario, sebbene questo non costituisse elemento ostativo al mantenimento dell'assegnazione, specie quando l'unità immobiliare de qua ha destinazione diversa da quella abitativa];
3---la violazione dell'art. 40 comma 2° della L.R.T. 2/2019 che introduce un regime transitorio in virtù del quale l'assegnatario – in regola rispetto ai requisiti previsti dalla Legge Regionale nr. 96/1996 (nella sua previgente versione alla L.R.T. 41/2015) - avrebbe diritto ad una rideterminazione del canone di locazione nella misura stabilita dall'art. 22 commi 2 e 3 per il tempo di permanenza delle suddette condizioni, anche in considerazione della ratio della norma, per la quale occorrerebbe dare tutela alle situazioni giuridiche consolidate – com'è quella dell'attore, ultraottantenne, ancora in possesso dei requisiti di permanenza secondo le norme antecedenti la Legge Regionale Toscana nr.
2/2019.
Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto della Controparte_6 domanda.
Il con sentenza nr. 647/2022 del 9.5.2022, declinava la propria CP_7 giurisdizione in favore del G.O..
Con atto di riassunzione tempestivamente notificato, Parte_1 riproponeva in questa sede la medesima domanda, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
Si costituiva nuovamente il rinnovando la propria Controparte_6 contestazione alle argomentazioni attoree, sottolineando che:
-- il controllo era stato effettuato nell'ambito dei “controlli ordinari” e non
“straordinari” (solo rispetto ai quali varrebbero i criteri dell'Assemblea e Per_1 precisamente “in prosecuzione dell'indagine della situazione patrimoniale dell'utente già avviata da il 29.10.2018”; CP_5
ISEE uguale o inferiore ai 50 mila euro, sia presente un soggetto con invalidità riconosciuta al cento per cento. Tale limite è soggetto a revisione periodica, da attuarsi con deliberazione della Giunta regionale, parallelamente ad analoghe revisioni che saranno operate per l'accesso agli altri servizi regolati dalle fasce ISEE. Ciascun comune, con motivato provvedimento in ragione di situazioni locali di tensione abitativa o di andamento del mercato privato della locazione, può disporre un limite inferiore a 36.151,98 euro e comunque non inferiore al valore ISEE pari a 27.000 euro. In caso di temporaneo superamento del limite di cui alla presente lettera, dovuto a fattori episodici quali, in particolare: trattamento di fine rapporto, eredità, o altro, ciascun comune può valutare di sospendere il procedimento di decadenza rimandando al successivo accertamento una nuova valutazione. In ogni caso il è tenuto ad assumere un provvedimento motivato in merito, ai sensi del comma 5. CP_6 2 p) dis un patrimonio, mobiliare e immobiliare, complessivamente superiore a 100.000 euro;
4 -- secondo una nota interpretativa della Regione Toscana di cui al prot. 167255 del
25.3.2019 “…il patrimonio immobiliare al quale si deve fare riferimento è tutto quello previsto dalla lettera d2) e quindi non solo di quello ad uso abitativo, come erroneamente riportato in queste disposizioni, che pertanto saranno opportunamente corrette attraverso l'apposita legge di manutenzione”; deve darsi atto che al risultava la titolarità da parte di di Controparte_6 Pt_1 unità immobiliare posta nel Comune di , in Via di San Quirico nr. 32 p.t., Foglio CP_1
70, particella 2391, sub 5, cat. C/3 (laboratorio per arti e mestieri), rendita catastale
862,22, il cui valore (calcolato con i parametri IMU) era superiore ad euro 25.000, limite previsto dall'art. 38 comma 3° L.R.T. 2/2019 (All. A, paragrafo 2, lettera d2); inoltre il
Comune di accertava che il detto immobile non veniva utilizzato da er CP_1 Pt_1 lo svolgimento della propria attività di lavoro prevalente (perché, in tal caso, sarebbe stato escluso dal calcolo).
-- secondo altra nota esplicativa della Regione Toscana del 30.7.2019 prot. Nr.
