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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/04/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 391/2024 procedimento unitario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
FALLIMENTARE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Novella Legnaioli Presidente dott. Rosa Selvarolo Giudice relatore dott. Cristian Soscia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 391 /2024, promosso da: nato in [...] il [...] e residente a [...]
Serragli n° 60 codice fiscale rappresentato e difeso dall'avv.to Nicola Caselli C.F._1
DEBITORE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 10-12-2024, il signor ha avanzato la domanda di Parte_2
apertura della propria Liquidazione controllata, ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Crisi di
Impresa, alla quale è stata allegata la relazione, redatta dall'O.C.C., l'avv.to Stella Manni che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.
Dalla documentazione prodotta e delle attestazioni rese emerge preliminarmente che sussiste la competenza a decidere del Tribunale di Firenze ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi atteso che il debitore ha la propria residenza che coincide con il centro principale dei suoi interessi a
Firenze.
pagina 1 di 7 Risulta, altresì, che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Il signor , come emerge dalla documentazione allegata al ricorso oltre che alla Parte_1
relazione integrativa del gestore depositata in data 29-1-2025, ha svolto attività imprenditoriale con l'impresa VA di , che si occupava del commercio al Controparte_1
dettaglio di articoli di abbigliamento, iscritta nel registro delle imprese in data 15-9-2010, cancellata in data 16-7-2024 ed inattiva da oltre 10 anni atteso che la relativa azienda è stata oggetto di contratto di affitto d'azienda in data 10-7-2014 ed è stata, poi, ceduta alla VA il 9-10-2023. CP_2
Nonostante non sia ancora decorso un anno dalla sua cancellazione dal registro imprese, dal compendio documentale, appare chiaro ed evidente che la stessa non avesse dimensioni tali da poter essere assoggettata a liquidazione giudiziale, potendosi qualificare, per contro, come impresa minore.
L'attivo patrimoniale, sebbene non sia stato prodotto il libro cespiti, è possibile valorizzarlo avendo riguardo al prezzo di vendita dell'azienda che tiene fede del valore della stessa nell'esercizio 2023, ma anche nei due esercizi precedenti in cui l'azienda era condotta in affitto con un canone annuo complessivo e costante di € 3.600 ( canone di € 300 mensili).
L'azienda è stata venduta ad € 7.500 di cui 3.900 per l'azienda ed € 3.600 per l'avviamento: tale valore può essere ritenuto espressione dell'attivo patrimoniale complessivo nell'ultimo triennio prima del deposito del ricorso.
Quanto ai ricavi, dalle dichiarazioni dei redditi per i periodi d'imposta 2020-2021-2022 emerge che l'imprenditore aveva solo un reddito da affitto o concessione in usufrutto di azienda riportato a RL9 in
€ 3.600 che è sceso ad € 3.000 nel periodo d'imposta 2023.
La debitoria complessiva che ricomprende tanto debiti imprenditoriali che personali, stante la confusione che si crea tra i patrimoni dell'impresa e dell'imprenditore nell'impresa individuale, è stata quantificata dal gestore in complessivi € 114.280,79 oltre alle spese di procedura per € 1.000.
Appare, dunque, evidente che titolare dell'impresa VA non Controparte_3
è assoggettabile a liquidazione giudiziale, ma solo a liquidazione controllata essendo un'impresa minore.
Dalla ricostruzione compiuta dal debitore e confermata dal gestore, il ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi. pagina 2 di 7 Risulta, infatti, che il signor , che non possiede né beni immobili, ha, allo stato, il Controparte_1
seguente attivo:
- motociclo Piaggio tg DP92591 acquistato nel 2013 per € 1.300, ma che ora ha un valore notevolmente inferiore;
- € 540 mensili a titolo di ADI oltre ad € 199 mensili per figlio erogati dall'INPS( nel 2023 la famiglia ha avuto emolumenti di sostentamento pari ad € 10.262,59) ;
- € 3000 che saranno erogati dal fratello a titolo di regalia;
- un saldo di conto corrente acceso presso Benco Posta che alla data della relazione del gestore aveva un saldo di € 1.213,87.
