Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 08/05/2025, n. 1251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1251 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 12182/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nata a [...], il [...], ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...]9, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.
Alessandra Vignoli, che la rappresenta e la difende come da procura in atti
- Ricorrente - nei confronti di
C.F. , nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
19/05/1986, ed ivi residente in [...]9, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Simona Pometto, che lo rappresenta e lo difende come da procura in atti
- Convenuto - con l'intervento di
Avv. nella sua qualità di tutrice nominata nell'interesse del figlio minore CP_2
, nato a [...] il [...]; Persona_1
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
- pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito in capo al SI. ; CP_1
- revocare, con le forme e secondo le modalità meglio viste e ritenute, il provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale emesso nei confronti di entrambi i coniugi dal
Presidente f.f. con ordinanza resa in data 2/3/2020;
- revocare, con le forme e secondo le modalità meglio viste e ritenute, l'affidamento del figlio minore ai Servizi Sociali disposto in via provvisoria ed urgente con ordinanza Per_1 presidenziale resa in data 2/3/20200 e, per l'effetto, disporre l'affidamento condiviso del minore in capo ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica del minore medesimo presso l'abitazione materna con ogni ulteriore pronuncia nonché provvedimento necessario e conseguenziale;
- stabilire che il SI. possa tenere con sé il figlio minore a week end CP_1 Per_1 alternati dal Venerdì dall'uscita da Scuola e riportandolo il Lunedì mattina direttamente a
Scuola o presso l'abitazione materna nei periodi di fermo didattico;
infrasettimanalmente, stabilire che il SI. possa tenere con sé il figlio minore tutti i Mercoledì CP_1
prelevandolo dall'uscita da Scuola e riportandolo a scuola il Giovedì mattina o presso
l'abitazione materna in caso di fermo didattico;
festività con il criterio dell'alternanza; due settimane anche non consecutive nel periodo estivo;
- accertare e dichiarare tenuto il SI. a corrispondere, entro il giorno 5 di ogni CP_1 mese, alla SI.ra l'importo mensile non inferiore ad € 300,00 a titolo di concorso Pt_1
al mantenimento del figlio minore importo rivalutabile annualmente secondo gli Per_1
indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie, come da verbale del Tribunale di Genova del 15/9/2016;
- accertare e dichiarare tenuto il SI. a corrispondere alla SI.ra entro CP_1 Pt_1 il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile pari ad € 200,00 a titolo di assegno di mantenimento;
- revocare la nomina del Tutore, Avv. CP_2
La scrivente difesa insta affinché vengano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In ogni caso, rigettare le richieste avversarie.
Con vittoria di spese ed onorari. Clausola concessa come per legge”. Conclusioni per il convenuto: “A) in punto economico:
a) vista la giovane età e l'evidente capacità lavorativa della SI.ra dalla stessa Pt_1 dichiarata, revocare l'assegno di mantenimento disposto in favore della stessa ed a carico del SI. , pari ad € 100,00 mensili;
CP_1
b) ridurre l'assegno in favore del minore, rideterminandolo in misura non superiore ad €
200,00 mensili, tenuto conto che il SI. con il proprio stipendio deve provvedere CP_1
altresì al concorrere al mantenimento della seconda figlia , nata il [...]; Per_2
c) disporre che il padre continui a contribuire alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie, come meglio dettagliate nel relativo Protocollo del Tribunale di Genova - sezione famiglia con il verbale del 15.09.2016, ed esclusivamente a fronte di esibizione della relativa documentazione fiscale;
d) disporre, anche a seguito della presa visione della documentazione reddituale della SI.ra
, mai pervenuta, che l'assegno unico in favore del minore venga diviso al 50% CP_1
tra i genitori;
B) In punto affido e criteri visita del minore:
e) mantenere l'affido del minore al Servizio Sociale di competenza;
f) modificare la collocazione di presso la casa paterna, determinando dei criteri di Per_1
visita madre-figlio, come meglio indicati e suggeriti dal Servizio Sociale affidatario;
g) nel caso di non accoglimento di quanto indicato al punto f) ampliare gli attuali criteri di visita già disposti tra padre-figlio, come segue:
potrà stare con il papà tutti i mercoledì con pernotto e riaccompagno la mattina Per_1
seguente a scuola;
A week-end alternati dal venerdì dall'uscita da scuola con riaccompagno il lunedì a scuola;
Quando il week-end è di spettanza materna, potrà stare con il papà nei giorni Per_1
infrasettimanali, tutti i martedì e tutti i giovedì dall'uscita da suola con riaccompagno per entrambi i giorni, la mattina seguente a scuola;
in via subordinata: a) nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento della domanda principale, in punto economico:
1. mantenere l'assegno del minore determinato in € 250,00, come disposto con ordinanza del
18.11.2020 nel ricorso ex art. 709 u.c. cpc;
2. disporre la suddivisone dell'importo percepito a titolo di assegno unico al 50% tra i genitori;
3. disporre che l'assegno da versarsi in favore della moglie venga mantenuto in € 100,00 e che la sua erogazione sia limitata ad un solo anno decorrente dalla data dell'emissione della sentenza di separazione o, in via di estremo subordine, disporre che l'assegno in favore della moglie venga ulteriormente ridotto ad €. 50,00 mensili.
Con vittoria di spese, diritti e onorari della procedura, anche ai sensi dell'art. 91, comma 1,
c.p.c.
Conclusioni per la tutrice: Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni diversa, istanza, eccezione e deduzione respinta:
1) confermare la sospensione della responsabilità genitoriale dei genitori di
[...]
