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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/12/2025, n. 5851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5851 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
- Terza Sezione Civile -
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Gustavo Nanni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 881/2025 R.G. promossa da
Parte_1
(avv. MARCO ORIZIO)
PARTE ATTRICE contro in proprio e quale legale rappresentante del figlio CP_1 CP_2
(avv. MICHELE FIORELLA)
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: come in ricorso
Parte resistente: come in comparsa di costituzione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 06/12/2021 è deceduto , debitore di in forza di mutuo ipotecario Persona_1 Controparte_3 stipulato il 02/04/2007 (rep. n. 86930, racc. n. 29439, notaio dott. ). Per_2 ha ceduto il proprio credito a Borromeo Finance s.r.l., quest'ultima a Controparte_3 [...]
che ha incaricato la (doBank s.p.a. ora) ai fini della riscossione. Controparte_4 Parte_1
Preannunciando di voler procedere all'esecuzione ed illustrando la risoluzione stragiudiziale del mutuo per inadempimento in data 23/3/2024, ha, pertanto, chiesto al Tribunale di accertare Parte_1
l'accettazione tacita dell'eredità da parte della moglie del de cuius, e del loro figlio, il CP_1
pagina 1 di 3 minore , indicando a comprova della successione la voltura catastale della proprietà CP_2 dell'immobile in LE, via Molino di Sopra, ora formalmente intestata, per la quota della metà ciascuno, in capo alla ed a . CP_1 CP_2
Si è costituita la per sé e per il figlio. La resistente ha revocato in dubbio l'effettiva erogazione CP_1 della somma mutuata al marito;
ha, indi, contestato il trasferimento del credito dedotto in giudizio a ha, infine, negato i presupposti di un'accettazione tacita, comunque non Controparte_4 configurabile rispetto al minore.
All'esito di un'istruttoria documentale, la causa è passata in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 3/12/2025.
Il Tribunale osserva che dal contratto di mutuo dedotto in giudizio (doc. 4 di parte ricorrente) si desume l'erogazione della somma mutuata a favore del defunto , che ha rilasciato corrispondente Persona_1 quietanza (art. 1). Al tempo stesso dalla lettura della G.U. n. 134 del 28/11/2017 (doc. 3 di parte ricorrente, pag. 13) si evince con sufficiente evidenza la vicenda traslativa ex artt. 1 e 4 l. n. 130/99 e
58 TUB del credito da a Borromeo Finance s.r.l. e, indi, a Controparte_3 Controparte_4
I rilievi sollevati dalla difesa dei resistenti al riguardo si rivelano, sino a questo punto, del tutto defatigatori.
Quanto al merito, si deve rilevare che , attraverso la denuncia di successione presentata il CP_1
21/12/2022 (o il 5/12/2022: la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate pervenuta il 24/7/2025 menziona la prima data, quella pervenuta il 4/11/2025 la seconda), ha procurato la volturazione catastale della proprietà dell'immobile in LE (sulla quale il defunto aveva concesso l'ipoteca a Per_1 garanzia del mutuo) per una metà a proprio favore e per l'altra metà a favore di CP_5
la mera presentazione della denuncia di successione (rilevante ai fini fiscali), pur non
[...] sufficiente ad integrare gli estremi dell'accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 c.c., lo diventa se accompagnata dalla richiesta, da parte del chiamato all'eredità, della contestuale volturazione (Cass. ord. n. 22769/24; Cass. ord. n. 11471/21).
In questa prospettiva, ha esercitato quell'opzione1 ed è, dunque erede del coniuge2. CP_1 Discorso diverso per : l'art. 471 c.c., nell'imporre il beneficio di inventario nell'ipotesi di CP_2 accettazione dell'eredità devoluta ai minori, preclude la possibilità di un'accettazione tacita, destinata in quanto tale a rimanere priva di effetti (giurisprudenza del tutto prevalente: da ultima Cass. ord. n.
15627/19).
In definitiva la domanda della società ricorrente dev'essere accolta nei confronti di e CP_1 rigettata nei confronti di , circostanza che induce il Tribunale a compensare le spese CP_2 processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando,
-accerta l'accettazione tacita dell'eredità di da parte di;
Persona_1 CP_1
-rigetta la domanda di accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità di da parte di Persona_1
; CP_2
-autorizza la trascrizione ex art. 2648 c.c.;
-compensa le spese.
Brescia, 24/12/2025
Il giudice dott. Gustavo Nanni
pagina 3 di 3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Dall'esame del “vademecum” trasmesso dall'Agenzia delle Entrate il 4/11/2025 si comprende che la richiesta di volturazione è automaticamente abbinata alla denuncia di successione, ma è pur sempre escludibile su espressa indicazione del contribuente. 2 E come tale -alla luce della giurisprudenza che nega la configurabilità di una eredità giacente pro quota (Cass. 2611/01)- legittimata a ricevere l'intimazione del 23/3/2024 (doc. 10 di parte ricorrente) in conformità all'art. 8 delle condizioni generali del contratto (doc. n. 4 di parte ricorrente), ai fini della complessiva risoluzione del mutuo, ancorchè una quota ereditaria non fosse (allora) e non sia stata (ancora) accettata ed ancorchè sulla ricada ex art. 752 c.c. una CP_1 responsabilità personale solamente proporzionale. pagina 2 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
- Terza Sezione Civile -
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Gustavo Nanni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 881/2025 R.G. promossa da
Parte_1
(avv. MARCO ORIZIO)
PARTE ATTRICE contro in proprio e quale legale rappresentante del figlio CP_1 CP_2
(avv. MICHELE FIORELLA)
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: come in ricorso
Parte resistente: come in comparsa di costituzione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 06/12/2021 è deceduto , debitore di in forza di mutuo ipotecario Persona_1 Controparte_3 stipulato il 02/04/2007 (rep. n. 86930, racc. n. 29439, notaio dott. ). Per_2 ha ceduto il proprio credito a Borromeo Finance s.r.l., quest'ultima a Controparte_3 [...]
