Articolo 4 della Legge 24 dicembre 1969, n. 1013
Articolo 3Articolo 5
Versione
8 gennaio 1970
Art. 4.
Per i fini di cui all'articolo 1 della presente legge il Ministro per i lavori pubblici puo':
a) approvare progetti redatti dagli uffici del genio civile competenti e disporre l'esecuzione delle opere anche in economia ed a trattativa privata qualunque sia l'importo delle opere stesse;
b) provvedere all'acquisto delle apparecchiature scientifiche e degli strumenti misuratori occorrenti per la raccolta dei dati tecnici interessanti la difesa della citta' di Venezia e la salvaguardia dei suoi caratteri ambientali e monumentali;
c) stipulare convenzioni per qualunque importo con enti pubblici o privati, istituti, anche non universitari, professionisti od altre persone fisiche. Le convenzioni possono essere stipulate anche con enti o privati di nazionalita' straniera.
Gli atti e i provvedimenti indicati nel precedente comma possono essere adottati prescindendo dai pareri degli organi consultivi previsti dalle vigenti disposizioni.
Entrata in vigore il 8 gennaio 1970