Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/02/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 526 / 2023 R.G.
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Rita Rigoni Presidente
dott.ssa Barbara Gallo Consigliere
dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al N. 526 2023 R.G. promossa da:
( ), rappresentato e difeso, come da mandato in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. STEFANO GOBBI ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
Legnano (MI), via Santa Teresa del Bambin Gesù n. 133
ATTORE APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Ministro e Questore pro tempore, rappresentati e difesi come da mandato ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Venezia ed elettivamente domiciliati in Venezia, Piazza San
Marco n. 63
CONVENUTI APPELLATI
Con l'intervento del PROCURATORE GENERALE DI VENEZIA
Oggetto: Altri istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti della personalità - appello avverso l'ordinanza n. cronol. 610/2023 del 03/02/2023 del Tribunale di Venezia, sezione specializzata immigrazione, comunicata in pari data.
Conclusioni parte appellante: “Nel merito, in via preliminare:
1
Ordinario di Venezia, in data 03.02.2023, per i gravi motivi espressi in narrativa;
- per l'effetto, sospendere la provvisoria esecutorietà del provvedimento amministrativo oggetto d'impugnazione in primo grado;
Nel merito, in via principale:
- dichiarare nulla e/o annullare e/o dichiarare invalida e/o inefficace l'ordinanza n. 610/23 emessa in data 03.02.2023, dal Tribunale di Venezia e, per l'effetto, dichiarare invalido e/o nullo e/o inefficace e/o annullare il provvedimento di revoca del permesso per lungo soggiornante minori, rilasciato a e il contestuale provvedimento di rigetto Parte_1 dell'istanza di rinnovo dello stesso;
In ogni caso: con vittoria di spese e compenso del giudizio”.
Conclusioni parte appellata: “Voglia la Corte d'Appello adita
- in via cautelare, respingere la domanda di sospensione in quanto priva dei requisiti di legge;
- nel merito rigettare in toto l'appello in quanto infondato in fatto e diritto.
- Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
FATTO
1. Con ricorso depositato in data 28.03.2022, il ricorrente , nato in [...] il Parte_1
28.05.2000, domiciliato a Vigodarzere (PD) in via Manin n. 6, proponeva impugnazione avverso il provvedimento emesso dalla Questura di in data 25.02.2022 di revoca del CP_1
permesso soggiorno minori nr. I03648906/01, nonché di rigetto di aggiornamento del medesimo, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di allontanamento impugnato, l'annullamento del decreto stesso e/o invalido il decreto di allontanamento impugnato.
1.1. Narrava il ricorrente, cittadino tunisino, di essere giunto in Italia nel 2012 e di aver subito regolarizzato la propria posizione, ottenendo, grazie al padre, sig. un permesso Persona_1
di soggiorno minori di lungo soggiornante.
1.2. Il 25.01.2021, presentava istanza per avere l'aggiornamento del permesso per lungo soggiornante (da minore di età a maggiore di età).
1.3. Esponeva che la Questura, con provvedimento del 25.02.2022, decideva di revocare detto permesso e di negare l'aggiornamento del medesimo, fondando la propria decisione sull'esistenza di un solo precedente penale, in capo al sig. (doc. 1 . Pt_1 Pt_1
2 1.4. Esponeva poi che non possono avere rilevanza le indicazioni fornite dall'amministrazione resistente, di semplici denunce e/o indagini, che sarebbero in corso, a carico del ricorrente, atteso che, ad oggi, per quegli ipotetici reati contestati, non è stato giudicato Parte_1
responsabile e, pertanto, si deve presumere la totale estraneità a detti fatti.
1.5. Sul fronte lavorativo, deduce che il ricorrente fino a poco tempo fa era minorenne e pertanto difficilmente avrebbe potuto esercitare regolare attività lavorativa.
