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Sentenza 18 aprile 2024
Sentenza 18 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 18/04/2024, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 503/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
- dott.ssa Grazia C. ROCA Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 503 / 2024, introdotta con ricorso congiunto da c.f. ), nt. a CODOGNO (LO) il 06/05/1986. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. BARONI MARIA INGRID;
domicilio eletto presso lo studio del difensore. E
EF (C.F.: ), nato il [...] a [...] Pt_2 CodiceFiscale_2
Con il patrocinio dell'Avv. MOLFINO EF;
domicilio eletto presso lo studio del difensore.
*.*.*
Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e hanno chiesto al Parte_1 tribunale congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni meglio indicate nel ricorso.
In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio in Terranova dei Passerini
6 maggio 2011 (Atto n. 1, Parte I, Serie, Ufficio 1, Anno 2011) e che dall'unione coniugale,
è nato il figlio (2.1.2011). Persona_1
Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte, in cui i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Pag. 1 Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51 c.p.c., co. 2, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
*.*.*
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia invocata (art. 151 c.c.), giacché la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile, nonché quanto al recepimento integrale degli accordi raggiunti tra le parti.
L'assetto individuato dai coniugi, quanto ai rapporti con la prole, non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, pare adeguato a garantire una effettiva bigenitorialità, in quanto consente un adeguato e sereno percorso di crescita assicurando altresì il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Quanto ai rapporti patrimoniali, i profili economici dell'accordo risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione nonché del tutto equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico-patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze. Analoga considerazione vale con riferimento a ogni altra statuizione avente una rilevanza economica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, così provvede sul ricorso congiunto introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
OMOLOGA e PRENDE ATTO delle seguenti condizioni concordate tra le parti:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Il figlio viene affidato congiuntamente ai genitori, che eserciteranno Per_1 disgiuntamente la responsabilità genitoriale, con riferimento alle questioni ordinarie del figlio e congiuntamente per le decisioni straordinarie, da prendersi nell'esclusivo interesse di quest'ultimo, con collocamento dello stesso presso la madre.
3) La Signora si obbliga al pagamento delle utenze domestiche ancora intestate al Pt_1 marito, mantenendolo indenne e manlevandolo da qualsivoglia spesa relativa alla casa familiare a far data dal rilascio dell'abitazione da parte del medesimo, da farsi risalire al mese di aprile 2019, dandosi atto che eventuali arretrati nel pagamento delle utenze relativamente a spese successive al rilascio dell'immobile saranno in ogni caso di pertinenza della stessa moglie, salvo il debito per l'utenza dell'acqua per il periodo 2013-
2018 che andrà ripartito in misura del 50%. Le parti rimarranno coobligate del debito residuo con l'istituto bancario relativo al mutuo, mentre il signor si obbliga al Pt_2 pagamento in via esclusiva dei debiti relativi all'impresa di cui era titolare e la moglie coadiuvante, rinunciando alla ripetizione nei confronti di quest'ultima del debito di impresa.
Pag. 2 4) Il Signor ha il diritto e il dovere di tenere con sé il figlio – fatti salvi Pt_2 Per_1 diversi e migliori accordi fra i genitori – ogniqualvolta lo desideri, previo accordo con la madre, ma almeno: i) tutti i fine settimana andando a prenderlo il sabato pomeriggio tenendolo con sé e riportandolo la domenica dopo pranzo;
ii) durante le ferie estive, per due settimane, anche non consecutive, in periodi da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno, in considerazione delle esigenze e degli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
iii) durante le festività natalizie, trascorrerà il giorno della Vigilia di Per_1
Natale con pernottamento, ad anni alterni, con ciascun genitore, sino al pomeriggio del giorno di Natale, affinché possa poi trascorrere la cena del giorno di Natale con l'altro genitore fino a Santo Stefano;
quanto alle festività natalizie queste verranno divise in due periodi, da trascorrere ciascuno con il figlio, secondo il principio dell'alternanza di anno in anno: dal 26 dicembre sino alle ore 12.00, indicativamente, del 31 dicembre e dalle ore
12.00, indicativamente, del 31 dicembre sino alla fine delle vacanze scolastiche natalizie;
iv) i genitori si alterneranno le vacanze pasquali, le vacanze di carnevale ed i ponti;
v) essi genitori si impegnano a collaborare anche al fine di assicurare e agevolare al minore anche la frequentazione dei nonni paterni e materni, onde consentire la conservazione dei rapporti con gli ascendenti;
vi) entrambi i genitori si impegnano a collaborare l'uno con l'altro per garantire al figlio l'accesso all'altro genitore, rispettando e promuovendo la figura ed il ruolo dell'altro; vii) i genitori si impegnano a collaborare fra loro e a comunicarsi reciprocamente gli impegni e gli aspetti primari del figlio: in particolare, dato il collocamento prevalente di presso la madre, quest'ultima si impegna a tenere aggiornato il Per_1 padre su ogni questione di primaria importanza nella vita di (es. stato di salute, Per_1 andamento scolastico, etc..); entrambi i genitori si impegnano a garantire che Per_1 frequenti il catechismo e gli impegni sportivi. viii) qualora i genitori dovessero recarsi per più di un giorno in altra località con il figlio, essi si comunicheranno il luogo, assicurandosi reciprocamente contatti telefonici con il minore;
ix) in ogni caso, entrambi i genitori si impegnano a collaborare per prevedere eventuali deroghe migliorative alla cornice minima suesposta nel preminente interesse del figlio.
