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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 24/04/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 484/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA tra con l'avv. RIGHI ANDREA Parte_1
Contro
con l'avvVITALE NUNZIA ZEIDA e CP_1 Controparte_2
Oggi 24.4.2025 sono comparsi i procuratori delle parti i quali discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistendo per l'accoglimento delle istanze , eccezioni e deduzioni in essi contenute;
dichiarano inoltre di rinunciare alla lettura del dispositivo
Il giudice si ritira in camera di consiglio . Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo e della contestuale motivazione
1 RG . n. 484/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Gerola , ha pronunciato , con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. , la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
difesa e rappresentata dall'avv. ANDREA RIGHI Parte_1
OPPONENTE contro
rappresentato e difeso dall'Avv. Nunzia Zeida Vitale CP_1
OPPOSTO
Controparte_2
CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come in atti
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato ex art. 414 c.p.c. proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n .87 /2024 con il quale le ha intimato CP_1 il pagamento, in via solidale con , della somma di euro € 2.269,40 a titolo di Controparte_2
retribuzioni non percepite .
Il procuratore della società opponente rilevava che CVL nulla è in grado di opporre o argomentare in merito all'an ed al quantum delle somme richieste dal lavoratore poiché estranea al rapporto ed esponeva:
2 Cont che (d'ora in avanti solamente esercita da moltissimi Parte_1 anni l'attività industriale tipica delle aziende produttrici di carta (cartiere): produzione e lavorazione di cellulosa, carta, cartone e prodotti derivati;
che il lavoratore nel ricorso per decreto ingiuntivo esibisce documentazione attestante la propria assunzione alle dipendenze della , con mansioni di carrellista , nonché il contratto di CP_2
Par appalto tra la sua datrice di lavoro e la società odierna convenuta avente ad oggetto CP_4
Contr proprio i servizi logistici presso lo stabilimento di in OV attraverso, soprattutto, l'attività dei cd carrellisti e deduce, altresì, di essere cessato dal servizio in data 31.12.23 ad “iniziativa” della Par azienda sua datrice di lavoro
Par che contrariamente a quanto previsto dal punto 6 del contratto d'appalto la società non ha fornito, nonostante le plurime richieste avanzate dagli uffici amministrativi e del personale della committente
Contr anche nel corso degli ultimi mesi di rapporto, la documentazione richiesta e obbligatoria per la appaltatrice relativamente al personale impiegato e alla regolarità contributivo-previdenziale e per tali
Contr Par motivi ha provveduto a formalizzare la risoluzione del rapporto contrattuale a e a sospendere ogni pagamento relativo ai servizi resi in attuazione dell'appalto e sino alla risoluzione dello stesso,
eccependo la radicale inesigibilità del credito;
che tale risoluzione e il blocco dei pagamenti – divenuti inesigibili – sono stati ripetutamente ribaditi a
Par anche tramite l'originario legale della opponente avv. senza tuttavia ottenere riscontro e CP_5 soprattutto, ad oggi, senza ottenere prova della documentazione richiesta dal contratto;
Tanto premesso , in punto di diritto , eccepiva l'integrale inesigibilità del credito azionato dal dipendente Cont di nei confronti della Committente ai sensi del combinato disposto delle norme Controparte_2 di legge di cui all'art. 29 D.LGS 276/03 e all'art. 1297 c.c. Contr Ribadiva che con diffida del 06.02.2024 la – tramite il suo legale - notificava e comunicava alla la intervenuta risoluzione del contratto di appalto in essere alla luce dei plurimi CP_2 inadempimenti contrattuali susseguitesi in costanza di rapporto , contestando principalmente due
“gruppi” di rilevanti inadempienze contrattuali, ossia la modifica della compagine societaria (e quindi della proprietà) della e, successiva, messa in liquidazione della stessa in palese violazione CP_2 di quanto previsto all'art. 2 del contratto di appalto che impone alla di “aggiornare CP_2 periodicamente … atto costitutivo … iscrizione alla C.I.A.A. … visura camerale aggiornata …”, con ogni correlativa conseguenza sul piano della risoluzione del rapporto e del pagamento delle somme ancora dovute in forza dei servizi resi , nonché la mancata comunicazione/consegna della documentazione indicata e prevista al medesimo punto 2 del contratto di appalto;
che la società non vi ha CP_2 mai provveduto e, ad oggi, nulla di quanto dovuto è stato fornito e/o consegnato e/o messo a disposizione
Contr della committente;
che pertanto si è avvalsa dalla clausola risolutiva espressa di cui al punto 9 del contratto e che conseguenza di quanto esposto è e rimane la totale inesigibilità dei crediti residui
3 asseritamente vantati dalla appaltatrice nei confronti della committente, inesigibilità che – stante i principi di solidarietà passiva richiamati ex art. 29 cit – è certamente opponibile al potenziale creditore procedente che assume basarsi il suo diritto proprio sul medesimo vincolo solidaristico passivo.
Invocava l'applicazione dell'art. 1297 c.c. espressione del principio per cui i profili comuni a tutti i debitori o creditori solidali verso l'unico creditore o debitore possono essere fatti valere indistintamente da ciascuno di essi , mentre ciò che li riguarda personalmente non è suscettibile di essere fatto valere da chi ne è estraneo;
che le eccezioni delineate in tema di responsabilità e di inadempimento da parte della nei confronti della CVL sono di tipo comune ed attengono all'intera obbligazione CP_2 principale (contratto di appalto) tra le parti (contratto richiamato espressamente dal ricorrente in sede monitoria e di cui egli era parte attiva in qualità di lavoratore alle dipendenze della società appaltatrice e attraverso le cui prestazioni si è svolto – in parte - il contratto medesimo); che pertanto, trattandosi di eccezioni comuni determinano l'inesigibilità di tutti i crediti vantati dal lavoratore nei confronti della committente, il quale dovrà rivolgere le proprie richieste solo ed esclusivamente al datore di lavoro /
Contr appaltatore a causa delle inadempienze di quest'ultimo, potendo far accertare verso il co-obbligato
(in qualità di mero committente) solo l'esistenza e il quantum (cioè l'esatto ammontare) del credito e non già ottenerne la condanna in forma specifica.
Contr Di seguito , argomentava ampiamente in ordine alla genuinità dell'appalto intercorso fra e l'altra Par convenuta e concludeva chiedendo la revoca e/o l'annullamento del d.i opposto
Si costituiva ritualmente contestando la fondatezza della opposizione CP_1
Contr Il procuratore dell'opposto rilevava che ha confermato e dichiarato che il sig. CP_1 era uno dei carrellisti che operavano presso l'appalto di OV;
che la Parte_1
committente era perfettamente a conoscenza del mancato pagamento delle retribuzioni dei dipendenti dell'appaltatrice come emerge dalle missive dalla stessa CVL allegate e che tale inadempimento ha costituito il principale motivo di recesso dal contratto;
che gli inadempimenti della appaltatrice riguardano i rapporti interni tra committente ed appaltatrice che esulano dalla causa che ci occupa e che l'art. 1297 cc invocato da controparte è perfettamente calzante alla questione che ci occupa, ma per la ragione opposta a quella ex adverso sostenuta essendo posto il suddetto articolo a tutela delle ragioni del lavoratore, in quanto lo stesso non può essere destinatario delle eccezioni inerenti le parti firmatarie del contratto di appalto, al quale è del tutto estraneo.
In ordine alla contestazione del quantum rilevava che l'importo richiesto si basa su documentazione proveniente da , ovverosia le buste paga consegnate al lavoratore aventi ad oggetto la CP_2
mensilità impagata e che il fatto stesso che non abbia opposto il decreto ingiuntivo ( CP_2
nei confronti della quale esso è divenuto esecutivo) indica chiaramente che le somme richieste erano dovute oltre che correttamente quantificate.
