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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 09/05/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3891/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Martina Grandi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3891/2023 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. MARINUNZIA Parte_1 C.F._1
TARTAGLIA
ATTRICE
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
C.F. Controparte_2 C.F._3
(C.F. ) con l'avv. GIANNA TRALDI CP_3 C.F._4
CONVENUTI
CONCLUSIONI
La parte attrice come da atto di precisazione delle conclusioni:
Tutto ciò considerato, parte attrice, a parziale modifica delle conclusioni di cui alla memoria ex art. 171bis cpc. del 15 febbraio 2024, dichiara di volere rinunciare alla domanda relativa al preliminare di compravendita rep. 24883, racc. 18862 del 13 ottobre 2021 a ministero notaio dott. trascritto in data 15.10.2021, registro generale n. 32466, reg. part. Persona_1 23216 stipulato tra e , per difetto di interesse avendo lo Controparte_1 Controparte_2
stesso perso efficacia per decorrenza dei termini di validità e non essendo soggetto a revocatoria in quanto non vi è stato trasferimento di proprietà.
Chiede che venga revocato l'atto di compravendita rep. 25273 racc. 19169 del 14 dicembre
2021, trascritto al n. 28812 reg.part. posto in essere da che ha agito in nome e Controparte_2
per conto di a favore di sussistendone i requisiti di legge. Controparte_1 Per_2
La parte convenuta come da note finali:
Voglia l'ill.mo Tribunale adito:
In via principale nel merito:
- Respingersi, per le causali tutte di cui in narrativa, le domande svolte da parte attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- Condannare la signora ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento Parte_1 dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa nei limiti dello scaglione della domanda attorea.
Con ogni e migliore riserva istruttoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 23.6.2023 ed il 6.11.2023 conviene in giudizio Parte_1
e chiedendo la revocatoria: Controparte_1 Controparte_2 CP_3
a. del contratto preliminare di compravendita del 13.10.2021, trascritto il 15.10.2021, con cui ha promesso di vendere a la proprietà di un edificio avente Controparte_1 Controparte_2
destinazione alberghiera;
b. del contratto di compravendita del 14.12.2021, trascritto il 17.12.2021, con cui CP_2
agendo nel nome e nell'interesse di ha venduto a la
[...] Controparte_1 CP_3
proprietà di un diverso immobile per civile abitazione e delle sue pertinenze;
a cautela dei crediti da lavoro nei confronti di Controparte_1
Dei convenuti si costituisce in giudizio solo deducendo l'infondatezza della CP_3
domanda.
La causa, istruita con documenti, è discussa e posta in decisione all'udienza del 29.4.2025 sulle conclusioni in epigrafe.
2 di 7 1.
La rinuncia agli atti e/o all'azione può essere validamente compiuta dalla parte o dal suo procuratore speciale (art. 306 c.p.c.; cfr. CC III 16.5.2024 n. 13636); quindi, entrambe le rinunce formalizzate da in persona del difensore conferitario della sola procura alle Parte_1
liti non consentono l'estinzione delle cause.
Fermo ciò, la prima rinuncia è stata formalmente revocata, mentre la seconda, avendo ad oggetto la revocatoria del preliminare di compravendita del 13.10.2021, non costituisce una mera emendatio libelli, ma una rinuncia (inefficace) agli atti di una delle cause cumulativamente proposte nella presente controversia (art. 33 c.p.c.); non potendo, però, dichiararsi l'estinzione della causa, la sopravvenuta carenza di interesse della parte costituita alla naturale conclusione del processo per scadenza dell'efficacia della trascrizione del contratto preliminare e la conseguente impossibilità della sua definizione comportano la declaratoria di cessata materia del contendere, inidonea al giudicato sull'azione (cfr. CC VI-5 19.2.2020 n. 4617), e la regolazione delle spese processuali secondo la soccombenza virtuale (ex multis CC II 31.3.2023 n. 30251).
Quindi, solo la domanda di revocatoria della compravendita del 14.12.2021 va esaminata nel merito.
2.
