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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/11/2025, n. 6468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6468 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary Presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4709 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 9.06.2025 e vertente
TRA
(P. IVA Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., con l'avvocato Antonio P.IVA_1
Depalo
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del Ministro attualmente in Controparte_1 P.IVA_2 carica, rappresentato e difeso per mandato ex lege dall'Avvocatura Generale di Stato
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 1604/2022 emessa dal Tribunale di Roma, sez. XVI civile, pubblicata in data 01.02.2022, in materia di appalto pubblico. FATTO E DIRITTO
§ 1. — Primo grado:
- con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
e hanno citato
[...] Parte_2 in giudizio il , per far accertare l'esclusivo grave inadempimento Controparte_1 del convenuto in merito alle pattuizioni contenute nel contratto di appalto pubblico n. 1890 del 25.07.2002 – nel quale la Parte_1
è subentrata a seguito di cessione di ramo d'azienda – con
[...] conseguente condanna al pagamento del corrispettivo dovuto, oltre agli interessi legali e moratori, e al risarcimento danno, rassegnando le seguenti conclusioni:
«
1- Ritenere e dichiarare l'esclusivo grave inadempimento del Controparte_1
in merito alle pattuizioni contenute nel contratto di appalto pubblico n. 1890
[...] del 25.07.2002 e, conseguentemente, condannare il , in persona Controparte_1 del Ministro pro tempore, al pagamento in favore degli attori della complessiva somma di €.4.844.145,40 in base a tutte le voci di danno in domanda indicate e/o in base a quanto concluso nell'elaborato peritale pari ad €.1.457.416,38 e comunque, in via subordinata, in base a quell'altro importo che l'On. Giudicante adito riterrà equo e dovuto.
2- Condannare la convenuta amministrazione a rifondere tutte le spese sopportate per la espletata CTU tecnica, pari alla somma di €.9.800,00 oltre iva e cp anticipata dagli attori.
3- II tutto, oltre gli ulteriori interessi maturati e maturandi, speciali, legali e/o contrattuali e/o di mora, dalla data dell'inadempimento e comunque fino al giorno dell'effettivo soddisfo e oltre rivalutazione monetaria come per legge.
4- Con condanna al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio in favore del sottoscritto procuratore, anticipatario come da allegata nota spese»;
- con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito il , Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda e rassegnando le seguenti conclusioni:
«Voglia il Tribunale di Roma respingere le domande attrici in quanto infondate in fatto e in diritto»;
- in via istruttoria, è stata disposta la produzione di documentazione e si è proceduto all'esperimento di una CTU;
- il Tribunale, fatte precisare le conclusioni, tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito delle memorie conclusive. § 2. — All'esito del giudizio, il Tribunale ha così deciso:
«1. Dichiara il difetto di legittimazione attiva di Controparte_2
[...]
2. Accoglie parzialmente la domanda di Controparte_3
e, per l'effetto, condanna il al pagamento
[...] Controparte_1 della somma di € 90.740,99, oltre interessi legali sino all'effettivo pagamento;
3. Rigetta le residue domande;
4. Dichiara compensate le spese processuali.».
A fondamento della decisione, il primo Giudice, per quanto interessa il presente giudizio di appello, ha stabilito che:
- sull'efficacia dell'assenso alla cessione di ramo di azienda:
In primo luogo, va posta in rilievo la circostanza che l'assenso che fornisce l'Amministrazione appaltante al subentro nel contratto di appalto, nel caso di cessione di ramo di azienda, è limitata alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi da parte del soggetto subentrante, ai sensi dell'art. 10, comma 1-ter ed art. 36 della legge n. 109/ 1994, modificato dall'art. 116 del codice dei contratti pubblici del 2006, e non esprime alcuna implicazione di ordine contrattuale, proseguendo il rapporto di appalto pubblico secondo le previsioni originarie.
Sul punto si è espressa anche la Suprema Corte, la quale ha espressamente affermato che “La controversia relativa alla validità e all'efficacia della cessione di un ramo d'azienda conclusa tra l'aggiudicatario di un appalto pubblico ed un soggetto terzo, durante la fase di esecuzione dello stesso, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto l'atto con il quale la P.A. dà il suo nulla-osta al subentro del cessionario nell'esecuzione dell'appalto non ha natura autoritativa, ma è deputato a verificare, su basi di parità, che la vicenda soggettiva del rapporto integri uno dei casi in presenza dei quali, ai sensi dell'art. 116 del d.lgs. n. 163 del 2006, la controparte privata ha il diritto di subentrare nella titolarità del contratto” (vds. Cass. N. 20347/2018).
- sulla inopponibilità della cessione del ramo di azienda alla Amministrazione appaltante quanto alla penale ed ai lavori eseguiti alla luce degli ammaloramenti:
In secondo luogo, va posta in rilievo la circostanza che la cessione del ramo di azienda non può essere opposta alla Amministrazione appaltante per quanto in essa previsto, poichè, essendo un contratto di natura privatistica, la sua efficacia rimane circoscritta alle parti contrattuali e non può avere effetti nei confronti dei terzi.
Per quanto concerne, in particolare, il caso in esame, il contratto di cessione del ramo di azienda non può estendere diritti o obblighi in esso previsti verso l'Amministrazione, il cui intervento, come sopra detto, è limitato solo alla verifica dei requisiti soggettivi per il subentro nel contratto di appalto.
Pertanto, le allegazioni di parte attrice e le valutazioni del CTU, in ordine all'imputazione dei ritardi nella esecuzione dei lavori ovvero nello stato di abbandono del cantiere con i necessari lavori di ripristino, non appaiono condivisibili nella misura in cui la cessionaria risponde contrattualmente verso l'Amministrazione nella stessa misura della cedente il ramo di azienda, essendovi stato un subentro nella medesima posizione contrattuale.
