Ordinanza cautelare 5 febbraio 2025
Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 08/05/2026, n. 8528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8528 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08528/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05141/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5141 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da Immobiliare MA 64 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Leonardo Lavitola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in OM, via Costabella n. 23;
contro
Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in OM, via dei Portoghesi, 12;
OM LE, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Aurora Francesca Sitzia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo, come integrato dai motivi aggiunti presentati da Immobiliare MA 64 s.r.l. il 24 settembre 2024 :
del provvedimento prot. n. 12464/2024 (pratica prot. n. 61499 del 13.12.2023, erroneamente 13.12.2024), comunicato via pec in data 5.03.2024, con cui il Ministero della cultura – Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di OM ha ordinato alla ricorrente di provvedere alla rimessa in pristino di tutte le opere realizzate sul lastrico solare del fabbricato sito in Piazza dell’Esquilino n. 29 e ha ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro 2.500,00 ed atti connessi;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Immobiliare MA 64 s.r.l. il 9 gennaio 2025 :
del provvedimento prot. n. 68084/2024 del 19.12.2024 (pratica prot. n. 57102 del 25.10.2024) del Ministero della cultura – Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di OM, di conferma del precedente atto prot. 12464/2024 impugnato con il ricorso introduttivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della cultura e di OM LE;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 la dott.ssa NI OR;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TT
1. La società Immobiliare MA 64 s.r.l. gestisce una struttura ricettiva in un fabbricato sito in OM, Piazza dell’Esquilino n. 29, sottoposto a tutela indiretta giusta d.m. 17 gennaio 1951 e d.m. 20 gennaio 1951 in relazione al vincolo diretto gravante sulla Basilica di S. Maria Maggiore, nonché prospiciente lo spazio aperto urbano denominato “Piazza dell’Esquilino” sottoposto a tutela diretta con d.m. 28 novembre 2008. In data 13 dicembre 2023 ha presentato alla Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di OM (d’ora in avanti, per brevità, anche solo la “la Soprintendenza”) un’istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 21, comma 4, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, avente ad oggetto alcune opere di rilevanza esterna in parte già eseguite e in parte ancora da eseguire sul piano di copertura di detto fabbricato.
2. Con il provvedimento del 5 marzo 2024 indicato in epigrafe, la Soprintendenza, in esito a detta istanza, ha assunto le seguenti determinazioni: (i) ha ordinato il ripristino dello stato dei luoghi con riferimento alle opere già realizzate in assenza di autorizzazione, consistenti, in particolare, nella realizzazione di “ una struttura in travi metalliche ” e nella posa in opera di “ macchinari impiantistici di rilevanti dimensioni”, di “canalizzazioni impiantistiche ” e di un “ serbatoio ”; (ii) ha irrogato alla società istante, ex art. 37, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la sanzione pecuniaria di euro 2.500.
3. Tale provvedimento è stato gravato dalla Immobiliare MA 64 con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato il 3 maggio 2024 e depositato l’8 maggio 2024.
Il gravame è affidato alle seguenti censure:
- “ I – Illegittimità del provvedimento per difetto dei presupposti e carenza della motivazione. Violazione dei principi in materia di vincoli indiretti ex art. 21 L. 1089/1939, attualmente art. 45 d.lgs. n. 42/2004 ”, in quanto le installazioni contestate non risultano visibili da nessun punto di Piazza dell’Esquilino e/o di Piazza di Santa Maria Maggiore, con conseguente violazione anche del principio di proporzionalità;
- “ II. Disparità di trattamento. Violazione e falsa applicazione degli artt. 37 del d.P.R. n. 380/2001 e 160 del d.lgs. n. 42/2004. Illogicità manifesta ”, atteso che: (i) nel medesimo edificio sono state approvate alcune installazioni, mentre per altre, non ancora autorizzate, è stata data disponibilità a valutare soluzioni di schermatura; (ii) nella zona interessata sono state posizionate apparecchiature visibili da piazza dell’Esquilino e da Piazza Santa Maria Maggiore; (iii) la ricorrente è nell’impossibilità di ottemperare in quanto parte delle strutture è a sostegno di impianti già autorizzati o di altra proprietà;
- “ III. Violazione dell’art. 1, comma 2 bis, della legge n. 241/1990. Ingiustizia manifesta e vizio della motivazione ”, considerato che la Soprintendenza avrebbe potuto collaborare nell’individuazione, con prescrizioni, di opere di mitigazione.
4. Con atto di stile, depositato il 10 maggio 2024, si è costituita in giudizio OM LE.
In data 14 agosto 2024 si è altresì costituito il Ministero della cultura, depositando alcuni documenti, tra i quali i citati decreti di tutela monumentale indiretta e diretta, nonché una memoria difensiva con cui controdeduce nel merito alle doglianze avversarie.
5. Con un primo atto per motivi aggiunti, notificato e depositato il 24 settembre 2024, la società ricorrente ha formulato, anche alla luce dei decreti versati in atti dalla difesa erariale, un ulteriore motivo di censura (“ Difetto dei presupposti e carenza della motivazione. Ingiustizia manifesta ”) e ha proposto istanza per l’adozione di un’idonea misura cautelare.