L'art. 2901 c.c. sottende un concetto ampio di credito, inclusivo della mera aspettativa, coerentemente con la finalità dell'istituto di presidiare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, pur quando eventuali (CC III 18.3.2003 n. 3981) o litigiosi
(CC III 9.2.2012 n. 1893), benché non pretestuosi (cfr. CC II 18.7.2008 n. 20002): la revocatoria non persegue scopi specificamente restitutori, quindi, è sufficiente l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti del debitore ai fini della prova della titolarità di un credito meritevole di tutela e l'eventuale pendenza dell'opposizione (art. 645 c.p.c.) non preclude l'accertamento dell'inefficacia dell'attribuzione patrimoniale né comporta la sospensione necessaria del processo
(cfr. CC II 1.6.2007 n. 12849).
ha documentato i decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi: Parte_1
a. n. 396/2021 emesso nei confronti di per il credito capitale di € 8.673,00 a Controparte_1
titolo di retribuzione del lavoro subordinato prestato dall'1.5.2020 al 30.9.2020 in favore dell'impresa individuale Max & Co. Catering di AO UC (T Modena, r.g. n.
856/2021: doc.
1-2 att.);
3 di 7 b. n. 142/2023 emesso nei confronti di e per il credito Controparte_1 Controparte_4 capitale di € 50.000,00 a titolo di crediti di lavoro subordinato tra cui le retribuzioni, di valore non specificato, dovute da per il periodo antecedente all'1.5.2020 (T Controparte_1
Modena, r.g. n. 497/2023: doc.
8-9 att.); nonché la transazione del 3.10.2020 con cui ha promesso a Controparte_4 Parte_1 il pagamento di € 50.000,00 (doc. 10 att.).
[...]
Le sue ragioni di credito nei confronti di devono, quindi, ritenersi provate. Controparte_1
3.
Il credito, la cui anteriorità ai fini della revocatoria non ne implica la certezza e l'esigibilità al tempo dell'atto (cfr. CC III 18.8.2011 n. 17356; CC II 11.2.2005 n. 2748), precede la compravendita del 14.12.2021, essendo già interamente scaduto al 30.9.2020; è inconferente, perciò, che il decreto ingiuntivo n. 142/2023 sia stato notificato a il 23.6.2023. Il Controparte_1
trasferimento, inoltre, è susseguente alla notifica in data 4.12.2021 del decreto ingiuntivo n.
396/2021.
4.
L'eventus damni è configurabile ove il mutamento patrimoniale, quantitativo o qualitativo, aggravi l'esecuzione spontanea o coattiva del credito acuendo l'incertezza della sua soddisfazione
(cfr. CC III 9.2.2012 n. 1896) ed è onere del debitore provare la capienza del patrimonio residuo
(CC III 19.7.2018 n. 19207; CC II 3.2.2015 n. 1902; CC III 29.3.2007 n. 7767). Non è richiesta, invece, la totale compromissione della garanzia generica del credito.
La dannosità o pericolosità dell'atto deve essere valutata ex ante, ossia al tempo del suo perfezionamento, non ex post al momento della successiva realizzazione del credito (CC III
14.11.2011 n. 23743; CC I 1.8.2007 n. 16986) e, in caso di condebitori, è irrilevante che il patrimonio degli obbligati nei cui confronti il creditore non intende agire siano singolarmente sufficiente a garantire l'adempimento (cfr. CC VI-3 11.11.2022 n. 33391).
In citazione si limita tautologicamente ad affermare l'eventus e la Parte_1 scientia damni (p. 3: «Ricorrono i presupposti per l'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 e ss. c.c.: la scentia fraudis, ossia la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio arrecato
(elemento soggettivo); l'eventus damni, ossia il pregiudizio arrecato al creditore dall'atto di disposizione del debitore, (elemento oggettivo)»). Nella prima memoria integrativa, invece, espone di aver infruttuosamente tentato di escutere il patrimonio di Controparte_1 documentando l'ordinanza di assegnazione 22.10.2022 del credito di nei Controparte_1
4 di 7 confronti di per il corrispettivo, mai versato, della vendita immobiliare di cui al Controparte_2
contratto preliminare 13.10.2021 non eseguito (doc. 13 att.) e la cui trascrizione in data
15.10.2021 è divenuta inefficace (art. 2645 bis c.c.).
Assume, quindi, che il patrimonio di si compone unicamente della proprietà Controparte_1
degli immobili promessi in vendita a per un corrispettivo di € 100.800,00 e Controparte_2
oggetto, quanto all'edificio alberghiero, dell'ipoteca giudiziale iscritta da Parte_1
l'8.2.2023 (doc. 7 att.), dato conforme alla visura ipo-catastale del 15.2.2024 (doc. 14 att.).