Anche in ordine a questo profilo, prettamente giuridico, si è pronunciata la Suprema Corte, la quale ha espressamente affermato che “in tema di cessione d'azienda (nella specie, attuata mediante contratto di cessione del ramo inerente al settore dei lavori pubblici), trova applicazione il principio, ai sensi dell'art. 2558 cod. civ., del trasferimento al cessionario dei contratti stipulati, potendo le parti, in forza del patto derogatorio previsto in detta norma, eccettuare il passaggio di alcuni contratti, ma non anche di alcuni rapporti negoziali, determinandosi con la cessione il subentro dell'acquirente d'azienda nel rapporto contrattuale nella sua interezza, cioè per il complesso di prestazioni, obblighi e diritti dal medesimo scaturenti;
ne consegue l'inopponibilità alla stazione appaltante pubblica del patto, intercorso fra l'appaltatore cedente e il cessionario d'azienda, in forza del quale il primo conserva i diritti di credito relativi a riserve iscritte in contabilità sui lavori eseguiti” (vds. Cass. N. 840/2012). Non sono accoglibili, pertanto, tutte quelle contestazioni della parte attrice derivanti dalla applicazione della penale e dall'effettuazione dei lavori necessari per poter proseguire nell'esecuzione del contratto di appalto secondo le modalità contrattuali originarie.
La soluzione contraria comporterebbe una scissione inammissibile tra obblighi e diritti del contratto di appalto, per cui la cessionaria subentrerebbe solo nei diritti e non negli obblighi connessi alla esecuzione dei lavori con conseguenze pregiudizievoli per l'Amministrazione appaltante.
Le conseguenze negative discendenti dal subentro nel contratto di appalto devono ritenersi rientrare, pertanto, nell'ambito dei rapporti contrattuali e la cessionaria ne risponde nella stessa misura della cedente, salva poi la regolamentazione dei rapporti tra di loro secondo il regime contrattuale convenuto con la cessione del ramo di azienda.
– valutazioni del CTU
In ogni caso, la documentazione depositata non ha consentito al CTU sufficienti valutazioni in ordine alle richieste di parte attrice atteso che lo stesso CTU ha richiamato valutazioni equitative e fondate su preventivi di spese ritenuti maggiormente motivati o meno (“Premesso che la documentazione in atti riguardo tali aspetti tecnici è carente ed oggettivamente non consente allo scrivente C.T.U. di poter approfondire le metodologie di calcolo utilizzate per giungere alle risultanze, appare difficile ad oggi (a distanza di dieci anni dagli avvenimenti) poter ricostruire l'esatta quantificazione materiale ed economica dei lavori eseguiti da per il ripristino Pt_1 degli ammaloramenti”), ma non ha potuto effettuare le proprie valutazioni su riscontri concreti relativi alla effettiva esecuzione e quantificazione dei lavori secondo le regole tipiche di contabilità dei lavori.
Le ipotesi del CTU, pertanto, non appaiono condivisibili nella misura in cui la valutazione dei lavori, non previsti ad origine contrattualmente, presuppone una formalità contrattuale che si esprime in riserve, varianti o lavori aggiuntivi che non hanno trovato puntuale applicazione nel caso di specie, senza che possa imputarsi alcuna negligenza all'Amministrazione.
Infatti, con riferimento ai lavori per i quali è stato richiesto un compenso aggiuntivo ad opera di parte attrice, questi si ricollegano tutti a ritardi o inadempimenti della parte contrattuale cui è subentrata la stessa attrice e per tale motivo, come sopra argomentato, non possono trovare accoglimento.
- sugli interessi moratori:
Possono essere riconosciuti, invece, gli interessi dovuti per il ritardo nei pagamenti secondo le tempistiche contrattuali che il CTU ha quantificato in € 90.740,99, derivanti dal ritardato pagamento dei SAL nn. 5 e 6 e per i quali il convenuto non CP_1 opposto contestazioni se non nella mera quantificazione.
- sul risarcimento dei danni:
Le residue richieste, per come anche rilevato dal CTU, appaiono generiche, già a livello di allegazione, e comunque non dovute, come la richiesta di revisione prezzi senza alcuna specificazione sulla fonte che la legittimerebbe. Le stesse richieste, in ogni caso, non trovano alcun riscontro concreto a supporto.
- sulle spese: possono integralmente compensarsi in ragione del parziale accoglimento.
§ 3. — Ha proposto appello la Parte_1 ed ha così concluso:
[...]
“
1- Accogliere l'appello proposto ed in riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Roma n. 1604/2022 dell'11.01.2022, pubblicata in data 01.02.2022 ritenere e dichiarare l'esclusivo grave inadempimento del , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, in merito ai patti contenuti nel contratto di appalto pubblico n. 1890 del 25.07.2002 e, conseguentemente, condannare il , in Controparte_1 persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore dell'appellante della complessiva somma di €.4.844.145,40 per disapplicazione della penale, riconoscimento dei danni per lavorazioni aggiuntive ed eliminazione ammaloramenti ed in base a tutte le voci di danno elencate nella domanda introduttiva di primo grado ed indicate e/o riproposte una per una e formalmente nell'atto di appello, oltre gli ulteriori interessi maturati e maturandi, speciali, legali e/o contrattuali e/o di mora, dalla data dell'inadempimento e comunque fino al giorno dell'effettivo soddisfo e oltre rivalutazione monetaria come per legge.
2- In via subordinata accogliere l'appello proposto ed in riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Roma n. 1604/2022 dell'11.01.2022, pubblicata in data 01.02.2022 ritenere e dichiarare l'esclusivo grave inadempimento del Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, in merito ai patti contenuti nel contratto
[...] di appalto pubblico n. 1890 del 25.07.2002 e, conseguentemente, condannare il
, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore Controparte_1 dell'appellante della complessiva somma di €. 1.457.416,38 in base a quanto specificatamente indicato nelle singole voci e concluso nell'elaborato peritale del nominato CTU, oltre gli ulteriori interessi maturati e maturandi, speciali, legali e/o contrattuali e/o di mora, dalla data dell'inadempimento e comunque fino al giorno dell'effettivo soddisfo e oltre rivalutazione monetaria come per legge.