A fronte di tale attivo il ricorrente ha passività per complessivi € 115.280,79 di cui:
- € 1.000 in prededuzione per spese afferenti la presente procedura;
- e la seguenti ulteriori poste:
CP_4
[...]
ADE
2.043,25
ADER 69.094,34 7.370,35
2.814,84 CP_5
Cam Com 212,00
Comune Firenze 841,00 10.497,18
Regione Toscana 96,13 9,48
IFIS NPL 11.897,06
INPS
6.839,40
TOTALE 78.914,12 32.800,91
DEBITI DICHIARATI NON SUSSISTERE O DICHIARATI MA NON
RISULTANTI AL GESTORE
Ge.ri Srl 436,76 (debito non risultante al gestore)2
Credit Factor 2.129,00 (debito non risultante al gestore)3
TOTALE 78.914,12 35.366,67
COMPLESSIVO
pagina 3 di 7 Appare di tutta evidenza che, a fronte dell'attivo rappresentato sostanzialmente dall'entrata costante di
€ 855 mensili circa ( che provengono dall'INPS come sostentamento) oltre alle somme provenienti dagli aiuti familiari, il signor non è in grado neppure di sostenere le spese di Controparte_1
mantenimento del proprio nucleo familiare ( composto da lui, dalla moglie che è disoccupata e da due figli minori ) che ammontano ad € 2.565.
Nonostante il disavanzo di € 1.710 che si crea tra entrate e uscite familiari, l'apertura della procedura appare utile, nell'interesse dei creditori, ma anche del debitore, atteso che lo stesso ha dichiarato di percepire costantemente piccoli aiuti dal fratello che gli consentono di sostenete il nucleo familiare e di mettere a disposizione dei creditori la somma di € 50 mensili.
Oltre a tale introito che porterà alla proceduta € 1.800 nei tre anni, il fratello del ricorrente, come si evince dalla documentazione in atti si è impegnato a versare alla procedura € 3.000 a titolo di indennizzo per la vendita dell'azienda effettuata in periodo già critico.
La situazione di sovraindebitamento appare conclamata e, sebbene, non rilevi ai fini dell'apertura della procedura, ma solo in seguito sull'esdebitazione, si evidenzia che la stessa ha avuto origine in conseguenza:
- del fallimento dell'attività economica intrapresa: subito dopo avere aperto la partita IVA, il ricorrente ha dichiarato che le entrate non erano tali da consentigli di far fronte alle spese per il dipendente e all'affitto dell'abitazione;
- del limitato introito derivante dall'affitto d'azienda, concessa alla cognata per € 300 mensili, che non ha consentito di coprire il passivo generatosi nelle more.
L'OCC ha, infine, riscontrato che non vi sono stati atti in frode ai creditori, che il ricorso risulta corredato da documentazione completa ed attendibile per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore e di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269,
3°comma, Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali da cui ha acquisito dati del tutto coerenti con quelli forniti dalla debitrice.
Quanto agli atti in frode, il gestore ha riscontrato delle operazioni extraconto realizzate attraverso la
Western Union dal 2019 al 2024 ed afferenti invii di denaro in Bulgaria di alcune centinaia di euro alla volta ( salvo che in data 23-1-2024 in cui sono stati inviati € 850) a favore di Persona_1
il gestore ha riscontrato anche attraverso l'analisi della documentazione acquisita in atti che
[...]
le operazioni sono state eseguite dal ricorrente per conto del fratello e a favore della ex cognata e le somme erano destinate al mantenimento delle figlie del fratello.
pagina 4 di 7 La domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile.
Il ricorrente ha chiesto di escludere dalla liquidazione il motociclo Piaggio tg DP92591 in quanto vetusto e privo di valore per i creditori, ma per contro, indispensabili per gli spostamenti del nucleo familiare.
A tal proposito va rilevato che i beni mobili registrati non rientrano tra quelli esclusi dalla liquidazione ex art 268 comma e CCII, tuttavia, il legislatore ha stabilito all'art 270 comma 2 lettera e) CCII che il
Tribunale con la sentenza con la quale dichiara aperta la liquidazione controllata, ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni di autorizzare il debitore o il terzo ad utilizzare alcuni di essi.