Il patrimonio immobiliare del debitore che residua all'atto (due immobili in RI, Mo: rendita € 227,24 e € 56,19; superficie m2 70 e 20) è costituito dalla proprietà già promessa in vendita per € 100.800,00 dei fondi (reddito dominicale € 10,87; reddito agrario € 7,19; superficie m2 10.760) e delle abitazioni (rendita € 10.886,53; superficie: m2 270) in RI (Mo); non appare capiente, quindi, ai fini della soddisfazione integrale dei crediti di € 58.673,00 oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese per un valore globale intimato con precetto di €
174.678,30 (€ 10.136,30 ed € 164.542,00). Va, perciò, ritenuta la lesività per il creditore dell'attribuzione patrimoniale.
5.
La scientia damni sottende il dolo generico dell'obbligato inteso quale mera previsione del nocumento conseguente all'atto (cfr. CC III 15.10.2010 n. 21338; conf. CC SU 27.1.2025 n.
1898), che prescinde dallo scopo ulteriore eventualmente perseguito, pur se avente un valore etico e morale (in tema di trasferimento immobiliare in solutum dell'obbligo di mantenimento del coniuge e della prole cfr. CC III 26.7.2005 n. 15603; CC III 7.10.2008 n. 24757).
La condizione soggettiva del sub-acquirente e del debitore è «analoga» e la sua prova, che può essere indiretta (cfr. CC II 17.8.2011 n. 17327; cfr. CC III 15.2.2011 n. 3676), ricade sul creditore (cfr. CC III 15.10.2010 n. 21338).
Il dolo del debitore può indubbiamente presumersi, essendo la compravendita posteriore di qualche giorno alla notifica del primo decreto ingiuntivo.
Al fine di provare indirettamente il dolo di sostiene che: Persona_3
a. il 22.3.2021 aveva già acquistato la proprietà di un immobile da Per_3 CP_2
cugino di nell'ambito di una procedura esecutiva (doc. 4 conv.),
[...] Controparte_1
pagando un corrispettivo di € 28.480,00;
5 di 7 b. non poteva non conoscere il legame di parentela di e Per_3 Controparte_2 CP_1
nonché l'esposizione debitoria della nota azienda familiare, essendo RI un
[...]
comune di limitatissima estensione;
c. sull'immobile oggetto della compravendita revocanda, di caratteristiche identiche, CCM
Cooperative s.c. aveva iscritto ipoteca giudiziale del valore di € 10.000,00;
d. il corrispettivo pagato da (€ 15.000,00) non riflette il valore di mercato degli Per_3
immobili.
La procura speciale in favore di per la conclusione della compravendita in Controparte_2
oggetto consente di presumere che fosse consapevole di un rapporto di fiducia, ma Per_3
non necessariamente di parentela, tra il rappresentante ed il rappresentato, mentre i debiti di di cui uno solo documentato in questa sede, ed il suo legame con Controparte_2 CP_1
non fanno presumere analoga condizione del cugino.
[...]
eccepisce di essersi accollato il debito ipotecario documentando un pagamento di Per_3
€ 3.618,28 in favore di C.C.M. Cooperativa Cartai Modenese s.c. in data 14.11.2022 a titolo di
«saldo per canc. ipoteca 752/2018 […]» (doc. 3 conv.).
L'accollo non è formalizzato nel contratto, ma è parzialmente documentato dal bonifico di €
3.618,28 ed inferibile per l'intero dalla dichiarata incidenza del vincolo, oltre che dello stato degli impianti, sul corrispettivo pattuito;
ne discende la tendenziale equivalenza del valore degli affari
(€ 28.800,00 ed € 25.000,00).
Confrontato con il corrispettivo non solo della vendita coattiva (€ 28.800,00), conclusasi dopo diversi tentativi (cfr. verbale 12.1.2021 sub doc. 1 conv.: «verificata la regolarità dell'unica offerta depositata, inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, in difetto della presentazione di istanza di assegnazione ai sensi dell'art. 588 c.p.c., e ritenuto che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita»), ma della compravendita (€ 15.500,00) di un diverso immobile dello stabile con superficie maggiore e uguale rendita (doc. 4 conv.: m2 75 e 18, € 227,24 e € 56,19), che in data 12.7.2022 è stata conclusa da persone estranee alle vicende di causa, e , il Persona_4 Persona_5
valore dell'atto in questione appare congruo con le condizioni di mercato, specie considerando la necessità di ristrutturarlo o perlomeno di emendare la diffusa umidità degli interni documentata dal convenuto (cfr. doc. 2 conv.).