3- In via ulteriormente subordinata, in base a quell'altro importo che l'On. Corte di Appello adita riterrà equo e dovuto.
4- Condannare la convenuta amministrazione a rifondere tutte le spese sopportate per la espletata CTU tecnica, pari alla somma di €.9.800,00 oltre iva e cap anticipata dall'appellante.
5- Condannare la convenuta amministrazione al pagamento delle spese ed onorari del giudizio di primo grado, in favore del sottoscritto procuratore;
6- Con condanna al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio, in favore del sottoscritto procuratore, come da nota spese.”.
Il ha resistito al gravame ed ha così concluso: Controparte_1
“Si conclude per il rigetto dell'appello siccome infondato, con vittoria di spese di lite.”.
L'appello è stato posto in decisione, a seguito di trattazione scritta, all'udienza del 9 giugno 2025 con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
§ 4. — L'appello è articolato nei seguenti punti di impugnazione:
Con i punti nn. 1, 2 e 3 dell'atto di appello, l'appellante censura la motivazione del primo giudice nella parte in cui afferma che la cessionaria risponde contrattualmente verso l'Amministrazione appaltante nella stessa misura della cedente il ramo di azienda, essendovi un subentro nella medesima posizione contrattuale.
In particolare, secondo parte appellante, il giudice ha omesso di considerare che al momento della cessione del ramo di azienda si era già verificato il ritardo nella esecuzione del contratto e, dunque, erano già sorte le condizioni per l'applicazione della penale. Di conseguenza, trattandosi di obbligazioni divenute esigibili e rimaste inadempiute in un momento antecedente alla cessione, dovrebbe essere chiamata a risponderne la cedente in forza di quanto disposto dall'art. 1408 c.c. e in virtù di quanto espresso dalla giurisprudenza in materia di contratti ad esecuzione continuativa o periodica.
Pertanto, la stazione appaltante avrebbe dovuto applicare la penale già al momento dell'emissione del 4^ SAL nei confronti della cedente, specie alla luce dell'asserito carattere perentorio del termine per l'applicazione della stessa, che non sarebbe rimesso alla discrezionalità della P.A. e non potrebbe essere esercitato dopo la sua scadenza.
Con il punto n. 4 dell'atto di impugnazione, la parte appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui – richiamando la giurisprudenza sull'art. 2558 c.c. – si afferma l'inopponibilità alla stazione appaltante pubblica del patto, intercorso fra l'appaltatore cedente e il cessionario d'azienda, in forza del quale il primo conserva i diritti di credito relativi a riserve iscritte in contabilità sui lavori eseguiti.
Con il punto n. 5 dell'atto di appello, l'appellante censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui omette di motivare sul comportamento inadempiente assunto dalla stazione appaltante. In particolare, secondo la C.A.R., la stazione appaltante avrebbe dovuto immediatamente attivare, a seguito di apposita istanza, il procedimento previsto dall'art. 26 del D.M. 145/2000, volto ad accertare la non imputabilità all'istante del ritardo accumulato per fatti del tutto estranei alla sua iniziativa e competenza.
Inoltre, sarebbe rimasta inevasa ogni richiesta di rideterminazione dei tempi contrattuali e/o sospensione retroattiva nonché di pagamento dei lavori eseguiti per eliminare i vizi sulle opere già realizzate dal precedente consorzio cedente e/o causati dalla stessa appaltante pubblica a causa dello stato di abbandono del cantiere, con conseguente alterazione dell'equilibrio contrattuale e causazione di pregiudizi economici e gestionali in danno dell'appellante.
Nel punto n. 6 dell'atto di impugnazione, l'appellante sostiene che il Tribunale ha errato nel rilevare che la documentazione depositata non ha consentito al CTU sufficienti valutazioni in ordine alle richieste di quantificazione dei lavori per il ripristino degli ammaloramenti.
A tal fine, l'appellante evidenzia che lo stesso CTU ha quantificato in €. 580.000,00 l'importo necessario per i lavori anzidetti – quale valore medio rilevabile tra la richiesta Parte_ di (la cui perizia di stima appare dettagliata e corredata da una serie di documenti esplicativi) e l'importo riconosciuto dalla Amministrazione (che invece nel riepilogo della perizia non indica da quale fonte siano ricavabili i prezzi e le motivazioni) – e ha riconosciuto la somma di €. 394.000,00 per tutte le ulteriori richieste di oneri aggiuntivi.
Con il punto n. 7 dell'atto di appello, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui si afferma che i lavori per i quali è stato richiesto un compenso aggiuntivo ad opera della si ricollegano tutti a ritardi o inadempimenti della parte Pt_1 contrattuale cui è subentrata la stessa attrice.
In particolare, secondo la C.A.R., il Tribunale non considera che i lavori anzidetti sarebbero divenuti necessari a seguito del comportamento negligente e omissivo della Amministrazione, che non attivava le procedure di risoluzione contrattuale e applicava la penale da ritardo, basandosi sul vecchio crono programma contrattuale e non su quello nuovo presentato in data 24.01.2008 da accettato e utilizzato dalla Pt_1
Amministrazione per monitorare i tempi di esecuzione dei lavori dopo la cessione. Si tratterebbe, pertanto, di danni non compresi nell'originario rapporto contrattuale tra cedente ed Amministrazione, bensì riconducibili a fatti e circostanze Parte_1 sopravvenute. Con il punto n. 9 dell'atto di impugnazione, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui non accoglie le domande di risarcimento del danno e di revisione dei prezzi, poiché genericamente allegate e prive di riscontro concreto a supporto.
A diverso avviso dell'appellante, tutte le voci di danno richieste sarebbero specificatamente indicate e supportate da idonea documentazione, oltre che dovute a fatti sopravvenuti causati dal grave ritardo nel pagamento dei SAL e dalla negligenza, inerzia ed omissione procedimentale di parte appellata.