4 Contr Argomentava di seguito in ordine alla sicura responsabilità solidale di e concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione
Il processo veniva interrotto in accoglimento dell'istanza di Controparte_6
, su istanza della parte opposta, verificato che effettivamente l'istanza di
[...]
interruzione depositata dal procuratore della è destituita di fondamento Parte_1
in quanto , diversamente da quanto si è verificato in analoghe cause di opposizione proposte dalla ingiunta, quest'ultima non ha svolto domanda riconvenzionale nei confronti di , Controparte_2
per la quale il Tribunale di Lucca ha dichiarato la liquidazione giudiziale in data 19.09.2024 , il provvedimento con cui in data 20.11.2024 era stata dichiarata l'interruzione del processo veniva revocato e veniva fissata l'udienza del 11.12.2024 per la prosecuzione del processo
La causa, istruita sulla documentazione versata in causa dalle parti , all'odierna udienza veniva discussa e decisa .
L'opposizione è infondata e non puo' essere accolta Contr E' pacifico che l'ingiungente ha lavorato per tutta la durata del rapporto di lavoro nel cantiere di nell'ambito di un contratto di appalto stipulato in data 21.8.2021 e risolto in data 6.2.2024 ed è altrettanto pacifico che si applichino le diposizioni di cui all'art. 29 della legge 276/2003 sostiene che il credito azionato dal lavoratore è inesigibile perché l'obbligata principale ( CP_4
la società datrice di lavoro) ha violato le clausole del contratto di appalto avendo omesso di comunicare all'appaltante il mutamento della compagine sociale e la messa in liquidazione e non avendo trasmesso all'appaltante la documentazione attestante la regolarità del pagamento delle retribuzioni e dei versamenti previdenziali, contributivi, assicurativi dei propri dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio oggetto del contratto di appalto
La tesi difensiva appare scarsamente intellegibile ed è sicuramente destituita di fondamento.
Esula dalla presente vertenza ogni valutazione in ordine alla sussistenza degli inadempimenti imputati a , nonché in merito all'idoneità degli stessi a giustificare la sospensione del pagamento Controparte_2 del corrispettivo dell'appalto da parte di VCL trattandosi di questioni che attengono ai rapporti interni committente-appaltatore.
Il passaggio successivo costituisce un incomprensibile salto logico.
Visto che la opponente nulla piu' deve all'appaltatrice inadempiente verrebbe meno , secondo l'assunto della società opponente , la responsabilità solidale dell'utilizzatore finale della prestazione resa dai dipendenti dell'appaltatore (in esecuzione del contratto di appalto) in ordine alle retribuzioni maturate dagli stessi .
5 Né puo' trovare applicazione , argomentando “a contrario” , l'art. 1297 c.c. invocato dalla opponente ai sensi del quale “Uno dei debitori in solido non può opporre al creditore le eccezioni personali agli altri debitori “
Del tutto inspiegabile è come possa ritenersi comune al lavoratore creditore del trattamento retributivo , che non è ovviamente parte del contratto di appalto , l'eccezione relativa al dedotto inadempimento del contratto stesso da parte dell'appaltatore
Nulla piu' vi è da aggiungere
L'opposizione deve essere quindi rigettata in quanto nessuna rilevanza puo' essere attribuita alla
(generica) contestazione di CVL sul quantum debeatur a fronte della documentazione di provenienza datoriale prodotta ( cfr. buste paga su cui si fonda l'azione monitoria)
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza
PQM
definitivamente pronunciando , ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così
provvede: rigetta l'opposizione proposta da avverso il d.i. n. 87/24 che Parte_1
, per l'effetto conferma;
condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte Parte_1
opposta che liquida in complessivi euro 1.500,00 , oltre rimb. forf. , IVA e CPA di legge con distrazione a favore del procuratore antistatario
Cosi' deciso in OV , il 24.4.2025
Il giudice
Dott. Simona Gerola
6
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA tra con l'avv. RIGHI ANDREA Parte_1
Contro
con l'avvVITALE NUNZIA ZEIDA e CP_1 Controparte_2
Oggi 24.4.2025 sono comparsi i procuratori delle parti i quali discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistendo per l'accoglimento delle istanze , eccezioni e deduzioni in essi contenute;
dichiarano inoltre di rinunciare alla lettura del dispositivo
Il giudice si ritira in camera di consiglio . Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo e della contestuale motivazione
1 RG . n. 484/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Gerola , ha pronunciato , con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. , la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
difesa e rappresentata dall'avv. ANDREA RIGHI Parte_1
OPPONENTE contro
rappresentato e difeso dall'Avv. Nunzia Zeida Vitale CP_1
OPPOSTO
Controparte_2
CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come in atti
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato ex art. 414 c.p.c. proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n .87 /2024 con il quale le ha intimato CP_1 il pagamento, in via solidale con , della somma di euro € 2.269,40 a titolo di Controparte_2
retribuzioni non percepite .