, con conseguente conferma della figura del Tutore;
Per_1
2) confermare l'affido di ai Servizi Sociali del Comune di Genova, con Persona_1
collocazione presso la madre e con possibilità per il padre di trascorrere insieme al minore un fine settimana ogni due ed il mercoledì pomeriggio, dall'uscita dalla scuola o dal centro diurno al rientro a scuola o al centro diurno il giorno dopo;
stabilire il principio dell'alternanza per le principali festività civile e religiose;
3) confermare l'inserimento del minore presso il Centro Diurno della Persona_1
Casa dell'Angelo di Genova ovvero presso altro centro diurno da individuarsi a cura dei
Servizi Sociali affidatari;
4) confermare l'ammonizione ad entrambi i genitori di collaborare al progetto di sostegno, stabilendo che, nell'ipotesi in cui, nel rispetto del calendario di alternanza di cui al precedente punto 2), il genitore che ha con sé il figlio non sia in grado di accompagnarlo/recuperarlo al centro diurno, debba affidare il figlio all'altro genitore affinché venga assicurata a la frequentazione del centro diurno. Per_1 5) confermare l'applicazione, a carico del genitore presso cui il minore ha pernottato la sera precedente, delle sanzioni di cui all'art. 614 bis c.p.c. per un importo di € 50,00 per ciascun giorno di assenza non giustificato, da versarsi in favore della Cassa delle ammende;
6) stabilire che il signor versi un contributo al mantenimento del figlio pari ad CP_1
euro 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
7) prescrivere ai genitori di riprendere immediatamente un percorso di sostegno alla genitorialità;
8) liquidare le spese a favore del Tutore”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18/10/2019, la SI.ra ha chiesto la separazione Parte_1
con addebito al marito SI. , allegando che: Controparte_1
- i coniugi avevano contratto matrimonio a Genova in data 11/07/2013 e dalla loro unione era nato in data [...] il figlio minore;
Per_1
- la convivenza coniugale era divenuta fin da subito intollerabile a causa del comportamento geloso, possessivo e maltrattante del marito, sfociato spesso in episodi di violenze fisiche, minacce, percosse e ingiurie nei suoi confronti, avvenuti anche alla presenza del figlio minore;
- in particolare, nel corso del 2015 si verificavano una serie di episodi di percosse e un tentativo di strangolamento, sebbene mai denunciato;
- in data 27/02/2016, il SI. aggrediva l'accompagnatore della ricorrente, tale CP_1
SI. , determinando anche la caduta a terra della moglie che aveva il bambino Persona_3
in braccio, la quale veniva poi percossa dal coniuge nel tentativo di strapparle dalle Per_1
braccia;
- in data 29/07/2017, la moglie presentava denuncia-querela nei confronti del marito per un episodio di lesioni aggravate avvenuto in presenza del figlio minore e preceduto nel mese di giugno da una minaccia di morte aggravata dall'uso di un coltello;
- dopo l'episodio del luglio 2017, il marito si allontanava dalla casa coniugale perdendo ogni interesse per il figlio e la famiglia, sebbene in certi momenti si presentava a casa “chiedendo di ricominciare una vita tutti e tre insieme”, così che la convivenza coniugale riprendeva sino a nuovi episodi di violenza da parte del SI. , il quale in data 15/06/2019 aggrediva CP_1
la moglie alla presenza della suocera SI.ra Persona_4 In tali premesse, la ricorrente ha chiesto in via preliminare e urgente che venisse ordinato al marito, ai sensi dell'art. 736 bis c.p.c., l'immediata cessazione delle condotte pregiudizievoli tenute nei confronti della moglie e del figlio e che venisse disposto l'allontanamento dello stesso dalla casa coniugale con divieto di avvicinarsi alla moglie e al figlio e ai luoghi da loro abitualmente frequentati, con intervento dei competenti Servizi Sociali al fine di organizzare gli incontri protetti padre-figlio.
Nel merito, la SI.ra ha chiesto che, contestualmente alla pronuncia di separazione Pt_1
con addebito al SI. , venisse disposto l'affidamento esclusivo a sé del figlio CP_1
minore, con assegnazione della casa coniugale sita in Genova, Via Melegari n. 29/9, e con previsione di un assegno di mantenimento per sé pari ad € 200,00, essendo del tutto priva di un'occupazione lavorativa stabile, e per il minore pari ad € 300,00, oltre al 100% delle spese straordinarie, il tutto con espressa riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento di tutti subiti.
Nelle more della prima udienza, con autonomo e separato ricorso, la SI.ra ha chiesto Pt_1
e ottenuto un provvedimento cautelare urgente, emesso con decreto inaudita altera parte in data 31/10/2019 confermato in data 12/12/2019, con cui veniva ordinato al SI. CP_1
di cessare immediatamente il “comportamento minaccioso e violento posto in essere a danno della ricorrente”, e veniva disposto il suo “immediato allontanamento dalla casa famigliare sita in Genova, via Melegari 29/9 per la durata di tre mesi, prescrivendo che lo stesso non si avvicini alla ricorrente e ai luoghi da ella frequentati”.
Nell'ambito di tale giudizio cautelare veniva altresì disposto l'urgente intervento del Servizio
Sociale territorialmente competente con incarico di verificare le condizioni del minore ed organizzare gli incontri protetti tra padre e figlio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 24/12/20219, si è costituito in giudizio il SI.
il quale, pur aderendo alla domanda di separazione, ha contestato integralmente CP_1
il ricorso avversario opponendosi in particolare alla domanda di affidamento esclusivo del figlio alla madre, assumendo di essere sempre stato molto attento alle esigenze e alla crescita del figlio e lamentando a sua volta l'inadeguatezza della madre che non lo avrebbe coinvolto nella vita del figlio: in particolare il convenuto ha dedotto che la ricorrente lo avrebbe tenuto all'oscuro della relazione neuropsichiatrica redatta dall'ASL 3 Genovese del maggio 2019, versata in atti, ed egli avutane notizia si era impegnato ad organizzare per il futuro incontri con psicologi, psicomotricisti e logopedisti per risolvere le problematiche del bambino, ma la moglie si era resa indisponibile a condurre il figlio presso i professionisti da lui contattati, e addirittura aveva disdettato l'appuntamento con lo psicomotricista al quale egli si era presentato.