Con il punto n. 8 dell'atto di appello, la ritica la sentenza impugnata nella parte Pt_1 in cui vengono compensate le spese, sostenendo che – alla luce del parziale accoglimento delle domande proposte e, dunque, della soccombenza dell'Amministrazione – il Tribunale avrebbe dovuto condannare alle spese la convenuta.
§ 5. — L'appello va respinto sulla base dei seguenti rilievi: Parte_
- l'atto del 5 novembre 2007 con il quale il Consorzio SITIE cedeva al il ramo d'azienda, comprendente il contratto di appalto di cui è giudizio, nella parte in cui prevede che: “….restano a carico del cedente tutti i debiti per eventuali penali …in dipendenza da condotte intervenute prima della stipula”, non vincola in alcun modo l'Amministrazione appaltante, per la semplice ragione che quest'ultima è estranea al contratto, regolando la suddetta previsione esclusivamente i rapporti interni tra cedente e cessionario;
invero, l'accettazione della cessione da parte dall'Amministrazione in data 22 novembre 2007, come ha rilevato il Tribunale, nel caso di cessione di ramo di azienda, è limitata alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi da parte del soggetto subentrante, ai sensi dell'art. 10, comma 1-ter ed art. 36 della legge n. 109/ 1994, modificato dall'art. 116 del codice dei contratti pubblici del 2006, e non esprime alcuna implicazione di ordine contrattuale, proseguendo il rapporto di appalto pubblico secondo le previsioni originarie (Cass. n. 20347/2018); né d'altra parte è contestato che Parte_ il nei rapporti con la Stazione appaltante, sia subentrata nel rapporto nello stato di fatto e di diritto nel quale l'appalto si trovava, ossia senza alcuna condizione rispetto ai pregressi inadempimenti della parte cedente;
- deve escludersi l'applicazione, al rapporto di appalto in questione, dell'invocata disciplina dei contratti ad esecuzione continuata e periodica (Cass. n. 22065 del 12/07/2022); -ne deriva che la penale da ritardo maturata precedentemente alla cessione e gli oneri derivanti dai ripristini necessari per porre rimedio all'imperizia dell'originaria appaltatrice ed agli ammaloramenti delle opere in precedenza eseguite stante l'abbandono del cantiere, gravano unicamente sulla cessionaria, non potendosi ravvisare, in relazione a detti oneri, alcuna responsabilità della Stazione appaltante;
- non risulta contestata l'affermazione della parte appellata secondo la quale, a causa dell'inattività lavorativa in cantiere, la Direzione Lavori non aveva potuto Cont contabilizzare la penale, atteso che il Consorzio non aveva ancora maturato l'importo minimo dei lavori perché fosse emesso il relativo certificato d'acconto, ed ha, di conseguenza, potuto applicarla sulla prima contabilizzazione utile allo scopo, ossia sul 5° SAL in capo al subentrato , di talché, anche di tale ritardo non Parte_1 può rispondere l'Amministrazione appaltante;
- per la prima volta nell'atto di appello il CAR deduce che nella somma richiesta di euro 1.403.293,17 per maggiori oneri era compresa quella derivante da responsabilità dell'Appaltante per non aver attivato le procedure di risoluzione contrattuale e per aver applicato la penale da ritardo basandosi sul vecchio crono programma contrattuale e non su quello nuovo presentato in data 24.01.2008 da la relativa deduzione, in Pt_1 quanto assente nell'atto introduttivo del giudizio e nella memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., deve ritenersi inammissibile in quanto proposta oltre i termini di preclusione previsti dal codice di rito;
- la domanda relativa alla revisione prezzi rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ex art. 133, primo comma, lettera e), n. 2 c.p.a. (S.U. n. 2934 del 05/02/2025);
- considerata la ritenuta responsabilità dell'appellata unicamente per il ritardo nei pagamenti dei SAL nn. 5 e 6, la sola voce di danno risarcibile sarebbe quella relativa ai costi derivanti dall'esposizione bancaria. Tuttavia, in proposito il CTU ha rilevato, sulla base della documentazione prodotta dalla stessa attrice, oggi appellante, che: “In proposito, il sottoscritto C.T.U. osserva che gli oneri economici quantificati nell'atto di citazione sono del tutto generici ed indeterminati (non sono stati rinvenuti negli atti di causa adeguati documenti per poter analizzare nel dettaglio quanto richiesto da
pertanto la richiesta si appalesa del tutto inammissibile ed infondata in quanto Pt_1 non supportata da adeguata documentazione”. Nessuna specifica censura risulta proposta avverso detta motivazione, -fatta propria dal primo giudice che ha respinto la domanda, - mediante l'indicazione da parte dell'appellante dei documenti che, contrariamente a quanto ritenuto dal CTU, sarebbero idonei a quantificare l'aggravio subito per il ricorso al credito in relazione alla somma riconosciuta per il ritardo nei pagamenti da parte della Stazione appaltante. Ne deriva l'inammissibilità della censura;
- il motivo sulle spese va respinto. In proposito si applica il principio secondo il quale:
“In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” Sez. U - , Sentenza n. 32061 del 31/10/2022. Poiché nel giudizio di primo grado la parte attrice aveva formulato una domanda articolata in più capi ed è stata accolta solo quella di condanna al pagamento degli interessi moratori per il ritardo nel pagamento dei SAL nn. 5 e 6, la compensazione delle spese statuita dal Tribunale risulta conforme al principio di diritto formulato dalle S.U.
§ 6. — Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico della parte appellante. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore (€.4.844.145,40) e alla complessità della causa, ai sensi del D.M. n. 147/2022, valori medi, nella misura di euro 57.461 oltre a spese generali, Iva e CPA.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di , contro Parte_1 Controparte_1 la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. — rigetta l'appello;
2. — condanna la parte appellante al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 57.461 oltre a spese generali, Iva e CPA.
-Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, fatti salvi i successivi controlli da parte della Cancelleria. Così deciso in Roma il giorno 3.11.2025
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dr.ssa Maria Teresa Cefalì.
