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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 30/09/2025, n. 1359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1359 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 7095/2022 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 30 settembre 2025 ad ore 10:30 innanzi al Giudice dott.ssa Giulia Civiero, sono comparsi: per l'avv. BARDINI SABINA, oggi sostituito Parte_1
dall'avv. BARDINI MARCO;
nessuno per;
CP_1
per l'avv. DI PEDE Controparte_2
MATTEO, oggi sostituito dall'avv. GRANZIERO ADRIANA.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte attrice precisa le proprie conclusioni come da prima memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. e dimette nota spese.
Il procuratore di parte convenuta precisa le proprie conclusioni come da comparsa di CP_2
costituzione e risposta.
I procuratori delle parti concordemente chiedono al Giudice di essere esonerati dall'attesa della lettura della sentenza. Il Giudice autorizza quanto richiesto.
Le parti discutono oralmente la causa. L'avv. Bardini dimette giurisprudenza relativa alla regolamentazione delle spese di lite in virtù del principio di causalità, e ciò con riferimento alla posizione di CP_2
L'avv. Granziero a tal proposito rileva che la richiesta di condanna di alla refusione delle spese di lite Pt_1
è stata formulata in ragione dell'eccezione di improcedibilità della domanda.
pagina 1 di 11 L'avv. Bardini richiama il contenuto della propria prima memoria sul punto e la documentazione ad essa allegata.
All'esito, il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti alle ore 18:20.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Civiero
pagina 2 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Civiero, ha pronunciato ex art. 281 sexies cod. proc. civ. la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n 7095/2022 promosso da:
Parte_1
in persona del Curatore dott. Controparte_3
rappresentato e difeso dall'avv. Sabina Bardini giusta mandato allegato telematicamente all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Treviso, viale Monte Grappa n. 18;
c.f.: P.IVA_1
- attore -
contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore
c.f.: P.IVA_2
- convenuta contumace -
e contro
Controparte_2
pagina 3 di 11 in persona del legale rappresentante pro tempore e del Liquidatore Giudiziale dott. CP_4
rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Di Pede giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Venezia Mestre, via
Torre Belfredo n. 37;
c.f.: P.IVA_3
- convenuta -
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
Respinte, in quanto infondate in fatto ed in diritto tutte le eccezioni e le domande ex adverso sollevate, voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, accogliere le seguenti conclusioni:
Nel merito:
- accertarsi, per tutti i motivi esposti in atti, sia nei confronti di sia nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
ed in concordato preventivo, che il è l'attuale titolare del complessivo
[...] Parte_1
credito in linea capitale di € 25.102,31 -o della maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa- di cui alle fatture n. 147/2013, n. 156/2013 e n. 172/2013 a suo tempo emesse da nei confronti di Parte_1 CP_2
- per l'effetto condannarsi ed in concordato preventivo (C.F.: , in persona del Controparte_2 P.IVA_3
liquidatore giudiziale, dott. domiciliato presso il suo studio in Via C. Anconitano n. 13 -35124- Padova CP_5
(PD), nonché del liquidatore volontario e legale rappresentante pro tempore sig. con sede in Via Crimea, n. Controparte_6
94 – 35141 Padova (PD), a corrispondere al (C.F.: ), in persona Parte_1 Parte_1 P.IVA_1
del curatore fallimentare, Dott. la somma di € 25.102,31, o la maggiore o minore somma che verrà Controparte_3
accertata in corso di causa, oltre interessi al tasso legale maturati dal dovuto fino alla data di ammissione di CP_2
alla procedura di concordato preventivo nonché gli ulteriori interessi maturati ai sensi degli artt. 54-55 L.F. in quanto il credito di € 25.102,31 è munito di privilegio artigiano ai sensi dell'art. 2751 bis n. 5 c.c.;
- condannarsi, altresì, a norma dell'art. 96, comma 3, c.p.c., (C.F. e P.IVA: , in Controparte_1 P.IVA_2
pagina 4 di 11 persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al (C.F.: Parte_1
), in persona del Curatore fallimentare Dott. un'ulteriore somma equitativamente P.IVA_1 Controparte_3
determinata.
Con vittoria di compensi professionali e spese di lite, compreso il rimborso delle spese generali del 15% ex D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, oltre IVA e CPA come per legge, nonché con rifusione delle spese legali relative alla procedura di mediazione avanti l'Organismo di mediazione della Curia Mercatorum di Treviso.
Per parte convenuta:
Voglia il Tribunale di Treviso, contrariis rejectis:
Nel merito.
Accertare e dichiarare la titolarità attiva del credito di cui è causa e, di conseguenza, il soggetto in favore del quale CP_2
dovrà disporre il pagamento del relativo importo, nel rispetto delle previsioni del piano di concordato omologato.
In ogni caso.
Con vittoria di spese e compensi.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha convenuto in Parte_1
giudizio e e in concordato preventivo per sentire accertare Controparte_1 Controparte_2
la propria esclusiva titolarità del credito di € 25.102,31, relativo alle fatture n. 147/2013, 156/2013 e
172/2013 emesse nei confronti di e per l'effetto ottenere la condanna di quest'ultima al CP_2
pagamento del suddetto importo.