5) Il Signor si impegna a corrispondere alla Signora a far data dal mese Pt_2 Pt_1 successivo al deposito del ricorso per separazione, a titolo di concorso al mantenimento del figlio , un contributo mensile di euro 250,00, entro il giorno 5 di ogni mese, per Per_1 le dodici mensilità, con rivalutazione annuale come per legge. Org_1
6) L'Assegno Unico di cui alla L. n. 46/2021, verrà percepito in via esclusiva dalla madre.
7) I genitori convengono che le spese straordinarie che si renderanno necessarie per
, così come individuate secondo il protocollo del Tribunale di Milano, qui Per_1 richiamato integralmente, saranno a carico dei genitori al 50% ciascuno.
8) I coniugi prestano sin d'ora l'autorizzazione al rilascio e rinnovo del passaporto e di altri documenti validi per l'espatrio proprio e del figlio minore.
9) Spese legali integralmente compensate fra le parti.
Pag. 3 ORDINA all'ufficiale di Stato civile dell'anzidetto comune di provvedere agli incombenti di legge;
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 16/04/2024
Il Presidente dott.ssa Ada CAPPELLO
Il Giudice estensore dott. Matteo ARANCI
Pag. 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
- dott.ssa Grazia C. ROCA Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 503 / 2024, introdotta con ricorso congiunto da c.f. ), nt. a CODOGNO (LO) il 06/05/1986. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. BARONI MARIA INGRID;
domicilio eletto presso lo studio del difensore. E
EF (C.F.: ), nato il [...] a [...] Pt_2 CodiceFiscale_2
Con il patrocinio dell'Avv. MOLFINO EF;
domicilio eletto presso lo studio del difensore.
*.*.*
Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e hanno chiesto al Parte_1 tribunale congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni meglio indicate nel ricorso.
In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio in Terranova dei Passerini
6 maggio 2011 (Atto n. 1, Parte I, Serie, Ufficio 1, Anno 2011) e che dall'unione coniugale,
è nato il figlio (2.1.2011). Persona_1
Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte, in cui i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Pag. 1 Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51 c.p.c., co. 2, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
*.*.*
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia invocata (art. 151 c.c.), giacché la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile, nonché quanto al recepimento integrale degli accordi raggiunti tra le parti.
L'assetto individuato dai coniugi, quanto ai rapporti con la prole, non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, pare adeguato a garantire una effettiva bigenitorialità, in quanto consente un adeguato e sereno percorso di crescita assicurando altresì il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Quanto ai rapporti patrimoniali, i profili economici dell'accordo risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione nonché del tutto equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico-patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze. Analoga considerazione vale con riferimento a ogni altra statuizione avente una rilevanza economica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, così provvede sul ricorso congiunto introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
OMOLOGA e PRENDE ATTO delle seguenti condizioni concordate tra le parti:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Il figlio viene affidato congiuntamente ai genitori, che eserciteranno Per_1 disgiuntamente la responsabilità genitoriale, con riferimento alle questioni ordinarie del figlio e congiuntamente per le decisioni straordinarie, da prendersi nell'esclusivo interesse di quest'ultimo, con collocamento dello stesso presso la madre.