25600 si è stabilito che il superamento del limite del valore ISEE (lett. n) non comporta la rideterminazione del canone di locazione e che ciò di cui occorre tener conto è sempre e comunque, in caso di titolarità di bene immobile, il limite stabilito per il patrimonio complessivo, mobiliare e immobiliare, dalla lettera p).
Assegnati i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., la causa veniva ritenuta matura per la decisione con provvedimento del 25.1.2024 e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29.10.2024.
Per gli effetti del Decreto del Presidente del Tribunale nr. 200 del 21.10.2024,
l'udienza del 29.10.2024 veniva tenuta da questo giudice che ha, così, trattenuto la causa in decisione ed assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Sul motivo sub 1)
Il motivo non è fondato.
Il procedimento all'esito del quale il è pervenuto a dichiarare la Controparte_6 decadenza di dall'assegnazione dell'alloggio E.R.P. è di carattere Parte_1 ordinario, perché espletato in prosecuzione di quello avviato da nel 2018, nel CP_5 rispetto della norma che prescrive l'effettuazione di controlli “ordinari” ogni biennio;
difatti nel primo provvedimento di decadenza, emesso in data 22.1.2019 con nota prot.
24421 (doc. nr. 1 di parte attrice), il richiama espressamente il Controparte_6 procedimento avviato e concluso da e nel secondo, sebbene adottato a CP_5 seguito di un'istanza di di parte attrice con nota prot. N. 270592 del 14
5 agosto 2019 (doc. nr. 3 di parte attrice), il richiama espressamente il Controparte_6 primo provvedimento del 22.1.2019, così connotando di continuità il procedimento di controllo espletato.
Non apprezzandosi alcuna soluzione di continuità tra i provvedimenti adottati, la tipologia del procedimento rimane “ordinaria”, ciò escludendo l'applicazione del comma 2 dell'art. 38 legge 9.1.2019 nr. 2 al caso in esame.
Del resto, l'Assemblea L.O.D.E., indicata dall'art. 3 comma 3 della legge nr.
2/2019 (
3. La Regione, al fine di perseguire la necessaria razionalizzazione del sistema ERP, favorisce, anche tramite intese e accordi con i soggetti interessati di seguito indicati), è un organismo attraverso cui le amministrazioni comunali gestiscono in forma associata il settore ed è un mero interlocutore della Regione nella sua opera di “necessaria razionalizzazione del sistema
E.R.P. al tessuto sociale e di adozione di modelli uniformi sul territorio;
la lett. b) del citato articolo prevede infatti “…la definizione di modelli organizzativi funzionali e decisionali in ambito di livello ottimale di esercizio (LODE), che garantiscano la rappresentatività di tutti i comuni partecipanti e favoriscano la ricerca del massimo consenso nei processi decisionali, contrastando il prevalere di posizioni dominanti….”; l'Assemblea L.O.D.E. è, dunque, organo di rilevanza politica e sede rappresentativa dei Comuni coinvolti (quella riferita alla Toscana Centro interessa i territori di , Prato, Pistoia, Empoli). CP_1
Sul motivo sub 2)
Mette conto rilevare che dall'interpretazione autentica di testi normativi effettuata mediante leggi (con norma dello stesso rango) si distingue la c.d. interpretazione ufficiale realizzata, in modo preponderante ormai, con le circolari, quali atti che danno notizia di determinazioni adottate da organi sovraordinati nel dirigere l'azione di organi o di enti subordinati, in quanto contengono chiarimenti e indirizzi per l'uso del potere discrezionale dei medesimi. Attraverso essi, gli organi di vertice dell'Amministrazione intendono conseguire il risultato di un'applicazione uniforme del diritto, indicando agli uffici sottoposti quale sia la corretta interpretazione della norma in questione;
sono di ausilio all'interpretazione che della norma l'ufficio sottordinato è tenuto a dare.
Con riguardo al calcolo del valore del patrimonio complessivo di cui era titolare nel 2019, il di ha correttamente tenuto conto del valore Pt_1 CP_6 CP_1 dell'unità immobiliare ubicata in Via di San Quirico nr. 32, anche se questa non ha destinazione residenziale e non è (più) utilizzata per lo svolgimento di attività di lavoro da parte dell'assegnatario (avendo cessato di lavorare nel 2002), come previsto dalla lettera d2) del paragrafo 2 dell'Allegato “A” alla L.R.T. 2/2019 (d2--“assenza di titolarità di diritti di
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proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo (1) richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (IVIE Imposta Valore Immobili Estero)”.
A tale riguardo la Circolare interpretativa (ufficiale) della Regione Toscana nr.
167225 del 25.3.2019 (“L.R. 2/2019, Allegato A, paragrafo 2, lett. d1) e d2), lett. f), paragrafo 4,
e art. 38, comma 3, lett. p) precisazioni e chiarimenti interpretativi”) ha specificato che “il
“patrimonio immobiliare” al quale si deve fare riferimento è tutto quello previsto dalla lettera d2) [e quindi non solo quello “ad uso abitativo”, come erroneamente riportato dalle sopracitate disposizioni, che pertanto saranno opportunamente corrette attraverso l'apposita “legge di manutenzione”, ma anche quello non abitativo]3.
La medesima circolare aggiunge: “infine si chiarisce che il criterio corretto, ai fini della verifica del superamento (o meno) del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo, per
l'assegnazione degli alloggi, ai sensi della suddetta lettera f), e rispettivamente del superamento (o meno) del limite di 100.000,00 euro di patrimonio complessivo, per l'avvio del procedimento di decadenza, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera p), consiste nel sommare il valore del patrimonio mobiliare, dichiarato ai fini ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza di cui alla lettera e1). Ciò in quanto la stessa lettera f) dispone: “fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati alle lettere d2) ed e1)”, e l'articolo 38, comma 3, lettera o), fa espresso riferimento
a “un patrimonio mobiliare il cui valore, calcolato ai sensi dell'allegato A, paragrafo 2, lettera e1), ...”, e quindi alla specifica modalità di calcolo del valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, che consiste nell'applicazione allo stesso della scala di equivalenza ivi richiamata”.
La riparametrazione è stata eseguita
Sul motivo sub 3)
Il motivo non è fondato.
7 Il comma 2° dell'art. 40 della L.R.T. 2/2019 recita: “Per i soggetti già assegnatari alla data di entrata in vigore del presente articolo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa previgente alla legge 41/2015 e che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 38, comma 3, lettere m) [m) sia divenuto titolare di un diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di cui all'allegato A, paragrafo 2, lettera d1), ovvero di cui alla lettera d2) con valore aumentato del 25 per cento, fatto salvo quanto stabilito dallo stesso allegato A, paragrafo 4] e o) [o) disponga di un patrimonio mobiliare il cui valore, calcolato ai sensi dell'allegato A paragrafo 2, lettera e1), sia superiore
a 75.000 euro], si procede esclusivamente alla rideterminazione del canone di locazione nella misura stabilita dall'articolo 22, commi 2 e 3, per il tempo di permanenza delle suddette condizioni”.
Pertanto, non può applicarsi al caso di specie ove i limiti superati sono quelli di cui alle lettere n) e p) del comma 3° dell'art. 38 L.R.T. 2/2019.
0o0
Parte attrice affronta, in comparsa conclusionale (anche al fine di sollecitare la rimessione della questione alla Corte Costituzionale), la tematica relativa all'inapplicabilità al caso di specie della L.R.T. 2/2019, in quanto sopravvenuta rispetto al momento in cui è nato il rapporto locatizio tra e con riguardo all'alloggio di edilizia CP_4 Pt_1 popolare (risulta infatti che a 'alloggio sia stato assegnato il 13.11.1998) per cui Pt_1
è causa, rapporto che dovrebbe continuare ad essere regolato con la legge regionale
96/1996 e sue successive modifiche.