Quanto agli ordini di protezione emessi dal Tribunale nei suoi confronti, il SI. CP_1
faceva presente di non avere ricevuto alcuna comunicazione dal momento che la notifica del provvedimento era stata verosimilmente eseguita presso la casa coniugale ove egli non abitava più dal luglio 2019, mentre sotto il profilo economico evidenziava la contraddizione emergente dagli atti in quanto, in sede di ricorso la ricorrente assumeva di essere priva di un'occupazione lavorativa, mentre nei messaggi vocali inviati al marito prodotti in causa lamentava di rientrare dal lavoro alle ore 22, e di poter vedere poco il figlio, motivo per cui il convenuto si è opposto al riconoscimento di un contributo al mantenimento della moglie non sussistendone di presupposti.
All'udienza del 21/01/2020 venivano quindi sentiti i coniugi e, fallito ogni tentativo di conciliazione, la causa veniva rinviata all'udienza del 20/02/2020 con incarico ai competenti
Servizi Sociali di elaborare, di concerto con il Consultorio Familiare per quanto riguarda gli approfondimenti di natura psicologica e la valutazione dell'idoneità genitoriale di entrambi i coniugi, un progetto di sostegno al nucleo individuando gli interventi educativi e terapeutici necessari nell'interesse del figlio minore, con specifico mandato di ripristinare gli incontri
(inizialmente protetti) con il padre ove non risultassero pregiudizievoli per il minore.
A scioglimento della riserva assunta all'esito della predetta udienza, il Presidente F.F., in persona del dott. Francesco Mazza Galanti, con ordinanza ex art. 708 co. III c.p.c. resa in data
02/03/2020, autorizzava i coniugi a vivere separati e, alla luce delle relazioni depositate dagli operatori socio-sanitari, adottava i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
“previa sospensione della responsabilità genitoriale nei riguardi di entrambi i coniugi;
AFFIDA in via provvisoria e di urgenza il minore (nato a [...] il Persona_1
6.9.2014) al Comune di Genova, al fine di consentire al Servizio sociale territorialmente competente di attivare, anche per il tramite del nominando tutore, tutti i più opportuni interventi di tutela, ferma restando allo stato la sua collocazione presso l'abitazione materna;
NOMINA quale Tutore del minore l'Avv. del Foro di Genova;
CP_2 DISPONE che gli operatori del Servizio sociale affidatario, mantenendo regolari contatti con il Tutore, attivino un regolare monitoraggio riguardante le condizioni psicofisiche del minore
(analoga relazione il tutore dovrà instaurare anche con gli operatori consultoriali e non designati ad occuparsi del bambino);
ATTRIBUISCE al Tutore, sentiti gli operatori territoriali ed i genitori, il compito di assumere in via di urgenza le decisioni relative a tutti gli atti di straordinaria amministrazione, vale a dire tutte le decisioni più rilevanti in ordine ai minori (decisioni di carattere medico, scolastico, ludico), con facoltà di reclamo per i genitori all'autorità giudiziaria (in assenza di urgenza, laddove le proposte del Servizio sociale e/o del Tutore non siano condivise dai genitori, questi formulerà le proposte meglio viste sulle quali si pronuncerà questo Ufficio, sentiti i difensori delle parti);
DISPONE che il Tutore rappresenti il minore in giudizio, costituendosi nella presente causa, dovendo intendersi autorizzato a ricorrere al patrocinio a spese dello Stato, invitandolo a prendere immediata visione integrale di tutti gli atti di causa (ciò anche al fine di prendere posizione, sentiti gli operatori dei Servizi, in ordine all'opportunità o meno di organizzare sin da subito incontri protetti tra il padre ed i figlio, ferma restando la previa valutazione di quale sia nella specie l'interesse del minore);
ASSEGNA la casa già coniugale alla signora;
Parte_1
PONE a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla moglie, Controparte_1
signora , un assegno mensile di euro 200,00 a titolo di contributo al di lei Parte_1
mantenimento;
PONE a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla moglie un Controparte_1
assegno mensile di euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie relative al bambino, invitando il Tutore a porre in essere la vigilanza del caso;
PRESCRIVE ad entrambi i coniugi di collaborare lealmente con il Servizio sociale e con il
Tutore, invitando entrambi a rendersi disponibili ai fini di un percorso a sostegno della genitorialità non appena esso potrà venire attivato;
INVITA entrambi i coniugi a valutare la possibilità di sottoporsi ad una visita presso il
Servizio di Salute Mentale territorialmente competente, al fine di potere escludere che siano in atto a loro carico patologie di natura psichiatrica;
INVITA il signor a valutare la possibilità, di intesa con il Servizio sociale, di CP_1
iniziare un percorso terapeutico (anche di gruppo) dedicato agli uomini autori di violenza”.
Rimesse quindi le parti dinanzi al G.I., con memoria integrativa depositata in data 06/04/2020, la SI.ra chiedeva la revoca e/o modifica dell'ordinanza presidenziale nella parte in Pt_1
cui era stata disposta la sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con conseguente affido del minore al Servizio Sociale territorialmente competente e nomina del
Tutore nel suo interesse, richiamando per il resto le conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Con comparsa di costituzione e risposta del 28/04/2020, il SI. si associava alla CP_1
richiesta di revoca del provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale e fermo il temporaneo affidamento del minore al Servizio Sociale di competenza per il tempo necessario ad accertare le capacità genitoriali delle odierne parti in causa, chiedeva che venissero liberalizzati gli incontri con il figlio e che venisse revocato l'assegno di mantenimento stabilito in favore della moglie e ridotto quello per il figlio.