Nel caso di specie, si ritiene che possa essere riconosciuta questa autorizzazione, atteso che si tratta dell'unico mezzo di locomozione che consente al ricorrente di spostarsi così garantendo il soddisfacimento delle esigenze anche di mantenimento familiari.
Tale autorizzazione, del resto, non incide negativamente sulla liquidazione e sull'interesse dei creditori atteso che il veicolo è molto datato e, quindi, allo stato, quasi privo di valore economico ( anche , tenuto conto del prezzo di acquisto, quale risulta dalla relazione dell'OCC).
Il liquidatore dovrà, pertanto, modulare la vendita dello stesso alla luce dell'andamento e dei tempi della liquidazione.
Il liquidatore è nominato in persona coincidente con gestore atteso che quest'ultimo risulta iscritto negli appositi elenchi.
P.Q.M.
visto l'art. 270 del Codice della Crisi
dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nei confronti di Parte_1
nato in [...] il [...] e residente a [...] codice
[...]
fiscale C.F._1
NOMINA
Giudice delegato la dott.ssa Rosa Selvarolo e Liquidatore l'avv.to Stella Manni;
ORDINA
pagina 5 di 7 al debitore di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
ORDINA
Al debitore di consegnare o rilasciare al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.
AUTORIZZA ed i soggetti conviventi ad utilizzare nelle more il motociclo Piaggio Parte_1
tg DP92591, disponendo che il liquidatore moduli la vendita degli stessi tenendo conto dei tempi della liquidazione;
ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
visto l'art. 150 del Codice della Crisi
DISPONE
- che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
- che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;
- che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, nella misura stabilita da separato provvedimento;
DISPONE
l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti anche diversi dai debitori;
MANDA
pagina 6 di 7 la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.
Firenze 5-3-2025
IL RELATORE ED ESTENSORE LA PRESIDENTE
Dott.ssa Rosa Selvarolo dott.ssa Maria Novella Legnaioli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
FALLIMENTARE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Novella Legnaioli Presidente dott. Rosa Selvarolo Giudice relatore dott. Cristian Soscia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 391 /2024, promosso da: nato in [...] il [...] e residente a [...]
Serragli n° 60 codice fiscale rappresentato e difeso dall'avv.to Nicola Caselli C.F._1
DEBITORE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 10-12-2024, il signor ha avanzato la domanda di Parte_2
apertura della propria Liquidazione controllata, ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Crisi di
Impresa, alla quale è stata allegata la relazione, redatta dall'O.C.C., l'avv.to Stella Manni che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.
Dalla documentazione prodotta e delle attestazioni rese emerge preliminarmente che sussiste la competenza a decidere del Tribunale di Firenze ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi atteso che il debitore ha la propria residenza che coincide con il centro principale dei suoi interessi a
Firenze.
pagina 1 di 7 Risulta, altresì, che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Il signor , come emerge dalla documentazione allegata al ricorso oltre che alla Parte_1
relazione integrativa del gestore depositata in data 29-1-2025, ha svolto attività imprenditoriale con l'impresa VA di , che si occupava del commercio al Controparte_1
dettaglio di articoli di abbigliamento, iscritta nel registro delle imprese in data 15-9-2010, cancellata in data 16-7-2024 ed inattiva da oltre 10 anni atteso che la relativa azienda è stata oggetto di contratto di affitto d'azienda in data 10-7-2014 ed è stata, poi, ceduta alla VA il 9-10-2023. CP_2
Nonostante non sia ancora decorso un anno dalla sua cancellazione dal registro imprese, dal compendio documentale, appare chiaro ed evidente che la stessa non avesse dimensioni tali da poter essere assoggettata a liquidazione giudiziale, potendosi qualificare, per contro, come impresa minore.
L'attivo patrimoniale, sebbene non sia stato prodotto il libro cespiti, è possibile valorizzarlo avendo riguardo al prezzo di vendita dell'azienda che tiene fede del valore della stessa nell'esercizio 2023, ma anche nei due esercizi precedenti in cui l'azienda era condotta in affitto con un canone annuo complessivo e costante di € 3.600 ( canone di € 300 mensili).
L'azienda è stata venduta ad € 7.500 di cui 3.900 per l'azienda ed € 3.600 per l'avviamento: tale valore può essere ritenuto espressione dell'attivo patrimoniale complessivo nell'ultimo triennio prima del deposito del ricorso.
Quanto ai ricavi, dalle dichiarazioni dei redditi per i periodi d'imposta 2020-2021-2022 emerge che l'imprenditore aveva solo un reddito da affitto o concessione in usufrutto di azienda riportato a RL9 in
€ 3.600 che è sceso ad € 3.000 nel periodo d'imposta 2023.
La debitoria complessiva che ricomprende tanto debiti imprenditoriali che personali, stante la confusione che si crea tra i patrimoni dell'impresa e dell'imprenditore nell'impresa individuale, è stata quantificata dal gestore in complessivi € 114.280,79 oltre alle spese di procedura per € 1.000.
Appare, dunque, evidente che titolare dell'impresa VA non Controparte_3
è assoggettabile a liquidazione giudiziale, ma solo a liquidazione controllata essendo un'impresa minore.
Dalla ricostruzione compiuta dal debitore e confermata dal gestore, il ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi. pagina 2 di 7 Risulta, infatti, che il signor , che non possiede né beni immobili, ha, allo stato, il Controparte_1
seguente attivo:
- motociclo Piaggio tg DP92591 acquistato nel 2013 per € 1.300, ma che ora ha un valore notevolmente inferiore;
- € 540 mensili a titolo di ADI oltre ad € 199 mensili per figlio erogati dall'INPS( nel 2023 la famiglia ha avuto emolumenti di sostentamento pari ad € 10.262,59) ;
- € 3000 che saranno erogati dal fratello a titolo di regalia;
- un saldo di conto corrente acceso presso Benco Posta che alla data della relazione del gestore aveva un saldo di € 1.213,87.
A fronte di tale attivo il ricorrente ha passività per complessivi € 115.280,79 di cui:
- € 1.000 in prededuzione per spese afferenti la presente procedura;
- e la seguenti ulteriori poste:
CP_4
[...]
ADE
2.043,25
ADER 69.094,34 7.370,35
2.814,84 CP_5
Cam Com 212,00
Comune Firenze 841,00 10.497,18
Regione Toscana 96,13 9,48
IFIS NPL 11.897,06
INPS
6.839,40
TOTALE 78.914,12 32.800,91
DEBITI DICHIARATI NON SUSSISTERE O DICHIARATI MA NON
RISULTANTI AL GESTORE
Ge.ri Srl 436,76 (debito non risultante al gestore)2
Credit Factor 2.129,00 (debito non risultante al gestore)3
TOTALE 78.914,12 35.366,67
COMPLESSIVO
pagina 3 di 7 Appare di tutta evidenza che, a fronte dell'attivo rappresentato sostanzialmente dall'entrata costante di
€ 855 mensili circa ( che provengono dall'INPS come sostentamento) oltre alle somme provenienti dagli aiuti familiari, il signor non è in grado neppure di sostenere le spese di Controparte_1
mantenimento del proprio nucleo familiare ( composto da lui, dalla moglie che è disoccupata e da due figli minori ) che ammontano ad € 2.565.
Nonostante il disavanzo di € 1.710 che si crea tra entrate e uscite familiari, l'apertura della procedura appare utile, nell'interesse dei creditori, ma anche del debitore, atteso che lo stesso ha dichiarato di percepire costantemente piccoli aiuti dal fratello che gli consentono di sostenete il nucleo familiare e di mettere a disposizione dei creditori la somma di € 50 mensili.
Oltre a tale introito che porterà alla proceduta € 1.800 nei tre anni, il fratello del ricorrente, come si evince dalla documentazione in atti si è impegnato a versare alla procedura € 3.000 a titolo di indennizzo per la vendita dell'azienda effettuata in periodo già critico.