Il procuratore della società opponente rilevava che CVL nulla è in grado di opporre o argomentare in merito all'an ed al quantum delle somme richieste dal lavoratore poiché estranea al rapporto ed esponeva:
2 Cont che (d'ora in avanti solamente esercita da moltissimi Parte_1 anni l'attività industriale tipica delle aziende produttrici di carta (cartiere): produzione e lavorazione di cellulosa, carta, cartone e prodotti derivati;
che il lavoratore nel ricorso per decreto ingiuntivo esibisce documentazione attestante la propria assunzione alle dipendenze della , con mansioni di carrellista , nonché il contratto di CP_2
Par appalto tra la sua datrice di lavoro e la società odierna convenuta avente ad oggetto CP_4
Contr proprio i servizi logistici presso lo stabilimento di in OV attraverso, soprattutto, l'attività dei cd carrellisti e deduce, altresì, di essere cessato dal servizio in data 31.12.23 ad “iniziativa” della Par azienda sua datrice di lavoro
Par che contrariamente a quanto previsto dal punto 6 del contratto d'appalto la società non ha fornito, nonostante le plurime richieste avanzate dagli uffici amministrativi e del personale della committente
Contr anche nel corso degli ultimi mesi di rapporto, la documentazione richiesta e obbligatoria per la appaltatrice relativamente al personale impiegato e alla regolarità contributivo-previdenziale e per tali
Contr Par motivi ha provveduto a formalizzare la risoluzione del rapporto contrattuale a e a sospendere ogni pagamento relativo ai servizi resi in attuazione dell'appalto e sino alla risoluzione dello stesso,
eccependo la radicale inesigibilità del credito;
che tale risoluzione e il blocco dei pagamenti – divenuti inesigibili – sono stati ripetutamente ribaditi a
Par anche tramite l'originario legale della opponente avv. senza tuttavia ottenere riscontro e CP_5 soprattutto, ad oggi, senza ottenere prova della documentazione richiesta dal contratto;
Tanto premesso , in punto di diritto , eccepiva l'integrale inesigibilità del credito azionato dal dipendente Cont di nei confronti della Committente ai sensi del combinato disposto delle norme Controparte_2 di legge di cui all'art. 29 D.LGS 276/03 e all'art. 1297 c.c. Contr Ribadiva che con diffida del 06.02.2024 la – tramite il suo legale - notificava e comunicava alla la intervenuta risoluzione del contratto di appalto in essere alla luce dei plurimi CP_2 inadempimenti contrattuali susseguitesi in costanza di rapporto , contestando principalmente due
“gruppi” di rilevanti inadempienze contrattuali, ossia la modifica della compagine societaria (e quindi della proprietà) della e, successiva, messa in liquidazione della stessa in palese violazione CP_2 di quanto previsto all'art. 2 del contratto di appalto che impone alla di “aggiornare CP_2 periodicamente … atto costitutivo … iscrizione alla C.I.A.A. … visura camerale aggiornata …”, con ogni correlativa conseguenza sul piano della risoluzione del rapporto e del pagamento delle somme ancora dovute in forza dei servizi resi , nonché la mancata comunicazione/consegna della documentazione indicata e prevista al medesimo punto 2 del contratto di appalto;
che la società non vi ha CP_2 mai provveduto e, ad oggi, nulla di quanto dovuto è stato fornito e/o consegnato e/o messo a disposizione
Contr della committente;
che pertanto si è avvalsa dalla clausola risolutiva espressa di cui al punto 9 del contratto e che conseguenza di quanto esposto è e rimane la totale inesigibilità dei crediti residui
3 asseritamente vantati dalla appaltatrice nei confronti della committente, inesigibilità che – stante i principi di solidarietà passiva richiamati ex art. 29 cit – è certamente opponibile al potenziale creditore procedente che assume basarsi il suo diritto proprio sul medesimo vincolo solidaristico passivo.