Con provvedimento reso in data 20/05/2020, il G.I. autorizzava l'attivazione di incontri protetti padre-figlio e la causa veniva rinviata per la verifica all'udienza dell'08/10/2020.
Con ricorso incidentale depositato in data 07/10/2020, la SI.ra formulava istanza Pt_1
ex art. 156 co. VI c.p.c. allegando il prolungato inadempimento del SI. CP_1
all'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento per la moglie e per il figlio minore, sicché la causa veniva rinviata all'udienza del 12/11/2020 per la discussione contestuale del ricorso ex art. 709 u.c. c.p.c. depositato a sua volta dal SI. con cui chiedeva la CP_1
modifica dei provvedimenti economici e l'ampliamento della frequentazione con il figlio.
A scioglimento della riserva assunta all'esito della predetta udienza, con ordinanza del
18/11/2020 il G.I. riduceva quindi il contributo economico a carico del SI. a CP_1 complessivi € 350,00 mensili (di cui € 100,00 per la moglie ed € 250,00per il figlio minore), disponeva il versamento diretto da parte del datore di lavoro e rigettava per il resto la domanda di liberalizzazione degli incontri padre-figlio a fronte del percorso intrapreso con i Servizi
Sociali. Concessi quindi i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c., con ordinanza resa in data
17/03/2021, il G.I. rigettava tutte le prove orali rispettivamente formulate dalle parti, autorizzava i Servizi Sociali affidatari, con le dovute cautele e la gradualità del caso, a
“liberalizzare” gli incontri padre-figlio, mantenendo sugli stessi uno stretto monitoraggio, e ordinava ex art. 210 c.p.c. a ciascuna delle parti a depositare l'ultima dichiarazione dei redditi o documentazione equipollente.
La causa proseguiva quindi con periodici rinvii per l'acquisizione delle relazioni illustrative da parte dei Servizi Sociali e per aggiornamento del progetto.
In particolare, alla successiva udienza del 06/07/2021, il G.I. conferiva incarico ai Servizi
Sociali affidatari di ampliare gradualmente gli incontri padre-figlio e disponeva la presa in carico del minore da parte della neuropsichiatria infantile.
In data 13/12/2021, la difesa del SI. depositava istanza ex art. 177 c.c. chiedendo CP_1 la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in favore della moglie pari ad e 100,00 mensili nonché per la riduzione nella misura del 50% dell'assegno di mantenimento da corrispondere in favore del figlio minore.
Alla successiva udienza del 04/04/2022, il G.I., previa convocazione dei Servizi Sociali del
Comune di Genova, delle parti, del tutore e dei difensori, disponeva che la frequentazione padre-figlio avvenisse secondo le modalità proposte dal Servizio Sociale affidatario riservando all'esito della verifica l'introduzione dei pernottamenti;
All'udienza del 20/07/2022, il G.I. invitava i genitori ad attivare un supporto psicologico per il minore anche privatamente stante le lungaggini della presa in carico da pare del consultorio e disponeva che i Servizi Sociali procedessero con l'intervento socio-educativo autorizzando gli stessi a sperimentare l'introduzione dei pernottamenti presso il padre qualora ne fossero sussistenti le condizioni.
All'udienza del 17/10/2022, il G.I. conferiva vigore alla modifica concordata tra le parti in ordine al calendario di frequentazione padre-figlio disponendo, altresì, che i Servizi Sociali proseguissero nel monitoraggio del nucleo e negli interventi già attivati in favore del minore, anche mediante contatto con la Dott.ssa incaricata dai genitori. Per_5
All'udienza del 06/02/2023, il G.I. incaricava i Servizi Sociali di reperire un centro educativo diurno in cui inserire il minore al pomeriggio disponendo nel frattempo la Per_1
prosecuzione dell'intervento educativo domiciliare. Con provvedimento reso in data 30/06/2023, il G.I. disponeva la modifica dell'assetto organizzativo della vita del minore, incaricando i Servizi sociali affidatari di reperire una struttura extra-famigliare che potesse accogliere dopo l'estate in caso di non Per_1
miglioramento delle di lui condizioni psico-fisiche, e disponendo altresì la presa in carico del minore da parte del competente Servizio di neuropsichiatria infantile.
Con successiva ordinanza resa in data 31/1/2024, alla luce delle peggiorate condizioni di benessere psico-fisico del minore, il G.I. disponeva la collocazione provvisoria dello stesso presso la comunità rieducativa “La casa dell'angelo” per un periodo sperimentale di sei mesi, con rientro nel week end in via alternata presso ciascun genitore dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera con rientro in comunità per l'ora di cena.
Con nota del 05/02/2024, il Servizio Sociale affidatario rappresentava tuttavia che quanto disposto in ordine alla frequentazione del minore con i genitori non poteva essere attuato poiché incompatibile con l'inserimento in una comunità ad alta intensità.
Pertanto, il G.I., a parziale modifica ed integrazione dell'ordinanza del 30/01/2024, disponeva che il coinvolgimento dei genitori nelle attività infrasettimanali di così come il Per_1
rientro nei fine settimana presso i genitori venisse valutato di volta in volta dagli operatori socio-sanitari di concerto con la tutrice compatibilmente con l'andamento del progetto di sostegno del minore stesso.
La SI.ra proponeva reclamo avverso tale ordinanza, mentre la difesa del SI. Pt_1
depositava istanza ex art. 177 c.p.c. per la revoca e/o modifica proponendo la CP_1
collocazione del minore presso la casa paterna.
