Ordinanza collegiale 20 dicembre 2022
Ordinanza collegiale 10 febbraio 2023
Sentenza breve 29 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 29/03/2023, n. 5410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5410 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/03/2023
N. 05410/2023 REG.PROV.COLL.
N. 14667/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14667 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Pietro Gambino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
- del provvedimento emesso dal Ministero della difesa – Direzione generale del personale militare – Centro di selezione di Palermo in data 27 luglio 2022, con il quale l’odierno ricorrente è stato dichiarato inidoneo nell’ambito degli accertamenti psicofisici per l’accesso al reclutamento di volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) nell’Esercito, per il primo blocco 2022;
- del provvedimento di inidoneità temporanea del 18 luglio 2022;
- del bando di concorso VFP1 primo blocco 2022, articolo 10, comma 8, lettera b), punto 2;
- della graduatoria dei vincitori del concorso VFP1 primo blocco 2022;
- di ogni atto presupposto e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’articolo 60 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e udita la difesa di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Palermo, il sig. -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento di esclusione per inidoneità dal concorso pubblico per il reclutamento di volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) nell’Esercito – primo blocco 2022;
- in particolare, il giudizio di non idoneità è stato reso sulla base della seguente diagnosi:
« 15 --OMISSIS- (*): valori tra >30 e =40 dB per le frequenze tra 500 e 3000 Hz e =45 dB a 250 - 4000 - 6000 - 8000 Hz.
-OMISSIS- (**): valori > 30 e =40 dB.
-OMISSIS- > 25% e =32%.
N.B. (*): La perdita mono e bilaterale isolata è quella che interessa al massimo 2 frequenze per orecchio, calcolata prendendo come riferimento il valore in dB più grave. (**) calcolata secondo le modalità previste dall’art. 18 comma B dell’Elenco imperfezioni ed infermità
Codice: 15 Coefficiente: 3 Caratteristica: AU Descrizione:-OMISSIS- (...) »;
- con l’ordinanza n. -OMISSIS-del 19 ottobre 2022, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sede di Palermo ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e ha indicato come competente il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma;
- con atto notificato il 16 novembre 2022 e depositato il successivo 30 novembre, il giudizio è stato riassunto innanzi a questo Tribunale;
- l’Avvocatura generale dello Stato si è costituita in giudizio per il Ministero della difesa;
- con l’ordinanza n. -OMISSIS- del 20 dicembre 2022, questa Sezione ha disposto una verificazione, della quale è stata incaricata la Commissione sanitaria di appello dell’Aeronautica militare, al fine di “ accertare le condizioni della funzione uditiva del ricorrente, specificando conclusivamente se il candidato sia affetto dalla patologia indicata nel provvedimento impugnato, se sia idoneo al servizio militare e quale sia il coefficiente al medesimo ascrivibile per la funzione uditiva (AU) ”;
- il 30 gennaio 2023 è stata depositata agli atti del giudizio la relazione conclusiva della verificazione, nella quale si afferma che il ricorrente è affetto da perdita uditiva monolaterale isolata, comportante l’attribuzione del coefficiente AU 2, e che lo stesso è, pertanto, idoneo al servizio militare e al reclutamento quale volontario in ferma prefissata annuale nell’Esercito;
- con l’ordinanza n. -OMISSIS- del 10 febbraio 2023 questa Sezione, tenuto conto dell’esito della verificazione, ha disposto l’ammissione con riserva del ricorrente al prosieguo della procedura concorsuale e ha, inoltre, ordinato il deposito, da parte della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa, “ di una dettagliata relazione, corredata della pertinente documentazione, dalla quale sia possibile evincere lo stato attuale della procedura, specificando se ed eventualmente in quale data sia stata pubblicata la graduatoria del concorso ”;
- in adempimento dell’incombente istruttorio, l’Amministrazione ha depositato agli atti del giudizio la graduatoria di merito relativa al primo blocco 2022 del concorso, pubblicata il 3 ottobre 2022, specificando che in tale graduatoria non figura il nominativo del ricorrente;
- il 18 marzo 2023 la difesa di parte ricorrente ha depositato agli atti del giudizio una documentata memoria, nella quale: (i) ha reso noto che, a seguito dell’ammissione con riserva disposta da questa Sezione, il sig. Diecidue è stato convocato per il completamento delle prove concorsuali e le ha superate; (ii) ha affermato che la graduatoria sarebbe stata debitamente impugnata mediante il ricorso in riassunzione; (iii) ha sostenuto che, in forza delle previsioni del bando, anche ove il ricorrente fosse inserito in graduatoria successivamente all’approvazione della stessa, potrebbe essere ugualmente arruolato nel caso in cui si dovesse attingere alla graduatoria al fine di incorporare gli idonei, nelle fattispecie previste dallo stesso bando;
- alla camera di consiglio del 22 marzo 2023, il Collegio ha prospettato la questione attinente all’omessa rituale impugnazione della graduatoria, nonché la possibile definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’articolo 60 cod. proc. amm., e ha quindi trattenuto la causa in decisione;
Ritenuto che sussistano tutti i presupposti di cui all’articolo 60 cod. proc. amm. per la definizione del giudizio in esito all’udienza cautelare;
Considerato che:
- secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, “ Il partecipante ad un concorso, che ha impugnato il proprio atto di esclusione o la valutazione negativa delle prove scritte, ha l’onere di impugnare la graduatoria, conclusiva del procedimento, la cui inoppugnabilità consolida le posizioni dei candidati ivi inseriti ” (Cons. Stato, Sez. III, 21 dicembre 2022, n. 11148), atteso che “ si deve escludere che tra la deliberazione di indire la selezione e il bando di concorso, da un lato, e l’approvazione della graduatoria finale, dall’altro lato, sussista un rapporto di consequenzialità diretta ed immediata, tale da giustificare l’automatica caducazione di quest’ultima per effetto dell’eventuale illegittimità dei primi, atteso che l’approvazione della graduatoria definitiva è il risultato di ulteriori e più ampie valutazioni rispetto a quelle compiute in sede di adozione della lex specialis e dei successivi atti endoprocedimentali. (cfr., in termini, la consolidata giurisprudenza in materia: Cons. Stato, sez. V, 9 marzo 2012, n. 1347; Cons. Stato, sez. V, 9 febbraio 2010, n. 622; Cons. Stato, sez. VI, 25 gennaio 2008, n. 207; Cons. Stato, Sez. III, 1/2/2012, n. 503) ” (Cons. Stato, Sez. II, 13 marzo 2023, n. 2599);
- d’altro canto, l’impugnazione della graduatoria è ritualmente proposta ove notificata, oltre che all’Amministrazione, anche ad almeno uno dei controinteressati (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. II, 7 febbraio 2023, n. 1273);
- più in dettaglio, secondo quanto pure chiarito dalla giurisprudenza, “ (...) l’inconfigurabilità di controinteressati nel procedimento concorsuale può essere utilmente sostenuta solo quando l’impugnazione venga proposta anteriormente all’adozione della graduatoria, mentre nell’ipotesi in cui l’impugnazione avvenga successivamente all’emanazione dell’atto conclusivo del procedimento, il ricorso va notificato ad almeno un controinteressato individuabile dall’atto ” (Cons. Stato, Sez. V, 28 dicembre 2022, n. 11488);
- nel caso oggetto del presente giudizio, la graduatoria è stata pubblicata il 3 ottobre 2022 e, pertanto, a quella data erano rinvenibili dei controinteressati rispetto all’impugnazione proposta dal ricorrente;
- quest’ultimo, tuttavia, ha notificato il ricorso in riassunzione il 16 novembre 2022, limitandosi a indicare genericamente in epigrafe l’impugnazione della “ graduatoria dei vincitori del concorso VFP1 primo blocco 2022 ”, senza notificare il ricorso ad alcun controinteressato e senza comunque provvedere, neppure successivamente, alla rituale impugnazione della graduatoria, con notifica ad almeno un controinteressato;
Ritenuto che, alla luce dei principi richiamati, da tale omissione discenda l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’articolo 41, comma 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto, inoltre, di non poter accedere alla tesi di parte ricorrente, secondo la quale vi sarebbe un interesse del sig. Diecidue al riconoscimento dell’idoneità, anche senza inserimento in posizione utile nella graduatoria già approvata, al fine di poter beneficiare di eventuali successivi reclutamenti dei candidati idonei, atteso che:
- la procedura concorsuale comporta, per sua natura, il confronto tra i candidati, con la conseguenza che la qualificazione del concorrente come idoneo non vincitore avviene sulla base della posizione assunta da questi nella graduatoria, unica per tutti i partecipanti;
- accogliendo la tesi del ricorrente, l’Amministrazione sarebbe tenuta sostanzialmente a considerare il ricorrente quale “idoneo fuori graduatoria”, fattispecie non prevista dalla legge, né dal bando;
- tale situazione potrebbe, inoltre, ripetersi per altri candidati che dovessero ugualmente omettere l’impugnazione della medesima graduatoria (ipotesi tutt’altro che inverosimile, in considerazione dell’elevato numero di partecipanti al concorso e del conseguente potenziale contenzioso), determinando difficoltà applicative quanto all’individuazione dell’ordine di successione delle posizioni relative di tali candidati “fuori graduatoria”, i quali verrebbero a formare una seconda graduatoria, aggiuntiva alla prima;
- la predetta opzione, oltre a non trovare copertura normativa, si porrebbe in contrasto con i principi di ragionevolezza e di buon andamento dell’amministrazione, di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione, in quanto: (i) determinerebbe un aggravio ingiustificato a carico del Ministero della difesa, che sarebbe tenuto a redigere una seconda graduatoria del concorso, con tutte le relative conseguenze; (ii) aprirebbe la strada alla potenziale proliferazione delle graduatorie di uno stesso concorso, nel caso di violazione dell’onere di impugnazione, con notifica ad almeno un controinteressato, di tale seconda graduatoria da parte di quanti dovessero lamentare di non esservi stati inseriti;
Ritenuto, in conclusione, che il Collegio non possa esimersi dal dichiarare l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. b) , cod. proc. amm.;
Ritenuto tuttavia, in considerazione dell’andamento complessivo della vicenda amministrativa e processuale, di dover disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite;
Ritenuto che le spese di verificazione debbano esser liquidate nell’importo complessivo di euro 500,00 (cinquecento/00), richiesto dall’Organo incaricato della verificazione e reputato congruo dal Collegio, e che tale importo debba essere posto a carico di ciascuna delle parti nella misura della metà e corrisposto secondo le modalità indicate dallo stesso Organo verificatore nella nota depositata in atti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Condanna ciascuna delle parti al pagamento della metà delle spese di verificazione, che si liquidano per l’intero nella somma di euro 500,00 (cinquecento/00), da corrispondersi in favore dell’Organo verificatore con le modalità indicate in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere, Estensore
Claudio Vallorani, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Floriana Venera Di Mauro | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.