Invocava l'applicazione dell'art. 1297 c.c. espressione del principio per cui i profili comuni a tutti i debitori o creditori solidali verso l'unico creditore o debitore possono essere fatti valere indistintamente da ciascuno di essi , mentre ciò che li riguarda personalmente non è suscettibile di essere fatto valere da chi ne è estraneo;
che le eccezioni delineate in tema di responsabilità e di inadempimento da parte della nei confronti della CVL sono di tipo comune ed attengono all'intera obbligazione CP_2 principale (contratto di appalto) tra le parti (contratto richiamato espressamente dal ricorrente in sede monitoria e di cui egli era parte attiva in qualità di lavoratore alle dipendenze della società appaltatrice e attraverso le cui prestazioni si è svolto – in parte - il contratto medesimo); che pertanto, trattandosi di eccezioni comuni determinano l'inesigibilità di tutti i crediti vantati dal lavoratore nei confronti della committente, il quale dovrà rivolgere le proprie richieste solo ed esclusivamente al datore di lavoro /
Contr appaltatore a causa delle inadempienze di quest'ultimo, potendo far accertare verso il co-obbligato
(in qualità di mero committente) solo l'esistenza e il quantum (cioè l'esatto ammontare) del credito e non già ottenerne la condanna in forma specifica.
Contr Di seguito , argomentava ampiamente in ordine alla genuinità dell'appalto intercorso fra e l'altra Par convenuta e concludeva chiedendo la revoca e/o l'annullamento del d.i opposto
Si costituiva ritualmente contestando la fondatezza della opposizione CP_1
Contr Il procuratore dell'opposto rilevava che ha confermato e dichiarato che il sig. CP_1 era uno dei carrellisti che operavano presso l'appalto di OV;
che la Parte_1
committente era perfettamente a conoscenza del mancato pagamento delle retribuzioni dei dipendenti dell'appaltatrice come emerge dalle missive dalla stessa CVL allegate e che tale inadempimento ha costituito il principale motivo di recesso dal contratto;
che gli inadempimenti della appaltatrice riguardano i rapporti interni tra committente ed appaltatrice che esulano dalla causa che ci occupa e che l'art. 1297 cc invocato da controparte è perfettamente calzante alla questione che ci occupa, ma per la ragione opposta a quella ex adverso sostenuta essendo posto il suddetto articolo a tutela delle ragioni del lavoratore, in quanto lo stesso non può essere destinatario delle eccezioni inerenti le parti firmatarie del contratto di appalto, al quale è del tutto estraneo.
In ordine alla contestazione del quantum rilevava che l'importo richiesto si basa su documentazione proveniente da , ovverosia le buste paga consegnate al lavoratore aventi ad oggetto la CP_2
mensilità impagata e che il fatto stesso che non abbia opposto il decreto ingiuntivo ( CP_2
nei confronti della quale esso è divenuto esecutivo) indica chiaramente che le somme richieste erano dovute oltre che correttamente quantificate.