Con ordinanza resa in data 27/02/2024, il G.I. confermava la propria decisione rimettendo tuttavia ai Servizi sociali affidatari la valutazione circa le modalità e le tempistiche dell'inserimento del minore in struttura che avrebbe dovuto, comunque, preservare il contatto con i genitori e il loro coinvolgimento nel programma rieducativo.
Con relazione depositata in data 29/03/2024, il Servizio Sociale affidatario rappresentava come tutti i tentativi di inserimento del minore in struttura non fossero riusciti stante l'opposizione mostrata dal minore e dai genitori sicché, viste le relazioni di aggiornamento pervenute dai Servizi Sociali e dalla tutrice, con ordinanza resa in data 20/05/2024, il G.I., a parziale modifica ed integrazione della propria precedente ordinanza del 31/01/2024, disponeva l'immediato inserimento del minore in un centro diurno da individuarsi a Per_1 cura dei Servizi Sociali affidatari, ammonendo i genitori a collaborare al progetto di sostegno e avvertendoli che in caso di assenza ingiustificata del minore al centro diurno sarebbero state applicate loro le sanzioni di cui all'art. 614 bis c.p.c. per un importo di € 50,00 per ciascun giorno di assenza.
La causa veniva infine rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
03/10/2024, disponendo che la stessa venisse sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di brevi note scritte entro il medesimo giorno, e veniva quindi rimessa al Collegio con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda di separazione giudiziale, a cui il convenuto non si è opposto ma anzi ha espressamente aderito, deve certamente essere accolta.
Le parti, seppur nell'ambito di una ricostruzione dei fatti diametralmente opposta, hanno confermato l'insorgere di una crisi ormai irreversibile che ha determinato, da tempo, una frattura affettiva non più ricomposta a seguito della quale i coniugi vivono di fatto separati dall'ormai lontano luglio 2019.
Sussiste, quindi, quella situazione d'intollerabilità e impossibilità nella prosecuzione della convivenza alla quale l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione.
2. Merita altresì accoglimento la domanda di addebito della separazione formulata dalla
SI.ra , fondata essenzialmente sui comportamenti aggressivi e violenti tenuti dal Pt_1
marito, anche alla presenza del figlio minore, condotte che, oltre a violare l'integrità psico- fisica e la libertà personale della moglie, costituiscono grave violazione degli obblighi di assistenza morale e spirituale fra i coniugi e verso i figli previsti dall'art. 143 c.c.
Come è noto, infatti, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibilità della crisi coniugale sia ricollegabile in via esclusiva al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio da parte di uno dei coniugi, ossia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (vds. ex multis Cass. n.
14840/2006, 23071/2005, 12130/2001, 279/2000, 2444/1999, 7817/1997). Secondo però il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità da cui questo giudice non intende discostarsi, la condotta del coniuge che si sia reso responsabile nei confronti dell'altro coniuge di episodi di ingiuria, minacce, percosse, atti persecutori, lesioni e/o maltrattamenti in famiglia, integra certamente quel comportamento consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio costituente di per sé il presupposto dell'addebito.
Si veda fra le tante la seguente pronuncia della Suprema Corte secondo cui: “le violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sè sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, e da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (cfr. Cass. civ., sez. 1^, n. 7321 del 7 aprile 2005 e n. 11844 del 19 maggio 2006). Quanto infine alla dedotta posteriorità temporale delle violenze rispetto alla crisi coniugale a parte l'attinenza della censura a una valutazione di merito preclusa al giudice di legittimità deve rilevarsi comunque, alla luce della giurisprudenza citata,
l'inaccettabilità di un comportamento violento nella relazione coniugale e la sua incidenza causale preminente rispetto a qualsiasi causa preesistente di crisi dell'affectio coniugalis”
(Cass. Civ., Sez. VI, 22/03/2017, n. 7388).
In altre parole, la gravità di tali condotte consente dunque di prescindere dall'accertamento in concreto del nesso causale rispetto all'insorgere della crisi coniugale e anche laddove siano stati posti in essere a crisi già conclamata tali episodi permettono di pervenire ad una pronuncia di addebito in quanto costituenti di per sé motivo di intollerabilità della prosecuzione della convivenza oltre che causa dell'irreversibilità della crisi.
Nel caso di specie, il SI. , con sentenza n. 4048/2019 emessa in data 08/11/2019 CP_1
dal Tribunale di Genova, è stato condannato alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione per il reato di cui agli artt. 61 n. 11 quinquies e 572 c.p. perché maltrattava la moglie inveendo nei suoi confronti, insultandola, minacciandola, percuotendola e cagionandole lesioni personali, realizzando, in tal modo, una sopraffazione sistematica nei confronti della stessa, e per il reato di cui agli artt. 582 e 585 c.p. in relazione agli artt. 576 co. 1 n. 5 e 577 co. 2 c.p. perché aggredendo la moglie , scaraventandola a terra e colpendola con calci, pugni Parte_1
e schiaffi, le cagionava lesioni personali consistite in “contusioni multiple giudicate guaribili in giorni 7”.
I reati contestati al convenuto, confermati dalla Corte d'Appello di Genova con sentenza n.
2680/2020 dell'01/12/2020, sono di indubbia gravità anche perché – quantomeno il reato di maltrattamenti in famiglia – sono stati commessi in presenza del figlio minore, vittima quindi a sua volta di violenza assistita, ed integrano per ciò solo una grave violazione degli obblighi derivanti dal vincolo coniugale.
Pertanto, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, tali condotte accertate in sede penale con sentenza passata in giudicato, consentono di pervenire alla pronuncia di addebito della separazione in capo al convenuto.