1.6. Esponeva che egli ha sempre vissuto in Italia con il padre, sig. che dimora, Persona_1
da anni, in Italia, svolge regolare attività lavorativa e gode di carta di soggiorno (privo di precedenti di polizia e di condanne). Il ricorrente, oggi maggiorenne, dichiara di soggiornare presso l'abitazione del sig. sita a Vigodarzere in Via Manin n. 6, che ha Testimone_1 dichiarato di poter ospitare il e ove, quest'ultimo, ha chiesto residenza. Pt_1
1.7. Per tutti questi motivi, asseriva che la pericolosità sociale non poteva dirsi sussistente e lamentava quindi travisamento dei fatti da parte dell'amministrazione che si è basata solamente su un procedimento penale (condanna per reato non grave).
1.8. Si costituiva il , contestando ogni avversa pretesa e, richiamandosi ai motivi CP_1
esposti nella relazione della Questura di Verona, evidenziava la gravità dei fatti di reato commessi dal ricorrente e la pericolosità sociale dello stesso;
chiedeva pertanto il rigetto della domanda.
1.9. Elencava inoltre quanto risultante dal casellario giudiziale e gli episodi per i quali è stato deferito all'autorità giudiziaria:
- in data 12/04/2022 è stato colpito da Ordinanza di custodia cautelare emessa in pari data dal
G.I.P. presso il Tribunale di Busto Arsizio, in ordine al reato di rapina aggravata in concorso, fatto commesso in data 16.10.2021, misura restrittiva tutt'ora in essere;
- in data 23/04/2021 è stato indagato in ordine al reato di furto;
- in data 16/03/2021 è stato indagato in ordine al reato di rapina aggravata;
- in data 09/12/2020 è stato condannato con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Busto Arsizio, alla pena di mesi dieci di reclusione, in ordine al reato di lesione personale in concorso;
- in data 05/10/2020 è stato indagato in ordine ai reati di furto aggravato ed invasione di terreni o edifici;
- in data 08/07/2020 è stato indagato in ordine al reato di furto aggravato;
- in data 05/02/2020 è stato indagato in ordine al reato di rapina aggravata;
- in data 23/01/2020 è stato indagato in ordine ai reati di lesioni personali aggravate e danneggiamento;
3 - in data 07/11/2019 è stato indagato in ordine ai reati di tentato furto aggravato, violazione dell'Ordine del Questore già sanzionato e violazione di facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno;
- in data 15.04.2019 è stato indagato in ordine al reato di violazione dell'Ordine del Questore.
1.10. In virtù di quanto sopra, l' formulava a suo carico un giudizio di Controparte_2
pericolosità sociale che portava alla revoca del suo allegato minori, per motivi di famiglia, collegato al permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in possesso del genitore e contestuale rifiuto dell'aggiornamento del medesimo, provvedimento preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo diretto alla revoca del titolo notificatagli in data 13/10/2020.
1.11. Nel corso del giudizio veniva depositata la sentenza del Tribunale Penale di Busto
Arsizio n 1058/ 22 del 7.07.22 e il relativo ricorso in appello.
1.12. Risulta dall'esame degli atti e documenti che ad l' Parte_1 Controparte_2
rilasciava, in data 09/10/2012, un allegato minori, con validità a tempo indeterminato, per motivi di famiglia, collegato al permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato al padre, nato a [...] il [...], per motivi di lavoro Persona_1
subordinato.
1.13. Nella sentenza penale depositata si dà atto che il ricorrente, già in regime di detenzione,
e gravato da precedente penale per lesioni personali commesso nel 2019, titolo divenuto irrevocabile nel 2021 veniva condannato alla pena di 9 mesi di reclusione e “per entrambi gli imputati (vi era anche un altro imputato con lo stesso cognome) il nuovo reato non risulta mera ricaduta nel delinquere, ma espressione di particolare pericolosità meritevole di aumento di pena”.
1.14. Il Tribunale di Venezia adito rigettava il ricorso presentato dal signor e Pt_1
confermava il provvedimento emesso dalla Questura di in data 25.02.2022. CP_1
1.15. La motivazione del Tribunale si basava in primo luogo sull'inclinazione delittuosa del signor si è reso responsabile di una sequela di reati che, benchè molti Pt_1 Parte_1
ancora pendenti, per la loro tipologia ostano al rilascio del titolo richiesto, e che la frequenza
e la gravità di tali condotte criminose sono indice inequivocabile della mancata integrazione del soggetto nel sistema di valori minimi del Paese ospite e di una personalità tendente alla violenza e alla prevaricazione”.
1.16. Inoltre, motivava asserendo che il ricorrente, anche se ha sostenuto di aver prestato attività lavorative, queste sono risultate indimostrate, mentre, per contro, viene sostenuto
4 dall'amministrazione che egli tragga il suo sostentamento da attività illecite posto che non risulta abbia mai lavorato.
1.17. Espone il Tribunale come la Questura non abbia fatto automaticamente discendere il diniego di rilascio dalla intervenuta condanna penale ma, la valutazione della pericolosità sociale del ricorrente è stata operata dalla Questura alla luce dell'art. 20 co. 1 e 3 del D. Lgs.
30 del 2007, che consente il rifiuto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno previsto all'art. 10 in presenza di “motivi imperativi di pubblica sicurezza” sussistenti quando ricorrono comportamenti corroborati “anche da condanne pronunciate da un giudice italiano o stranieri, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona”; pertanto ritiene il Tribunale che la valutazione circa la pericolosità sociale è stata effettuata in modo concreto, senza vizi di manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento dei fatti.
2. Quale primo motivo di appello deduce l'erroneità nella valutazione della pericolosità sociale del soggetto.
2.1. Sottolinea come il sig. sia gravato da un solo precedente penale per un reato non Pt_1
grave (condanna con pena sospesa), peraltro la relativa sentenza è già stata impugnata dallo stesso.
2.2. Deduce poi l'assenza di bilanciamento tra esigenze di sicurezza nazionale e legami famigliari dell'interessato ai sensi dell'art. 5, co. 5 del TUI.
2.3. Chiedeva poi di sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di primo grado e del provvedimento amministrativo impugnato.
2.4. Si è costituito il , instando per il rigetto dell'impugnazione. Controparte_1
2.5. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20.01.2025, tenutasi in modalità cartolare.
DIRITTO
L'appello è infondato per i motivi che seguono.
1. Ai sensi dell'art. 30, del D.lgs. 286/98: “
1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato:
a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'art. 29, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;
5 b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare”.
1.1. La Questura ha negato il rilascio del permesso di soggiorno alla luce dell'art. 20, co.1 e 3 del D.lgs. 30 del 2007 che consente il rifiuto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno previsto all'art. 10 in presenza di “motivi imperativi di pubblica sicurezza” sussistenti quando ricorrono comportamenti corroborati “anche da condanne pronunciate da un giudice italiano
o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona”.
1.2. Delineato questo perimetro normativo, osserva la Corte come l'accertamento in concreto operato dalla di e poi dal giudice di primo grado abbia fatto corretta CP_1 CP_1
applicazione della normativa sopra richiamata.
1.4. Dal provvedimento di rigetto emerge che l'appellante, nato in [...] il [...], ha fatto ingresso in Italia nel 2012 e di aver ottenuto un allegato minori, con validità a tempo indeterminato, per motivi di famiglia, collegato al permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato al padre, per motivi di lavoro subordinato. Persona_1
Con provvedimento notificato al ricorrente il 25.02.2022, la Questura di rigettava CP_1
l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari richiesto ai sensi dell'art. 30, D.lgs. 286/1998.