Il Presidente estensore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary Presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4709 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 9.06.2025 e vertente
TRA
(P. IVA Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., con l'avvocato Antonio P.IVA_1
Depalo
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del Ministro attualmente in Controparte_1 P.IVA_2 carica, rappresentato e difeso per mandato ex lege dall'Avvocatura Generale di Stato
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 1604/2022 emessa dal Tribunale di Roma, sez. XVI civile, pubblicata in data 01.02.2022, in materia di appalto pubblico. FATTO E DIRITTO
§ 1. — Primo grado:
- con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
e hanno citato
[...] Parte_2 in giudizio il , per far accertare l'esclusivo grave inadempimento Controparte_1 del convenuto in merito alle pattuizioni contenute nel contratto di appalto pubblico n. 1890 del 25.07.2002 – nel quale la Parte_1
è subentrata a seguito di cessione di ramo d'azienda – con
[...] conseguente condanna al pagamento del corrispettivo dovuto, oltre agli interessi legali e moratori, e al risarcimento danno, rassegnando le seguenti conclusioni:
«
1- Ritenere e dichiarare l'esclusivo grave inadempimento del Controparte_1
in merito alle pattuizioni contenute nel contratto di appalto pubblico n. 1890
[...] del 25.07.2002 e, conseguentemente, condannare il , in persona Controparte_1 del Ministro pro tempore, al pagamento in favore degli attori della complessiva somma di €.4.844.145,40 in base a tutte le voci di danno in domanda indicate e/o in base a quanto concluso nell'elaborato peritale pari ad €.1.457.416,38 e comunque, in via subordinata, in base a quell'altro importo che l'On. Giudicante adito riterrà equo e dovuto.
2- Condannare la convenuta amministrazione a rifondere tutte le spese sopportate per la espletata CTU tecnica, pari alla somma di €.9.800,00 oltre iva e cp anticipata dagli attori.
3- II tutto, oltre gli ulteriori interessi maturati e maturandi, speciali, legali e/o contrattuali e/o di mora, dalla data dell'inadempimento e comunque fino al giorno dell'effettivo soddisfo e oltre rivalutazione monetaria come per legge.
4- Con condanna al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio in favore del sottoscritto procuratore, anticipatario come da allegata nota spese»;
- con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito il , Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda e rassegnando le seguenti conclusioni:
«Voglia il Tribunale di Roma respingere le domande attrici in quanto infondate in fatto e in diritto»;
- in via istruttoria, è stata disposta la produzione di documentazione e si è proceduto all'esperimento di una CTU;
- il Tribunale, fatte precisare le conclusioni, tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito delle memorie conclusive. § 2. — All'esito del giudizio, il Tribunale ha così deciso:
«1. Dichiara il difetto di legittimazione attiva di Controparte_2
[...]
2. Accoglie parzialmente la domanda di Controparte_3
e, per l'effetto, condanna il al pagamento
[...] Controparte_1 della somma di € 90.740,99, oltre interessi legali sino all'effettivo pagamento;
3. Rigetta le residue domande;
4. Dichiara compensate le spese processuali.».
A fondamento della decisione, il primo Giudice, per quanto interessa il presente giudizio di appello, ha stabilito che:
- sull'efficacia dell'assenso alla cessione di ramo di azienda:
In primo luogo, va posta in rilievo la circostanza che l'assenso che fornisce l'Amministrazione appaltante al subentro nel contratto di appalto, nel caso di cessione di ramo di azienda, è limitata alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi da parte del soggetto subentrante, ai sensi dell'art. 10, comma 1-ter ed art. 36 della legge n. 109/ 1994, modificato dall'art. 116 del codice dei contratti pubblici del 2006, e non esprime alcuna implicazione di ordine contrattuale, proseguendo il rapporto di appalto pubblico secondo le previsioni originarie.
Sul punto si è espressa anche la Suprema Corte, la quale ha espressamente affermato che “La controversia relativa alla validità e all'efficacia della cessione di un ramo d'azienda conclusa tra l'aggiudicatario di un appalto pubblico ed un soggetto terzo, durante la fase di esecuzione dello stesso, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto l'atto con il quale la P.A. dà il suo nulla-osta al subentro del cessionario nell'esecuzione dell'appalto non ha natura autoritativa, ma è deputato a verificare, su basi di parità, che la vicenda soggettiva del rapporto integri uno dei casi in presenza dei quali, ai sensi dell'art. 116 del d.lgs. n. 163 del 2006, la controparte privata ha il diritto di subentrare nella titolarità del contratto” (vds. Cass. N. 20347/2018).
- sulla inopponibilità della cessione del ramo di azienda alla Amministrazione appaltante quanto alla penale ed ai lavori eseguiti alla luce degli ammaloramenti:
In secondo luogo, va posta in rilievo la circostanza che la cessione del ramo di azienda non può essere opposta alla Amministrazione appaltante per quanto in essa previsto, poichè, essendo un contratto di natura privatistica, la sua efficacia rimane circoscritta alle parti contrattuali e non può avere effetti nei confronti dei terzi.
Per quanto concerne, in particolare, il caso in esame, il contratto di cessione del ramo di azienda non può estendere diritti o obblighi in esso previsti verso l'Amministrazione, il cui intervento, come sopra detto, è limitato solo alla verifica dei requisiti soggettivi per il subentro nel contratto di appalto.
Pertanto, le allegazioni di parte attrice e le valutazioni del CTU, in ordine all'imputazione dei ritardi nella esecuzione dei lavori ovvero nello stato di abbandono del cantiere con i necessari lavori di ripristino, non appaiono condivisibili nella misura in cui la cessionaria risponde contrattualmente verso l'Amministrazione nella stessa misura della cedente il ramo di azienda, essendovi stato un subentro nella medesima posizione contrattuale.