L'attrice ha altresì chiesto la condanna di al risarcimento del danno per responsabilità Controparte_1
processuale aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ.
pagina 5 di 11 A fondamento della domanda, l'attrice ha dedotto che la somma in questione era stata trattenuta dal liquidatore di a fronte di una notifica di cessione di credito ricevuta da (allora CP_2 CP_1
NC RE), la quale tuttavia doveva ritenersi invalida, inefficace o comunque superata, non trattandosi di una cessione di credito bensì di una mera anticipazione “salvo buon fine” (SBF), il cui debito sottostante era peraltro da considerarsi inesistente o comunque estinto.
Si è costituita in giudizio la quale non ha contestato l'esistenza del proprio debito, ma, stante CP_2
la duplice pretesa creditoria, ha chiesto al Tribunale di accertare il soggetto legittimato a ricevere il pagamento, dichiarandosi disponibile a versare l'importo già accantonato e chiedendo la rifusione delle proprie spese di lite. sebbene regolarmente citata in giudizio, non si è costituita ed è stata pertanto dichiarata Controparte_1
contumace all'udienza del 16.3.2023.
A seguito di specifica richiesta, il Giudice ha concesso – all'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti – i termini ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.
La causa, istruita unicamente su base documentale, è stata ritenuta matura per la decisione. All'udienza del
30.9.2025, i procuratori delle parti costituite hanno precisato le proprie conclusioni e discusso oralmente la causa ed il Giudice ha pronunciato il presente provvedimento ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
* * *
1) Sulla titolarità del credito
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento.
Il nucleo della controversia risiede nella qualificazione giuridica delle operazioni intercorse tra la società in bonis e l'allora NC RE (oggi in relazione alle tre fatture oggetto Parte_1 Controparte_1
di causa.
L'istruttoria documentale ha offerto plurimi e convergenti elementi che consentono di escludere la configurabilità di una valida ed efficace cessione del credito in favore dell'istituto bancario.
pagina 6 di 11 In primo luogo, emerge in modo dirimente la diversa natura delle operazioni poste in essere dalla a CP_7
seconda che si trattasse di anticipo SBF ovvero di anticipo contro cessione del credito. Dal confronto tra le distinte di presentazione delle fatture per cui è causa (doc. 22) e la distinta prodotta a titolo di comparazione (doc. 23), risulta una differenza terminologica sostanziale e non meramente formale.
Nelle prime, il rapporto è qualificato come “tipo portafoglio sbf mv conf. ordine”, mentre nella seconda l'operazione è inequivocabilmente definita come “tipo anticipazione: contro cessione del credito”. Tale difformità comprova l'esistenza di due distinte procedure operative e attesta che le operazioni in oggetto non comportavano il trasferimento della titolarità del credito.
La suddetta ricostruzione è corroborata dalla stessa documentazione contabile prodotta dalla banca in sede di insinuazione al passivo del (doc. 18). In tale occasione, l'Istituto di credito ha Parte_1
dichiarato che il conto specificamente dedicato alle operazioni di anticipo contro cessione (c/c n. 3059) presentava un saldo finale di soli € 30,68, importo incompatibile con la pretesa creditoria odierna di oltre €
25.000,00.
Gli estratti conto di tale rapporto (c/c n. 3059, doc. 21) confermano peraltro che le fatture in contestazione non vi sono mai transitate.
Anche a voler ipotizzare, per mera completezza espositiva, che si trattasse di una cessione a scopo di garanzia, la domanda attorea sarebbe comunque fondata.
Dall'analisi dell'estratto conto ordinario (c/c n. 1620, doc. 20), si evince che, per ciascuna delle tre fatture, all'accredito dell'importo anticipato è seguito un pressoché contestuale addebito di pari importo per
“insoluto”, con identica data di valuta. Tale meccanismo contabile a saldo zero dimostra che nessuna provvista è stata mai effettivamente e stabilmente messa a disposizione di in relazione a tali Parte_1
fatture.
Ne consegue che il credito della banca, che la cessione avrebbe dovuto garantire, è di fatto inesistente ab origine, privando così di causa l'eventuale negozio di garanzia, con conseguente automatico ritrasferimento pagina 7 di 11 del credito in capo al cedente.
A fronte di tali evidenze documentali, le argomentazioni svolte da in sede stragiudiziale (doc. CP_1
13), basate su generiche clausole contenute in contratti quadro risalenti e privi di data certa, appaiono del tutto irrilevanti e non idonee a superare le risultanze specifiche relative alle operazioni contestate.
Va pertanto accertata e dichiarata l'esclusiva titolarità del credito di € 25.102,31 in capo al
[...]
