Ordinanza cautelare 15 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
Rigetto
Sentenza 8 gennaio 2025
Commentario • 1
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ricorso notificato il 14 maggio 2025, depositato in cancelleria il successivo 16 maggio e iscritto al n. 20 del registro ricorsi 2025, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l'intera legge della Regione Toscana 14 marzo 2025, n. 16 (Modalità organizzative per l'attuazione delle sentenze della Corte costituzionale 242/2019 e 135/2024), nonché i suoi articoli da 1 a 6, e l'art. 7, comma 2, in riferimento, nel complesso, all'art. 117, commi secondo, lettere l) e m), e terzo, della Costituzione. Il ricorso riassume i contenuti delle disposizioni della legge regionale impugnata, il cui art. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 08/01/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00132/2025REG.PROV.COLL.
N. 08536/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8536 del 2024, proposto da
Sidicopy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco D'Addario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione AN, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Gentini, con domicilio eletto presso lo studio AN CO in Roma, via Michele Mercati n. 51;
Sviluppo AN S.p.A., non costituita in giudizio;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Intec S.r.l., non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la AN (Sezione Seconda) n. 01199/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione AN, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2024 il Cons. Massimo Santini e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società appellante otteneva un contributo finanziario, dalla Regione AN, per la riqualificazione energetica di un capannone di sua proprietà (isolamento termico, pannelli solari, impianto di climatizzazione).
Il relativo disciplinare prevedeva, tra gli obblighi di esecuzione della relativa convenzione, che l’azienda non poteva essere ceduta per almeno 5 anni dal momento della rendicontazione finale del progetto.
Poiché la società contravveniva a tale obbligo, la Regione revocava il contributo.
2. Il provvedimento di revoca veniva impugnato dinanzi al TA AN il quale declinava tuttavia la giurisdizione in favore dell’AGO.
3. La sentenza di primo grado veniva impugnata per violazione dell’art. 7 del codice del processo amministrativo in quanto la competenza su simile materia, trattandosi nella specie di perdita del requisito per accedere al finanziamento e non di inadempimento rispetto a pregressi obblighi assunti, sarebbe del GA e non del GO.
4. Si costituiva in giudizio la Regione AN per resistere al gravame.
5. Alla camera di consiglio del 5 dicembre 2024 la causa veniva infine trattenuta in decisione.
6. Tutto ciò premesso la sentenza di primo grado è condivisibile dal momento che, come affermato dalla Adunanza plenaria n. 6 del 2014: a) sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo allorché si controverta sulla fase di ammissione al contributo (rigetto domanda di riconoscimento del contributo) oppure si revochi il contribuito per assenza originaria dei necessari requisiti di ammissione; b) sussiste invece la giurisdizione dell’AGO allorché si controverta sulla fase di esecuzione ossia in merito alla violazione di precisi adempimenti posti, in seguito alla ammissione al contributo, in capo al beneficiario (c.d. revoca da inadempimento successivo alla ammissione al beneficio). Questi in particolare i passaggi salienti della predetta sentenza:
“- qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo. In tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione (cfr. Cass. Sez. Un., ord. 25 gennaio 2013, n. 1776);
- viceversa, è configurabile una situazione soggettiva d'interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario (Cass. Sez. Un. 24 gennaio 2013, n. 1710; Cons. Stato, Ad. Plen. 29 luglio 2013, n. 17)” .
Ebbene nel caso di specie pacificamente ricorre la prima delle ipotesi descritte dalla Plenaria (revoca da inadempimento successivo alla ammissione al beneficio) e ciò dal momento che il suddetto divieto di alienazione dell’immobile oggetto di riqualificazione, per un periodo almeno di cinque anni dalla erogazione del suddetto beneficio, non rientra tra i requisiti di ammissibilità di cui al punto 2.2. del Bando riguardante “Aiuti a progetti di efficientamento energetico degli immobili Anno 2017” (requisiti che contemplano, tra l’altro: regolarità contributiva e fiscale, disponibilità immobile, certificato antimafia, requisiti patrimoniali ed economici, iscrizione alla camera di commercio, assenza di atti di revoca negli ultimi tre anni, assenza di procedure fallimentari e concorsuali, assenza di determinate condanne penali, etc.) ma, piuttosto, tra gli obblighi di esecuzione del beneficiario (ossia di colui che è stato già ammesso al beneficio e che dunque non è ancora aspirante tale) di cui all’art. 4 del contratto accessorio al provvedimento di ammissione al beneficio stesso. Disposizione questa nel cui novero rientrano obblighi di realizzazione temporale, di rendicontazione, di garanzia di determinati livelli occupazionali e, per l’appunto, anche il divieto di alienazione dell’immobile oggetto di riqualificazione per cinque anni a partire dalla “rendicontazione del progetto” (punto 13 del suddetto art. 4 del contratto), ossia proprio il divieto la cui violazione è stata contestata alla società appellante con il provvedimento di cui si discute in questa sede.
Ne deriva da quanto detto che la decisione del TA AN (recante la declaratoria di difetto di giurisdizione) deve trovare piena conferma anche in questa sede di appello atteso che si tratta di violazione di un divieto “post concessione” e non di assenza di un requisito “ante concessione”.
7. In conclusione il ricorso in appello è infondato e deve essere rigettato.
8. Con compensazione in ogni caso delle spese di lite stante la peculiarità delle esaminate questioni.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimo Santini | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETAIO