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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/10/2025, n. 3116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3116 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA ALL'ESITO DI NOTE EX ART. 127 TER
n. 235/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. IE DI,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa AR Capua Vetere
Il Giudice
Dott. IE DI
1
N. 235/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa AR Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
IE DI ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 235 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: Opposizione ord. ingiunzione ex art
22 L. 689/1981 - violazione CdS - tra
rapp.to e difeso, come in atti, dall'Avv Alessandro Simo- Parte_1 ne e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Formicola (CE) alla via Stefano Caputo n. 24/26;
APPELLANTE
e
, in persona del Sindaco p.t., P.zza Eu- Controparte_1 ropa, 81050, p.iva/c.f. P.IVA_1
APPELLATO
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come da note depositate per l'udienza del
13.10.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione in appello, conveniva in giudizio il Parte_1 al fine di sentir dichiarare la riforma della Controparte_1 sentenza n. 615/2023, pronunziata dal Giudice di Pace di Santa AR Ca- pua Vetere, depositata in Cancelleria in data 15.07.2023 nella parte in cui compensava le spese di lite senza giustificato motivo.
2
A fondamento dell'appello l'appellante adduceva che:
1. Il Giudice di Prime
Cure non aveva motivato correttamente la sentenza in ordine alle spese di li- te, compensando le medesime pur non sussistendone i motivi;
2) Il Giudice di prime cure violava gli artt 91 e 92 c.p.c. nonché violazione dell'art 132
c.p.c.;
Ciò posto, l'appellante chiedeva l'accoglimento delle se- Parte_1 guenti conclusioni: 1) In via preliminare, ritenere ammissibile la domanda, poiché conforme all'art. 342 cpc;
2) Annullare e quindi riformare la sentenza n. 615/2023
(r.g. n. 6422/2022) resa dal Giudice di Pace di Santa AR C.V.nella parte indicata nell'epigrafe del presente atto, quindi ove è stata disposta la integrale compensazione delle spese di lite;
riconoscendo pertanto la condanna del convenuto soccombente in primo grado al pagamento delle spese e dei compensi di lite, con attribuzione ex art. 93 cpc;
3) Con- dannare il convenuto appellato al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudi- zio di appello, con clausola di attribuzione in favore del procuratore anticipatario ex art.
93 cpc.
L'appellato, non si costituiva in giudizio Controparte_1 restando contumace.
L'appello è fondato per i motivi che seguono.
Con un unico motivo, l'appellante ha censurato la sentenza del Giudice di
Pace in ordine alla decisione relativa alla compensazione delle spese di lite.
Orbene, come rilevato dall'appellante, la sentenza impugnata non contiene un'idonea e corretta motivazione in ordine alla decisione relativa alla com- pensazione delle spese di lite. In particolare, il giudice di prime cure ha indi- cato che la compensazione è motivata dalla “natura della causa e sua com- plessità”.
Tale stringata motivazione non può essere condivisa.
In diritto, infatti, è noto che in base alla formulazione dell'art. 92 co. 2 c.p.c., applicabile ratione temporis alla presente causa, la decisione di compensare le spese, qualora manchi una soccombenza reciproca, deve essere fondata su
“gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate in motivazione”.
Ebbene, l'accoglimento del ricorso è conseguito all'applicazione di un prin- cipio di legittimità sancito dalla Corte Costituzionale già prima dell'introduzione del giudizio, Corte Cost. n. 27/2005, sulla base delle circo- lari del n. 3971/2011 e 7157/2011, citata nella moti- Parte_2 vazione dal Giudice di prime cure. Pertanto, questo Giudicante, non rite-
3
nendo ricorrente una particolare complessità del giudizio tale da non con- sentirne di prevedere l'esito, non ritiene giustificata la operata compensazio- ne sulla base della riferita “complessità” della causa.
In diritto, è noto che solo un mutamento di giurisprudenza intervenuto in corso di causa, tale da non consentire alla parte di antivederne l'esito, può determinare la compensazione delle spese di lite (cfr. Cass. S.U.
2012/17402) e che pur se il giudice può procedere alla loro compensazione in casi diversi ed ulteriori rispetto a quelli considerati dall'art 92 c.p.c., è te- nuto a specificare “le gravi ed eccezionali ragioni” che la giustificano ( cfr
Cost 77/2018) qui, oggettivamente mancanti.
Inoltre non può ritenersi giustificata una compensazione fondata solamente sulla “natura” della causa, non ricorrendo tipologie di giudizi le cui spese in astratto -ovvero prescindendo da una considerazione del caso concreto - possano essere dichiarate compensate.