Anche in ordine a questo profilo, prettamente giuridico, si è pronunciata la Suprema Corte, la quale ha espressamente affermato che “in tema di cessione d'azienda (nella specie, attuata mediante contratto di cessione del ramo inerente al settore dei lavori pubblici), trova applicazione il principio, ai sensi dell'art. 2558 cod. civ., del trasferimento al cessionario dei contratti stipulati, potendo le parti, in forza del patto derogatorio previsto in detta norma, eccettuare il passaggio di alcuni contratti, ma non anche di alcuni rapporti negoziali, determinandosi con la cessione il subentro dell'acquirente d'azienda nel rapporto contrattuale nella sua interezza, cioè per il complesso di prestazioni, obblighi e diritti dal medesimo scaturenti;
ne consegue l'inopponibilità alla stazione appaltante pubblica del patto, intercorso fra l'appaltatore cedente e il cessionario d'azienda, in forza del quale il primo conserva i diritti di credito relativi a riserve iscritte in contabilità sui lavori eseguiti” (vds. Cass. N. 840/2012). Non sono accoglibili, pertanto, tutte quelle contestazioni della parte attrice derivanti dalla applicazione della penale e dall'effettuazione dei lavori necessari per poter proseguire nell'esecuzione del contratto di appalto secondo le modalità contrattuali originarie.
La soluzione contraria comporterebbe una scissione inammissibile tra obblighi e diritti del contratto di appalto, per cui la cessionaria subentrerebbe solo nei diritti e non negli obblighi connessi alla esecuzione dei lavori con conseguenze pregiudizievoli per l'Amministrazione appaltante.
Le conseguenze negative discendenti dal subentro nel contratto di appalto devono ritenersi rientrare, pertanto, nell'ambito dei rapporti contrattuali e la cessionaria ne risponde nella stessa misura della cedente, salva poi la regolamentazione dei rapporti tra di loro secondo il regime contrattuale convenuto con la cessione del ramo di azienda.
– valutazioni del CTU
In ogni caso, la documentazione depositata non ha consentito al CTU sufficienti valutazioni in ordine alle richieste di parte attrice atteso che lo stesso CTU ha richiamato valutazioni equitative e fondate su preventivi di spese ritenuti maggiormente motivati o meno (“Premesso che la documentazione in atti riguardo tali aspetti tecnici è carente ed oggettivamente non consente allo scrivente C.T.U. di poter approfondire le metodologie di calcolo utilizzate per giungere alle risultanze, appare difficile ad oggi (a distanza di dieci anni dagli avvenimenti) poter ricostruire l'esatta quantificazione materiale ed economica dei lavori eseguiti da per il ripristino Pt_1 degli ammaloramenti”), ma non ha potuto effettuare le proprie valutazioni su riscontri concreti relativi alla effettiva esecuzione e quantificazione dei lavori secondo le regole tipiche di contabilità dei lavori.
Le ipotesi del CTU, pertanto, non appaiono condivisibili nella misura in cui la valutazione dei lavori, non previsti ad origine contrattualmente, presuppone una formalità contrattuale che si esprime in riserve, varianti o lavori aggiuntivi che non hanno trovato puntuale applicazione nel caso di specie, senza che possa imputarsi alcuna negligenza all'Amministrazione.
Infatti, con riferimento ai lavori per i quali è stato richiesto un compenso aggiuntivo ad opera di parte attrice, questi si ricollegano tutti a ritardi o inadempimenti della parte contrattuale cui è subentrata la stessa attrice e per tale motivo, come sopra argomentato, non possono trovare accoglimento.
- sugli interessi moratori:
Possono essere riconosciuti, invece, gli interessi dovuti per il ritardo nei pagamenti secondo le tempistiche contrattuali che il CTU ha quantificato in € 90.740,99, derivanti dal ritardato pagamento dei SAL nn. 5 e 6 e per i quali il convenuto non CP_1 opposto contestazioni se non nella mera quantificazione.
- sul risarcimento dei danni:
Le residue richieste, per come anche rilevato dal CTU, appaiono generiche, già a livello di allegazione, e comunque non dovute, come la richiesta di revisione prezzi senza alcuna specificazione sulla fonte che la legittimerebbe. Le stesse richieste, in ogni caso, non trovano alcun riscontro concreto a supporto.
- sulle spese: possono integralmente compensarsi in ragione del parziale accoglimento.
§ 3. — Ha proposto appello la Parte_1 ed ha così concluso:
[...]
“
1- Accogliere l'appello proposto ed in riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Roma n. 1604/2022 dell'11.01.2022, pubblicata in data 01.02.2022 ritenere e dichiarare l'esclusivo grave inadempimento del , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, in merito ai patti contenuti nel contratto di appalto pubblico n. 1890 del 25.07.2002 e, conseguentemente, condannare il , in Controparte_1 persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore dell'appellante della complessiva somma di €.4.844.145,40 per disapplicazione della penale, riconoscimento dei danni per lavorazioni aggiuntive ed eliminazione ammaloramenti ed in base a tutte le voci di danno elencate nella domanda introduttiva di primo grado ed indicate e/o riproposte una per una e formalmente nell'atto di appello, oltre gli ulteriori interessi maturati e maturandi, speciali, legali e/o contrattuali e/o di mora, dalla data dell'inadempimento e comunque fino al giorno dell'effettivo soddisfo e oltre rivalutazione monetaria come per legge.
2- In via subordinata accogliere l'appello proposto ed in riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Roma n. 1604/2022 dell'11.01.2022, pubblicata in data 01.02.2022 ritenere e dichiarare l'esclusivo grave inadempimento del Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, in merito ai patti contenuti nel contratto
[...] di appalto pubblico n. 1890 del 25.07.2002 e, conseguentemente, condannare il
, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore Controparte_1 dell'appellante della complessiva somma di €. 1.457.416,38 in base a quanto specificatamente indicato nelle singole voci e concluso nell'elaborato peritale del nominato CTU, oltre gli ulteriori interessi maturati e maturandi, speciali, legali e/o contrattuali e/o di mora, dalla data dell'inadempimento e comunque fino al giorno dell'effettivo soddisfo e oltre rivalutazione monetaria come per legge.