1.5. La Questura motivava il rigetto dell'istanza basandosi su un giudizio di pericolosità sociale del ricorrente, relativamente alla condanna alla reclusione di mesi 10 per l'art. 582 c.p. con sentenza del GIP del Tribunale di Busto Arsizio (VA), irrevocabile il 25.01.2021, nonché elencando quanto risultante dal casellario giudiziale e gli episodi per i quali è stato deferito all'autorità giudiziaria:
6 - in data 12/04/2022 è stato colpito da Ordinanza di custodia cautelare emessa in pari data dal
G.I.P. presso il Tribunale di Busto Arsizio, in ordine al reato di rapina aggravata in concorso, fatto commesso in data 16.10.2021, misura restrittiva tutt'ora in essere;
- in data 23/04/2021 è stato indagato in ordine al reato di furto;
- in data 16/03/2021 è stato indagato in ordine al reato di rapina aggravata;
- in data 09/12/2020 è stato condannato con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Busto Arsizio, alla pena di mesi dieci di reclusione, in ordine al reato di lesione personale in concorso;
- in data 05/10/2020 è stato indagato in ordine ai reati di furto aggravato ed invasione di terreni o edifici;
- in data 08/07/2020 è stato indagato in ordine al reato di furto aggravato;
- in data 05/02/2020 è stato indagato in ordine al reato di rapina aggravata;
- in data 23/01/2020 è stato indagato in ordine ai reati di lesioni personali aggravate e danneggiamento;
- in data 07/11/2019 è stato indagato in ordine ai reati di tentato furto aggravato, violazione dell'Ordine del Questore già sanzionato e violazione di facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno;
- in data 15.04.2019 è stato indagato in ordine al reato di violazione dell'Ordine del Questore.
1.6. Sul piano lavorativo, il signor non risulta aver mai reperito alcun impiego. Pt_1
1.7. La delibazione in questa sede concerne la sussistenza o meno dei motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato che ai sensi dell'art. 13, c.1, D. Lgs. n. 286/98 consentono al Ministro dell'Interno di emettere un provvedimento di espulsione.
1.8.Orbene ritiene il Collegio come, se da un lato l'esistenza di precedenti penali di per sé non conduca automaticamente ad inferire i motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, deve tuttavia osservarsi come, proprio ai sensi dell'art. 5, comma 5 bis, D. Lgs n. 286/98 ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, “il diniego di rilascio del titolo di soggiorno può fondarsi non solo su precedenti condanne penali per talune tipologie di reato particolarmente allarmanti per la società civile, ma anche su qualunque condotta - a prescindere dall'esito del procedimento penale o dall'applicazione delle misure di prevenzione - che denoti la pericolosità sociale del cittadino straniero per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato.
L'Amministrazione, nell'esercizio dell'ampia discrezionalità di cui gode nella materia, può legittimamente fondare il giudizio di pericolosità sociale anche su elementi di carattere indiziario, purché concordanti, trattandosi di verificare la ricorrenza di una fattispecie di
7 pericolo in cui la finalità precipua è quella della prevenzione dell'attività illecita in funzione della sicurezza dello Stato” (T.A.R. Sicilia sez. IV - Catania, 22/08/2024, n. 2904).
1.9. Peraltro, “il carattere non automaticamente ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno, delle condanne di cui agli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lg. n. 286 del 1998, in ogni caso, non impedisce una valutazione in concreto della pericolosità sociale dello straniero, nel caso in cui il Questore abbia tenuto in considerazione il comportamento complessivamente incline dello straniero alla commissione di reati” (T.A.R. Emilia-
Romagna sez. I - Bologna, 03/04/2024, n. 241).
1.10. Invero, da tali pronunce può evincersi che la valutazione da parte dell'autorità amministrativa in primis, dell'autorità giudiziaria poi, di quei precedenti penali, anche al fine di addivenire ad giudizio di pericolosità sociale effettuato in concreto, il quale induca a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi di valutazione contenuti nel novellato art. 5, comma 5 del d.lgs. n. 286 del 1998, quali la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese d'origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso (cfr. Cass. Civ
17070/2018).
1.11. Il motivo di appello è infondato, avendo il Questore di Padova prima, e il Tribunale in prime cure poi, operato una completa indagine in fatto circa le condizioni di vita, sociali, familiari, lavorative e penali del soggetto, riassunte nel provvedimento citato.