che ha incaricato la (doBank s.p.a. ora) ai fini della riscossione. Controparte_4 Parte_1
Preannunciando di voler procedere all'esecuzione ed illustrando la risoluzione stragiudiziale del mutuo per inadempimento in data 23/3/2024, ha, pertanto, chiesto al Tribunale di accertare Parte_1
l'accettazione tacita dell'eredità da parte della moglie del de cuius, e del loro figlio, il CP_1
pagina 1 di 3 minore , indicando a comprova della successione la voltura catastale della proprietà CP_2 dell'immobile in LE, via Molino di Sopra, ora formalmente intestata, per la quota della metà ciascuno, in capo alla ed a . CP_1 CP_2
Si è costituita la per sé e per il figlio. La resistente ha revocato in dubbio l'effettiva erogazione CP_1 della somma mutuata al marito;
ha, indi, contestato il trasferimento del credito dedotto in giudizio a ha, infine, negato i presupposti di un'accettazione tacita, comunque non Controparte_4 configurabile rispetto al minore.
All'esito di un'istruttoria documentale, la causa è passata in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 3/12/2025.
Il Tribunale osserva che dal contratto di mutuo dedotto in giudizio (doc. 4 di parte ricorrente) si desume l'erogazione della somma mutuata a favore del defunto , che ha rilasciato corrispondente Persona_1 quietanza (art. 1). Al tempo stesso dalla lettura della G.U. n. 134 del 28/11/2017 (doc. 3 di parte ricorrente, pag. 13) si evince con sufficiente evidenza la vicenda traslativa ex artt. 1 e 4 l. n. 130/99 e
58 TUB del credito da a Borromeo Finance s.r.l. e, indi, a Controparte_3 Controparte_4
I rilievi sollevati dalla difesa dei resistenti al riguardo si rivelano, sino a questo punto, del tutto defatigatori.
Quanto al merito, si deve rilevare che , attraverso la denuncia di successione presentata il CP_1
21/12/2022 (o il 5/12/2022: la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate pervenuta il 24/7/2025 menziona la prima data, quella pervenuta il 4/11/2025 la seconda), ha procurato la volturazione catastale della proprietà dell'immobile in LE (sulla quale il defunto aveva concesso l'ipoteca a Per_1 garanzia del mutuo) per una metà a proprio favore e per l'altra metà a favore di CP_5
la mera presentazione della denuncia di successione (rilevante ai fini fiscali), pur non
[...] sufficiente ad integrare gli estremi dell'accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 c.c., lo diventa se accompagnata dalla richiesta, da parte del chiamato all'eredità, della contestuale volturazione (Cass. ord. n. 22769/24; Cass. ord. n. 11471/21).
In questa prospettiva, ha esercitato quell'opzione1 ed è, dunque erede del coniuge2. CP_1 Discorso diverso per : l'art. 471 c.c., nell'imporre il beneficio di inventario nell'ipotesi di CP_2 accettazione dell'eredità devoluta ai minori, preclude la possibilità di un'accettazione tacita, destinata in quanto tale a rimanere priva di effetti (giurisprudenza del tutto prevalente: da ultima Cass. ord. n.
15627/19).
In definitiva la domanda della società ricorrente dev'essere accolta nei confronti di e CP_1 rigettata nei confronti di , circostanza che induce il Tribunale a compensare le spese CP_2 processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando,
-accerta l'accettazione tacita dell'eredità di da parte di;
Persona_1 CP_1
-rigetta la domanda di accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità di da parte di Persona_1
; CP_2
-autorizza la trascrizione ex art. 2648 c.c.;
-compensa le spese.
Brescia, 24/12/2025
Il giudice dott. Gustavo Nanni
pagina 3 di 3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Dall'esame del “vademecum” trasmesso dall'Agenzia delle Entrate il 4/11/2025 si comprende che la richiesta di volturazione è automaticamente abbinata alla denuncia di successione, ma è pur sempre escludibile su espressa indicazione del contribuente. 2 E come tale -alla luce della giurisprudenza che nega la configurabilità di una eredità giacente pro quota (Cass. 2611/01)- legittimata a ricevere l'intimazione del 23/3/2024 (doc. 10 di parte ricorrente) in conformità all'art. 8 delle condizioni generali del contratto (doc. n. 4 di parte ricorrente), ai fini della complessiva risoluzione del mutuo, ancorchè una quota ereditaria non fosse (allora) e non sia stata (ancora) accettata ed ancorchè sulla ricada ex art. 752 c.c. una CP_1 responsabilità personale solamente proporzionale. pagina 2 di 3