Parte_1
2) Sulla domanda di condanna di CP_2
L'accertamento della titolarità del credito in capo all'attrice comporta, come naturale conseguenza,
l'accoglimento della domanda di condanna al pagamento nei confronti di CP_2
Quest'ultima, pur non avendo mai contestato l'esistenza del proprio debito, ha sostenuto in giudizio che una pronuncia di condanna sarebbe inutiliter data, in quanto non azionabile esecutivamente nei confronti di una società in concordato. La convenuta ha infatti argomentato che il suo mancato pagamento non derivava da un inadempimento al piano concordatario, bensì da un legittimo stato di incertezza sulla titolarità del credito, a fronte del quale si era già dichiarata disponibile a versare l'importo, già accantonato, al soggetto che fosse risultato legittimato a riceverlo.
Orbene, premesso che, come correttamente dedotto dalla difesa attrice, il divieto di intraprendere azioni esecutive individuali, previsto dall'art. 168 L.F., ha un'efficacia temporale limitata (operando dalla presentazione del ricorso fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, nel caso di specie in data 9.7.2015), la sentenza di condanna non è affatto inutile, ma costituisce il titolo esecutivo necessario a tutelare il creditore, qualora il debitore non adempia spontaneamente agli obblighi derivanti dal piano. Il creditore, infatti, non può essere costretto a fare affidamento sulla mera dichiarazione di disponibilità al pagamento, ma ha pieno diritto a munirsi dello strumento giuridico che gli consentirebbe di agire in via forzata per l'ipotesi in cui il piano non venga correttamente adempiuto (ipotesi, questa, a cui fa riferimento la sentenza della Suprema Corte a Sezioni
pagina 8 di 11 Unite del 2022).
e in concordato preventivo deve pertanto essere condannata al pagamento, in Controparte_2
favore del della somma di € 25.102,31, oltre interessi come per legge. Parte_1
3) Sulla domanda di condanna ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ. nei confronti di CP_1
La domanda attorea di condanna della convenuta contumace per responsabilità processuale aggravata è fondata e merita accoglimento. L'art. 96, comma terzo, cod. proc. civ. conferisce al giudice il potere di condannare d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata, quale sanzione per l'abuso del processo. Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione obbligatorio costituisce un comportamento processualmente significativo, che integra di per sé i presupposti per l'applicazione di tale sanzione.
Nel caso di specie, il ha fornito la prova documentale, attraverso la produzione del Parte_1
verbale di mediazione (doc. 17 att.), della mancata comparizione di dinanzi Controparte_1
all'organismo di mediazione, senza che sia mai pervenuta alcuna giustificazione per tale assenza. Tale comportamento, unito alla successiva contumacia nel presente giudizio, dimostra un totale disinteresse per le procedure di risoluzione delle controversie e ha costretto l'attrice a intraprendere e coltivare un'azione giudiziaria che, con un minimo di diligenza e correttezza da parte della banca, avrebbe potuto essere evitata.
Si ritiene pertanto equo condannare al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di Controparte_1
€ 4.844,10 a titolo di responsabilità aggravata, somma pari alle spese di lite liquidate.
4) Sulle spese di lite
Nei rapporti tra parte attrice e la convenuta contumace, la regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza e di causalità. risultando integralmente soccombente e Controparte_1
avendo dato causa al presente giudizio con la sua infondata pretesa e la sua condotta ostruzionistica, deve pagina 9 di 11 essere condannata a rifondere integralmente le spese di lite sostenute dal incluse quelle Parte_1
relative alla procedura di mediazione.
Nei rapporti tra il e sussistono invece giusti motivi per disporre l'integrale Parte_1 CP_2
compensazione delle spese di lite. La condotta di pur non essendo sufficiente a precludere CP_2
una pronuncia di condanna per le ragioni sopra esposte, costituisce tuttavia il giusto e grave motivo per derogare al principio della soccombenza. La sua posizione, improntata a una legittima cautela e mai a una pretestuosa resistenza, giustifica pienamente l'integrale compensazione delle spese di lite.
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, calcolate sulla base dei parametri di cui al D.M.
147/2022 (applicabile ratione temporis), valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, valori minimi per la fase di trattazione (non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria) e decisionale (stante la definizione semplificata ex art. 281 sexies cod. proc. civ.). Si precisa che è stata applicata la maggiorazione prevista dall'art. 4, comma secondo, D.M. 55/2014.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giulia Civiero, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta che il è l'esclusivo titolare del credito di € 25.102,31 nei Parte_1
confronti di e in concordato preventivo, relativo alle fatture n. 147/2013, Controparte_2
156/2013 e 172/2013;
2) per l'effetto, condanna e in concordato preventivo a pagare al Controparte_2 [...]
la somma di € 25.102,31, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
Parte_1
3) condanna ai sensi dell'art. 96, comma terzo, cod. proc. civ., al pagamento in favore Controparte_1
del dell'ulteriore somma di € 4.844,10; Parte_1
pagina 10 di 11 4) condanna a rifondere integralmente le spese di lite in favore del Controparte_1 [...]
, che liquida in € 377,75 per esborsi e in € 4.844,10 per compensi professionali Parte_1
(comprensivi della fase di mediazione), oltre al 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
5) compensa integralmente le spese di lite tra il e Parte_1 Controparte_2
e in concordato preventivo.
[...]
Così deciso in Treviso, 30 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Civiero
Sentenza resa ex articolo 281 sexies cod. proc. civ., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
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