3) La Signora si obbliga al pagamento delle utenze domestiche ancora intestate al Pt_1 marito, mantenendolo indenne e manlevandolo da qualsivoglia spesa relativa alla casa familiare a far data dal rilascio dell'abitazione da parte del medesimo, da farsi risalire al mese di aprile 2019, dandosi atto che eventuali arretrati nel pagamento delle utenze relativamente a spese successive al rilascio dell'immobile saranno in ogni caso di pertinenza della stessa moglie, salvo il debito per l'utenza dell'acqua per il periodo 2013-
2018 che andrà ripartito in misura del 50%. Le parti rimarranno coobligate del debito residuo con l'istituto bancario relativo al mutuo, mentre il signor si obbliga al Pt_2 pagamento in via esclusiva dei debiti relativi all'impresa di cui era titolare e la moglie coadiuvante, rinunciando alla ripetizione nei confronti di quest'ultima del debito di impresa.
Pag. 2 4) Il Signor ha il diritto e il dovere di tenere con sé il figlio – fatti salvi Pt_2 Per_1 diversi e migliori accordi fra i genitori – ogniqualvolta lo desideri, previo accordo con la madre, ma almeno: i) tutti i fine settimana andando a prenderlo il sabato pomeriggio tenendolo con sé e riportandolo la domenica dopo pranzo;
ii) durante le ferie estive, per due settimane, anche non consecutive, in periodi da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno, in considerazione delle esigenze e degli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
iii) durante le festività natalizie, trascorrerà il giorno della Vigilia di Per_1
Natale con pernottamento, ad anni alterni, con ciascun genitore, sino al pomeriggio del giorno di Natale, affinché possa poi trascorrere la cena del giorno di Natale con l'altro genitore fino a Santo Stefano;
quanto alle festività natalizie queste verranno divise in due periodi, da trascorrere ciascuno con il figlio, secondo il principio dell'alternanza di anno in anno: dal 26 dicembre sino alle ore 12.00, indicativamente, del 31 dicembre e dalle ore
12.00, indicativamente, del 31 dicembre sino alla fine delle vacanze scolastiche natalizie;
iv) i genitori si alterneranno le vacanze pasquali, le vacanze di carnevale ed i ponti;
v) essi genitori si impegnano a collaborare anche al fine di assicurare e agevolare al minore anche la frequentazione dei nonni paterni e materni, onde consentire la conservazione dei rapporti con gli ascendenti;
vi) entrambi i genitori si impegnano a collaborare l'uno con l'altro per garantire al figlio l'accesso all'altro genitore, rispettando e promuovendo la figura ed il ruolo dell'altro; vii) i genitori si impegnano a collaborare fra loro e a comunicarsi reciprocamente gli impegni e gli aspetti primari del figlio: in particolare, dato il collocamento prevalente di presso la madre, quest'ultima si impegna a tenere aggiornato il Per_1 padre su ogni questione di primaria importanza nella vita di (es. stato di salute, Per_1 andamento scolastico, etc..); entrambi i genitori si impegnano a garantire che Per_1 frequenti il catechismo e gli impegni sportivi. viii) qualora i genitori dovessero recarsi per più di un giorno in altra località con il figlio, essi si comunicheranno il luogo, assicurandosi reciprocamente contatti telefonici con il minore;
ix) in ogni caso, entrambi i genitori si impegnano a collaborare per prevedere eventuali deroghe migliorative alla cornice minima suesposta nel preminente interesse del figlio.
5) Il Signor si impegna a corrispondere alla Signora a far data dal mese Pt_2 Pt_1 successivo al deposito del ricorso per separazione, a titolo di concorso al mantenimento del figlio , un contributo mensile di euro 250,00, entro il giorno 5 di ogni mese, per Per_1 le dodici mensilità, con rivalutazione annuale come per legge. Org_1
6) L'Assegno Unico di cui alla L. n. 46/2021, verrà percepito in via esclusiva dalla madre.
7) I genitori convengono che le spese straordinarie che si renderanno necessarie per
, così come individuate secondo il protocollo del Tribunale di Milano, qui Per_1 richiamato integralmente, saranno a carico dei genitori al 50% ciascuno.
8) I coniugi prestano sin d'ora l'autorizzazione al rilascio e rinnovo del passaporto e di altri documenti validi per l'espatrio proprio e del figlio minore.
9) Spese legali integralmente compensate fra le parti.
Pag. 3 ORDINA all'ufficiale di Stato civile dell'anzidetto comune di provvedere agli incombenti di legge;
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 16/04/2024
Il Presidente dott.ssa Ada CAPPELLO
Il Giudice estensore dott. Matteo ARANCI
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