3- In via ulteriormente subordinata, in base a quell'altro importo che l'On. Corte di Appello adita riterrà equo e dovuto.
4- Condannare la convenuta amministrazione a rifondere tutte le spese sopportate per la espletata CTU tecnica, pari alla somma di €.9.800,00 oltre iva e cap anticipata dall'appellante.
5- Condannare la convenuta amministrazione al pagamento delle spese ed onorari del giudizio di primo grado, in favore del sottoscritto procuratore;
6- Con condanna al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio, in favore del sottoscritto procuratore, come da nota spese.”.
Il ha resistito al gravame ed ha così concluso: Controparte_1
“Si conclude per il rigetto dell'appello siccome infondato, con vittoria di spese di lite.”.
L'appello è stato posto in decisione, a seguito di trattazione scritta, all'udienza del 9 giugno 2025 con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
§ 4. — L'appello è articolato nei seguenti punti di impugnazione:
Con i punti nn. 1, 2 e 3 dell'atto di appello, l'appellante censura la motivazione del primo giudice nella parte in cui afferma che la cessionaria risponde contrattualmente verso l'Amministrazione appaltante nella stessa misura della cedente il ramo di azienda, essendovi un subentro nella medesima posizione contrattuale.
In particolare, secondo parte appellante, il giudice ha omesso di considerare che al momento della cessione del ramo di azienda si era già verificato il ritardo nella esecuzione del contratto e, dunque, erano già sorte le condizioni per l'applicazione della penale. Di conseguenza, trattandosi di obbligazioni divenute esigibili e rimaste inadempiute in un momento antecedente alla cessione, dovrebbe essere chiamata a risponderne la cedente in forza di quanto disposto dall'art. 1408 c.c. e in virtù di quanto espresso dalla giurisprudenza in materia di contratti ad esecuzione continuativa o periodica.
Pertanto, la stazione appaltante avrebbe dovuto applicare la penale già al momento dell'emissione del 4^ SAL nei confronti della cedente, specie alla luce dell'asserito carattere perentorio del termine per l'applicazione della stessa, che non sarebbe rimesso alla discrezionalità della P.A. e non potrebbe essere esercitato dopo la sua scadenza.
Con il punto n. 4 dell'atto di impugnazione, la parte appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui – richiamando la giurisprudenza sull'art. 2558 c.c. – si afferma l'inopponibilità alla stazione appaltante pubblica del patto, intercorso fra l'appaltatore cedente e il cessionario d'azienda, in forza del quale il primo conserva i diritti di credito relativi a riserve iscritte in contabilità sui lavori eseguiti.
Con il punto n. 5 dell'atto di appello, l'appellante censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui omette di motivare sul comportamento inadempiente assunto dalla stazione appaltante. In particolare, secondo la C.A.R., la stazione appaltante avrebbe dovuto immediatamente attivare, a seguito di apposita istanza, il procedimento previsto dall'art. 26 del D.M. 145/2000, volto ad accertare la non imputabilità all'istante del ritardo accumulato per fatti del tutto estranei alla sua iniziativa e competenza.
Inoltre, sarebbe rimasta inevasa ogni richiesta di rideterminazione dei tempi contrattuali e/o sospensione retroattiva nonché di pagamento dei lavori eseguiti per eliminare i vizi sulle opere già realizzate dal precedente consorzio cedente e/o causati dalla stessa appaltante pubblica a causa dello stato di abbandono del cantiere, con conseguente alterazione dell'equilibrio contrattuale e causazione di pregiudizi economici e gestionali in danno dell'appellante.
Nel punto n. 6 dell'atto di impugnazione, l'appellante sostiene che il Tribunale ha errato nel rilevare che la documentazione depositata non ha consentito al CTU sufficienti valutazioni in ordine alle richieste di quantificazione dei lavori per il ripristino degli ammaloramenti.
A tal fine, l'appellante evidenzia che lo stesso CTU ha quantificato in €. 580.000,00 l'importo necessario per i lavori anzidetti – quale valore medio rilevabile tra la richiesta Parte_ di (la cui perizia di stima appare dettagliata e corredata da una serie di documenti esplicativi) e l'importo riconosciuto dalla Amministrazione (che invece nel riepilogo della perizia non indica da quale fonte siano ricavabili i prezzi e le motivazioni) – e ha riconosciuto la somma di €. 394.000,00 per tutte le ulteriori richieste di oneri aggiuntivi.
Con il punto n. 7 dell'atto di appello, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui si afferma che i lavori per i quali è stato richiesto un compenso aggiuntivo ad opera della si ricollegano tutti a ritardi o inadempimenti della parte Pt_1 contrattuale cui è subentrata la stessa attrice.
In particolare, secondo la C.A.R., il Tribunale non considera che i lavori anzidetti sarebbero divenuti necessari a seguito del comportamento negligente e omissivo della Amministrazione, che non attivava le procedure di risoluzione contrattuale e applicava la penale da ritardo, basandosi sul vecchio crono programma contrattuale e non su quello nuovo presentato in data 24.01.2008 da accettato e utilizzato dalla Pt_1
Amministrazione per monitorare i tempi di esecuzione dei lavori dopo la cessione. Si tratterebbe, pertanto, di danni non compresi nell'originario rapporto contrattuale tra cedente ed Amministrazione, bensì riconducibili a fatti e circostanze Parte_1 sopravvenute. Con il punto n. 9 dell'atto di impugnazione, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui non accoglie le domande di risarcimento del danno e di revisione dei prezzi, poiché genericamente allegate e prive di riscontro concreto a supporto.
A diverso avviso dell'appellante, tutte le voci di danno richieste sarebbero specificatamente indicate e supportate da idonea documentazione, oltre che dovute a fatti sopravvenuti causati dal grave ritardo nel pagamento dei SAL e dalla negligenza, inerzia ed omissione procedimentale di parte appellata.