Ciò posto, l'appello deve essere accolto con revoca parziale della sentenza e condanna dell'appellato al pagamento delle spese del doppio grado in forza del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Revoca la sentenza Giudice di Pace di Santa AR Capua Vetere impu- gnata nella parte relativa alla compensazione delle spese processuali;
Condanna il in persona del Sindaco Controparte_1
p.t., al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio in favore di che liquida per il primo grado in € 173,00 per Parte_1 compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del
15% come per legge;
mentre per il secondo grado in € 332,00 per com- penso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Santa AR Capua Vetere, 13.10.2025
Il Giudice
Dott. IE DI
4
n. 235/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. IE DI,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa AR Capua Vetere
Il Giudice
Dott. IE DI
1
N. 235/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa AR Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
IE DI ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 235 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: Opposizione ord. ingiunzione ex art
22 L. 689/1981 - violazione CdS - tra
rapp.to e difeso, come in atti, dall'Avv Alessandro Simo- Parte_1 ne e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Formicola (CE) alla via Stefano Caputo n. 24/26;
APPELLANTE
e
, in persona del Sindaco p.t., P.zza Eu- Controparte_1 ropa, 81050, p.iva/c.f. P.IVA_1
APPELLATO
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come da note depositate per l'udienza del
13.10.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione in appello, conveniva in giudizio il Parte_1 al fine di sentir dichiarare la riforma della Controparte_1 sentenza n. 615/2023, pronunziata dal Giudice di Pace di Santa AR Ca- pua Vetere, depositata in Cancelleria in data 15.07.2023 nella parte in cui compensava le spese di lite senza giustificato motivo.
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A fondamento dell'appello l'appellante adduceva che:
1. Il Giudice di Prime
Cure non aveva motivato correttamente la sentenza in ordine alle spese di li- te, compensando le medesime pur non sussistendone i motivi;
2) Il Giudice di prime cure violava gli artt 91 e 92 c.p.c. nonché violazione dell'art 132
c.p.c.;
Ciò posto, l'appellante chiedeva l'accoglimento delle se- Parte_1 guenti conclusioni: 1) In via preliminare, ritenere ammissibile la domanda, poiché conforme all'art. 342 cpc;
2) Annullare e quindi riformare la sentenza n. 615/2023
(r.g. n. 6422/2022) resa dal Giudice di Pace di Santa AR C.V.nella parte indicata nell'epigrafe del presente atto, quindi ove è stata disposta la integrale compensazione delle spese di lite;
riconoscendo pertanto la condanna del convenuto soccombente in primo grado al pagamento delle spese e dei compensi di lite, con attribuzione ex art. 93 cpc;
3) Con- dannare il convenuto appellato al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudi- zio di appello, con clausola di attribuzione in favore del procuratore anticipatario ex art.
93 cpc.
L'appellato, non si costituiva in giudizio Controparte_1 restando contumace.
L'appello è fondato per i motivi che seguono.
Con un unico motivo, l'appellante ha censurato la sentenza del Giudice di
Pace in ordine alla decisione relativa alla compensazione delle spese di lite.
Orbene, come rilevato dall'appellante, la sentenza impugnata non contiene un'idonea e corretta motivazione in ordine alla decisione relativa alla com- pensazione delle spese di lite. In particolare, il giudice di prime cure ha indi- cato che la compensazione è motivata dalla “natura della causa e sua com- plessità”.
Tale stringata motivazione non può essere condivisa.
In diritto, infatti, è noto che in base alla formulazione dell'art. 92 co. 2 c.p.c., applicabile ratione temporis alla presente causa, la decisione di compensare le spese, qualora manchi una soccombenza reciproca, deve essere fondata su
“gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate in motivazione”.
Ebbene, l'accoglimento del ricorso è conseguito all'applicazione di un prin- cipio di legittimità sancito dalla Corte Costituzionale già prima dell'introduzione del giudizio, Corte Cost. n. 27/2005, sulla base delle circo- lari del n. 3971/2011 e 7157/2011, citata nella moti- Parte_2 vazione dal Giudice di prime cure. Pertanto, questo Giudicante, non rite-
3
nendo ricorrente una particolare complessità del giudizio tale da non con- sentirne di prevedere l'esito, non ritiene giustificata la operata compensazio- ne sulla base della riferita “complessità” della causa.
In diritto, è noto che solo un mutamento di giurisprudenza intervenuto in corso di causa, tale da non consentire alla parte di antivederne l'esito, può determinare la compensazione delle spese di lite (cfr. Cass. S.U.
2012/17402) e che pur se il giudice può procedere alla loro compensazione in casi diversi ed ulteriori rispetto a quelli considerati dall'art 92 c.p.c., è te- nuto a specificare “le gravi ed eccezionali ragioni” che la giustificano ( cfr
Cost 77/2018) qui, oggettivamente mancanti.
Inoltre non può ritenersi giustificata una compensazione fondata solamente sulla “natura” della causa, non ricorrendo tipologie di giudizi le cui spese in astratto -ovvero prescindendo da una considerazione del caso concreto - possano essere dichiarate compensate.
Ciò posto, l'appello deve essere accolto con revoca parziale della sentenza e condanna dell'appellato al pagamento delle spese del doppio grado in forza del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Revoca la sentenza Giudice di Pace di Santa AR Capua Vetere impu- gnata nella parte relativa alla compensazione delle spese processuali;
Condanna il in persona del Sindaco Controparte_1
p.t., al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio in favore di che liquida per il primo grado in € 173,00 per Parte_1 compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del
15% come per legge;
mentre per il secondo grado in € 332,00 per com- penso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Santa AR Capua Vetere, 13.10.2025
Il Giudice
Dott. IE DI
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