In definitiva, non sono accertabili elementi soggettivi e oggettivi che facciano presumere la previsione da parte del terzo dell'eventus damni, con conseguente rigetto della domanda.
6 di 7 6.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n.
55, considerati il valore reale della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese.
L'incompatibilità della tutela pauliana con il contratto preliminare (ex multis CC III 26.6.2019
n. 17067) comporta la soccombenza virtuale dell'attrice nei confronti dei convenuti contumaci, poiché la sua domanda sarebbe stata rigettata, ma la contumacia dei secondi esclude che abbiano sostenuto spese processuali.
L'art. 961 c.p.c. richiede la prova di uno specifico danno che nessuna delle parti ha allegato
(CC III 27.10.2015 n. 21798). L'art. 963 c.p.c., invece, stabilisce una sanzione la cui natura non è intrinsecamente difforme dal danno punitivo (CC VI-3 21.2.2018 n. 4136). La temerarietà della lite, però, è testualmente incompatibile con la soccombenza e sottende la consapevolezza dell'infondatezza delle domande proposte e delle tesi sostenute o l'inosservanza della normale diligenza per l'acquisizione di tale coscienza;
non è sufficiente, invece, la mera opinabilità del diritto fatto valere (CC I 9.2.2017 n. 3464). Ne consegue il rigetto della richiesta ex art. 96 c.p.c. del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sulle domande di nei Parte_1
confronti di e : Controparte_1 Controparte_2 CP_3
1- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di nei Parte_1
confronti di e e conseguentemente ordina la cancellazione Controparte_1 Controparte_2
della sua trascrizione;
2- rigetta l'ulteriore domanda di nei confronti di Parte_1 Controparte_1 CP_2
e ;
[...] CP_3
3- condanna alla rifusione in favore di delle spese processuali, Parte_1 CP_3 che liquida in € 9.142,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.
Modena, 9 maggio 2025
Il Giudice
Martina Grandi
7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Martina Grandi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3891/2023 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. MARINUNZIA Parte_1 C.F._1
TARTAGLIA
ATTRICE
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
C.F. Controparte_2 C.F._3
(C.F. ) con l'avv. GIANNA TRALDI CP_3 C.F._4
CONVENUTI
CONCLUSIONI
La parte attrice come da atto di precisazione delle conclusioni:
Tutto ciò considerato, parte attrice, a parziale modifica delle conclusioni di cui alla memoria ex art. 171bis cpc. del 15 febbraio 2024, dichiara di volere rinunciare alla domanda relativa al preliminare di compravendita rep. 24883, racc. 18862 del 13 ottobre 2021 a ministero notaio dott. trascritto in data 15.10.2021, registro generale n. 32466, reg. part. Persona_1 23216 stipulato tra e , per difetto di interesse avendo lo Controparte_1 Controparte_2
stesso perso efficacia per decorrenza dei termini di validità e non essendo soggetto a revocatoria in quanto non vi è stato trasferimento di proprietà.
Chiede che venga revocato l'atto di compravendita rep. 25273 racc. 19169 del 14 dicembre
2021, trascritto al n. 28812 reg.part. posto in essere da che ha agito in nome e Controparte_2
per conto di a favore di sussistendone i requisiti di legge. Controparte_1 Per_2
La parte convenuta come da note finali:
Voglia l'ill.mo Tribunale adito:
In via principale nel merito:
- Respingersi, per le causali tutte di cui in narrativa, le domande svolte da parte attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- Condannare la signora ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento Parte_1 dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa nei limiti dello scaglione della domanda attorea.
Con ogni e migliore riserva istruttoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 23.6.2023 ed il 6.11.2023 conviene in giudizio Parte_1
e chiedendo la revocatoria: Controparte_1 Controparte_2 CP_3
a. del contratto preliminare di compravendita del 13.10.2021, trascritto il 15.10.2021, con cui ha promesso di vendere a la proprietà di un edificio avente Controparte_1 Controparte_2
destinazione alberghiera;
b. del contratto di compravendita del 14.12.2021, trascritto il 17.12.2021, con cui CP_2
agendo nel nome e nell'interesse di ha venduto a la
[...] Controparte_1 CP_3
proprietà di un diverso immobile per civile abitazione e delle sue pertinenze;
a cautela dei crediti da lavoro nei confronti di Controparte_1
Dei convenuti si costituisce in giudizio solo deducendo l'infondatezza della CP_3
domanda.