A fronte di tale argomento, occorre rilevare che:
--l'art 41 della L.R.T. n. 2 del 9.1.2019 ha abrogato integralmente la legge regionale
96/1996 e quella nr. 41 del 2015;
---il divieto di retroattività della legge civile a fattispecie pregresse è sancito dall'art. 11 comma 1° disp. prel. C.c.; la mancata riproduzione all'interno della Carta costituzionale del divieto di retroattività della legge civile ha consolidato l'idea che il principio di irretroattività sia, per un verso, un principio generale del l'ordinamento giuridico ed elemento essenziale di civiltà giuridica, ma, per l'altro, abbia rango costituzionale soltanto con riferimento alla legge penale (v. anche art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo – CEDU); pertanto, le leggi civili retroattive, a differenza di quelle penali, non possono essere considerate incostituzionali sol perché producono effetti su fattispecie anteriori venutesi a creare prima della loro entrata in vigore.
Inoltre, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha sovente utilizzato l'art. 1,
Protocollo 1 della CEDU, in materia di diritto di proprietà, come referente a fondamento
8 dell'irretroattività della legge civile, ma solo quando l'intervento del legislatore si riveli idoneo a incidere sugli interessi patrimoniali individuali di uno o più consociati, per un verso, e sulla finanza pubblica, per l'altro, generando conseguenze negative di tipo patrimoniale nei confronti dei consociati.
La retroattività della legge civile a contenuto innovativo è ammessa nel nostro ordinamento, secondo la costante interpretazione della giurisprudenza costituzionale, entro limiti precisi.
Per un verso, la norma retroattiva deve sempre trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza, attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori costituzionalmente tutelati e potenzialmente lesi dal l'efficacia a ritroso della norma e a tale riguardo occorre porre in evidenza come il sistema dell'edilizia residenziale pubblica rientra nell'ambito dei servizi pubblici, segnatamente dei servizi sociali, di cui all'art. 1 comma 2 della legge nr. 328/2000, per cui se da una parte la P.A. è tenuta a tutelare i soggetti economicamente più deboli, dall'altro è tenuta a non introdurre ingiustificate disparità di trattamento, per cui deve esercitare i poteri di controllo sul permanere dei requisiti di assegnazione perché venga sempre salvaguardato il soggetto più debole (non avendo assegnato la Regione Toscana alcun rilievo all'età e alle condizioni di salute del soggetto decaduto) e la ratio della legge in oggetto pare rispondere a tale esigenza di “ragionevolezza”.
Si ritiene di compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, rigetta ogni domanda attrice e conferma la legittimità della Determinazione Dirigenziale nr. 359 del
17.1.2020 del Controparte_6
Spese processuali interamente compensate.
Firenze, 22 febbraio 2025
Il giudice on.
Liliana Anselmo
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 n) disponga di un valore della situazione economica equivalente (ISEE) superiore al limite della prima fascia del valore ISEE stabilita dalla Regione per i diversi livelli di partecipazione finanziaria degli utenti dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali, salvo che all'interno del nucleo familiare con
3 3 La medesima circolare aggiunge: “infine si chiarisce che il criterio corretto, ai fini della verifica del superamento (o meno) del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo, per l'assegnazione degli alloggi, ai sensi della suddetta lettera f), e rispettivamente del superamento (o meno) del limite di 100.000,00 euro di patrimonio complessivo, per l'avvio del procedimento di decadenza, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera p), consiste nel sommare il valore del patrimonio mobiliare, dichiarato ai fini ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza di cui alla lettera e1). Ciò in quanto la stessa lettera f) dispone: “fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati alle lettere d2) ed e1)”, e l'articolo 38, comma 3, lettera o), fa espresso riferimento a “un patrimonio mobiliare il cui valore, calcolato ai sensi dell'allegato A, paragrafo 2, lettera e1), ...”, e quindi alla specifica modalità di calcolo del valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, che consiste nell'applicazione allo stesso della scala di equivalenza ivi richiamata”. Detta riparametrazione non è stata contestata da parte attrice e si desume, quindi, essere stata effettuata correttamente.