4 Contr Argomentava di seguito in ordine alla sicura responsabilità solidale di e concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione
Il processo veniva interrotto in accoglimento dell'istanza di Controparte_6
, su istanza della parte opposta, verificato che effettivamente l'istanza di
[...]
interruzione depositata dal procuratore della è destituita di fondamento Parte_1
in quanto , diversamente da quanto si è verificato in analoghe cause di opposizione proposte dalla ingiunta, quest'ultima non ha svolto domanda riconvenzionale nei confronti di , Controparte_2
per la quale il Tribunale di Lucca ha dichiarato la liquidazione giudiziale in data 19.09.2024 , il provvedimento con cui in data 20.11.2024 era stata dichiarata l'interruzione del processo veniva revocato e veniva fissata l'udienza del 11.12.2024 per la prosecuzione del processo
La causa, istruita sulla documentazione versata in causa dalle parti , all'odierna udienza veniva discussa e decisa .
L'opposizione è infondata e non puo' essere accolta Contr E' pacifico che l'ingiungente ha lavorato per tutta la durata del rapporto di lavoro nel cantiere di nell'ambito di un contratto di appalto stipulato in data 21.8.2021 e risolto in data 6.2.2024 ed è altrettanto pacifico che si applichino le diposizioni di cui all'art. 29 della legge 276/2003 sostiene che il credito azionato dal lavoratore è inesigibile perché l'obbligata principale ( CP_4
la società datrice di lavoro) ha violato le clausole del contratto di appalto avendo omesso di comunicare all'appaltante il mutamento della compagine sociale e la messa in liquidazione e non avendo trasmesso all'appaltante la documentazione attestante la regolarità del pagamento delle retribuzioni e dei versamenti previdenziali, contributivi, assicurativi dei propri dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio oggetto del contratto di appalto
La tesi difensiva appare scarsamente intellegibile ed è sicuramente destituita di fondamento.
Esula dalla presente vertenza ogni valutazione in ordine alla sussistenza degli inadempimenti imputati a , nonché in merito all'idoneità degli stessi a giustificare la sospensione del pagamento Controparte_2 del corrispettivo dell'appalto da parte di VCL trattandosi di questioni che attengono ai rapporti interni committente-appaltatore.
Il passaggio successivo costituisce un incomprensibile salto logico.
Visto che la opponente nulla piu' deve all'appaltatrice inadempiente verrebbe meno , secondo l'assunto della società opponente , la responsabilità solidale dell'utilizzatore finale della prestazione resa dai dipendenti dell'appaltatore (in esecuzione del contratto di appalto) in ordine alle retribuzioni maturate dagli stessi .
5 Né puo' trovare applicazione , argomentando “a contrario” , l'art. 1297 c.c. invocato dalla opponente ai sensi del quale “Uno dei debitori in solido non può opporre al creditore le eccezioni personali agli altri debitori “
Del tutto inspiegabile è come possa ritenersi comune al lavoratore creditore del trattamento retributivo , che non è ovviamente parte del contratto di appalto , l'eccezione relativa al dedotto inadempimento del contratto stesso da parte dell'appaltatore
Nulla piu' vi è da aggiungere
L'opposizione deve essere quindi rigettata in quanto nessuna rilevanza puo' essere attribuita alla
(generica) contestazione di CVL sul quantum debeatur a fronte della documentazione di provenienza datoriale prodotta ( cfr. buste paga su cui si fonda l'azione monitoria)
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza
PQM
definitivamente pronunciando , ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così
provvede: rigetta l'opposizione proposta da avverso il d.i. n. 87/24 che Parte_1
, per l'effetto conferma;
condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte Parte_1
opposta che liquida in complessivi euro 1.500,00 , oltre rimb. forf. , IVA e CPA di legge con distrazione a favore del procuratore antistatario
Cosi' deciso in OV , il 24.4.2025
Il giudice
Dott. Simona Gerola
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