La causa, istruita con documenti, è discussa e posta in decisione all'udienza del 29.4.2025 sulle conclusioni in epigrafe.
2 di 7 1.
La rinuncia agli atti e/o all'azione può essere validamente compiuta dalla parte o dal suo procuratore speciale (art. 306 c.p.c.; cfr. CC III 16.5.2024 n. 13636); quindi, entrambe le rinunce formalizzate da in persona del difensore conferitario della sola procura alle Parte_1
liti non consentono l'estinzione delle cause.
Fermo ciò, la prima rinuncia è stata formalmente revocata, mentre la seconda, avendo ad oggetto la revocatoria del preliminare di compravendita del 13.10.2021, non costituisce una mera emendatio libelli, ma una rinuncia (inefficace) agli atti di una delle cause cumulativamente proposte nella presente controversia (art. 33 c.p.c.); non potendo, però, dichiararsi l'estinzione della causa, la sopravvenuta carenza di interesse della parte costituita alla naturale conclusione del processo per scadenza dell'efficacia della trascrizione del contratto preliminare e la conseguente impossibilità della sua definizione comportano la declaratoria di cessata materia del contendere, inidonea al giudicato sull'azione (cfr. CC VI-5 19.2.2020 n. 4617), e la regolazione delle spese processuali secondo la soccombenza virtuale (ex multis CC II 31.3.2023 n. 30251).
Quindi, solo la domanda di revocatoria della compravendita del 14.12.2021 va esaminata nel merito.
2.
L'art. 2901 c.c. sottende un concetto ampio di credito, inclusivo della mera aspettativa, coerentemente con la finalità dell'istituto di presidiare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, pur quando eventuali (CC III 18.3.2003 n. 3981) o litigiosi
(CC III 9.2.2012 n. 1893), benché non pretestuosi (cfr. CC II 18.7.2008 n. 20002): la revocatoria non persegue scopi specificamente restitutori, quindi, è sufficiente l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti del debitore ai fini della prova della titolarità di un credito meritevole di tutela e l'eventuale pendenza dell'opposizione (art. 645 c.p.c.) non preclude l'accertamento dell'inefficacia dell'attribuzione patrimoniale né comporta la sospensione necessaria del processo
(cfr. CC II 1.6.2007 n. 12849).
ha documentato i decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi: Parte_1
a. n. 396/2021 emesso nei confronti di per il credito capitale di € 8.673,00 a Controparte_1
titolo di retribuzione del lavoro subordinato prestato dall'1.5.2020 al 30.9.2020 in favore dell'impresa individuale Max & Co. Catering di AO UC (T Modena, r.g. n.
856/2021: doc.
1-2 att.);
3 di 7 b. n. 142/2023 emesso nei confronti di e per il credito Controparte_1 Controparte_4 capitale di € 50.000,00 a titolo di crediti di lavoro subordinato tra cui le retribuzioni, di valore non specificato, dovute da per il periodo antecedente all'1.5.2020 (T Controparte_1
Modena, r.g. n. 497/2023: doc.
8-9 att.); nonché la transazione del 3.10.2020 con cui ha promesso a Controparte_4 Parte_1 il pagamento di € 50.000,00 (doc. 10 att.).
[...]
Le sue ragioni di credito nei confronti di devono, quindi, ritenersi provate. Controparte_1
3.
Il credito, la cui anteriorità ai fini della revocatoria non ne implica la certezza e l'esigibilità al tempo dell'atto (cfr. CC III 18.8.2011 n. 17356; CC II 11.2.2005 n. 2748), precede la compravendita del 14.12.2021, essendo già interamente scaduto al 30.9.2020; è inconferente, perciò, che il decreto ingiuntivo n. 142/2023 sia stato notificato a il 23.6.2023. Il Controparte_1
trasferimento, inoltre, è susseguente alla notifica in data 4.12.2021 del decreto ingiuntivo n.
396/2021.
4.
L'eventus damni è configurabile ove il mutamento patrimoniale, quantitativo o qualitativo, aggravi l'esecuzione spontanea o coattiva del credito acuendo l'incertezza della sua soddisfazione
(cfr. CC III 9.2.2012 n. 1896) ed è onere del debitore provare la capienza del patrimonio residuo
(CC III 19.7.2018 n. 19207; CC II 3.2.2015 n. 1902; CC III 29.3.2007 n. 7767). Non è richiesta, invece, la totale compromissione della garanzia generica del credito.
La dannosità o pericolosità dell'atto deve essere valutata ex ante, ossia al tempo del suo perfezionamento, non ex post al momento della successiva realizzazione del credito (CC III
14.11.2011 n. 23743; CC I 1.8.2007 n. 16986) e, in caso di condebitori, è irrilevante che il patrimonio degli obbligati nei cui confronti il creditore non intende agire siano singolarmente sufficiente a garantire l'adempimento (cfr. CC VI-3 11.11.2022 n. 33391).
In citazione si limita tautologicamente ad affermare l'eventus e la Parte_1 scientia damni (p. 3: «Ricorrono i presupposti per l'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 e ss. c.c.: la scentia fraudis, ossia la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio arrecato
(elemento soggettivo); l'eventus damni, ossia il pregiudizio arrecato al creditore dall'atto di disposizione del debitore, (elemento oggettivo)»). Nella prima memoria integrativa, invece, espone di aver infruttuosamente tentato di escutere il patrimonio di Controparte_1 documentando l'ordinanza di assegnazione 22.10.2022 del credito di nei Controparte_1
4 di 7 confronti di per il corrispettivo, mai versato, della vendita immobiliare di cui al Controparte_2
contratto preliminare 13.10.2021 non eseguito (doc. 13 att.) e la cui trascrizione in data
15.10.2021 è divenuta inefficace (art. 2645 bis c.c.).
Assume, quindi, che il patrimonio di si compone unicamente della proprietà Controparte_1
degli immobili promessi in vendita a per un corrispettivo di € 100.800,00 e Controparte_2
oggetto, quanto all'edificio alberghiero, dell'ipoteca giudiziale iscritta da Parte_1
l'8.2.2023 (doc. 7 att.), dato conforme alla visura ipo-catastale del 15.2.2024 (doc. 14 att.).
Il patrimonio immobiliare del debitore che residua all'atto (due immobili in RI, Mo: rendita € 227,24 e € 56,19; superficie m2 70 e 20) è costituito dalla proprietà già promessa in vendita per € 100.800,00 dei fondi (reddito dominicale € 10,87; reddito agrario € 7,19; superficie m2 10.760) e delle abitazioni (rendita € 10.886,53; superficie: m2 270) in RI (Mo); non appare capiente, quindi, ai fini della soddisfazione integrale dei crediti di € 58.673,00 oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese per un valore globale intimato con precetto di €
174.678,30 (€ 10.136,30 ed € 164.542,00). Va, perciò, ritenuta la lesività per il creditore dell'attribuzione patrimoniale.
5.
La scientia damni sottende il dolo generico dell'obbligato inteso quale mera previsione del nocumento conseguente all'atto (cfr. CC III 15.10.2010 n. 21338; conf. CC SU 27.1.2025 n.
1898), che prescinde dallo scopo ulteriore eventualmente perseguito, pur se avente un valore etico e morale (in tema di trasferimento immobiliare in solutum dell'obbligo di mantenimento del coniuge e della prole cfr. CC III 26.7.2005 n. 15603; CC III 7.10.2008 n. 24757).
La condizione soggettiva del sub-acquirente e del debitore è «analoga» e la sua prova, che può essere indiretta (cfr. CC II 17.8.2011 n. 17327; cfr. CC III 15.2.2011 n. 3676), ricade sul creditore (cfr. CC III 15.10.2010 n. 21338).
Il dolo del debitore può indubbiamente presumersi, essendo la compravendita posteriore di qualche giorno alla notifica del primo decreto ingiuntivo.
Al fine di provare indirettamente il dolo di sostiene che: Persona_3
a. il 22.3.2021 aveva già acquistato la proprietà di un immobile da Per_3 CP_2
cugino di nell'ambito di una procedura esecutiva (doc. 4 conv.),
[...] Controparte_1
pagando un corrispettivo di € 28.480,00;
5 di 7 b. non poteva non conoscere il legame di parentela di e Per_3 Controparte_2 CP_1
nonché l'esposizione debitoria della nota azienda familiare, essendo RI un
[...]
comune di limitatissima estensione;
c. sull'immobile oggetto della compravendita revocanda, di caratteristiche identiche, CCM
Cooperative s.c. aveva iscritto ipoteca giudiziale del valore di € 10.000,00;
d. il corrispettivo pagato da (€ 15.000,00) non riflette il valore di mercato degli Per_3
immobili.
La procura speciale in favore di per la conclusione della compravendita in Controparte_2
oggetto consente di presumere che fosse consapevole di un rapporto di fiducia, ma Per_3
non necessariamente di parentela, tra il rappresentante ed il rappresentato, mentre i debiti di di cui uno solo documentato in questa sede, ed il suo legame con Controparte_2 CP_1
non fanno presumere analoga condizione del cugino.
[...]
eccepisce di essersi accollato il debito ipotecario documentando un pagamento di Per_3
€ 3.618,28 in favore di C.C.M. Cooperativa Cartai Modenese s.c. in data 14.11.2022 a titolo di
«saldo per canc. ipoteca 752/2018 […]» (doc. 3 conv.).
L'accollo non è formalizzato nel contratto, ma è parzialmente documentato dal bonifico di €
3.618,28 ed inferibile per l'intero dalla dichiarata incidenza del vincolo, oltre che dello stato degli impianti, sul corrispettivo pattuito;
ne discende la tendenziale equivalenza del valore degli affari
(€ 28.800,00 ed € 25.000,00).
Confrontato con il corrispettivo non solo della vendita coattiva (€ 28.800,00), conclusasi dopo diversi tentativi (cfr. verbale 12.1.2021 sub doc. 1 conv.: «verificata la regolarità dell'unica offerta depositata, inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, in difetto della presentazione di istanza di assegnazione ai sensi dell'art. 588 c.p.c., e ritenuto che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita»), ma della compravendita (€ 15.500,00) di un diverso immobile dello stabile con superficie maggiore e uguale rendita (doc. 4 conv.: m2 75 e 18, € 227,24 e € 56,19), che in data 12.7.2022 è stata conclusa da persone estranee alle vicende di causa, e , il Persona_4 Persona_5
valore dell'atto in questione appare congruo con le condizioni di mercato, specie considerando la necessità di ristrutturarlo o perlomeno di emendare la diffusa umidità degli interni documentata dal convenuto (cfr. doc. 2 conv.).
In definitiva, non sono accertabili elementi soggettivi e oggettivi che facciano presumere la previsione da parte del terzo dell'eventus damni, con conseguente rigetto della domanda.
6 di 7 6.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n.
55, considerati il valore reale della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese.
L'incompatibilità della tutela pauliana con il contratto preliminare (ex multis CC III 26.6.2019
n. 17067) comporta la soccombenza virtuale dell'attrice nei confronti dei convenuti contumaci, poiché la sua domanda sarebbe stata rigettata, ma la contumacia dei secondi esclude che abbiano sostenuto spese processuali.
L'art. 961 c.p.c. richiede la prova di uno specifico danno che nessuna delle parti ha allegato
(CC III 27.10.2015 n. 21798). L'art. 963 c.p.c., invece, stabilisce una sanzione la cui natura non è intrinsecamente difforme dal danno punitivo (CC VI-3 21.2.2018 n. 4136). La temerarietà della lite, però, è testualmente incompatibile con la soccombenza e sottende la consapevolezza dell'infondatezza delle domande proposte e delle tesi sostenute o l'inosservanza della normale diligenza per l'acquisizione di tale coscienza;
non è sufficiente, invece, la mera opinabilità del diritto fatto valere (CC I 9.2.2017 n. 3464). Ne consegue il rigetto della richiesta ex art. 96 c.p.c. del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sulle domande di nei Parte_1
confronti di e : Controparte_1 Controparte_2 CP_3
1- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di nei Parte_1
confronti di e e conseguentemente ordina la cancellazione Controparte_1 Controparte_2
della sua trascrizione;
2- rigetta l'ulteriore domanda di nei confronti di Parte_1 Controparte_1 CP_2
e ;
[...] CP_3
3- condanna alla rifusione in favore di delle spese processuali, Parte_1 CP_3 che liquida in € 9.142,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.
Modena, 9 maggio 2025
Il Giudice
Martina Grandi
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