Art. 7. Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1992 in complessive lire 1.191.052 milioni di cui lire 562.451 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e lire 628.601 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, si fa fronte:
a) quanto a lire 708.044 milioni mediante le soprattasse telefoniche ed i canoni ordinari che affluiscono all'entrata dello Stato, ivi comprese lire 253.594 milioni quale quota-parte del corrispettivo per la cessione di beni e di impianti;
b) quanto a lire 483.008 milioni con le economie di spesa nell'ambito dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la cessione dei servizi alla societa' concessionaria.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1993 in complessive lire 1.555.006 milioni, di cui lire 1.023.947 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e lire 531.059 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, si fa fronte:
a) quanto a lire 947.350 milioni mediante le soprattasse telefoniche ed i canoni ordinari che affluiscono all'entrata dello Stato, ivi comprese lire 307.300 milioni quale quota-parte del corrispettivo per la cessione di beni e di impianti;
b) quanto a lire 607.656 milioni con le economie di spesa nell'ambito dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la cessione dei servizi alla societa' concessionaria.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
a) quanto a lire 708.044 milioni mediante le soprattasse telefoniche ed i canoni ordinari che affluiscono all'entrata dello Stato, ivi comprese lire 253.594 milioni quale quota-parte del corrispettivo per la cessione di beni e di impianti;
b) quanto a lire 483.008 milioni con le economie di spesa nell'ambito dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la cessione dei servizi alla societa' concessionaria.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1993 in complessive lire 1.555.006 milioni, di cui lire 1.023.947 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e lire 531.059 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, si fa fronte:
a) quanto a lire 947.350 milioni mediante le soprattasse telefoniche ed i canoni ordinari che affluiscono all'entrata dello Stato, ivi comprese lire 307.300 milioni quale quota-parte del corrispettivo per la cessione di beni e di impianti;
b) quanto a lire 607.656 milioni con le economie di spesa nell'ambito dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la cessione dei servizi alla societa' concessionaria.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.