Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/02/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron. ___________________
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Antonella Di Maio nella causa iscritta al n° 8232 del 2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
C.F._1 in proprio e nella qualità di rappresentante legale e responsabile pro tempore della società “ Parte_2
(Codice Fiscale con l'avv. Bruno Mantineo P.IVA_1
- ricorrente -
C O N T R O
CP_1
- resistente contumace-
O g g e t t o: opposizione ordinanza ingiunzione
All'esito dell'udienza del 21.01.2025 tenutasi nella modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, ha depositato nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A
Avente il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' qui dichiarata, annulla l'ordinanza- CP_1 ingiunzione n. OI-002645222.
Condanna l' alla rifusione, in favore di parte ricorrente, CP_1 delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.500,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA, come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Bruno Mantineo, antistatario.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.05.2024 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l' ordinanza-ingiunzione n.
OI-002645222 emessa dall' e notificata in Controparte_2 data 29/04/2024, relativa all'atto di accertamento 5502. CP_1
07/04/2023. 0046747 del 07/04/2023 riferito all'anno 2021.
La causa veniva decisa all'udienza del 21.01.2025 tenutasi nella modalità della trattazione scritta.
Il ricorso merita accoglimento.
Preliminarmente va evidenziato che, con l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa (ex artt. 22 L. 689/1981 e 6 L. 150/2011), viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale – similmente a quanto avviene nel procedimento monitorio - le vesti sostanziali di attore e di convenuto vengono assunte, rispettivamente, dall'amministrazione e dall'opponente, con tutto ciò che consegue ai fini del riparto degli oneri probatori.
Pertanto, incombe sull'amministrazione opposta l'onere di dimostrare la responsabilità dell'opponente per le condotte ascrittegli con il provvedimento amministrativo;
restando, invece, a carico dell'opponente (convenuto in senso sostanziale) la dimostrazione di eventuali fatti impeditivi o estintivi della pretesa azionata (cfr. Cass. civile, sez. II,
03/03/2011).
Ora, nell'ottica dell'assolvimento di detto onere probatorio,
l'Amministrazione resistente è rimasta contumace e nulla ha potuto dimostrare.
Pertanto, in ragione della mancata notifica degli atti presupposti l'ordinanza impugnata, il ricorso deve essere accolto, annullando l'atto impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in parte dispositiva
Così deciso in Palermo il 21.01.2025 all'esito dell'udienza tenutasi nella modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc
IL GIUDICE ONORARIO
Antonella Di Maio