1.12. Nonostante la sua permanenza nel territorio italiano dal 2012, il sig. non ha Pt_1 documentato di svolgere attività di lavoro al giorno d'oggi o di essersi inserito in un contesto lavorativo che gli permetta di sostentarsi in modo dignitoso.
1.13. Ancora, a causa dei suoi comportamenti criminosi, perpetrati in maniera reiterata e così ravvicinata nel tempo, dal 2019 (si consideri che l'appellante è diventato maggiorenne e quindi perseguibile nel 2018), l'appellante non ha saputo indirizzarsi verso uno stile di vita virtuoso, lontano dalla criminalità.
1.14. Tali condotte non possono che condurre ad una valutazione di pericolosità sociale e di propensione a delinquere del soggetto ai sensi dell'art. 13, c.2, lettera c), D. Lgs n. 286/98, nel senso di ritenere che il predetto tragga i propri mezzi di sostentamento dalla perpetrazione di reati.
1.15. A comprova ulteriore, merita valorizzarsi la conforme conclusione del Tribunale [*]che ha osservato come “… per entrambi gli imputati (vi era anche un altro imputato con lo stesso
8 cognome) il nuovo reato non risulta mera ricaduta nel delinquere ma espressione di particolare perciolosità, meritevole di aumento di pena” (doc. [*], pag. 28, rigo 20).
1.16.Non è contestato come l'unità familiare, come asserito dall'appellante, secondo anche le numerose pronunce della Consulta, assurga, anche per i cittadini stranieri, a diritto fondamentale nella persona umana nelle sue più varie estrinsecazioni ed assuma una valenza ancor più cogente allorché è funzionale all'esercizio dei diritti e dei doveri dei genitori nei confronti dei figli minori.
1.17.Senonché il legislatore nazionale ha legittimamente operato un bilanciamento tra interessi contrapposti, quali quello pubblicistico alla sicurezza dello Stato ed alla tutela dell'ordine pubblico, da un lato, dall'altro quello privatistico del rispetto dell'unità familiare.
Invero l'esistenza di familiari conviventi non può giustificare di per sé ogni condotta, anche quelle contrarie alle regole del vivere civile poste in essere dal richiedente, dovendo anche quest'ultimo sottostare alle predette così come ogni altro cittadino di uno Stato.
1.18.Anzi il giudice di primo grado, con valutazione attuale e concreta al momento della decisione, ha correttamente evidenziato come l'appellante abbia dimostrato di non essersi per nulla integrato nel contesto lavorativo e sociale del luogo di residenza, per come espresso nei termini sopra citati, avendo, si ripete, dimostrato una tendenza alla delinquenza, ponendo in essere le condotte (seppur non accertate con sentenza, ma la ripetizione delle condotte assume in ogni caso un ruolo nell'inquadramento delle inclinazioni dell'individuo) di furto, furto aggravato, rapina aggravata, lesioni personali, invasione di terreni o edifici fin dal raggiungimento della maggiore età (2019) con segnalazioni e quantomeno fino al 2022
(accertato con sentenza passata in giudicato). Si evidenzia poi la circostanza per cui diverse delle condotte imputabili al sig. siano “in concorso” con altri soggetti. Un tanto non Pt_1
giova all'appellante, trovandosi in un ambiente di vita con tendenze criminose.
1.19.Pertanto si può legittimamente inferire che l'appellante rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi di valutazione (art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286 del 1998) quali: la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese d'origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso.
L'ordinanza impugnata deve pertanto essere confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in parte dispositiva secondo i parametri minimi di cui al DM 55/2014 e succ. modifiche (valore indeterminato, complessità bassa, fasi di studio, introduttiva e di decisione).
9
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'ordinanza del Tribunale di Venezia del 3.02.2023; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore delle parti appellate
[...]
e di Verona, liquidate in complessivi €3.473,00, oltre rimborso spese CP_1 CP_1
generali (15%), IVA e CPA come per legge;
dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 27.01.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott.ssa Rita Rigoni
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