Con il punto n. 8 dell'atto di appello, la ritica la sentenza impugnata nella parte Pt_1 in cui vengono compensate le spese, sostenendo che – alla luce del parziale accoglimento delle domande proposte e, dunque, della soccombenza dell'Amministrazione – il Tribunale avrebbe dovuto condannare alle spese la convenuta.
§ 5. — L'appello va respinto sulla base dei seguenti rilievi: Parte_
- l'atto del 5 novembre 2007 con il quale il Consorzio SITIE cedeva al il ramo d'azienda, comprendente il contratto di appalto di cui è giudizio, nella parte in cui prevede che: “….restano a carico del cedente tutti i debiti per eventuali penali …in dipendenza da condotte intervenute prima della stipula”, non vincola in alcun modo l'Amministrazione appaltante, per la semplice ragione che quest'ultima è estranea al contratto, regolando la suddetta previsione esclusivamente i rapporti interni tra cedente e cessionario;
invero, l'accettazione della cessione da parte dall'Amministrazione in data 22 novembre 2007, come ha rilevato il Tribunale, nel caso di cessione di ramo di azienda, è limitata alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi da parte del soggetto subentrante, ai sensi dell'art. 10, comma 1-ter ed art. 36 della legge n. 109/ 1994, modificato dall'art. 116 del codice dei contratti pubblici del 2006, e non esprime alcuna implicazione di ordine contrattuale, proseguendo il rapporto di appalto pubblico secondo le previsioni originarie (Cass. n. 20347/2018); né d'altra parte è contestato che Parte_ il nei rapporti con la Stazione appaltante, sia subentrata nel rapporto nello stato di fatto e di diritto nel quale l'appalto si trovava, ossia senza alcuna condizione rispetto ai pregressi inadempimenti della parte cedente;
- deve escludersi l'applicazione, al rapporto di appalto in questione, dell'invocata disciplina dei contratti ad esecuzione continuata e periodica (Cass. n. 22065 del 12/07/2022); -ne deriva che la penale da ritardo maturata precedentemente alla cessione e gli oneri derivanti dai ripristini necessari per porre rimedio all'imperizia dell'originaria appaltatrice ed agli ammaloramenti delle opere in precedenza eseguite stante l'abbandono del cantiere, gravano unicamente sulla cessionaria, non potendosi ravvisare, in relazione a detti oneri, alcuna responsabilità della Stazione appaltante;
- non risulta contestata l'affermazione della parte appellata secondo la quale, a causa dell'inattività lavorativa in cantiere, la Direzione Lavori non aveva potuto Cont contabilizzare la penale, atteso che il Consorzio non aveva ancora maturato l'importo minimo dei lavori perché fosse emesso il relativo certificato d'acconto, ed ha, di conseguenza, potuto applicarla sulla prima contabilizzazione utile allo scopo, ossia sul 5° SAL in capo al subentrato , di talché, anche di tale ritardo non Parte_1 può rispondere l'Amministrazione appaltante;
- per la prima volta nell'atto di appello il CAR deduce che nella somma richiesta di euro 1.403.293,17 per maggiori oneri era compresa quella derivante da responsabilità dell'Appaltante per non aver attivato le procedure di risoluzione contrattuale e per aver applicato la penale da ritardo basandosi sul vecchio crono programma contrattuale e non su quello nuovo presentato in data 24.01.2008 da la relativa deduzione, in Pt_1 quanto assente nell'atto introduttivo del giudizio e nella memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., deve ritenersi inammissibile in quanto proposta oltre i termini di preclusione previsti dal codice di rito;
- la domanda relativa alla revisione prezzi rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ex art. 133, primo comma, lettera e), n. 2 c.p.a. (S.U. n. 2934 del 05/02/2025);
- considerata la ritenuta responsabilità dell'appellata unicamente per il ritardo nei pagamenti dei SAL nn. 5 e 6, la sola voce di danno risarcibile sarebbe quella relativa ai costi derivanti dall'esposizione bancaria. Tuttavia, in proposito il CTU ha rilevato, sulla base della documentazione prodotta dalla stessa attrice, oggi appellante, che: “In proposito, il sottoscritto C.T.U. osserva che gli oneri economici quantificati nell'atto di citazione sono del tutto generici ed indeterminati (non sono stati rinvenuti negli atti di causa adeguati documenti per poter analizzare nel dettaglio quanto richiesto da
pertanto la richiesta si appalesa del tutto inammissibile ed infondata in quanto Pt_1 non supportata da adeguata documentazione”. Nessuna specifica censura risulta proposta avverso detta motivazione, -fatta propria dal primo giudice che ha respinto la domanda, - mediante l'indicazione da parte dell'appellante dei documenti che, contrariamente a quanto ritenuto dal CTU, sarebbero idonei a quantificare l'aggravio subito per il ricorso al credito in relazione alla somma riconosciuta per il ritardo nei pagamenti da parte della Stazione appaltante. Ne deriva l'inammissibilità della censura;
- il motivo sulle spese va respinto. In proposito si applica il principio secondo il quale:
“In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” Sez. U - , Sentenza n. 32061 del 31/10/2022. Poiché nel giudizio di primo grado la parte attrice aveva formulato una domanda articolata in più capi ed è stata accolta solo quella di condanna al pagamento degli interessi moratori per il ritardo nel pagamento dei SAL nn. 5 e 6, la compensazione delle spese statuita dal Tribunale risulta conforme al principio di diritto formulato dalle S.U.
§ 6. — Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico della parte appellante. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore (€.4.844.145,40) e alla complessità della causa, ai sensi del D.M. n. 147/2022, valori medi, nella misura di euro 57.461 oltre a spese generali, Iva e CPA.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di , contro Parte_1 Controparte_1 la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. — rigetta l'appello;
2. — condanna la parte appellante al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 57.461 oltre a spese generali, Iva e CPA.
-Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, fatti salvi i successivi controlli da parte della Cancelleria. Così deciso in Roma il giorno 3.11.2025
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dr.ssa Maria Teresa Cefalì.
Il Presidente estensore