3. Venendo invece alle condizioni di separazione, occorre anzitutto prendere le mosse dall'ordinanza presidenziale emessa in data 01/03/2020 con cui entrambi i coniugi sono stati sospesi dall'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore . Per_1
Tale provvedimento di portata indubbiamente estrema si è reso necessario a fronte non solo dell'elevatissima conflittualità fra i genitori, connotata da reiterati episodi di violenza, ma anche dei comportamenti tenuti dai coniugi che cagionavano grave pregiudizio per il figlio minore, il quale già in allora mostrava una serie problematiche di iperattività, di difficoltà di linguaggio e disturbi dell'attenzione, a cui si accompagnava un ritardo psicomotorio globale e una scarsa capacità comunicativa.
Invero, se da un lato il SI. si è reso protagonista di episodi di violenza domestica CP_1
e maltrattamenti in famiglia di indubbia gravità, accertati poi in sede penale e che di per sé giustificano una rimozione dal ruolo genitoriale, dall'altro lato anche la SI.ra ha Pt_1
mostrato scarsa adeguatezza genitoriale dal momento che, nell'ambito del menzionato procedimento cautelare in materia di ordine di protezione, ha omesso di riferire al giudice che il marito aveva già da tempo lasciato l'abitazione coniugale, impedendo peraltro la regolare instaurazione del contraddittorio, e che nelle more era stato raggiunto un accordo tra i genitori, in forza del quale il padre maltrattante poteva tenere con sé il figlio tutti i weekend, munendosi quindi di un ordine di protezione (chiaramente sfornito dei presupposti di necessità e urgenza), che però si è ben guardata dall'utilizzare immediatamente salvo poi attivarlo successivamente e a suo piacimento nel corso del presente giudizio quando ha deciso che non era più opportuno, per ragioni personali, consentire al figlio di vedere il padre.
Rispetto alla fase presidenziale, sebbene la conflittualità genitoriale parrebbe (il condizionale
è d'obbligo) essersi progressivamente sopita avendo i coniugi, a loro dire, appianato le proprie divergenze e superato i “dissapori” del passato, persistono tuttavia gravi inadeguatezze degli stessi nello svolgimento delle funzioni genitoriali.
Dalle relazioni periodiche acquisite nel corso del lungo giudizio è emerso infatti che, nonostante tutti gli interventi educativi di sostegno alla genitorialità attivati, permane nei genitori una scarsa capacità di gestione del figlio e un'assenza di consapevolezza delle sue esigenze in relazione alle problematiche da cui è affetto, circostanze che non possono essere ridotte e semplificate a mere divergenze di impostazione educativa dei genitori, come sostenuto dalle difese.
Ciò conferma invece una volta di più come i genitori non si rendano minimamente conto del pregiudizio arrecato al figlio minore dal loro atteggiamento non collaborativo, anzi apertamente oppositivo, tenuto nei confronti degli operatori socio-sanitari, e dal mancato rispetto delle prescrizioni impartite nell'interesse del minore.
Sul punto giova brevemente ripercorrere i vari episodi che hanno caratterizzato il presente giudizio e che denotano l'assoluta assenza di capacità genitoriale delle parti:
- nell'estate 2023, durante la frequenza del centro estivo si è reso protagonista di Per_1
due episodi di furto, il primo dei quali ai danni dell'educatrice, sottraendole la somma di €
150,00 dallo zaino, negando poi l'evidenza e non comprendendo la gravità del gesto, episodio che il SI. avrebbe attribuito alla responsabilità della SI.ra e alla CP_1 Pt_1
modalità con cui ella gestisce la questione dei soldi con il bambino scatenando in lui la paura di essere povero;
- in un'altra occasione, ha rubato una pistola giocattolo e anche in tale occasione Per_1
entrambi i genitori hanno minimizzato l'episodio attribuendo la responsabilità all'altro;
- l'alimentazione del bambino appare poco organizzata e lasciata alle richieste dello stesso: spesso infatti il tipo di cibo e la quantità non risultano consone al minore il quale mette in bocca troppo cibo per poi estrarlo con le mani, sputarlo e in un'occasione ha mangiato talmente tanto da sentirsi male, lamentando di avere una “maledizione” allo stomaco;
- sempre nel periodo estivo, durante una giornata al mare avrebbe litigato con un Per_1
amico alzando le mani ed anche in tale occasione nessuno degli adulti di riferimento sarebbe intervenuto;
- oltre a ciò, è solito utilizzare il turpiloquio e anche su tale aspetto i genitori si Per_1
accusano reciprocamente negando di dire parolacce davanti al bambino;
- anche la figura dell'Educatore con il quale aveva instaurato un ottimo rapporto, Per_1
inizialmente accettato dai genitori pur con difficoltà, è stato successivamente demonizzato alla fine del percorso;
- all'udienza del 25/01/2024, la tutrice ha riferito di un episodio in cui si sarebbe Per_1
presentato a scuola con un cubo di Rubik e non vi sarebbe stato modo di ritirarglielo e di farglielo riporre nello zaino, episodio in cui i genitori non hanno saputo dare una spiegazione di come il gioco sia arrivato a scuola mostrando una scarsa attenzione nella preparazione del materiale scolastico;
- a seguito del provvedimento emesso in data 30/01/2024 con cui è stata disposta la collocazione extra-familiare del minore, non è andato a scuola per due settimane e i Per_1
genitori hanno giustificato l'assenza con uno stato di malattia, non riscontrato poi dalla pediatra;
- in occasione dei successivi tentativi esperiti nella primavera del 2024 di inserimento del figlio nella comunità educativa residenziale, che avrebbe costituito per un luogo di Per_1
arricchimento e di ausilio per il superamento delle sue difficoltà e che non lo avrebbe allontanato dal contesto familiare, i genitori si sono mostrati fermamente e anche fisicamente oppositivi, ingenerando un elevato stato di ansia nel figlio sfociato in episodi di discontrollo che hanno dissuaso gli operatori socio-sanitari dal procedere con l'inserimento;