La situazione di sovraindebitamento appare conclamata e, sebbene, non rilevi ai fini dell'apertura della procedura, ma solo in seguito sull'esdebitazione, si evidenzia che la stessa ha avuto origine in conseguenza:
- del fallimento dell'attività economica intrapresa: subito dopo avere aperto la partita IVA, il ricorrente ha dichiarato che le entrate non erano tali da consentigli di far fronte alle spese per il dipendente e all'affitto dell'abitazione;
- del limitato introito derivante dall'affitto d'azienda, concessa alla cognata per € 300 mensili, che non ha consentito di coprire il passivo generatosi nelle more.
L'OCC ha, infine, riscontrato che non vi sono stati atti in frode ai creditori, che il ricorso risulta corredato da documentazione completa ed attendibile per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore e di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269,
3°comma, Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali da cui ha acquisito dati del tutto coerenti con quelli forniti dalla debitrice.
Quanto agli atti in frode, il gestore ha riscontrato delle operazioni extraconto realizzate attraverso la
Western Union dal 2019 al 2024 ed afferenti invii di denaro in Bulgaria di alcune centinaia di euro alla volta ( salvo che in data 23-1-2024 in cui sono stati inviati € 850) a favore di Persona_1
il gestore ha riscontrato anche attraverso l'analisi della documentazione acquisita in atti che
[...]
le operazioni sono state eseguite dal ricorrente per conto del fratello e a favore della ex cognata e le somme erano destinate al mantenimento delle figlie del fratello.
pagina 4 di 7 La domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile.
Il ricorrente ha chiesto di escludere dalla liquidazione il motociclo Piaggio tg DP92591 in quanto vetusto e privo di valore per i creditori, ma per contro, indispensabili per gli spostamenti del nucleo familiare.
A tal proposito va rilevato che i beni mobili registrati non rientrano tra quelli esclusi dalla liquidazione ex art 268 comma e CCII, tuttavia, il legislatore ha stabilito all'art 270 comma 2 lettera e) CCII che il
Tribunale con la sentenza con la quale dichiara aperta la liquidazione controllata, ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni di autorizzare il debitore o il terzo ad utilizzare alcuni di essi.
Nel caso di specie, si ritiene che possa essere riconosciuta questa autorizzazione, atteso che si tratta dell'unico mezzo di locomozione che consente al ricorrente di spostarsi così garantendo il soddisfacimento delle esigenze anche di mantenimento familiari.
Tale autorizzazione, del resto, non incide negativamente sulla liquidazione e sull'interesse dei creditori atteso che il veicolo è molto datato e, quindi, allo stato, quasi privo di valore economico ( anche , tenuto conto del prezzo di acquisto, quale risulta dalla relazione dell'OCC).
Il liquidatore dovrà, pertanto, modulare la vendita dello stesso alla luce dell'andamento e dei tempi della liquidazione.
Il liquidatore è nominato in persona coincidente con gestore atteso che quest'ultimo risulta iscritto negli appositi elenchi.
P.Q.M.
visto l'art. 270 del Codice della Crisi
dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nei confronti di Parte_1
nato in [...] il [...] e residente a [...] codice
[...]
fiscale C.F._1
NOMINA
Giudice delegato la dott.ssa Rosa Selvarolo e Liquidatore l'avv.to Stella Manni;
ORDINA
pagina 5 di 7 al debitore di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
ORDINA
Al debitore di consegnare o rilasciare al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.
AUTORIZZA ed i soggetti conviventi ad utilizzare nelle more il motociclo Piaggio Parte_1
tg DP92591, disponendo che il liquidatore moduli la vendita degli stessi tenendo conto dei tempi della liquidazione;
ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
visto l'art. 150 del Codice della Crisi
DISPONE
- che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
- che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;
- che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, nella misura stabilita da separato provvedimento;
DISPONE
l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti anche diversi dai debitori;
MANDA
pagina 6 di 7 la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.
Firenze 5-3-2025
IL RELATORE ED ESTENSORE LA PRESIDENTE
Dott.ssa Rosa Selvarolo dott.ssa Maria Novella Legnaioli
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