6. Con memoria del 6 ottobre 2024, OM LE ha chiesto che venisse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando che il provvedimento impugnato “ è stato adottato da altra Amministrazione nell’esplicazione delle proprie funzioni ”.
7. Alla camera di consiglio del 15 ottobre 2024, su richiesta concorde delle parti, è stato disposto il rinvio dell’esame dell’istanza cautelare.
8. Con nota n. 68084-P del 19 dicembre 2024, depositata in giudizio in pari data, la Soprintendenza, vista la proposta di opere di mitigazione presentata dalla ricorrente, ha ritenuto che la stessa non eliminasse “ il pregiudizio recato al bene tutelato, conseguente all’eccessivo ingombro delle apparecchiature impiantistiche e delle canalizzazioni presenti - poste su una vasta area del terrazzo prospiciente Piazza dell’Esquilino in corrispondenza della visuale principale verso la basilica papale di S. Maria Maggiore ”, così confermando il contenuto del provvedimento gravato con il ricorso introduttivo.
9. Alla camera di consiglio del 20 dicembre 2024, su richiesta della parte ricorrente, che ha preannunciato la proposizione di motivi aggiunti avverso il nuovo provvedimento, la trattazione dell’istanza cautelare è stata ulteriormente rinviata.
10. Con un secondo atto per motivi aggiunti, notificato l’8 gennaio 2025 e depositato il 9 gennaio 2025, la Immobiliare MA ha impugnato la nota della Soprintendenza del 19 dicembre 2024, formulando avverso la stessa i seguenti due motivi di diritto:
- “ I. Illegittimità del provvedimento per difetto dei presupposti e illogicità della motivazione. Violazione dei principi in materia di vincoli indiretti ex art. 21 L. 1089/1939, attualmente art. 45 d.lgs. n. 42/2004. Violazione dell’art. 136 d.lgs. n. 42/2004 ”, in quanto l’esigenza di salvaguardare la visuale dall’alto verso la Basilica di Santa Maria Maggiore, posta dalla Soprintendenza a fondamento del provvedimento, non è coerente con la natura indiretta del vincolo gravante sull’immobile;
- “ II. In via subordinata, ingiustizia manifesta anche per disparità di trattamento. Violazione del principio di proporzionalità. Carenza della motivazione ”, atteso che nello stesso edificio sono presenti altre installazioni ingombranti, peraltro visibili dalla piazza, e, in ogni caso, non esistono sul mercato impianti di minore ingombro idonei a garantire la funzionalità di una struttura ricettiva.
11. Con ordinanza n. 826 del 5 febbraio 2025, la Sezione, ritenendo insussistente il requisito del fumus boni iuris , ha respinto la domanda cautelare.
12. In data 15 gennaio 2026, in vista dell’udienza pubblica fissata per la discussione della causa, la ricorrente ha prodotto la nota della Soprintendenza n. 65713-P del 19 novembre 2025, recante attestazione dell’avvenuto ripristino dello stato dei luoghi, prospettando, conseguentemente, la “ possibile definizione in rito del presente giudizio ”. Con detta nota, in particolare, la Soprintendenza ha dato atto che la ricorrente aveva proceduto, oltre che al pagamento della sanzione pecuniaria, alla rimozione dei manufatti e delle apparecchiature impiantistiche oggetto dell’ordine ripristinatorio (come da relazione dettagliata e documentazione fotografica dello stato ante operam e post operam ) e ha, pertanto, ritenuto “ concluso il procedimento di rimessa in pristino ”.
13. OM LE, dal canto suo, con memoria del 3 febbraio 2026, ha nuovamente chiesto la propria estromissione dal giudizio e, in subordine, la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, istando altresì per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite. A tale ultima richiesta la Immobiliare MA 64 ha replicato con memoria del 3 marzo 2026, ribadendo, peraltro, in tale sede, la richiesta di definizione in rito della controversia.
14. Alla pubblica udienza del 24 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
15. In via preliminare, va accolta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da OM LE, con conseguente sua estromissione dal giudizio.
Gli atti impugnati sono invero imputabili unicamente al Ministero della cultura e, precisamente, alla Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di OM, che ne costituisce un’articolazione territoriale e svolge le funzioni di autorità competente a vigilare sull’osservanza del vincolo culturale.
16. Ciò posto, il Collegio rileva che, come prospettato dalla stessa società ricorrente, nelle more del giudizio il ricorso e i motivi aggiunti sono divenuti improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, stante la avvenuta ottemperanza all’ordine di rispristino, per come risultante dalla documentazione versata in atti. Nessuna utilità potrebbe dunque, all’evidenza, derivare alla ricorrente dall’annullamento del provvedimento che ha impartito tale ordine e ingiunto il pagamento della sanzione e del successivo atto di rigetto dell’istanza relativa alle opere di mitigazione.
17. In conclusione il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
18. Si ravvisano giusti motivi, in ragione dell’andamento complessivo della vicenda e del carattere meramente processuale della presente pronuncia, per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, previa estromissione dal giudizio di OM LE, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in OM nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
NT AN, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario
NI OR, Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| NI OR | NT AN |
IL SEGRETARIO