- a giugno 2024 i genitori hanno deciso del tutto arbitrariamente e senza confrontarsi con il
Servizio Sociale affidatario la sospensione della frequentazione del Centro Redulco;
- dal 22/07/2024 ha iniziato a frequentare la Comunità Diurna “La Casa Per_1
dell'Angelo” ma anche tale inserimento è stato osteggiato dai genitori i quali hanno riversato la responsabilità per i comportamenti non consoni del figlio sugli assistenti sociali e sul tutore;
- dopo appena dieci giorni di frequenza, da lunedì 05/08/2024 non è più stato Per_1
accompagnato alla Comunità Diurna, senza alcun preavviso da parte dei genitori. Il Centro
Diurno ha così contattato il SI. per chiedere spiegazioni il quale ha risposto che CP_1 il figlio sarebbe stato con lui per le vacanze, non concordate né comunicate ai servizi affidatari e al Tutore, e di cui non venivano indicati la durata né il luogo;
- anche la SI.ra ha deciso unilateralmente di trascorre le vacanze con il figlio senza Pt_1
alcuna autorizzazione, sospendendo quindi la frequentazione del Centro Diurno da cui
è stato assente per un mese vanificando il lavoro svolto nei primi giorni;
Per_1
- la Comunità Educativa Diurna ha relazionato l'Ufficio stigmatizzando l'atteggiamento oppositivo dei genitori nelle diverse circostanze in cui sarebbe richiesto loro di allearsi con la comunità per un buon lavoro educativo: i genitori infatti non perdono occasione per attaccare gli operatori, in una sorta di battaglia contro tutto e tutti, giustificando il minore anche quando si rende responsabile di comportamenti aggressivi e violenti tirando pietre ai compagni e danneggiando la vettura di un'educatrice, attribuendo la responsabilità di tali episodi agli operatori e senza mai porsi in una posizione di dialogo per contenere e limitari le esternazioni di rabbia ed ansia di . Per_1
In questo quadro, a fronte dell'assoluta incapacità dei genitori a svolgere il loro ruolo educativo e dell'assenza di qualsivoglia consapevolezza del pregiudizio arrecato al minore, ritiene il Collegio che le limitazioni adottate siano tutt'ora necessarie e sussistano pertanto i presupposti di cui all'art. 330 c.c. per dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori.
Come è noto, infatti, la decadenza può essere pronunciata quando il genitore vìola o trascura i doveri inerenti la responsabilità genitoriale e si renda quindi necessaria una forma estrema di tutela dell'incolumità del minore
Trattasi di provvedimento a carattere “sanzionatorio”, che nel caso di specie trova giustificazione nei reiterati inadempimenti commessi da entrambi i genitori, ma che ha anche finalità potenzialmente “preventiva”, in quanto mira ad evitare la ripetizione dei danni già causati o la protrazione dei loro effetti.
Invero, la condotta gravemente pregiudizievole del genitore può consistere non solo in maltrattamenti o gravissime trascuratezze, ma anche nell'incapacità di assistere i figli, di istruirli ed educarli e può quindi derivare anche dall'inadempimento del genitore alle prescrizioni precedentemente emanate dal giudice a tutela della prole, rifiutandosi di collaborare con i Servizi Sociali come è reiteratamente avvenuto nel presente giudizio. A fronte poi delle peculiari esigenze rieducative e terapeutiche di minore connesse Per_1
alle problematiche da cui è affetto, va in ogni caso confermato l'affido educativo ai Servizi
Sociali del Comune di Genova, con incarico agli stessi di proseguire negli interventi di recupero e di sostegno predisposti nell'interesse del minore.
Ciò posto, è indubbio tuttavia che nel caso di specie sussista comunque un interesse del minore a conservare il legame affettivo con i genitori, i quali dovranno continuare ad essere coinvolti, nei limiti delle loro capacità, nel percorso rieducativo del figlio.
Infatti, poiché è sempre prevista la possibilità della reintegrazione nella responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 332 c.c., la pronuncia di decadenza non è astrattamente incompatibile con una frequentazione del minore con il genitore decaduto, pur con le opportune cautele e nei limiti che il giudice stabilirà in relazione al caso concreto tenuto conto esclusivamente del superiore interesse del minore (si veda sul punto Cass. 21 ottobre 2024, n.
27171).
Quanto invece alla sua collocazione abitativa, appare maggiormente conforme al superiore interesse di disporne l'inserimento in via residenziale presso la Comunità Educativa Per_1
attualmente frequentata, secondo le modalità e le tempistiche meglio viste e ritenute dal
Servizio Sociale compatibilmente con il benessere psico-fisico dello stesso, ferma restando la possibilità di prevedere dei rientri presso i genitori nel weekend e in caso di assoluta impraticabilità di tale situazione mantenendo l'attuale regime di rientro serale in via paritetica presso ciascun genitore.
In tale caso, va confermata la previsione della sanzione stabilita ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. di applicazione di una sanzione pari ad € 50,00 per ogni giorno ingiustificato di assenza del minore dal centro diurno.
Il tutto fatta salva ogni miglior valutazione ed indicazione dei Servizi Sociali affidatari da assumersi di concerto con il tutore e i terapisti che seguono il minore.
4. In assenza poi di una collocazione abitativa prevalente del minore presso l'uno o l'altro genitore va revocata l'assegnazione della casa coniugale sita in Genova, Via Melegari n. 29/9 disposta in via provvisoria in favore della SI.ra . Parte_2
5. Quanto alle condizioni economiche, come è noto la pronuncia di decadenza non fa venir meno l'obbligo dei genitori al mantenimento del figlio avrà come unico parametro di valutazione quello della “adeguatezza” in base alle esigenze del figlio che si deve mantenere in ragione della sua età, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore.
Orbene, nel caso di specie, a fronte della disposta collocazione del minore nella comunità educativa con facoltà di rientro in via alternata e paritetica presso i genitori gli stessi dovranno farsi carico direttamente delle esigenze di vita del figlio, ferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il noto documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione IV del Tribunale di Genova del 15/09/2016 e agli eventuali costi richiesti dalla comunità ospitante.
6. Con riferimento invece alla domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della moglie, come è noto tale contributo svolge una funzione puramente solidaristica in virtù dell'obbligo di assistenza materiale fra i coniugi che non viene meno in sede di separazione, attenuandosi unicamente i reciproci doveri di natura personale.
Infatti, ai sensi dell'art. 156 c.c. il coniuge a cui non sia addebitabile la separazione può richiedere all'altro coniuge un contributo al suo mantenimento laddove non abbia adeguati mezzi di sostentamento, valutate le circostanze e i redditi del coniuge obbligato, e fermo in ogni caso l'obbligo di prestare gli alimenti.
Va da sé che tale contributo non costituisca un obbligo meramente alimentare che presuppone lo stato di bisogno del coniuge economicamente più “debole”, ma risponde piuttosto all'esigenza di mitigare le conseguenze patrimoniali negative della separazione laddove questa comporti un rilevante squilibrio economico fra i coniugi.
In altre parole, tale emolumento ha la funzione di riequilibrare, nell'ambito della crisi coniugale, le posizioni economiche fra i coniugi consentendo al coniuge più debole di mantenere “tendenzialmente” il medesimo tenore di vita, in virtù di quella solidarietà coniugale derivante dal vincolo matrimoniale persistente in sede di separazione.
Orbene, nel caso di specie, dalla documentazione reddituale versata in atti è emerso che il SI.
percepisce un reddito mensile netto nell'ordine di circa € 1.300,00 mensili con CP_1
cui egli deve far fronte al mantenimento proprio e dell'altra figlia avuta dalla nuova unione.
Di contro la SI.ra percepisce unicamente l'assegno di inclusione pari a circa € Pt_1
1.000,00 mensili, ma è verosimile che ella svolga attività lavorativa non dichiarata non essendo stato allegato alcune impedimento in tal senso, tenuto conto anche della giovane età della stessa, ed essendo emerso nel corso del giudizio che ella fosse spesso impegnata sul lavoro, come comprovato dai messaggi prodotti dal marito.
Pertanto, ritiene il collegio che non sussista uno squilibrio patrimoniale tale da giustificare la previsione di un assegno di mantenimento in favore della moglie e anche il contributo riconosciuto in via provvisoria in sede presidenziale, se giustificato nel periodo immediatamente successivo alla separazione, andrà oggi revocato con decorrenza dalla presente pronuncia.
7. Stante la natura della causa e la reciproca soccombenza fra le parti, le spese di lite possono essere integralmente compensate fra le stesse mentre entrambi i coniugi vanno condannati in solido fra loro al pagamento delle spese di lite del tutore, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri medi previsti per ciascuna fase dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014 per le cause dal valore indeterminato di complessità media, da distrarsi in favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi SI.ri e Parte_1 [...]
, con addebito in capo a quest'ultimo; CP_1
DICHIARA la decadenza dei SI.ri e dall'esercizio della Parte_1 Controparte_1
responsabilità genitoriale sul figlio minore , nato a [...] il [...], Persona_1
con conseguente incapacità degli stessi di adottare alcuna decisione inerente il minore;
CONFERMA l'affido educativo del minore , nato a [...] il Persona_1
06/09/2014, ai Servizi Sociali del Comune di Genova (ATS 35), con incarico agli stessi di proseguire gli interventi terapeutici e di sostegno attivati nell'interesse dello stesso con facoltà di trasmettere periodiche relazioni di aggiornamento al Giudice Tutelare;
CONFERMA la nomina dell'Avv. quale tutore del minore , CP_2 Persona_1
nato a [...] il [...], attribuendo alla stessa i poteri previsti dalla legge;
DISPONE l'inserimento del minore nell'attuale comunità educativa frequentata, in modalità residenziale, con possibilità di rientro presso i genitori a weekend alternati e qualora tale soluzione dovesse rivelarsi incompatibile con il benessere psico-fisico del minore dispone il rientro serale dello stesso in via alternata presso i genitori, confermando in tal caso le sanzioni di cui all'art. 614 bis c.p.c. per un importo di € 50,00 per ciascun giorno di assenza dal Centro
Diurno;
DISPONE che i genitori si facciano a carico in parti uguali di tutte le esigenze di vita del figlio minore e delle eventuali spese richieste dalla comunità ospitante, ferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il noto documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione IV del Tribunale di Genova del 15/09/2016;
REVOCA tutte le precedenti statuizioni in punto economico e in punto assegnazione della casa coniugale disposte in via provvisoria in sede presidenziale con decorrenza dalla presente pronuncia, rigettando per il resto le ulteriori domande formulate dalle parti;
COMPENSA integralmente le spese di lite fra le parti;
CONDANNA i SI.ri e , in solido fra di loro ed in ugual Parte_1 Controparte_1 misura, al pagamento in favore del tutore Avv. che liquida in € 10.860,00 per CP_2
compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA se dovuta e CPA, da distrarsi in favore dell'Erario.
Ordina al competente Ufficiale dello stato civile del Comune di Genova di procedere alle annotazioni della sentenza, passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge e per la comunicazione ai Servizi Sociali del Comune di Genova e al Giudice Tutelare per l'apertura della tutela.
Genova, lì 31/01/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini